Il SSN deve garantire il suicidio assistito? Un’analisi del fondamento giuridico dei diversi orientamenti politici, tra obblighi dello Stato, autonomia medica e le recenti sentenze della Corte Costituzionale sul fine vita.

Nella discussione attualmente in corso tra le forze politiche circa quella che dovrebbe diventare la legge sul fine vita, uno dei punti di maggior frizione attiene al ruolo che, nelle procedure di c.d. “suicidio assistito”, dovrebbe assumere il servizio sanitario nazionale (d’ora in avanti S.S.N.). Semplificando al massimo, può dirsi che, secondo l’opinione prevalente fra i partiti del centro-destra, il S.S.N., in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 242/2019, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 580 cod. pen., dovrebbe soltanto verificare che siano effettivamente sussistenti le condizioni in presenza delle quali, secondo detta sentenza, deve escludersi la configurabilità del reato di aiuto al suicidio e che “le modalità stabilite dall’interessato e dal medico di sua fiducia per l’esecuzione del suicidio non siano tali da offendere la dignità della persona e cagionarle sofferenze”. Tra i partiti del centro sinistra l’opinione prevalente è, invece, quella secondo cui, a seguito dell’accertata sussistenza delle suddette condizioni, la persona interessata avrebbe – come affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 132/2025 e confermato in quella n. 204/2025 – “il diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego”. 

  Prescindendo da quelle che sono (o possono essere) le motivazioni di ordine prevalentemente ideologico-politiche dell’uno e dell’altro orientamento, mette conto esaminare brevemente quale sia il loro rispettivo fondamento giuridico. Con riguardo al primo di essi, può osservarsi che il ruolo attribuito al S.S.N. nella sentenza della Consulta n. 242/2019 appare chiaramente funzionale solo all’avvertita esigenza di evitare possibili abusi o incertezze circa la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l’aiuto al suicidio; condizioni che, come si ricorderà, erano (e sono rimaste) le seguenti: a) il proposito suicidario dev’essersi autonomamente e liberamente formato in persona pienamente capace di intendere e di volere; b) la persona deve risultare affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psichiche da essa ritenute intollerabili; c) deve trattarsi di persona tenuta in vita mediante trattamenti di sostegno vitale. Non vi è, nella sentenza in discorso, il benché minimo accenno ad un qualsivoglia “diritto” dell’aspirante suicida ad ottenere l’aiuto necessario all’attuazione del suo proposito né da parte del S.S.N. né da parte di medici o di chiunque altro.  Si specifica, anzi, nella medesima sentenza, che essa, nel dichiarare la parziale incostituzionalità dell’art. 580 cod. pen., ha inteso soltanto “escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”.  D’altra parte, è appena il caso di aggiungere che, in linea più generale, la ritenuta liceità penale, a determinate condizioni, di una determinata condotta (come appunto nel caso dell’aiuto al suicidio) non può in alcun modo comportare, di per sé, l’attribuzione, a quella medesima condotta, di un carattere di doverosità nei confronti di chi accampi, al riguardo, un qualsivoglia interesse.

   Quanto al secondo orientamento, esso, come si è detto, trova supporto nel principio, dianzi riportato, contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 132/2025 e confermato in quella della stessa Corte n. 204/2025. Con la prima di tali pronunce fu dichiarata l’inammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 cod. pen., (omicidio del consenziente), nella parte in cui esso non prevede che, sussistendo le condizioni di cui alla sentenza n. 242/2019 ma essendo l’aspirante suicida materialmente impossibilitato – nella specie a causa della sua condizione di tetraplegico – ad autosomministrarsi il farmaco mortale, lo stesso possa essergli impunemente somministrato da altro soggetto. L’inammissibilità risulta motivata essenzialmente sulla base del rilievo, puramente fattuale, che, contrariamente a quanto presupposto dal giudice “a quo”, non poteva dirsi accertata l’assoluta irreperibilità, sul mercato, di dispositivi (quali, in particolare, una “pompa infusionale”) che consentissero all’aspirante suicida, mediante comando vocale o con movimenti della bocca o degli occhi, l’autonoma assunzione del farmaco mortale. A ciò si aggiungeva, da parte della Corte, l’enunciazione del principio circa il diritto, da parte dell’interessato, a che il S.S.N. si desse carico di reperire, ove esistenti, i dispositivi in questione e di fornire la necessaria assistenza per il loro impiego. Con la successiva sentenza n. 204/2025, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte, per quanto qui interessa, pronunciandosi su ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale toscana n. 16/2025, in materia di fine vita, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 di detta legge che impegnava le aziende sanitarie locali a fornire all’aspirante suicida “il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato”. L’ incostituzionalità di tale disposizione – ha affermato la Corte – deriva dal fatto che essa “invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute”, dal momento che non si limita a semplici “norme di dettaglio” attuative dei suddetti principi, ma avrebbe dato luogo ad “una illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale”. Giova, in proposito, ricordare che la tutela della salute è, appunto, una delle materie in cui, ai sensi dell’art. 117, comma III, della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle Regioni, “salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato”. La Corte ha, tuttavia, avvertito la necessità di precisare che la ritenuta incostituzionalità della citata norma regionale “ lascia intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura”; ciò in dichiarata conformità con la sentenza n. 132/2025 che – si afferma – “riveste, da questo punto di vista, portata autoapplicativa”.

  Per stabilire, a questo punto, a quale dei due orientamenti in discorso possa riconoscersi maggior fondamento giuridico occorre partire proprio da quest’ultima affermazione. E’ evidente, infatti, che se esiste già nell’ordinamento, in forza del carattere “autoapplicativo” del principio affermato nella sentenza n. 132/2025 e ribadito in quella n. 204/2025, un diritto costituzionalmente presidiato dell’aspirante suicida ad ottenere che il S.S.N. gli fornisca mezzi e assistenza per la realizzazione del suo proposito, esso non potrà che essere riconosciuto anche dal legislatore ordinario nella eventuale legge destinata a dettare la disciplina generale del fine vita, a pena, in caso contrario, della sua esposizione ad una inevitabile declaratoria, “in parte qua”, di illegittimità costituzionale. Se, invece, si esclude il carattere “autoapplicativo” del suddetto principio, ne deriva che il legislatore ordinario sarà del tutto libero di prevedere o non prevedere, nella legge sul fine vita, il diritto in questione e che quest’ultimo non può neppure dirsi, al momento, sussistente, tanto che il S.S.N., lungi da aver l’obbligo di soddisfarlo, sarebbe anzi tenuto ad astenersene, giacché altrimenti, erogando una prestazione non dovuta, incorrerebbe in violazione di legge.

  Ed è la seconda di dette alternative quella alla quale, ad avviso di chi scrive, occorrerebbe dare la preferenza.  Il preteso diritto, infatti, che l’aspirante suicida potrebbe vantare nei confronti del S.S.N., oltre al non trovare (come in precedenza illustrato) il benché minimo aggancio nel “dictum” della sentenza n. 242/2019, non è neppure funzionale a quello delle sentenze nn. 132 e 204 del 2025.  Quanto alla prima di tali pronunce, basti a dimostrarlo il fatto che essa motiva la ritenuta inammissibilità della proposta questione di costituzionalità dell’art. 579 cod. pen., non sulla base dell’asserito diritto dell’aspirante suicida a fruire dell’aiuto e dell’assistenza del S.S.N. nel reperimento e nell’impiego dei dispositivi idonei a consentirgli l’autonoma assunzione del farmaco mortale, ma soltanto sulla mancata verifica, per quanto emergente dall’ordinanza di rimessione, della effettiva esistenza del presupposto fattuale dato in essa per acquisito e costituito dall’asserita irreperibilità, in assoluto, dei suddetti dispositivi. Solo “ad abundantiam” si afferma poi, nella sentenza, che al reperimento degli stessi, “laddove esistenti”, avrebbe dovuto prestarsi anche il S.S.N., cui avrebbe fatto carico, inoltre, anche il prestare “ausilio nel relativo impiego”. Appare quindi evidente come tale affermazione sia da considerare alla stregua di un semplice “obiter dictum”, come tale del tutto inidoneo ad assumere un qualsivoglia carattere di vincolatività. E ciò tanto, nell’attualità, per il S.S.N. quanto, con riguardo al futuro, per il legislatore ordinario.  Quanto, poi, alla sentenza n. 204/2025, la ritenuta “portata autoapplicativa” del principio già affermato in quella n. 132/2025, non ha neppur essa carattere funzionale rispetto alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 7 della legge regionale toscana, essendo la stessa fondata, come si è visto, sull’assunto che la detta norma avrebbe invaso “la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute”; ciò nell’ovvio presupposto che tali principi, con specifico riguardo al fine vita, non fossero stati – come, in effetti non sono stati – enunciati con apposita legge statale. Il che potrebbe rendere, semmai, configurabile addirittura una contraddizione rispetto alla ragione posta a base della declaratoria di incostituzionalità, dal momento che il principio in discorso, se effettivamente dotato di “portata autoapplicativa”, ben avrebbe potuto essere considerato equivalente ad una norma di legge statale ed idoneo, quindi, ad assumere il ruolo di “principio fondamentale” del quale la legge regionale sarebbe stata, pertanto, da ritenere come legittima attuazione.

   Ciò detto, va tuttavia riconosciuto che, nella pratica, ben potrà avvenire (ed è, anzi, probabile) che, con riguardo al ruolo del S.S.N., si segua, in difformità rispetto a quanto qui sostenuto, l’indirizzo espresso dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 132 e 204 del 2025. Potendo però avvenire, talvolta, anche il contrario, ciò darebbe luogo ad una situazione di obiettiva incertezza ed al pericolo di ingiustificate disparità di trattamento.

Pietro Dubolino

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