Certamente no! E’ la risposta del Centro Studi Rosario Livatino che – unitamente a all’Unione per la Promozione Sociale – ODV e al Comitato per la Pubblica Agenda Sussidiaria e Condivisa “Ditelo Sui Tetti (MT 10.27)” –ha depositato in data 3 giugno 2025 l’Opinione di Amicus Curiae nel giudizio di costituzionalità promosso dal Tribunale di Firenze in materia di fine vita. Â
La q.l.c. riguarda questa volta non più l’art. 580 cod. pen., bensì l’art. 579 cod. pen., «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2, L. 219/217, attui materialmente la volontà suicidaria autonomamente e liberamente formatasi di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 Cost.».
Il Centro Studi, consapevole che l’accoglimento della questione comporterebbe a tutti gli effetti l’introduzione dell’eutanasia nell’ordinamento italiano, ha rappresentato le ragioni a sostegno di una pronuncia di inammissibilità e di infondatezza.Â
OPINIONE-EX-ART.-6-N.I.G.-DINNANZI-ALLA-CORTE-COSTITUZIONALE