Primato UE, legalità e crisi democratica: un’analisi sulla sovranità nazionale erosa da Maastricht, Trattati e governance tecnocratica.
1. A partire dalla riforma del co. 1 dell’art. 117 della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 – la quale statuiva, tra l’altro, la subordinazione della potestà legislativa dello Stato ai “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” – ho rilevato a più riprese che la subordinazione delle leggi dello Stato alle fonti comunitarie avrebbe logorato in modo inesorabile il principio di rappresentatività del Parlamento nazionale, con effetti rovinosi sull’assetto democratico dello Stato.
Nella prima edizione dell’opera trattatistica di diritto penale pubblicata nel 2006 scrissi che l’erosione della legalità statale avrebbe messo in crisi le basi di rappresentatività della politica nazionale, sacrificando la partecipazione del popolo alla cosa pubblica. Scrissi, in particolare:
“[…] Se, come è universalmente riconosciuto, il principio di legalità riposa sull’esigenza che la fonte delle norme penali esprima una cifra reale di rappresentatività nei confronti dei destinatari, allora è incongruo, nell’attuale momento storico, postulare l’estensione della competenza penale diretta a favore di organismi sovranazionali o internazionali, poiché questi soltanto a fatica posseggono una ridotta e parziale valenza rappresentativa e poiché, se già è difficile ai cittadini conoscere la portata reale della legge nazionale, quasi impossibile è per essi la conoscenza delle normative di carattere sovranazionale e internazionale. A ciò va aggiunto che le fonti penali non debbono essere moltiplicate, perché i problemi di coordinamento tra norme di rango diverso sono inevitabilmente forieri di incertezze nell’applicazione. E se la legalità mira ad assicurare a ogni cittadino la ragionevole prevedibilità di quello che sarà il comportamento concreto dell’autorità giudiziaria nell’applicazione del diritto al caso particolare, ogni sovrapposizione di fonti diverse e ulteriori rispetto alla fonte della legge nazionale deve essere scongiurata”[1].
La primazia delle fonti europee sulla legge degli Stati fu il risultato che i sostenitori dell’Europa federale raggiunsero con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 al fine di far compiere all’Europa il passo decisivo verso una forma di ‘super Stato’.
Fu creata così una situazione contraddittoria.
Per un verso, le sembianze organizzative delle istituzioni UE rimanevano simili a quelle di una organizzazione internazionale e non si approssimavano a quelle di uno Stato sovrano. Il Parlamento europeo non aveva competenze paragonabili a quelle dei Parlamenti nazionali; la Commissione non aveva una legittimazione giuridica equivalente a quella di un governo nazionale; il Consiglio dei Ministri era un organo ibrido, perché esercitava competenze sia legislative che governative, in concorrenza con la Commissione; la Corte europea di giustizia assicurava l’interpretazione uniforme del diritto europeo, rispondendo alle domande dei giudici nazionali sull’interpretazione del diritto dell’UE, mantenendo però i caratteri di un organo giurisdizionale, apparentemente privo di potere politico.
Per un altro verso, però, il primato del diritto europeo sul diritto degli Stati consentiva all’UE di esercitare in modo anomalo, per via giudiziaria e non per via governativa sotto il controllo del Parlamento legislatore, un’autorità suprema sopra gli Stati nazionali, a differenza di ciò che accadeva nelle altre organizzazioni internazionali, ivi comprese le Nazioni Unite.
Il filosofo tedesco Jürgen Habermas, che ha svolto approfondite indagini filosofico-giuridiche sulla natura dell’UE, ebbe a rilevare fin dal 1998 che la fonte principale del deficit democratico dell’UE stava nella contraddizione tra la qualità non statale delle istituzioni europee e l’autorità primaziale del diritto europeo[2].
Ciò per la ragione che il potere di ultima istanza risiedeva non in un collegio di persone eletto o riconosciuto come legittimo rappresentante delle popolazioni europee, bensì nell’entità astratta ‘diritto’, interpretata e manipolata da un’autorità giurisdizionale, priva di competenze in ordine alle scelte relative al bene comune dei popoli governati. Autorità che, per giunta, non riceveva alcuna legittimazione popolare diretta. Vero monstrum giuridico, giacché qualsiasi autorità giurisdizionale è subordinata al diritto, in quanto è chiamata a interpretare un corpus giuridico preesistente, non a esercitare scelte valoriali in ordine al bene comune dei popoli.
2. Allo scopo di legittimare il ‘colpo di Stato di Maastricht’ (giacché si fece un passo verso l’Europa federale, tacendone la mancanza dei presupposti istituzionali), i sostenitori del simil-Stato europeo concepirono l’idea della conferma del primato del diritto europeo tramite l’approvazione di una Costituzione europea, sulla falsariga del modello delle costituzioni tradizionali, che, sottoposte a un vaglio di tipo popolare, intendono rappresentare in Occidente, dalla fine del XVIII secolo, la garanzia della ‘democraticità’ di un regime politico.
Habermas, sostenitore del superamento degli Stati nazionali, scrisse nel 2001 che una Costituzione europea avrebbe catalizzato l’impeto verso l’Unione, intensificando e dirigendo la società civile, la sfera pubblica e la cultura politica verso la convergenza unitaria:
“Europe must reflexively re-apply to itself the logic of the circular process that witnessed the mutual reinforcement of the democratic state and the nation. The starting point would be a constitutional referendum precipitating a Europe-wide debate. The constitutive process is itself a unique instrument of cross-border communication. It is a potential self-fulfilling prophecy“[3]
La profezia di Habermas, da autocompiersi per magia costituzionale, fallì miseramente.
Infatti, il testo del Trattato, denominato con il termine ‘Costituzione’, firmato il 29 ottobre 2004 a Roma tra i Capi di Stato e di Governo, venne respinto per via referendaria sia in Francia che nei Paesi Bassi, rispettivamente il 29 maggio 2005 e il 1° giugno 2005. Una parte dei Paesi europei, Germania, Italia, Austria, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Slovenia, Belgio, Finlandia, approvarono il Trattato tramite una procedura parlamentare, evitando il rischio del referendum. La Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, il Portogallo, la Danimarca, l’Estonia, la Svezia, Malta e Cipro non approvarono la ‘Costituzione’. L’Irlanda la respinse una prima volta nel 2008, ma il testo fu approvato con un secondo referendum nel 2009. Gli unici Paesi in cui la Costituzione fu approvata tramite il referendum furono l’Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna.
Il processo costituzionale fu pertanto interrotto e le élites politiche degli Stati europei rinunciarono al progetto, ripiegando sulla forma tradizionale del Trattato, che venne approvato a Lisbona nel 2007 ed entrò in vigore nel 2009. Quest’ultimo confermò gran parte dei contenuti della ‘Costituzione’, che pure non aveva ricevuto un’approvazione popolare.
L’evento abortivo della ‘Costituzione’ mise tuttavia in luce le questioni sostanziali soggiacenti al dilemma tra lo Stato federale, che le élites europeiste intendevano a tutti i costi raggiungere, e la tradizionale organizzazione degli Stati europei, regolante la loro collaborazione tanto sul piano economico e finanziario, quanto su quello della giustizia e della tutela comune dei diritti umani fondamentali.
La questione sostanziale, che è essenziale ancora oggi, riguardava il fondamento valoriale grazie al quale i popoli europei avrebbero inteso eventualmente superare le differenze immense concernenti la storia di ciascuno di essi, senza cancellare la ricchezza delle singole identità; differenze concernenti le tradizioni religiose, culturali, politiche e giuridiche delle diverse nazioni; la consistenza e la varietà delle componenti demografiche; le forme di Stato, consolidatesi nei secoli, ora di tipo accentrato, come in Francia, ora di tipo regionale, come in Italia, ora con larghissima autonomia dei Länder, come in Germania. Né andavano dimenticate le problematiche linguistiche, le tradizioni letterarie e artistiche. Alcune nazioni erano unite dalla medesima lingua; altre erano divise anche per questo motivo, come in Spagna, ove le identità castigliana, catalana e basca trovavano nella lingua e nelle rispettive letterature una forte ragione di diversità. Infine, il pluralismo religioso importava notevoli differenze non solo nell’espressione della fede, ma anche negli stili di vita che il legame alla confessione aveva stratificato nei costumi popolari.
Ora, il cambio di passo dall’organizzazione di Stati in funzione dello sviluppo economico al simil-Stato federale aveva una rilevanza tale da rendere grottesca la pretesa che ciò sarebbe potuto avvenire senza il riconoscimento di un nucleo comune di valori e di ideali radicati nella storia dei popoli europei e condivisi dalle nuove generazioni.
Né il super-Stato europeo si sarebbe potuto erigere su basi esclusivamente economico-finanziarie, come era avvenuto per la costruzione della Comunità fino a Maastricht. L’esistenza sociale non è invero intessuta solo dallo scambio di interessi materiali tra individui o gruppi isolati, bensì, soprattutto, da relazioni intergenerazionali e intragenerazionali tra comunità di persone, dense di significato spirituale e culturale. Tali relazioni, ricche e complesse, si traducono in comunicazioni linguistiche basate sulla storia letteraria, sulla memoria poetica, sull’elaborazione artistica e artigianale, sulle stesse abitudini alimentari che caratterizzano la tradizione culturale di ciascuna comunità sociale.
3. Che il passaggio al super-Stato necessitasse di un nucleo comune ulteriore all’interesse del libero scambio e della concorrenza economica finanziaria era cosa evidente.
Jürgen Habermas, convertendosi filosoficamente dall’originario hegelismo di sinistra a un kantismo di conio liberal-democratico, aveva intravisto nel super-Stato europeo lo strumento istituzionale atto a ridar vita alla socialdemocrazia germanica, da estendersi all’intera Europa, contenendo i pericoli per il welfare immanenti all’immensità, alla mobilità e all’incontrollabilità della circolazione dei capitali, non più contenibile dal singolo Stato europeo.
Per Habermas il super-Stato avrebbe potuto e dovuto compensare le sconfitte subite dagli Stati nazionali per opera dei supercapitalisti privati operanti nel mercato mondiale. Il progetto europeo avrebbe dovuto intendersi quale sforzo comune dei governi europei “[…] to win for themselves in Brussels a degree of the interventionist capacity that they have lost at home”[4].
La diminuzione degli attori nello scenario internazionale avrebbe reso possibile a quelli rimasti in campo di “[…] co-operate for reaching arrangements as to the project and the implementation of an economic world order”[5]. Egli ammetteva che anche un regime politico di tipo continentale non sarebbe stato in grado di ‘democratizzare’ i mercati; tuttavia riteneva che “[…] their larger territorial authority and coordination with other supernational units will enable them to carry out the kind of regulation previously exercised by the national Sozialstaat”[6].
Il super-Stato europeo, una volta ‘democratizzato’, sarebbe potuto e dovuto essere lo strumento per correggere i mercati e ristabilire meccanismi redistributivi, non lasciando il compito di tale correzione “to markets themselves”[7]. Quanto alla ‘democratizzazione’ del super-Stato, essa si sarebbe compiuta per due vie: da un lato, grazie alla trasformazione delle istituzioni europee in organismi simili a quelli dei singoli Stati nazionali e, da un altro lato, grazie soprattutto alla supremazia del diritto oggettivo europeo sugli egoismi particolaristici dei singoli Stati e dei loro rappresentanti politici.
4. Il carattere irrealistico del progetto habermasiano – progetto espressivo degli ideali della socialdemocrazia tedesca, che è stato de iure et de facto perseguito dalle élites europee che hanno governato la UE dall’inizio dei ‘2000 fino agli anni recentissimi – non ha bisogno di essere dimostrato sul piano empirico.
Il suo fallimento ne dimostra la distopia. La ‘democratizzazione’ del super-Stato non è avvenuta; anzi, la burocratizzazione delle istituzioni europee ha chiuso ogni varco di reale partecipazione democratica dei cittadini. I mercati, lungi dall’essere stati ‘democratizzati’, sono diventati parte integrante dell’organismo europeo, condizionandone in modo massiccio le decisioni più importanti per la vita dei cittadini delle varie nazioni sul piano economico, finanziario e sociale. Il processo di devitalizzazione del controllo pubblico sui mercati è stato accelerato dall’allocazione delle decisioni di politica economica a un regime sopranazionale manipolato dall’istanza tecnocratica. La perdita di sovranità degli Stati-nazione a favore del super-Stato e dei mercati ha significato la limitazione della libertà di decisione democratica dei popoli dei singoli Stati, nonché l’impoverimento progressivo degli strati sociali mediani a vantaggio di pochi gruppi oligopolistici operanti sull’intero pianeta.
Il quadrifoglio delle libertà di Maastricht ha provocato il deperimento delle aree territoriali più fragili dei singoli Stati; ha desertificato le manifatture; ha attirato forza lavoro a bassissimo costo dai paesi poveri provocando sfruttamento degli ultimi e disoccupazione della classe operaia europea. La libertà assoluta di circolazione dei capitali, aggravata dal differente carico fiscale nei vari paesi della stessa Unione, favorendo in modo inaccettabile alcuni di essi, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l’Irlanda in particolare, ha costituito un veicolo di discriminazione nei confronti degli Stati che hanno inteso garantire ai propri cittadini un welfare decoroso.
Né il super-Stato europeo è stato in grado di contenere il potere dei soggetti economico-finanziari mondialisti, né ha saputo e potuto ‘democratizzare’ le proprie istituzioni, che si sono trasformate in apparati pubblico-privati operanti ciascuno in uno scandaloso regime di conflitto di interesse, come si vedrà meglio infra.
5. L’errore di Habermas, tuttavia, non è soltanto di carattere empirico, quanto soprattutto di filosofia politica. È un errore che riguarda la natura e i requisiti della polis, cioè dello Stato e, più in generale, della comunità politica.
Ho accennato nel paragrafo precedente al fatto che gli europeisti di tendenza federale tentarono, trascorso un decennio dal Trattato di Maastricht, di compiere il passaggio decisivo verso l’Unione federale, cioè di creare un nuovo Stato pur sull’inesistenza di una polis europea, cioè di una comunità umana raccolta intorno a una serie di princìpi sostanziali unificanti.
Affinché sussista una polis è necessaria una tradizione comune che fondi consuetudini e costumi condivisi e favorisca la pace nell’ordine e nella giustizia.
Non è vano ricordare che Giambattista Vico osservò nel suo capolavoro storico-filosofico che tutte le nazioni così barbare come umane, pur separate tra loro per immensi spazi di luoghi e pur distanti per tempi plurisecolari, sempre custodirono tre costumi che costituiscono il sigillo dell’umano: sempre ebbero una qualche religione; sempre contrassero matrimoni solenni; sempre circondarono di onore e pietà i loro morti. E poiché
“[…] idee uniformi nate tra’ popoli sconosciuti tra loro debbon’ avere un principio comune di Vero, che essere stato dettato a tutte, che da queste tre cose incominciò appo tutte l’Umanità; e perciò si debbano santissimamente custodire da tutte; perché ‘l Mondo non s’infierisca, e si rinselvi di nuovo. Perciò abbiamo presi questi tre costumi eterni, ed universali, per tre primi Principj di questa Scienza”[8].
Quando gli europeisti a tendenza federale decisero il passaggio al nuovo super-Stato, due concezioni radicalmente diverse si trovarono in conflitto: per un verso, sulla linea dello Stato secolarizzato, neutrale di fronte ai valori e ai princìpi, indifferente alla legge naturale e al profilo oggettivo della dignità umana, si affermò che la ‘Costituzione’ avrebbe dovuto rimanere silente rispetto a qualsiasi nucleo valoriale comune, in quanto si sarebbe autofondata sulle stesse norme, prassi, procedure e precetti che essa stessa si sarebbe data nella libera promozione della sua autonomia; per un altro verso, in un generoso tentativo di soccorso, la Chiesa cattolica, per la voce di San Giovanni Paolo II, supplicò i ‘costituenti’ europei di tener conto che il cristianesimo, nella complessa storia del Continente, ha costituito “[…] un elemento centrale e qualificante, che è andato consolidandosi sul fondamento dell’eredità classica e dei diversi contributi offerti dai flussi etnico culturali succedutisi lungo i secoli”[9].
Da qui scaturì l’appello del Santo Padre a che la nuova Europa fosse aiutata “[…] a costruire se stessa rivitalizzando le radici cristiane che l’hanno originata”[10].
I ‘costituenti’ europei rifiutarono di inserire nel testo ogni riferimento alle radici cristiane dell’Europa.
Una ragione del rifiuto sta nella stessa concezione di ‘popolo’, che è alla base dello Stato secolarizzato. Ciò che costituisce un popolo non sarebbe una sostanza pre-politica sussistente, bensì una serie di pratiche e di procedure tramite cui i cittadini sono forgiati. Il livello superiore di Stato non nascerebbe dalle persone, dalle famiglie e dai corpi intermedi, bensì dalle procedure e dalle prassi giuridiche autogiustificative:
“The forms and procedures of the constitutional state, together with the democratic mode of legitimation, simultaneously forge a new level of social integration. Democratic citizenship establishes an abstract, legally mediated solidarity between strangers. This form of social integration, which first emerges with the nation state, is realized in the form of a politically socializing, communicative context…[and] not simply by administrative means“[11].
Nel confronto del 19 gennaio 2004 che Habermas ebbe a Monaco di Baviera con il Card. Joseph Ratzinger, il primo, rispondendo alla questione di Ernst Wolfgang Böckenförde che “[…] lo Stato liberale e secolarizzato si nutre di premesse normative che esso, da solo, non può garantire”[12], ha ribadito che il liberalismo politico, nella versione del repubblicanesimo kantiano da lui indossato, “[…] si auto-comprende come una legittimazione non religiosa e post-metafisica dei fondamenti normativi di uno Stato democratico costituzionale”[13], quale diritto di ragione che rinuncia alle dottrine del diritto di natura e che provvede “[…] al proprio bisogno di legittimazione in modo autosufficiente, ovvero a partire dalle risorse cognitive di una economia argomentativa indipendente da tradizioni religiose o metafisiche”[14].
In definitiva, l’ordinamento costituzionale non avrebbe bisogno “[…] come puntello cognitivo dei propri fondamenti di validità, della religione o di qualche altra «potenza coesiva»”[15]. Sarebbero sufficienti ai fini di legittimazione dello Stato gli attrezzi neutrali delle leggi e delle procedure.
Naturalmente Habermas prende le distanze dal giuspositivismo assoluto di conio kelseniano o luhumaniano. Tale tentativo, però, resta concettualmente vuoto, come traspare chiaramente dal seguente assunto: “[…] Quando, però, si concepisce il processo democratico non positivisticamente, come Kelsen o Luhmann, ma come un metodo per produrre legittimità dalla legalità, non insorge quel deficit di validità che l’«eticità» sarebbe chiamata a riempire”[16].
La pretesa di estrarre la ‘legittimità’ dalla ‘legalità’, se forse può spiegare il carattere caotico e intrinsecamente contraddittorio del positivismo giuridico dello Stato secolare, ove le norme e le procedure sono programmaticamente e continuamente violate, non conferisce tuttavia fondamento stabile alla pace sociale e alla realizzazione di un ordine condiviso.
Il processo di pangiuridicizzazione delle più svariate e contraddittorie istanze sociologiche sfocia paradossalmente nell’annichilimento dello stesso valore regolativo del diritto.
6. Se il super-Stato europeo non si è ‘democratizzato’, ma si è limitato a spogliare di poteri gli Stati nazionali, è opportuno domandarsi quali siano le caratteristiche politico-giuridiche più significative della UE contemporanea.
La seguente metafora, che riprendo dal libro recentemente pubblicato di Frédéric Baldan, focalizza bene i termini del problema:
- “l’ UE è un insieme di istituzioni, composte da politici e funzionari pubblici, istituite da trattati a loro volta firmati dagli Stati membri. E’ uno spazio virtuale di «libertà, sicurezza e giustizia»;
- l’Europa è un’area geografica segnata dalla storia della civiltà dei popoli europei. E’ uno spazio reale”[17].
In termini tecnici la metafora suona così: il processo di integrazione legale, con la penetrazione del diritto europeo nelle sfere dell’economia, della finanza, della salute, della sicurezza, del welfare, dell’educazione, dell’uguaglianza di genere, della protezione ambientale è, nello stesso tempo, un processo di disintegrazione politica.
Lo spazio lasciato libero dalla politica, quale scienza e arte dirette alla promozione del bene comune, viene occupato dalla galassia frammentata della ‘comitologia’, cioè dei comitati di tecnici e di esperti nei singoli settori delle attività umane, che la UE intende disciplinare per via giuridica[18].
Sul duplice rilievo che la globalizzazione economico-finanziaria e il processo di integrazione hanno tolto valore alla responsabilità politica parlamentare e che le elezioni popolari europee non sono in grado di determinare i contenuti della politica UE, si è formato un sistema di governance europea in cui funzionari europei di medio-alto livello ed esperti nelle singole discipline interagiscono con parti private e attori semipubblici – quali amministrazioni pubbliche, dipartimenti accademici, associazioni non-profit, managers di società multinazionali, gruppi di interesse filantropico – all’interno di strutture informali e di comitati di lavoro a composizione variabile, che elaborano, supervisionano e performano i progetti che le commissioni del Parlamento e i comitati della Commissione rendono esecutivi apponendovi il sigillo normativo.
All’interno delle strutture ‘comitologiche’ gli interessi nazionali hanno ben scarso ascolto; il controllo dei processi è in mano ai burocrati e agli esperti, alle ONG, ai ‘think tank’ di potenti trust internazionali, alle società di consulenza, agli avvocati d’affari, alle aziende o ai gruppi di aziende.
Né la Commissione, né il Parlamento sono in grado di controllare i processi di formazione delle decisioni. Questo tipo di governance, né interamente pubblica, né completamente privata, si è estesa a tal punto da monopolizzare i processi decisionali, senza alcun rispetto per il principio in virtù del quale i soggetti interessati economicamente a determinate scelte non debbono essere gli stessi che le decidono.
Già alla fine del secolo scorso Joseph Halevi Horowitz Weiler aveva rilevato che le pratiche tecnocratiche del tipo di quelle sopra menzionate “[…] mask ideological choices which are not debated or subjected to public scrutiny”; né assicurano “[…] real equality of voice of those who actually do take part in the process”[19], soggiungendo:
“Once there were those who worried about the supranational features of European integration. It is time to worry about infranationalism – a complex network of middle-level national administrators, Community administrators and an array of private bodies with unequal and unfair access to a process with huge social and economic consequences to every life – in matters of public safety, health, and all other dimensions of socio-economic regulation“[20].
Si comprendono alla luce di tali criticità due cose essenziali: la prima, che la governance reale della UE non sta nelle mani degli organi previsti dai Trattati, bensì in quelle di tecnocrati ed esperti che rappresentano gli interessi dei soggetti economici e finanziari che traggono enormi profitti dalle decisioni assunte dalla Commissione o dal Parlamento; la seconda, che le decisioni non sono assunte in funzione del bene comune delle popolazioni, bensì della presunta qualità scientifico-tecnica dei dati prescelti come premesse fattuali dei processi deliberativi da parte di comitati arbitrariamente formati, senza che alcuno sia messo in grado di valutarne la correttezza scientifica e, ancor meno, di apprezzare la convenienza e la proporzionatezza delle scelte rispetto alle esigenze delle singole nazioni europee.
Se si tiene conto, infine, che il funzionamento della macchina è alimentato dalla pratica istituzionalizzata del lobbismo, i cui componenti (una massa di 50.000 lobbisti, secondo Baldan, è accreditata a Bruxelles)[21] mirano professionalmente a influenzare le decisioni, le azioni e le politiche dei rappresentanti del potere esecutivo, legislativo e persino giudiziario della UE, si comprende come e quanto la governance di questa sia distante dalla cura solerte degli interessi delle imprese e dei cittadini esclusi dai processi ‘comitologici’ di Bruxelles.
7. L’esperienza impone pertanto di guardare con diffidenza alla governance della UE, dirigendo piuttosto la nostra preoccupazione a salvaguardare gli interessi nazionali tramite una prudente riappropriazione dei poteri politici propri degli organi del nostro Stato.
Non si tratta in modo ‘populista’ di disprezzare l’Europa, bensì di compiere un’opera di discernimento alla luce dei valori fondamentali inscritti nella Costituzione italiana.
Mauro Ronco
[1] M. Ronco, La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone. Il principio di legalità, Bologna, Zanichelli, 2006.
[2] J. Habermas, The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, Cambridge, MIT Press, 1998, 155.
[3] J. Habermas, Warum braucht Europa eine Verfassung?, inJ.Habermas, Zeit der Übergänge, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2001, 104-129; tr. ingl. So, Why Does Europe Need a Constitution?, in www.iue.it/RSC/EU/Reformo2.pdf, 18.
[4] J. Habermas, Warum braucht Europa, cit., 14 ed. inglese.
[5] J. Habermas, Beyond the Nation-State?: On Some Consequences of Economic Globalization, in E.O. Eriksen, J.E. Fossum(eds.), Democracy in the European Union: Integration Through Deliberation?, London, Routledge, 2000, 34.
[6] J. Habermas, The Postnational Constellation: Political Essays, Cambridge, Polity Press, 2001, 77.
[7]J. Habermas, The European Nation-State and the Pressures of Globalization, in New Left Review, 235, 1999, 56.
[8] G.B. Vico, La scienza nuova (1744), in Id., La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, in M. Sanna e V. Vitiello (a cura di), Milano, Bompiani, 2012/2013, 895.
[9] S. Giovanni Paolo II, Angelus, Castel Gandolfo, domenica 20 luglio 2003, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/angelus2003/documents/hf_ip-ii_ang_20030720.html. Cfr. anche, più distesamente S. Giovanni Paolo II, Discorso di Giovanni Paolo II sulle comuni radici cristiane delle nazioni europee, 6 novembre 1981, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1981/november/documents/hf_ip-ii_spe_19811106_radici-cristiane.html.
[10] S. Giovanni Paolo II., Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Europa, data in Roma il 28 giugno 2003, § 25.
[11] J. Habermas, The Inclusion of the Other, cit., 159.
[12] E.W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967), in Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1991, citato di seconda mano da J. Habermas, Ragione e fede in dialogo, a cura di G. Bosetti, Venezia, Marsilio, 2005, 41.
[13] J. Habermas, Ragione e fede in dialogo, cit., 43.
[14] Ibidem, 46-47.
[15] Ibidem, 46.
[16] Ibidem.
[17] F. Baldan, Ursula gates. La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles, trad. it., Milano, Guerini e associati, 2025, 39.
[18] Sulla tematica della ‘comitologia’ cfr. per tutti J.P. Mc Cormick, Weber, Habermas, and Transformations of European State, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 250-294, in particolare 267 ss.
[19] J.H.H. Weiler, The Constitution of Europe: «Do the New Clothes Have an Emperor?» and Other Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 284-285.
[20] Ibidem, 349.
[21] F. Baldan, Ursula gates, cit., 42.