In esclusiva per questo sito, pubblichiamo lo studio del prof. Mauro Ronco, presidente del Centro studi Livatino, su quel che accade in Nazioni – in particolare Olanda e Belgio – che hanno approvato prima dell’Italia legislazioni pro eutanasia.
1. I Paesi Bassi e il Regno del Belgio hanno riformato nel 2001 e nel 2002, con leggi rispettivamente del 10 aprile 2001 e del 28 maggio 2002, la loro legislazione penale, statuendo che, a certe condizioni, l’eutanasia e il suicidio assistito non sono punibili. Il criterio scusante previsto in entrambe le leggi sta nella richiesta fatta volontariamente dai pazienti che assumono di soffrire in modo insopportabile per una malattia e dichiarano di non vedere prospettive di miglioramento alla loro condizione. Alla richiesta attuale è equiparato il desiderio espresso con direttive anticipate di chi dichiara di desiderare l’eutanasia o l’assistenza al suicidio per il caso in cui, nel futuro, potrebbe venire a trovarsi nella medesima situazione.
Entrambe le normative prevedono una sorta di controllo amministrativo ex post per opera di una commissione, composta da esperti, medici, eticisti e giuristi, cui spetta il compito di valutare se il medico ha rispettato i criteri richiesti per il compimento dell’eutanasia o dell’assistenza al suicidio. Oggetto del controllo dovrebbe essere soprattutto la volontarietà e la serietà della richiesta, nonché la gravità della sofferenza e l’assenza di prospettive migliorative. Scopo del controllo è di evitare che alla volontà del paziente si sostituisca la volontà di terze persone, tra cui, in particolare, quella dei familiari, dei conviventi o dei badanti del paziente, ovvero dei medici su cui grava il dovere di cura. Lo scopo è altresì di verificare l’effettiva correlazione tra la sofferenza e la patologia in atto.
2. Il rigore del controllo fu addotto, specie in Olanda, a sostegno della riforma eutanasica nel non breve periodo (1993 – 2001) in cui si discussero i termini della nuova legge. Come è noto, infatti, la riforma dei Paesi Bassi fu preceduta da una sperimentazione legale, che, a partire dal dicembre 1993 (e con formalizzazione legale del giugno 1994)[1] garantì ai medici che attuavano l’eutanasia e che assistevano attivamente il suicidio di sottrarsi a ogni conseguenza penale, adottando determinate procedure burocratiche.
Nel volume Euthanasia & Law in the Netherlands a cura di John Griffiths et al., pubblicato ad Amsterdam, nel 1998[2], all’esito dell’eliminazione definitiva del “tabù” ancestrale dell’uccisione volontaria da parte di terzi, si sostiene che la sperimentazione aveva escluso i pericoli inerenti al ‘pendio scivoloso’ (‘slippery slope’), il pericolo, cioè, che, ammessa l’eutanasia, il valore della vita fosse via via sempre più misconosciuto.
L’argomento del ‘pendio scivoloso’, secondo Griffiths, sarebbe falso, poiché la fuoriuscita dell’eutanasia dalla sfera dei “tabù” innominabili avrebbe impresso un salutifero impulso di segno contrario (una direzione di “legal development backwards”)[3] all’esecuzione delle pratiche letali. Nell’esaltare, peraltro, l’esperienza olandese, Griffiths le attribuiva il merito di aver saputo conciliare la “medical practice” con il “tabù” della morte procurata da terzi volontariamente[4], proponendo agli studiosi e ai legislatori dei paesi ove l“’eutanasia, is entirely taboo” di accogliere tale modello, poiché “[…] working step by step toward effective control is surely better than denial”[5]
3. Secondo Griffiths, l’esperimento condotto in Olanda dal 1994 al 2001 avrebbe escluso la sussistenza del rischio che la cancellazione del divieto di uccidere avrebbe favorito la diffusione dell’eutanasia. Le pratiche di morte data volontariamente dal terzo sarebbero state confinate nel perimetro ristretto caratterizzato: i) dalla strettissima relazione tra la volontà del paziente e l’uccisione provocata; ii) dalla rigorosa limitazione dell’uccisione volontaria ai casi di malati sofferenti in modo insopportabile, quando essi non ravvisino alcun possibile miglioramento della loro condizione.
In realtà, gli sviluppi successivi, tanto nei Paesi Bassi quanto in Belgio, hanno smentito la tesi di Griffiths, comprovando, invece, che la cancellazione del fondamentale divieto favorisce il diffondersi in maniera via via esponenziale degli atti volontariamente vòlti a uccidere. La tesi, inoltre, relativa alla prevenzione degli abusi, garantita dalla addotta trasparenza delle procedure eutanasiche, ha trovato clamorose smentite. Infine, si è rivelato fallace l’asserto circa la limitabilità delle pratiche soppressive al perimetro ristretto delle sofferenze fisiche non sopportabili dai pazienti che considerano la morte l’unica via per sottrarsi al dolore.
4. Iniziando dalla difficoltà di far emergere abusi – tema necessariamente opaco perché suppone che gli abusi affiorino grazie alla collaborazione dei loro autori – è di estrema gravità la denuncia fatta recentemente dal neurologo Ludo Vanopdenbosch, componente della Commissione federale di controllo dell’eutanasia in Belgio. Egli nel settembre 2017 si è dimesso dalla Commissione. La sua lettera di dimissione è stata pubblicata il 16 febbraio 2018 dall’Agenzia americana Associated Press[6]. In essa il neurologo belga spiega di “non voler far più parte della Commissione che vìola deliberatamente la legge”[7].
In particolare egli denunciava che la Commissione non aveva segnalato all’Autorità il caso di un paziente demente che era stato ucciso senza il consenso, su richiesta dei familiari, e senza che ricorresse alcuna direttiva anticipata di eutanasia. La Commissione, dopo aver visto il video che riscontrava il profondo stato di demenza, aveva deciso a maggioranza di non inviare al Pubblico Ministero la documentazione del caso. Secondo Vanopdenbosch “le ragioni di non procedere [erano] di natura eminentemente politica: di difendere l’eutanasia a tutti i costi”[8]. Il dr. Haekens, direttore dell’Ospedale psichiatrico Alexianen di Tienen in Belgio ha commentato: “Non si tratta di eutanasia perché il paziente non aveva richiesto ciò; si è trattato di soppressione della vita. Non conosco altra parola per descrivere questo fatto se non la parola omicidio”[9].
La gravità del caso è evidente. Al di là degli aspetti strettamente giuridici, esso dimostra che non è vera la tesi circa la trasparenza e il rigore dei controlli. Invero, una volta che viene infranto il “tabù” della morte volontariamente data, è ovvio che si imponga via via una sempre più dilatata accettazione dell’eutanasia e dell’assistenza al suicidio, che non può non travolgere qualsiasi requisito formale eventualmente contemplato dalla legge.
5. I dati statistici relativi all’Olanda e al Belgio sono indiscutibilmente indicativi di un aumento crescente delle pratiche di morte ‘legale’ nel corso degli anni. Focalizzando l’attenzione sull’Olanda, i dati statistici denunciano chiaramente l’incremento quantitativo e, soprattutto, il trend in salita. Dal 2001 al 2010, nei primi 9 anni di vigenza della legge, l’aumento è stato relativamente moderato. Si passa infatti dai 1882 casi del 2002 ai 3136 casi del 2010. Dal 2010 al 2016 la crescita è, invece, impressionante. Il numero dei soggetti uccisi su richiesta o suicidatisi con l’aiuto di un terzo è raddoppiato. In 6 anni si è passati dai 3136 casi del 2010 ai 6091 casi del 2016, fino a toccare la percentuale del 4% sul numero totale di morti.
Le pratiche di morte concernono anche i minori. Come noto, essi sono abilitati, a partire dall’età di 12 anni, a richiedere l’eutanasia o il suicidio assistito. Fino all’età di 16 anni è richiesta anche l’approvazione dei genitori o del tutore. Dall’età di 18 anni i giovani hanno il ‘diritto’ di richiedere l’eutanasia senza il loro coinvolgimento.
Le statistiche pubblicate confermano il verificarsi di un impressionante ‘pendio scivoloso’ che conduce alla generalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito.
6. Conferme importanti si ricavano dall’estensione qualitativa dei casi di eutanasia e di suicidio assistito. Il tema cruciale riguarda la soppressione delle persone incapaci di intendere e di volere e dei malati psichici.
I casi ad essi relativi compaiono nelle statistiche soltanto a partire dal 2012 e dal 2013. Poi divengono sempre più frequenti. Nel 2012 in Olanda ricorrono 42 casi di demenza e 14 casi di disordini psichiatrici; nel 2013, 97 di demenza e 42 di disordini psichiatrici; nel 2014, 81 di demenza e 41 di disordini psichiatrici; nel 2015, 109 di demenza e 56 di disordini psichiatrici; nel 2016, 141 casi di demenza e 60 di disordini psichiatrici. In Belgio non compaiono casi di disturbi mentali o del comportamento fino al 2013. Nel 2014 ricorrono 61 casi, e nel 2015, 63 casi.
L’eutanasia dei malati psichici è il punto di passaggio decisivo dalle soppressioni fondate sul principio dell’assoluta ‘autodeterminazione’ a quelle fondate sul principio della ‘qualità della vita’. Invero, i soggetti non più assistiti dalla piena coscienza fruirebbero di un’esistenza non più meritevole di essere vissuta.
Dunque, potrebbero e dovrebbero essere uccisi, anche se non risulta la loro volontà attuale di morire. A questo scopo soccorrono le “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (DAT), introdotte anche in Italia con la Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Esse, come si è messo in luce nel documento del “Centro Studi Rosario Livatino” a commento della disciplina italiana[10], hanno un inequivocabile sentiment eutanasico, soprattutto laddove abbandonano il termine ‘desideri’, contemplato nella Convenzione di Oviedo del 1997[11] con il termine ‘disposizioni’. Quest’ultimo termine esprime l’ordine tassativo al medico di obbedire alla volontà remota del soggetto, anche se di carattere direttamente eutanasico. E, infatti, la prassi olandese e belga è proprio intesa a praticare l’uccisione direttamente sotto la copertura delle direttive anticipate.
Chiunque comprende che la soppressione dei malati psichici o dei soggetti con coscienza fortemente attenuata, anche se velata da un documento sottoscritto in epoca antecedente, segna il passaggio all’eutanasia in forza di una decisione medica conseguente a un giudizio di non meritevolezza dell’esistenza del disabile mentale.
E ciò per due fondamentali motivi. Anzitutto la direttiva anticipata sostituisce fittiziamente un desiderio alla volontà attuale, come artefatto che conferisce alla presunzione valore tassativo al posto della realtà. In secondo luogo, la decisione in ordine al momento in cui eseguire la soppressione è affidata esclusivamente all’operatore sanitario. Spetta a lui decidere se e quando iniettare nel corpo del paziente il veleno letale. Questa decisione, coperta artificialmente dalla direttiva anticipata, ha come inevitabile fondamento il giudizio del terzo circa la non meritevolezza dell’esistenza.
Nel Report olandese del 2016 il tema è senza alcuna remora visto come un rischio inerente alla pratica eutanasica. Il coordinatore capo delle “Regional Euthanasia Review Committees” relativo al 2016, Jacob Kohnstamm, non può non riconoscere (ma ciò non lo trattiene affatto dal convalidare ugualmente i casi di eutanasia) che le direttive anticipate possono condurre a difficoltà nella pratica: “For instance, what should the physician do if a patient in an advanced stage of dementia – who indicated unequivocally in writing when he was still fully decisionally competent that he would want termination of his life in that situation – pulls his arm away when the physician goes to administer the injection? In the patient’s movement prompted by fright and the pain of the injection, or should it be interpreted as a sign that the patient is resisting the termination of his life?”[12]
7. Il percorso verso la generalizzazione, quantitativa e qualitativa, dell’eutanasia e del suicidio assistito è destinato ad avanzare senza ostacoli fino all’equiparazione del diritto alla vita con il ‘diritto alla morte’.
L’obiettivo è di cancellare il requisito legislativo relativo all’esistenza di una malattia, fisica o anche psichica, che provoca sofferenze insopportabili al malato. I ministri della sanità e del benessere, nonché della sicurezza e della giustizia hanno inviato al Parlamento il 12 ottobre 2016 una lettera che espone l’intento del governo olandese di includere nella legge un supplemento vòlto a garantire il suicidio assistito “for people who regard their life as completed”[13]. La prospettiva è di estendere il ‘diritto alla morte’ a coloro la cui sofferenza non ha alcuna dimensione medica. Infatti il sistema attuale non offre alcuna possibilità per coloro che considerano la loro vita come compiuta e che desiderano la morte. Il governo olandese intende rispondere alla domanda crescente di coloro che “want to be able to end their lives with dignity and at a time of their own choosing if life has become unbearable for them”[14]. La durata della vita, infatti, è cosa buona per molti, “but not for everyone”[15]. Se la persona non ha più prospettive di vita e nutre il desiderio di morire, “the rationale underlying the protection of human life comes under pressure, because life no longer has any value for them”[16]. L’autonomia individuale correrebbe il rischio di diventare un concetto vuoto “if an individual who regards their life as completed cannot end their life without the help of other people while at the same time those other people are prohibited from offering help”[17].
La conclusione della proposta è la cancellazione completa del divieto dell’assistenza al suicidio. L’attenzione dovrebbe essere spostata dall’atto di colui che uccide alla volontà di colui che vuole essere ucciso. Questo è il diritto fondamentale, che lo Stato ha l’obbligo di garantire. Infatti: “The government aspires not only to acknowledge that right to autonomy, but also to give it practical form so that we can do justice to a legitimate and growing wish that deserves our attention”[18]. Il ‘diritto alla morte’ postula un correlativo dovere di uccidere.
8. La questione proposta dalla Corte di Assise di Milano per l’abrogazione del delitto contemplato dall’art. 580 del codice penale propone la medesima prospettiva di morte che il governo olandese intende sviluppare per via parlamentare. E’ indispensabile che l’intera società e, in particolare, le forze politiche che la rappresentano nel Parlamento siano consapevoli di ciò e, soprattutto, del fatto che spetta al popolo italiano, da loro rappresentato, la parola decisiva in ordine al rispetto della vita umana.
[1] Sull’evoluzione legislativa in Olanda, in particolare nel periodo 1986-1997 cfr. J. Griffiths, A. Bood, H. Weyers, Euthanasia & Law in the Netherlands, Amsterdam, 1998, 73 ss.
[2] J. Griffiths, A. Bood, H. Weyers, Euthanasia & Law in the Netherlands, cit. Questo volume costituisce il vero pilastro legale del movimento eutanasico in Olanda e nell’intera Europa. Merita una attenta lettura poiché delinea i piani minuziosamente programmati e accuratamente perseguiti da un ristretto numero di medici, di bioeticisti e di giuristi al fine di abbattere la protezione legale della vita nel mondo occidentale. A fronte della forte opposizione all’eutanasia e al suicidio assistito, non soltanto da parte di Italia, Francia e Germania, ma anche della grandissima parte degli Stati americani e del Regno Unito, l’Olanda e poi il Belgio furono scelti come laboratorio per l’abbattimento della protezione giuridica della vita. Griffiths sostiene che sarebbero state due le ragioni di tale scelta. Per un verso, a differenza che negli Stati Uniti, in Olanda vi sarebbe stato un alto livello di solidarietà sociale manifestato, tra l’altro, da un avanzato sistema di pubblica assistenza sanitaria. Per altro verso, a differenza degli Stati Uniti, ove la questione dell’eutanasia è vista come ‘diritto’ dei pazienti e i medici stanno spesso in una posizione di opposizione, “in the Netherlands the public discussion concerns the scope of the professional discretion of doctors (doctors having fron the beginning been prominent in the moovement for legalization)”(Griffiths, cit., 203). La spiegazione dell’Autore rivela lo scopo fondamentale dell’eutanasia, non tanto rivolto a favorire l’autonomia dei pazienti, quanto a porre nelle mani degli ‘esperti’ la scelta eutanasica. Importante al riguardo è il rilievo seguente di Griffiths: “On the whole, the Dutch seem comfortable with the idea that doctors can be trusted with the discretion to perform euthanasia, so that the public debate largely concerns the boundaries of this professional discretion and the sorts of procedural controls to which it should be subjected”. Dunque, non l’autonomia è il criterio decisivo, bensì la convenienza sanitaria e sociale di sopprimere la vita inutile.
[3] Griffiths, op. cit., 302
[4] Griffiths, ibidem: “Medical practice in connection with death is being legally domesticated”.
[5] Ibidem. Va rilevato che dopo il volume dedicato all’Olanda, Griffiths e i suoi collaboratori avrebbero pubblicato nel 2008 un trattato sull’eutanasia e il diritto in Europa: J. Griffiths & H. Weyers, M Adams, Euthanasia and law in Europe, Oxford and Portland, Oregon, 2008.
[6] Il dr. Ludo Vanopdenbosch ha rassegnato le proprie dimissioni nel settembre 2017. La lettera di dimissioni scritta in lingua olandese è stata pubblicata a seguito della diffusione della notizia da parte dell’Agenzia di stampa Associated Press il 16 febbraio 2018: Ethics dispute erupts in Belgium over euthanasia rules by Maria Cheng. La lettera è consultabile sul sito https://www.documentcloud.org/documents/4380081-Belgium-Euthanasia-Letter.html
[7] “I do not want to be part of a committee that deliberately violates the law”, citata tradotta in inglese da M. Cook, Euthanasia Supporter Exposes Assisted Suicide Activists: They’ll Break the Law to Kill More People, in www.lifenews.com del 19 febbraio 2018.
[8] “[…] the reasons of those who did not want to forward it are fundamentally political in nature: to defend euthanasia at all costs”, citata tradotta in inglese da M. Cook, Euthanasia Supporter Exposes Assisted Suicide Activists, cit..
[9] “It’s not euthanasia because the patient didn’t ask, so it’s the voluntary taking of life” “I don’t know another word other than murder to describe this”, citata da M. Cook, Euthanasia Supporter Exposes Assisted Suicide Activists, cit.. Oltre 450 medici, professori e cittadini hanno firmato una petizione per chiedere maggiori controlli sull’eutanasia nei confronti dei pazienti psichiatrici: “We call for tightening the criteria for psychic suffering, and to allow a commission to judge the case beforehand or preferably remove from the law unbearable and hopeless psychic suffering as a criterion for euthanasia. This would be a life-giving initiative”, in www.rebelpsy.be . Per contro due componenti della Commissione Dr. Wim Distelmans e Gilles Genicot hanno negato le accuse rivolte alla Commissione: “It can obviously occur that some debate emerges among members but our role is to make sure that thelaw is observed and certainly not to trespass it” in Outrage as dementia patient who never asked to die is euthanized at request of family in Belgium, in www.dailymail.co.uk. Secondo gli stessi non si è trattato di un caso di eutanasia, poiché erroneamente il medico che aveva trattato il caso lo aveva definito in questo modo. In realtà il medico “should have called it palliative sedation instead” (ibidem).
[10] Testamento biologico: è un diritto disporre della propria sorte?, in www.cetrostudilivatino.it, 29 marzo 2017.
[11] L’articolo 9 della Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina. Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, sottoscritta a Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata con L. 28 marzo 2001, n. 145, statuisce che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.
[12] J. Kohnstamm, Annual Report 2016, consultabile su https://english.euthanasiecommissie.nl
[13] Letter of 12 October 2016 from the Minister of Health, Welfare and Sport and the Minister of Security and Justice to the House of Representatives on the government position on ‘completed life’, in https://www.government.nl/documents/letters/2016/10/12/the-government-position-on-completed-life.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.
[16] Ibidem.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem.