CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
SEDE REFERENTE
Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.
La seduta comincia alle 9.30.
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2016.
Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che la Commissione ha esaminato, da ultimo, l’emendamento Roccella 1.331 e che sono stati esaminati 363 emendamenti in circa 9 ore e 30 minuti di seduta, suddivise in tre sedute. Nel far presente che l’onorevole Schullian ha ritirato le proposte emendative a sua prima firma 1.118, 1.119, 1.120, 1.121 e 1.122, avverte quindi, che la Commissione passerà ora all’esame degli identici emendamenti Molteni 1.407, Palmieri 1.135, Pagano 1.56 e Gigli 1.57, volti a sopprimere il comma 12 dell’articolo unico del provvedimento in discussione.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.407, Palmieri 1.135, Pagano 1.56 e Gigli 1.57.
Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive emendamento Sarro 1.176.
Alessandro PAGANO (AP), pur ritenendo condivisibili le finalità dell’emendamento Sarro 1.76, fa notare, tuttavia, come lo stesso sia volto ad introdurre disposizioni, come ad esempio quelle in materia di assistenza in caso di malattia, che sono già contemplate dalla vigente normativa.
Nicola MOLTENI (LNA), nel sottoscrivere l’emendamento Sarro 1.176, evidenzia come il suo gruppo parlamentare, pur essendo contrario all’impianto complessivo del provvedimento in discussione, sia disponibile ad avviare un costruttivo confronto sul riconoscimento di diritti individuali nell’ambito di unioni composte da persone dello stesso sesso.
La Commissione respinge l’emendamento Sarro 1.176.
Alessandro PAGANO (AP), nell’illustrare l’emendamento a sua firma 1.224, evidenzia come lo stesso, interamente sostitutivo del comma 12 dell’articolo 1 della proposta di legge in titolo, sia diretto a prevedere che le parti concordino tra loro, anziché l’indirizzo della vita «familiare», l’indirizzo della vita «comune». A suo avviso è necessario rimarcare, infatti, i tratti distintivi dell’unione civile rispetto all’istituto del matrimonio.
Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l’emendamento Pagano 1.224.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 1.224.
Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l’emendamento Gigli 1.17, sottolineando la necessità di evitare sovrapposizioni tra l’unione civile e il matrimonio.
Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l’emendamento Gigli 1.17.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell’associarsi alle considerazioni del collega Molteni, preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento Gigli 1.17.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), illustrando l’emendamento a sua firma 1.17, rileva come l’unione civile rappresenti una «formazione sociale» specifica che trova il suo fondamento nell’articolo 2 della Costituzione, non potendo la stessa essere sovrapposta al matrimonio, cui fa, invece, richiamo il successivo articolo 29 della Costituzione medesima. Ciò premesso, sottolinea la necessità che la proposta di legge in titolo non contempli alcun riferimento all’indirizzo della vita «familiare» propriamente intesa, limitandosi ad effettuare un richiamo all’indirizzo della vita «dell’unione civile».
La Commissione respinge l’emendamento Gigli 1.17.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull’ordine dei lavori, richiama l’attenzione sul fatto che dal resoconto sommario della seduta pomeridiana di giovedì 7 aprile scorso, non emerge che vi è stato un voto contestato e che la presidenza ha disposto che venisse ripetuta la votazione e che alcuni deputati, come l’onorevole Marzano, hanno cambiato il voto tra la prima e la seconda votazione al fine di evitare che la maggioranza venisse battuta. Chiede, pertanto, che venga dato atto di tale circostanza nel resoconto della Commissione.
Donatella FERRANTI, presidente, prende atto della richiesta testé formulata dall’onorevole Palmieri.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l’emendamento Sisto 1.177, invita i colleghi della maggioranza ad intervenire nel dibattito in corso, al fine di meglio chiarire le proprie posizioni circa la reale ed effettiva configurazione dell’istituto dell’unione civile, che appare, a suo avviso, assimilabile ad un vero e proprio «matrimonio sotto falso nome».
Micaela CAMPANA, relatrice, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso sull’emendamento Sisto 1.177, rammenta come la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sia orientata verso il riconoscimento di adeguate forme di tutela della vita familiare delle coppie omosessuali. Fa presente, altresì, che proprio in relazione a tale aspetto, l’Italia sia stata destinataria di pronunce di condanna in sede europea, in ragione del mancato riconoscimento dei diritti delle unioni composte da persone dello stesso sesso.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), prendendo atto delle dichiarazioni testé rese dalla relatrice, fa notare come l’obiettivo perseguito dai colleghi della maggioranza e dal Governo sia, in realtà, sostanzialmente quello di equiparare l’istituto dell’unione civile a quello del matrimonio, pur essendo stato ipocritamente soppresso, nel testo della proposta di legge, ogni riferimento all’articolo 29 della Costituzione. A suo giudizio, tale scelta di compromesso è funzionale , infatti, a dissimulare un matrimonio «sotto mentite spoglie».
Alessandro PAGANO (AP), ritenendo il complessivo impianto della proposta di legge ipocrita e incongruente, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo ad effettuare una precisa scelta circa la configurazione dell’unione civile o quale «formazione sociale» specifica ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione o, in alternativa, quale istituto giuridicamente equiparato al matrimonio ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione stessa.
Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare alle considerazioni dei deputati Gigli e Pagano, precisa che per «vita familiare» non può esclusivamente intendersi quella riconducibile al matrimonio, rammentando come esistano, ad esempio, anche famiglie monoparentali. Rileva che l’aggettivo familiare serve ad indicare la tipologia di certe relazioni senza fare riferimento all’istituto della famiglia.
Nicola MOLTENI (LNA), pur apprezzando l’onestà intellettuale del sottosegretario Migliore, ribadisce la sua netta contrarietà in ordine alla proposta di legge in discussione, che appare densa di incongruenze, ambiguità, contraddizioni e lacune. A suo avviso, l’istituto dell’unione civile, che, in tutta evidenza, appare assimilabile a quello del matrimonio, dovrebbe, infatti, avere contorni più chiari e coerenti sul piano giuridico.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel concordare con il collega Molteni circa la chiarezza e l’onestà intellettuale del sottosegretario Migliore, richiama l’attenzione sul fatto che il comma 20 dell’articolo 1 della proposta di legge prevede espressamente che le disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio, nonché quelle contenenti la parola «coniuge» o termini equivalenti, ovunque ricorrano, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Micaela CAMPANA, relatrice, ribadisce che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo fa costante riferimento, in tema di diritti delle coppie omosessuali, non al «matrimonio» bensì alla «vita familiare». Precisa, inoltre, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 138 del 2010, più volte richiamata nel corso del dibattito, ha richiesto al legislatore il riconoscimento dell’unione civile quale «specifica formazione sociale» ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, e non necessariamente la sua equiparazione all’istituto del matrimonio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.177, Molteni 1.681 e Sarro 1.178.
Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l’emendamento Gigli 1.59, identico agli emendamenti Pagano 1.58 e Palmieri 1.136.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell’illustrare l’emendamento a sua firma 1.136, ribadisce che la disciplina dell’unione civile è del tutto assimilabile, con riferimento sia alle modalità di celebrazione e di scioglimento, sia al riconoscimento di diritti e prerogative, a quella del matrimonio. Chiede, pertanto, ai colleghi della maggioranza e al Governo, di assumere posizioni di maggiore coerenza intellettuale ed onestà politica.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Gigli 1.59, Pagano 1.58 e Palmieri 1.136.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento Molteni 1.682, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità.
La Commissione respinge l’emendamento Molteni 1.682.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara di voler sottoscrivere l’emendamento Sannicandro 1.16.
Marisa NICCHI (SI-SEL) non consente la sottoscrizione dell’emendamento Sannicandro 1.16, del quale è cofirmataria, da parte del collega Palmieri appartenente al Gruppo FI-PdL. Al riguardo, evidenzia, infatti, come l’intento del suo gruppo sia quello di assumere posizioni nettamente distinte da quelle degli altri gruppi di opposizione, il cui obiettivo non è certamente quello di migliorare il provvedimento, quanto, piuttosto, di scongiurarne l’approvazione.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel prendere atto delle dichiarazioni della collega Nicchi, preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento Sannicandro 1.16, concorrendo lo stesso a fare maggiore chiarezza sulle reali finalità del provvedimento, che si propone di disciplinare un istituto, quale quello delle unioni civili, che altro non è che un « matrimonio sotto falso nome».
Alessandro PAGANO (AP), nell’associarsi alle considerazioni del collega Palmieri, evidenzia come il reale scopo perseguito dalla maggioranza sia quello di creare un istituto del tutto assimilabile al matrimonio, in aperta contrarietà rispetto all’orientamento della maggioranza dei cittadini che non accettano tale impostazione. Pur riconoscendo la sostanziale buona fede di molti colleghi, ritiene tuttavia che la stessa è destinata ad essere delusa nel giro di poco tempo, in quanto l’obiettivo effettivamente perseguito dalla maggioranza e dal Governo, come si evince anche dalle dichiarazioni rese in più di una occasione dal sottosegretario Scalfarotto e dalla senatrice Cirinnà, è quello di equiparare sostanzialmente i due istituti.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) precisa che da parte del suo gruppo non c’è alcun intento di «affossare» il provvedimento, rammentando di aver presentato una specifica proposta di legge (A.C. 2666) in materia di convivenza. Ciò premesso, ribadisce, tuttavia, che la maggioranza dovrebbe assumere una posizione improntata a una maggiore coerenza politica ed intellettuale, dichiarando espressamente come l’obiettivo perseguito sia quello di equiparare l’unione civile all’istituto del matrimonio. Per tali ragioni, preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento Sannicandro 1.16, che si propone proprio tale scopo.
Nicola MOLTENI (LNA), preannunciando il suo voto favorevole sull’emendamento Sannicandro 1.16, fa notare come quello della Lega Nord, che ha, a più riprese, manifestato netta contrarietà sul complessivo impianto del provvedimento in discussione, sia l’unico gruppo che, sia alla Camera che al Senato, ha assunto una posizione di chiara coerenza politica.
Marisa NICCHI (SI-SEL), raccomandando l’approvazione dell’emendamento Sannicandro 1.16, del quale è cofirmataria, evidenzia come lo stesso, in attuazione del principio di cui all’articolo 3 della Costituzione, si proponga l’obiettivo di superare inaccettabili discriminazioni in danno dei componenti delle unioni civili rispetto alle persone unite in matrimonio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.16 e Molteni 1.685.
Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra e raccomanda l’approvazione dell’emendamento Agostinelli 1.369, del quale è cofirmatario.
La Commissione respinge l’emendamento Agostinelli 1.369.
Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l’emendamento Molteni 1.680, del quale dichiara di condividere le finalità.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.680, 1.670 e 1.672.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel preannunciare il suo voto favorevole sull’emendamento Molteni 1.667, sottolinea come lo stesso sia volto a prevedere l’obbligo delle parti, con dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell’unione civile, di impegnarsi a non ricorrere alla pratica della cosiddetta «maternità surrogata». Nel rilevare la necessità di avviare una profonda riflessione sul tema, richiama l’attenzione sul fatto che il ricorso a tale pratica condanna i bambini ad essere «orfani» di madre o di padre, contrariamente alle leggi di natura, che richiedono la presenza di genitori di sesso diverso.
Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive emendamento Molteni 1.667, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità. Nel richiamare quanto emerso nel corso dell’attività conoscitiva svoltasi nella giornata di ieri in tema di adozioni, durante la quale è stata evidenziata dalla maggioranza degli auditi la necessità di garantire al minore la presenza di entrambe le figure genitoriali, ritiene che debba essere esplicitato il divieto di ricorrere alla pratica della «maternità surrogata».
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.667, 1.683, 1.684 e 1.408.
Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l’approvazione dell’emendamento Roccella 1.333, di cui è cofirmatario.
La Commissione respinge l’emendamento Roccella 1.333.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra e raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua firma 1.18, che, nel sostituire il comma 13 dell’articolo unico della proposta di legge, prevede che il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla separazione dei beni.
Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE precisa che le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 1 del provvedimento, che prevedono che, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, il regime patrimoniale dell’unione civile è costituito dalla comunione dei beni, sono il risultato di una precisa scelta politica, su cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi.
Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l’emendamento Gigli 1.18.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l’emendamento Gigli 1.18, Marzano 1.20 e Molteni 1.675.
Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l’approvazione dell’emendamento a sua firma 1.61, volto a prevedere che il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, sia costituito, anziché dalla comunione, dalla separazione dei beni. Al riguardo, rileva come la sua proposta emendativa si prefigga l’obiettivo di non rendere del tutto omologabile, contrariamente al reale intento della maggioranza e del Governo, l’istituto dell’unione civile a quello del matrimonio. Rammenta, inoltre, che quella in discussione è una proposta di legge d’iniziativa parlamentare, i cui contenuti sono stati, tuttavia, fortemente condizionati, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, da successivi interventi del Governo, tra i quali quelli del Ministro Boschi, del sottosegretario Scalfarotto che ha, addirittura, intrapreso uno sciopero della fame, e dallo stesso premier, che ha deciso di porre sul provvedimento la questione di fiducia. Per tali ragioni, osserva come l’unico momento di serio e costruttivo confronto parlamentare sui contenuti della proposta di legge sia quello dell’esame in Commissione, tuttora in corso di svolgimento.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ribadisce come, dalle dichiarazioni del sottosegretario Migliore, che ringrazia per la consueta chiarezza, si evinca inequivocabilmente che l’obiettivo perseguito dalla maggioranza sia quello di delineare un istituto del tutto equiparabile alla famiglia costituzionalmente intesa.
Carlo SARRO (FI-PdL), nell’illustrare l’emendamento Palmieri 1.137, del quale è cofirmatario, rileva come lo scopo dello stesso sia quello di connotare sostanzialmente l’istituto dell’unione civile, quale formazione sociale specifica ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, in modo più libero rispetto al matrimonio propriamente inteso. Per tali ragioni, ritiene che il regime patrimoniale della separazione dei beni sia più coerente con le caratteristiche di tale istituto, rispetto a quello della comunione, cui, invece, si fa riferimento nella proposta di legge.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) sottolinea che l’intervento del sottosegretario Migliore, che, in relazione al comma 13 ha fatto riferimento ad una precisa scelta di natura «politica», lascia chiaramente intendere che l’obiettivo perseguito sia, così come avvenuto anche per la «stepchild adoption», quello di aprire la strada a successive pronunce degli organi giurisdizionali dell’Unione europea. Fa, infatti, notare che tali organi, che sono soliti privilegiare nelle loro pronunce non l’aspetto formale, ma quello sostanziale dei singoli istituti, non potranno non riconoscere profili di natura discriminatoria nella disciplina dell’unione civile rispetto a quella del matrimonio.
Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento Palmieri 1.137. Chiede, inoltre, che i colleghi della maggioranza ed il Governo chiariscano per quali ragioni sia stato soppresso, nel corso dell’esame presso il Senato, il richiamo all’obbligo della fedeltà nella disciplina delle unioni civili. Ritiene, infatti, che tale scelta politica ha concorso a realizzare un vero e proprio «imbroglio mediatico» nei confronti dei cittadini, che denota la scarsa coerenza politica da parte della maggioranza stessa.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.61, Molteni 1.686, Palmieri 1.137 e Gigli 1.60.
Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l’emendamento a sua firma 1.372, volto a prevedere che il regime patrimoniale delle unioni civili sia rappresentato, in assenza di diversa convenzione tra le parti, dalla comunione «legale», anziché dalla ordinaria comunione dei beni.
La Commissione respinge l’emendamento Bonafede 1.372.
Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra e raccomanda l’approvazione del suo emendamento 1.19.
Carlo SARRO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole sull’emendamento Nicchi 1.19, che, a suo giudizio, concorre a conferire alla norma un maggiore grado di chiarezza.
La Commissione respinge l’emendamento Sarro 1.19.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) illustra l’emendamento a sua firma 1.332, volto a sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 13 dell’articolo 1 della proposta di legge.
Alessandro PAGANO (AP), nel preannunciare il suo voto favorevole sull’emendamento Roccella 1.332, richiama l’attenzione sull’ultimo periodo del comma 13, laddove è prevista l’applicazione alle unioni civili delle disposizioni di cui alle sezioni seconda, terza, quarta, quinta e sesta del Capo VI del Titolo VI del Libro primo del codice civile. L’applicazione di tali disposizioni rendono infatti, a suo avviso, l’istituto dell’unione civile sostanzialmente equiparabile a quello del matrimonio.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) rileva come le pronunce degli organi giurisdizionali dell’Unione europea non abbiano imposto al legislatore italiano di prevedere il matrimonio tra omosessuali, ma di disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso come specifiche «formazioni sociali». Per tali ragioni, a suo giudizio, la sostanziale equiparazione tra l’unione civile ed il matrimonio, come delineata dalla proposta di legge in discussione, aprirà il varco a successive sentenze delle Corti europee, che elimineranno i residui tratti distintivi tra i due istituti.
Donatella FERRANTI, presidente, osserva che l’ultimo periodo del comma 13 dell’articolo unico del provvedimento fa richiamo alle sole disposizioni di cui al Capo VI del Titolo VI del Libro primo del codice civile, riguardante i rapporti patrimoniali.
La Commissione respinge l’emendamento Roccella 1.332.
Carlo SARRO (FI-PdL) illustra l’emendamento a sua firma 1.180, volto a sopprimere il secondo periodo del comma 13. Ritiene, infatti, che il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile sia destinato a determinare confusione nella prassi applicativa.
La Commissione, con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Molteni 1.687 e Sisto 1.180, nonché gli emendamenti Molteni 1.677, 1.676, 1.678, 1.679 e 1.688.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), intervenendo sull’emendamento Sarro 1.179, ribadisce che le numerose incongruenze, sul piano giuridico, della proposta di legge costringeranno le corti europee a successive pronunce, che elimineranno ogni elemento distintivo tra le unioni civili e il matrimonio. A suo giudizio, pertanto, proprio per scongiurare tale rischio, sarebbe compito del legislatore, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, prevedere una più netta linea di demarcazione tra i due istituti.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.179, Roccella 1.334 e Molteni 1.409.
Alessandro PAGANO (AP), illustra e raccomanda l’approvazione del suo emendamento 1.93.
La Commissione respinge l’emendamento Pagano 1.93.
Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive emendamento Molteni 1.410.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.410 e Gigli 1.21.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD). Illustra l’emendamento a sua firma 1.23, volto a prevedere, sostituendo il comma 15 dell’articolo unico della proposta di legge, che l’interdizione o l’inabilitazione possano essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, che può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) si domanda quale sia la disciplina applicabile, nell’ipotesi in cui ci siano dei figli oppure nel caso in cui sorgano conflitti tra i figli stessi e uno dei partner dell’unione civile.
Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l’emendamento Gigli 1.23.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.23 e 1.22, Agostinelli 1.373, Molteni 1.411 e Pagano 1.94.
Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l’emendamento Gigli 1.24, identico all’emendamento Molteni 1.412, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Molteni 1.412 e Gigli 1.24, nonché gli emendamenti Bonafede 1.374, Pagano 1.95, Roccella 1.347.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l’emendamento La Russa 1.201.
La Commissione respinge l’emendamento La Russa 1.201.
Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull’ordine dei lavori, esprime ai colleghi del Movimento 5 Stelle il suo cordoglio per la morte di Gianroberto Casaleggio.
Donatella FERRANTI, presidente, si associa, a nome di tutta la Commissione, all’intervento del collega Palmieri.
Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime, anche a nome del Governo, le sue condoglianze ai colleghi del Movimento Cinque Stelle e ai familiari di Gianroberto Casaleggio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.413 e Pagano 1.96.
Donatella FERRANTI, presidente, constatata l’essenza del presentatore dell’emendamento 1.218, ritiene che si intende vi abbia rinunciato.
Carlo SARRO (FI-PdL) illustra e raccomanda l’approvazione dell’emendamento Palmieri 1.138, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 19 dell’articolo unico del provvedimento in discussione. Al riguardo, osserva come tale ultimo comma, nel prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché degli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile, determini una incongruente e contraddittoria equiparazione tra l’istituto dell’unione civile e quello del matrimonio. Nel soffermarsi, in particolare, sul richiamo alle disposizioni di cui all’articolo 2653, primo comma, numero 4), del codice civile, invita i colleghi della maggioranza ad assumere atteggiamenti improntati a maggiore coerenza, dato che l’equiparazione sostanziale tra i due istituti appare foriera di distorsioni e di incertezze sul piano interpretativo.
Alessandro ZAN (PD), nel replicare all’onorevole Sarro, ribadisce che l’unione civile ravvisa il suo fondamento giuridico nell’articolo 2 della Costituzione, mentre la disciplina del matrimonio individua la sua ratio giustificativa nelle disposizioni di cui all’articolo 29 della Costituzione medesima. Ciò premesso, rammenta che la Corte costituzionale, nella più volte richiamata sentenza n. 138 del 2010, nel definire l’unione civile quale «formazione sociale» specifica ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, ha attribuito al legislatore piena facoltà di scelta in ordine a quali articoli del codice civile fare oggetto di specifico richiamo. Osserva, infatti, che, altrimenti, la Corte stessa non avrebbe pronunciato una sentenza additiva «di principio», ma una sentenza additiva tout court.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nel replicare al collega Zan, osserva che sarebbe stato più coerente, da parte della maggioranza, anziché richiamare specifiche disposizioni del codice civile, la cui applicazione determina la sostanziale equiparazione tra i due istituti, definire direttamente lo specifico contenuto del complesso dei diritti e delle prerogative dei componenti delle unioni civili.
Nicola MOLTENI (LNA), nel sottolineare, ancora una volta, come l’istituto dell’unione civile avrebbe dovuto più nettamente distinguersi da quello matrimoniale, richiama l’attenzione sulle ben note difficoltà connesse all’applicazione dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, laddove si prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti il nulla osta al matrimonio stesso, nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel replicare al collega Zan, osserva che la proposta di legge ha attribuito ai componenti delle unioni civili diritti e prerogative del tutto assimilabili a quelli previsti nell’ambito del matrimonio, con la sola eccezione dell’obbligo di fedeltà e della possibilità di fare ricorso all’adozione, che resterà, tuttavia, percorribile, coerentemente a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 20 dell’articolo unico del provvedimento, grazie all’interpretazione giurisprudenziale.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Molteni 1.414, Palmieri 1.138, Gigli 1.62 e Pagano 1.63, nonché l’emendamento Agostinelli 1.375 e le identiche proposte emendative Molteni 1.391, Palmieri 1.139, Gigli 1.64 e Pagano 1.65.
Carlo SARRO (FI-PdL) illustra l’emendamento a sua firma 1.186 e ne raccomanda l’approvazione.
La Commissione respinge l’emendamento Sarro 1.186.
Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra l’emendamento Sannicandro 1.25, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere il richiamo all’articolo 116, primo comma, del codice civile. Ritiene, infatti, che l’applicazione di tale ultima disposizione alle unioni civili potrebbe comportare rilevanti problemi, in ragione del fatto che vi sono molti Paesi, tra i quali l’Uganda, dove l’omosessualità viene considerata un reato. Al riguardo, ritiene opportuno, come peraltro previsto dal successivo emendamento a sua firma 1.26, prevedere che non debbano essere sottoposti alla disciplina di cui al predetto articolo i cittadini dei Paesi che criminalizzano l’omosessualità o che, pur non criminalizzandola, non consentono, né disciplinano, l’unione tra due persone dello stesso sesso.
Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), pur condividendo le preoccupazioni dell’onorevole Nicchi, richiama l’attenzione sull’eventuale rischio di strumentalizzazione dell’istituto dell’unione civile, così come di quello del matrimonio, da parte di cittadini stranieri.
Alessandro PAGANO (AP), nel condividere le osservazioni della collega Roccella, osserva che l’esempio richiamato dalla deputata Nicchi non sia del tutto calzante, laddove gli omosessuali in fuga all’Uganda sono, statisticamente, in numero esiguo. Ritiene, invece, che sarebbe più coerente fare riferimento a paesi come l’Arabia Saudita ed il Qatar, paesi sottoscrittori del debito pubblico americano, dove si applica integralmente la sharia e vengono perpetrate , in nome della stessa, gravissime violazioni dei diritti umani.
Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel condividere le considerazioni dell’onorevole Nicchi, osserva, tuttavia, come il richiamo all’articolo 116, primo comma, del codice civile, rappresenti il chiaro segno che l’unione civile, nel complessivo impianto del provvedimento in discussione, viene sostanzialmente equiparata al matrimonio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.25 e Nicchi 1.26.
Carlo SARRO (FI-PdL), illustra l’emendamento a sua firma 1.173, volto a prevedere che le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall’appartenenza al nucleo familiare si applichino anche alle parti delle unioni civili, considerandosi le stesse tra i carichi di famiglia. Nel soffermarsi, inoltre, sui successivi emendamenti a sua firma, sottolinea come gli stessi, per esigenze di maggiore coerenza sul piano giuridico, prevedano l’esplicito richiamo di alcune disposizioni del codice civile, del codice penale, del codice di procedura penale, nonché di alcune leggi speciali, anche alle parti delle unioni civili, oltre che ai «coniugi».
Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere gli emendamenti Sarro 1.173, 1.185, 1.188, 1.189 e 1.184, osserva che il comma 19, recependo per intero la disciplina prevista per gli alimenti, non indica in quale ordine e in quale progressione la parte dell’unione civile debba essere inserita tra i soggetti obbligati agli alimenti in base all’articolo 433 del codice civile. Al riguardo, rammenta che gli obblighi alimentari possono sorgere, tra i membri della famiglia nucleare, solo quando essa si smembra: i coniugi si separano e allora ciascuno di essi, se la separazione gli è stata addebitata, avrà diritto agli alimenti nei confronti dell’altro se si trova in stato di bisogno (articolo 156, terzo comma, del codice civile). Rammenta, inoltre, che nei casi di separazione giudiziale senza addebito, separazione consensuale e separazione di fatto, l’obbligo alimentare resta di norma assorbito nel più ampio obbligo di mantenimento. Evidenzia, quindi, che la conclusione di un rapporto tra partner uniti civilmente sembrerebbe non prevedere l’addebito, giungendosi direttamente al divorzio. Ricorda, altresì, che la Suprema Corte ha precisato che la legge sul divorzio non prevede la permanenza di alcun obbligo alimentare a carico dell’ex coniuge, ma dispone solo la somministrazione eventuale di un assegno allo scopo di consentire al coniuge più debole di permanere nella medesima situazione economica di cui godeva in costanza di matrimonio. A sostegno della soppressione del comma, ritiene che l’articolo 436 del codice civile non sia compatibile con la nuova disciplina, in quanto le parti delle unioni civili non possono assurgere a genitori adottivi; né tantomeno, ritiene compatibile con tale disciplina il successivo articolo 448-bis, perché non è previsto che i partner delle unioni civili abbiano figli naturali e, di conseguenza, neppure discendenti.
La Commissione respinge l’emendamento Sarro 1.173.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 12.10.