La violenza economica rientra tra i maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., come confermato da recente sentenza della Cassazione, Sez. VI, n. 4817 del 5 febbraio 2026.
La violenza economica, intesa come il controllo economico esercitato al fine di impedire al partner di essere indipendente economicamente, è una forma di violenza silenziosa, subdola, spesso non facilmente riconoscibile, che però causando gravi disagi al pari di altre condotte fisiche e psicologiche, è anch’essa sussumibile nella fattispecie dei maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., come recentemente confermato dalla sentenza della Cassazione, Sez. VI, n. 4817 del 5 febbraio 2026.
Con il termine violenza economica si intendono, pertanto, una serie di comportamenti vessatori (non necessariamente violenti) che si concretizzano nell’imporre unilateralmente e abusivamente le scelte economiche-organizzative relative alla famiglia, privando la vittima della propria indipendenza economica, riducendola così in uno stato di prostrazione psicologica.
Tale fattispecie si traduce, pertanto, nell’imposizione da parte del coniuge economicamente più forte all’altro del ruolo casalingo, nonché delle scelte relative all’impiego del denaro (privando la vittima della possibilità di avere un conto personale, di accedere direttamente alle risorse finanziarie familiari o di usarle per scopi personali), nell’opposizione alla ricerca di un lavoro autonomo. Tali condotte vessatorie minando l’autonomia, la dignità nonché l’integrità psicofisica della vittima sono perseguibili ai sensi dell’art. 572 c.p., norma che, punendo le condotte di “maltrattamenti” in un’accezione ampia del termine, è tesa proprio alla tutela dei beni menzionati.
Un primo riconoscimento di tale tipo di violenza si è avuto con la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), adottata nel 2011 ed entrata in vigore nel 2014. Essa rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, obbligando gli Stati a criminalizzare le violenze e proteggere le vittime.
Seconda la citata Convenzione nella nozione di “violenza domestica” rientrano “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Sulla stessa scia si è posta anche l’Unione Europea con la Direttiva UE 2024/1385 del 14 maggio 2024 (da attuare entro il 14 giugno 2027), la quale, oltre a condividere la nozione ampia di violenza domestica, declinantesi anche in aspetti economici, ha precisato da questo punto di vista che è importante che gli Stati membri estendano il patrocinio a spese dello Stato, compreso il patrocinio gratuito, alle vittime che denunciano reati, ove previsto dal diritto nazionale; infatti, potendo la violenza domestica tradursi anche in un controllo economico da parte dell’autore del reato, le vittime di fatto potrebbero non avere un accesso effettivo alle proprie risorse finanziarie e di conseguenza non avere la possibilità di difendersi e di rendersi autonome dal partner violento.
Pertanto, anche se non espressamente riconosciuta dal diritto interno, un importante passo in avanti è stato compiuto con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, n. 1268 del 13 gennaio 2025, con la quale la Corte è giunta ad un’interpretazione evolutiva e convenzionalmente orientata della fattispecie di cui all’art. 572 c.p., includendo nei maltrattamenti anche la violenza economica.
Infatti, “impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente costituisce una circostanza tale da integrare una forma di violenza economica riconducibile alla fattispecie in esame (art. 572 c.p.), quando i correlati comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in senso alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica”.
Tale orientamento ha trovato recentemente conferma nella sentenza della Cassazione, Sez. VI, n. 4817 del 5 febbraio 2026, dove si è ribadito che il delitto di cui all’art 572 c.p., caratterizzandosi per la “commissione abituale di comportamenti di natura vessatoria (dai contenuti più vari) dei quali è solo richiesto che producano nella persona offesa uno strato di prostrazione”, ben può configurarsi anche nelle ipotesi in cui “il coniuge privi la persona offesa anche del denaro per la cura personale, tenendola completamente assoggettata dal punto di vista economico”, isolandola inoltre dagli affetti e comprimendone la dignità.
Pertanto, si è in questo modo assistito – sulla spinta anche delle evoluzioni in ambito internazionale ed europeo – e in linea anche con i cambiamenti della società, ad un notevole ampliamento della fattispecie dei maltrattamenti, capace di inglobare al suo interno una serie di condotte caratterizzate dall’abitualità e dalla vessatorietà che, pur non traducendosi necessariamente in lesioni fisiche, sono ugualmente lesive di fondamentali beni della persona quali l’integrità psicofisica, l’autonomia e la dignità.
Alla luce di quanto sin qui esposto, un suggerimento pratico per contrastare la violenza economica è l’educazione finanziaria[1]: informare le persone e dotarle – in particolare le donne – di strumenti concreti per riconoscere eventuali segnali di rischio di dipendenza, ma soprattutto imparare la gestione quotidiana delle risorse economiche, a partire dalla possibilità di avere un proprio conto personale per amministrare in autonomia le proprie risorse finanziare.
In questo senso, infatti, anche imparare a controllare il conto, le spese, l’estratto conto, potrebbero sembrare aspetti apparentemente poco rilevanti, ma in realtà fanno la differenza in termini di riduzione degli spazi in cui si possono inserire gli atteggiamenti di prevaricazione economica.
Chiara Ester Airoma
[1] In questo senso, guida sulla violenza economica elaborata dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e FEduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio).