Note a margine della Sentenza del Tribunale di Catania, Sesta sezione civile, 6 giugno 2024.

Con Sentenza del 6 giugno 2024, il Tribunale di Catania, Sesta sezione civile, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, presentato per un’esposizione debitoria di oltre Euro 200.000,00, e modificato a seguito del licenziamento per giusta causa del debitore ricorrente.

A seguito di un’attenta disamina della documentazione prodotta dal ricorrente, ritenuto il piano proposto fattibile e compatibile con i bisogni del nucleo familiare, con pagamento ai creditori dell’importo di circa Euro 93.000,00 (anche con versamenti rateali, nell’arco temporale di nove anni), nonché preferibile rispetto all’alternativa liquidatoria, il Tribunale ha, dunque, omologato il piano di ristrutturazione medesimo ex artt. 65 – 66 e ss. del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito, CCII), ritenendo sussistenti tutti i requisiti prescritti dallo stesso Codice.

Il Giudice delegato, in particolare, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, ha ritenuto quest’ultime diverse ed essenzialmente da ricondurre alla patologia di cui era affetto il ricorrente, ossia la “ludopatia”.

Ebbene, la particolarità e, nello stesso tempo, l’importanza della Sentenza de qua, risiedono proprio nelle considerazioni svolte dal Tribunale con riferimento alla situazione soggettiva del debitore ed alla sua patologia.

Nonostante il licenziamento per giusta causa del ricorrente (con decorrenza dal 31-12-2023), e pur essendo intervenuta, nella pendenza del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a carico dello stesso debitore, l’applicazione della pena su richiesta, a seguito del rinvio a giudizio per il reato di ricettazione di un telefonino (commesso in data 13-01-2021 e di cui alla Sentenza del 20-02-2024), il Tribunale non ha ritenuto sussistere la colpa grave, nel caso di specie, rispetto al verificarsi dello stato di sovraindebitamento.

Nel corso del procedimento, infatti, è stato possibile accertare, mediante la documentazione medica prodotta, che, in relazione alla ludopatia, il debitore aveva intrapreso, all’inizio dell’anno 2023, un percorso di riabilitazione e cura, venendo affidato alle cure del Servizio Tossicodipendenze della ASP di Catania e seguendo il Programma Terapeutico prescrittogli, con motivazione e puntualità, e senza ricadute significative nel gioco d’azzardo patologico.

Pertanto, ritenendo, da un lato, adeguati i riscontri probatori e, dall’altro, condivisibili le osservazioni svolte nella relazione dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il Giudice delegato ha ricondotto sia il licenziamento subito dal debitore sia la predetta sentenza penale di condanna allo stato patologico, di cui era affetto il debitore medesimo, escludendo la configurabilità di una colpa grave rispetto alla situazione di sovraindebitamento.

Infatti, secondo il Tribunale, il sovraindebitamento del ricorrente è stato determinato “da uno stato patologico di rilevante gravità che ha comportato una sensibile riduzione del reddito disponibile e quindi l’assunzione di svariate obbligazioni per estinguere quelle precedenti, contratte per alimentare il gioco d’azzardo”.

In sintesi, il Tribunale di Catania ha ritenuto sussistere il requisito della meritevolezza in capo al debitore, imputando principalmente al gioco d’azzardo patologico la causa principale dell’accumularsi dei debiti.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 69 CCII, quanto al requisito della meritevolezza, occorre escludere, infatti, che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Rispetto alla Legge n. 3/2012, il CCII ha introdotto un criterio generale di valutazione, secondo il quale la meritevolezza del debitore (consumatore) va affermata all’esito di un giudizio complessivo, così da considerare l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico e non in relazione al comportamento tenuto dal medesimo debitore in occasione della singola contrazione del debito.

A tal proposito, il Tribunale di Spoleto ha chiarito che “lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l’ingresso del consumatore in detta condizione” (Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 15/2024 del 28-02-2024).

In tal senso, si è pronunciato anche il Tribunale di Oristano, secondo cui “il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo bensì è il frutto di un percorso di graduale inadempimento” e “ad un’errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell’assumere obbligazioni” (Tribunale di Oristano, Sentenza n. 5/2024 del 08-05-2024).

Del resto, come ribadito dal citato Tribunale di Spoleto (Sentenza n. 15/2024), è il caso di rammentare che i riscontri clinici, accolti dalla giurisprudenza più recente, hanno ormai inquadrato il soggetto c.d. “ludopatico” quale individuo “capace di intendere ma non di volere“, per cui, in tale prospettiva, l’atteggiamento del debitore non può dirsi o definirsi “colpevole (Tribunale di Torino, Decreto 28-10-2019; Tribunale Torino, Decreto 11-04-2019).

Anche nel caso di specie, è stato accertato come il debitore ricorrente abbia agito sotto l’impulso di una vera e propria patologia, così come definita nella certificazione medica prodotta: la ludopatia.

La pronuncia in esame si colloca, dunque, nel solco ormai consolidato di una cospicua giurisprudenza di merito, formatasi già a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 3/2012, secondo cui la ludopatia costituisce condizione per accedere alla procedura di sovraindebitamento se ed in quanto ricorrano alcune determinate circostanze e, precisamente, che si tratti di una vera e propria patologia e che il debitore si sia sottoposto volontariamente alle necessarie cure (v. Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 15/2024 del 28-02-2024; cfr. Decreto di omologa Piano del Consumatore, Tribunale di Torino 08-06-2016; Decreto di omologa del Piano del consumatore, Tribunale di Cuneo del 19-06-2017).

L’accertata ludopatia del debitore, unitamente al documentato percorso riabilitativo intrapreso hanno consentito, in definitiva, di escludere la colpevolezza del consumatore rispetto al proprio stato di sovraindebitamento.

Emergono, dunque, anche nel caso qui in commento, le finalità sottese alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi, disciplinate dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 per l’attuazione della Direttiva UE 2019/1023), che ha riformato e disciplinato in maniera organica tutta la normativa concorsuale e le procedure di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Tali finalità, come si legge nella Relazione illustrativa, “di politica economica” consistono, “non tanto in una forma di premialità soggettiva, quanto piuttosto nel consentireuna nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile, anche a causa, eventualmente, di una patologia sofferta”.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui agli artt. 65 e ss. del CCII – al pari delle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento  – consente, infatti, al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia che versi in una situazione di crisi o di insolvenza, di ottenere, in presenza di determinati requisiti di legge e con l’integrale esecuzione del piano omologato dal Giudice, la cosiddetta “esdebitazione”, ossia la liberazione dai debiti (anche se la proposta non prevede il pagamento integrale dei debiti stessi), comportando la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della stessa procedura.

E’ proprio l’esdebitazione – come evidenzia ulteriormente la Relazione illustrativa – “il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura”.

Anche la nuova disciplina consente, quindi, di valorizzare “il principio ispiratore delle procedure ex L. n. 3 del 2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento” (così, Tribunale di Oristano, Sentenza n. 5/2024 del 08-05-2024).

Secondo una lettura costituzionalmente orientata, inoltre, alla base e giustificazione della disciplina del sovraindebitamento, diretta a liberare il debitore, carente di risorse economiche, (anche relazionali e informative) e “soffocato” dal peso del debito accumulato – che, inevitabilmente, condiziona il corso dell’esistenza e delle sue scelte di vita – è il diritto fondamentale dell’uomo assicurato dall’art. 2 della Costituzione, che fa salvo il valore della dignità della persona.

La dignità della persona come valore trova, infatti, la propria implicita affermazione nel riconoscimento del principio contenuto nel predetto art. 2, secondo cui “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Una situazione di crisi o insolvenza, che ecceda la normalità del debito (umanamente) sostenibile, avendo riflessi e conseguenze, oltre che nella sfera economica, anche nella dimensione sociale dell’individuo, ed eventualmente del suo nucleo familiare – per la situazione di isolamento, fragilità e vulnerabilità che viene a creare – non può che trovare un’adeguata e necessaria tutela nell’ordinamento vigente, al fine di dare la possibilità a tutti quei soggetti, che si siano trovati in determinate circostanze e condizioni, di avere una piena “riabilitazione” sociale, e non solo economica.

Avv. Achiropita Curti

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