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Non tutti i mali vengono per nuocere: l’antico adagio di saggezza popolare si può applicare, con le cautele del caso, a un particolarissimo aspetto della normativa speciale anti-Covid, che pure presenta molti profili di incostituzionalità, e che per questo è stata giustamente criticata da diversi autorevoli giuristi, anche su questo sito.

Mi riferisco all’art. 83 co. 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni e all’art. 36 del decreto legge n. 23/2020. In base all’art. 83, comma 7, lettera h) del d.l. 18/2020, lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti può essere disposto senza la comparizione fisica degli stessi mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Secondo quanto consta personalmente a chi scrive, in applicazione di tale normativa il presidente del Tribunale di Roma, con decreto in data 9 aprile 2020, e il presidente della sezione XVIII dello stesso Tribunale, con decreto in data 20 aprile 2020, hanno disposto in tal senso.

Una simile modalità di svolgimento delle udienze è applicabile a diversi casi: penso alle udienze di precisazioni delle conclusioni, oppure alla prima udienza del procedimento sommario di cognizione previsto dall’articolo 702 bis cod.proc.civ. e seguenti, che non presentino esigenze istruttorie.

Diversi giudici del Tribunale di Roma hanno fatto uso di questa facoltà, rendendo meno problematica la situazione della giustizia romana, altrimenti quasi del tutto paralizzata.

Perché non rendere ordinario e non confinato alla stretta emergenza questo modus procedendi, che avrebbe benefici effetti sulla efficienza della giustizia?

Stefano Nitoglia

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