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Pubblichiamo le sentenze del Tar Lazio che hanno affrontato la questione della trascrizione del matrimonio fra persone dello stesso sesso. Dalle pronunce emerge con evidenza che i registri contenenti la trascrizione delle nozze fra persone dello stesso sesso sono illegittimi: la disciplina del matrimonio appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, anche quanto al riconoscimento degli effetti nel nostro ordinamento di nozze celebrate fuori dai confini nazionali. E quindi i sindaci di Bologna, di Milano e di Roma hanno torto ad averli istituiti. Anche più giudici ordinari hanno ribadito questo concetto; si pensi al decreto del Tribunale di Milano del 17 luglio 2014 o alla decisione della Corte di appello di Firenze del 24 settembre 2014. Il sindaco non è soltanto il capo del Comune, è pure ufficiale di governo per materie delegate alla sua competenza, la cui disciplina appartiene però alle leggi nazionali: matrimoni e registri dello stato civile rientrano in tale ambito. Quel che non si comprende nelle sentenze del Tar è però la conseguenza: perché non dovrebbe spettare al ministro dell’Interno, che rappresenta il governo in questa materia, intervenire sull’“ufficiale di governo” quando costui esce dall’area di propria competenza? È assai singolare e tale da rendere complicato il ripristino del diritto violato che, pur avendo il titolare del Viminale ragione, questa ragione deve dargliela di volta in volta un giudice.

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