Depositata la sentenza della Corte costituzionale in materia di fine vita: nessun allargamento al suicidio assistito.
Carmelo Leotta
Il 24 luglio 2026 la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 152 che decide sulla questione di costituzionalità dell’art. 580 cod. pen. discussa all’udienza del 23 giugno scorso.
L’oggetto del giudizio riguardava la questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale di Bologna, dell’art. 580 cod. pen. nella parte in cui, dopo la sentenza n. 242 del 2019, prevede, tra i requisiti per richiedere il suicidio assistito, la necessità del trattamento di sostegno vitale. Tale requisito avrebbe comportato, secondo il rimettente, una violazione dell’art. 2, 3, 13 e 32, 117 Cost. e 8 Conv. eur. dir. uomo.
La Corte ha rigettato tutte le argomentazioni del rimettente, dichiarando non fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. e inammissibile la questione sollevata con riferimento all’art. 117 Cost. e 8 Conv. eur. dir. Uomo.
La sentenza di ieri, in continuità con quanto affermato con le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 ha ribadito che «il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale […] svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l’ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019». E continua: «[…] questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti dal punto di vista della ratio adottata nelle due decisioni menzionate; sicché viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, formulata con riferimento all’art. 3 Cost.» (sentenza n. 152 del 2026, punto 17.1. del Considerato in diritto).
Le 8 persone malate, contrarie al suicidio assistito, intervenute ad opponendum nel corso del giudizio svoltosi il 23 giugno, manifestano soddisfazione per la sentenza appena depositata, la quale non solo accoglie le loro richieste, dichiarando la questione in parte inammissibile, in parte infondata, ma ribadisce altresì «il dovere della Repubblica di rispondere all’appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale, […], nonché per mezzo di un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative […], al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito» (sentenza n. 152 del 2026, punto 17.2. del Considerato in diritto).
Torino-Roma, 25 luglio 2026