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Preceduta da un articolato commento dell’avv. Francesco Cavallo, del Centro Studi Livatino, pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale distrettuale di New York sull’ordine esecutivo del presidente USA Donald Trump in materia di immigrazione.

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Trump, l’immigrazione e l’ordinanza del Tribunale di New York

 

L’ordine esecutivo n. 13769, firmato dal Presidente USA Trump il 27 gennaio, 2017, e pubblicato nel registro federale oggi, 1 febbraio, 2017, che impedisce per 90 giorni ai cittadini provenienti da Siria, Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan e Yemen di fare ingresso negli Stati Uniti, è già oggetto di numerose battaglie giudiziarie nei tribunali federali di quel Paese. Dopo la firma di quella che altro non è se non una direttiva di indirizzo ai vertici dell’amministrazione, si contano già 30 impugnazioni basate sull’asserita violazione della Costituzione Americana o degli Statuti Federali e proposte da persone fisiche impedite all’ingresso negli USA o costrette al rimpatrio, da dipendenti della pubblica amministrazione tenuti al rispetto della direttiva e dallo Stato di Washington, rappresentato dal suo avvocato generale. Diversi giudici distrettuali federali hanno disposto una qualche forma di sospensione giudiziale temporanea dell’efficacia dell’ordine.

 

Il provvedimento fa discutere anche perché il 30 gennaio, il Ministro della Giustizia nominato, Sally Yates, dopo aver lasciato trapelare la propria contrarietà al provvedimento e alla sua difesa in giudizio da parte dell’amministrazione, è stato sostituito dal Presidente (con Dana Boente, avvocato degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia).

 

Eppure, la facoltà d’uso di ordini esecutivi da parte del Presidente degli Stati Uniti non solo ha certo fondamento costituzionale, ma anche radici antichissime (lo stesso George Washington vi fece ricorso). Nel corso della storia americana chi ha fatto maggiore uso del potere di emissione di ordini esecutivi, ampliando i campi di intervento e il numero degli stessi, sono stati i Presidenti democratici, sulla scorta di un’interpretazione estensiva della Costituzione e meno rigidi nella difesa delle prerogative degli altri poteri. Viceversa, la scienza giuridica latu sensu conservatrice ha sempre guardato con sospetto agli ordini esecutivi, sforzandosi di precisarne la portata in difesa delle prerogative costituzionali del Congresso. Da parte Repubblicana, dunque, si è sempre contestato l’abuso di questo strumento ricorrendovi spesso al solo fine di abrogare un precedente ordine esecutivo; tanto, ad esempio, concerne la maggior parte degli ordini esecutivi delle presidenze Bush o anche l’ordine esecutivo Trump che impedisce l’assegnazione di fondi federali a ong impegnate nella promozione dell’aborto e in politiche antinataliste.

 

I Presidenti democratici Franklin D. Roosevelt e Woodrow Wilson detengono il primato assoluto di ricorso all’ordine esecutivo avendone fatto uso rispettivamente per ben 3522 volte il primo e per 1803 volte il secondo! In epoca recente è stata la Presidenza Clinton ad essere contestata per il numero e, soprattutto, per la portata degli ordini esecutivi adottati, cui spesso ha fatto ricorso al fine di sopperire alle difficoltà nel reperimento al Congresso di maggioranze utili ad approvare provvedimenti legislativi.

 

Pubblichiamo di seguito la traduzione italiana del primo provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordine presidenziale, quello emesso nella causa Darweesh v. Trump, No. 1:17-cv-00480 (E.D.N.Y. 2017), pendente innanzi alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York. La pronuncia cautelare, impedendone l’espulsione, di fatto accorda una permanenza provvisoria di natura giudiziale a due cittadini iracheni, ma non concede né un permesso di permanenza negli Stati Uniti né si pronuncia in ordine alla legittimità costituzionale dell’ordine esecutivo.

 

Il 27 gennaio, gli iracheni Hameed Darweesh e Haider Alshawi erano sbarcati all’aeroporto JFK di New York venendo immediatamente fermati in attesa di espulsione. Il giorno successivo la ong American Civili Liberties Union impugnava l’ordine esecutivo denunciando la presunta violazione di norme costituzionali, interne e internazionali. La ong, infatti, chiedeva alla Corte distrettuale di qualificare l’azione proposta come class action sulla scorta della appartenenza dei due ricorrenti alla ampia classe degli «individui con lo status di rifugiato approvato dal Programma U.S. di Ammissione Rifugiati, i detentori di valido e regolare visto per immigranti o per non immigranti nonché tutti gli individui provenienti da Iran, Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia e Yemen legalmente autorizzati ad entrare e permanere negli Stati Uniti di America ma il cui ingresso sia stato impedito dalla applicazione dell’ordine esecutivo del 27 gennaio 2017»

 

Il 28 gennaio il giudice federale di Brooklyn, Ann Donnelly, nominata nel 2015 dal Presidente Obama, sospendeva temporaneamente l’ordine esecutivo presidenziale nella parte in cui avrebbe consentito la espulsione immediata di coloro che, pur provenendo da uno di quei 7 Paesi, abbiano ingresso negli Stati Uniti muniti di un visto valido. Come la stessa pronuncia precisa, l’ambito di applicabilità del provvedimento cautelare è limitato al distretto est di New York. Tant’è vero che già pochi minuti dopo la pubblicazione del provvedimento, un altro giudice, Leonie M. Brinkema della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia, ha adottato un provvedimento analogo (Aziz v. Trump, No. 1:17-cv-00116 (E.D.Va. 2017)) teso a impedire, almeno per il momento, l’espulsione di circa 60 cittadini provenienti dai 7 Paesi in possesso di regolare visto e sbarcati al Dulles International Airport.

 

La pronuncia giudiziale in questione, sebbene interinale e non impingente il merito dell’ordine esecutivo, ha già aperto un dibattito tra i giuristi americani che, se da una prospettiva involge certamente le questioni relative ai c.d. diritti di cittadinanza e alla sicurezza, dall’altra attiene all’estensione e ai limiti del potere giudiziario e del potere esecutivo. Su questo seguirà nei prossimi giorni un approfondimento.
Avv. Francesco Cavallo, PhD Università del Salento e Visiting Research Fellow Fordham University School of Law NY

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Procedimento 1:17-cv-00480 Documento sottoscritto il 28/1/2017 in tre pagine

Ordinanza

Tribunale Distrettuale di New York

Per il Distretto Orientale di New York

 

 

 

 

 

Hameed Khalid Darweesh

Haider Sameer Abdulkhaleq

Alshawi,

Per loro stessi e per coloro che si trovano nella medesima condizione

                                                                      RICORRENTI

 

Contro

Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti

Dipartimento di Sicurezza Nazionale (DHS);

Agenzia della Dogana e della Protezione delle Frontiere (CBP);

John Kelly Segretario del DHS;

Kevin K. MCaleenan, Commissario p.t. dell’Agenzia CBP;

James T. Madden; Direttore in campo della CBP

                                                                      CONVENUTI

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO

 

17 Civ. 480 (AMD)

 

 

 

 

Ann Donnelly, Giudice Distrettuale

 

In data 28 Gennaio 2017, i richiedenti hanno firmato una Mozione di Emergenza per l’eliminazione delle restrizioni di soggiorno rivolte ad individui sul territorio USA, agendo in loro nome e per conto di coloro i quali si trovano nelle medesime condizioni.

Appare alla Corte, dalla mozione di emergenza inoltrata, da altre simili istanze, dagli argomenti del consiglio e dall’ascolto tenuto in data 28 Gennaio:

  1. I richiedenti hanno una forte probabilità di successo di provare, davanti ad una giuria, che le restrizioni previste dall’Ordine del Presidente – ed altre situazioni simili a quella trattata in questa sede – rappresentano violazione dei loro diritti per i principi, garantiti dalla Costituzione degli Stati Uniti di America, di assicurare ai soggetti un’efficace tutela giurisdizionale ed un equo processo;
  2. Sussiste, in assenza di un permesso di soggiorno, pericolo imminente di un danno grave e irreparabile per i rifugiati, i possessori di VISA (ndr visto per immigrazione, non immigranti o immigranti) nonché agli altri individui colpiti dall’ordine esecutivo del 27 Gennaio 2017;
  3. L’emissione di un permesso, non danneggerà le altre parti interessate nel procedimento;
  4. È opportuno e giusto, pendente il presente giudizio ed in attesa di udienza per il merito della petizione avanzata, che i resistenti siano gravati e venga loro impedita la commissione di ulteriori atti e condotte in violazione della Costituzione, come descritto nella mozione di emergenza

 

Per tali ragioni

 

E’ fatto divieto ai resistenti/convenuti, ai loro funzionari, agenti, dipendenti, avvocati e membri/soggetti che agiscono di concerto o coinvolti nelle loro attività, di espellere gli individui con lo status di rifugiato approvato dal Programma U.S. di Ammissione Rifugiati, i detentori di valido e regolare visto per immigranti o per non immigranti nonché tutti gli individui provenienti da Iran, Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia e Yemen legalmente autorizzati ad entrare e permanere negli Stati Uniti di America.

Altresì si dispone, per garantire la conformità di applicazione dell’ordinanza di questa Corte, che il Tribunale inoltri la presente ordinanza all’Agenzia Federale di Polizia operante nel distretto est di New York (ndr agenzia che si assicura che le operazioni giudiziarie siano svolte in maniera regolare) specificando di intraprendere tutte quelle azioni ritenute necessarie per il rispetto delle disposizioni e di ogni divieto enunciato e previsto nella presente ordinanza.

Cosi’ e’ deciso.

 

f.to Ann M. Donnelly

Giudice Distrettuale U.S.

 

Brooklyn, New York

28 gennaio 2017

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