Il ruolo del penalista tra critiche, coraggio storico e sacrifici. Un percorso attraverso esempi di difesa eroica e sacrificio personale. Seconda di due parti (leggi la prima parte).

Seconda parte

Questo fu il clima in cui venne celebrato innanzi alla Corte di Assise di Torino il processo ai “capi storici” delle BR: 53 imputati, di cui 20 detenuti , fra cui alcuni dei fondatori carismatici: Alfredo Buonavita, Alberto Franceschini, Prospero Gallinari, Renato Curcio, Roberto Ognibene, Maurizio Ferrari, imputati di costituzione di banda armata, sequestro di persona, lesioni personali, furto e altri delitti. Si tratta del primo grande processo alle BR, anche se in esso non vi figura ancora il delitto di omicidio. Il processo sarà variamente definito: “Per i brigatisti, il processo impossibile; per gli avvocati, il processo che non conosce precedenti; per i giornalisti, il processo contro la paura; per molti, il processo politico più importante celebrato in Italia; per qualcuno, il primo processo speciale” (“Cinque definizioni per un processo”, Gazzetta del Popolo, 24 giugno 1978).

Il dibattimento, aperto nel 1976, deve riprendere il 4 maggio 1977, dopo otto mesi di rinvii. Il 9 giugno 1976, data della settima udienza, il clima era stato sconvolto per l’omicidio a Genova, a opera delle BR, del Procuratore Generale Francesco Coco.

Il Presidente della Corte di Assise Guido Barbaro, di fronte alla difficoltà di designare avvocati di ufficio che assumano il mandato, affida a Fulvio Croce, Presidente dell’Ordine torinese, l’incarico di difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 130, 2° co. del codice di rito. Croce accetta. E’ consapevole di correre il pericolo di essere ucciso. Il 24 aprile Egli confida agli amici più intimi: “Questa volta mi ammazzano. Sono sempre pedinato”. Ed è vero. Giovedì 28 aprile 1977, giornata piovosa, alle 15 sta per accedere al suo ufficio. Rocco Micaletto, che sarà componente  dell’esecutivo delle BR all’epoca del sequestro Moro, lo avvicina e gli scarica addosso cinque colpi della sua Nagant 7.62 silenziata: “Ritornava al suo studio legale, un pomeriggio, come tutti i giorni, masticando il solito mezzo toscano, tenendo le mani dietro la schiena” (Emilio R. Papa, Il processo alle Brigate Rosse, Torino 1979, p. 84).

La città è sconvolta. I giudici popolari, convocati per il 4 maggio, dichiarano in maggioranza la loro indisponibilità motivata da sindromi depressive che nascondono la paura. L’avvocatura torinese, dopo un attimo di incertezza, contrassegnato da un lucido e animato dibattito interno,  reagisce con coraggio e determinazione. Dalle sue fila escono alcuni tra i rappresentanti più prestigiosi, cui si associano subito molti valorosi colleghi, che accettano il mandato di ufficio conferito dal Presidente Barbaro. Gli Avvocati che parteciparono in qualità di difensori di ufficio in questa fase decisiva del processo furono: Aldo Albanese, Giovanni Avonto, Luigi Balestra, Gianfranco Bonati, Vittorio Chiusano, Geo Dal Fiume, Valerio Durante, Antonio Foti, Gian Vittorio Gabri, Fulvio Gianaria, Francesco Gilardoni, Bianca Guidetti Serra, Maria Magnani Noja, Graziano Masselli, Carlo Umberto Minni, Alberto Mittone, Vittorio Negro, Emilio Papa, Elena Speranza, Gian Paolo Zancan.

Formatasi anche la giuria – merita ricordare che il trend quasi inarrestabile di astensioni venne interrotto dall’accettazione dell’ufficio di giurato da parte della leader radicale Adelaide Aglietta, poi prematuramente scomparsa – il processo può così iniziare all’udienza del 9 marzo 1978. Si sarebbe protratto, tra innumerevoli difficoltà, per alcuni mesi, fino alla sentenza, pronunciata, nel più rigoroso rispetto dei diritti di difesa e di interlocuzione, anche politica, degli imputati, il 21 giugno 1978. Il corso del processo fu scandito dal verificarsi di efferati episodi di sangue. Tra essi i più drammatici furono l’eccidio degli uomini di scorta dell’On. Aldo Moro, il suo lungo sequestro e infine il suo crudele omicidio.

In certi momenti la struttura della comunità politica italiana parve vacillare. La tentazione della resa e dello sconforto pervase molti ambienti politici e sociali. Né mancarono coloro che accusarono lo Stato, nonostante l’aggressione di cui l’intera società civile era vittima, di condurre una repressione ingiusta e brutale contro l’opposizione politica. Il 5 luglio 1977 il quotidiano Lotta continua pubblicò un appello, le cui  sottoscrizioni vennero raccolte a Parigi da Gad Lerner, firmato, tra gli altri, da Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Félix Guattari, Maria Antonietta Macciocchi, nel quale si denuncia: “Vogliamo attirare l’attenzione sui gravi avvenimenti che si svolgono attualmente in Italia e più particolarmente sulla repressione che si sta abbattendo sui militanti operai e sui dissidenti intellettuali in lotta contro il compromesso storico”. Tale appello costituì il fondamento del successivo orientamento del Governo francese, conservato fin quasi a oggi, di offrire asilo politico a tutti i componenti dei gruppi terroristici, anche a quelli condannati con sentenza definitiva per delitti di sangue.

Degno di nota fu il dibattito apertosi all’interno dell’avvocatura torinese sul significato della difesa tecnica nello Stato di diritto. Le semplificazioni affrettate, che vorrebbero distinguere superficialmente tra gli avvocati “coraggiosi” (quelli che accettarono il mandato) e quelli “timorosi” (che lo rifiutarono) debbono essere accuratamente evitate.

Se non v’è dubbio che l’esercizio della giurisdizione, soprattutto penale, realizza la tutela della società secondo il principio fondamentale del contraddittorio, tra parti uguali davanti al giudice terzo e imparziale, rispettando in tal modo la dignità inconcutibile della persona umana, è anche vero che nella storia non sono rari i momenti in cui la giurisdizione è costretta ad abbandonare il campo, lasciando spazio alla guerra. Quando ciò sventuratamente accada, coloro che intendono distruggere l’ordine costituito, per sostituirlo con un altro, non possono non avvertire la celebrazione del processo nei loro confronti come una ipocrita sopraffazione. In queste situazioni l’avvocato d’ufficio rischia obiettivamente di tramutarsi in difensore del potere costituito, nel ruolo esclusivo di chi garantisce alla società la possibilità materiale di celebrare il processo. Né va dimenticato che l’attenzione per i problemi della πόλίς, cioè la propensione politica, è propria anche di ciascun avvocato, che non può facilmente rinunciare a una parte di se stesso per identificarsi esclusivamente nella sua professionalità tecnica.

Non v’è da stupirsi, pertanto, che non pochi avvocati rifiutarono il mandato di ufficio non per paura, bensì per ragioni meritevoli di attenta considerazione. Taluni ritennero, infatti, che di fronte al rifiuto violento del processo e della difesa tecnica, occorresse prendere atto di ciò e provvedere a una riforma legislativa, che contemplasse la possibilità di celebrazione del processo anche al di fuori delle forme di garanzia previste dal codice di rito. Tal’altri rifiutarono il mandato difensivo ritenendo in ogni caso prevalente il profilo di incompatibilità che nasceva dal rifiuto degli imputati di essere difesi e dall’aberrazione delle tesi politiche poste dai brigatisti a sostegno di questo rifiuto.

La posizione degli avvocati che accettarono il mandato fu, invece, diversa. Sia pure oggetto di forte dibattito all’interno del collegio difensivo, la posizione ufficialmente espressa fu ispirata fondamentalmente a due principi: per un verso, quello della primazia dell’autodifesa rispetto alla difesa tecnica, con la prevalenza delle ragioni della prima sulla seconda; per un altro verso, quello dell’identificazione del ruolo del difensore come mero garante della legalità processuale, di soggetto che controlla sul piano rigorosamente tecnico che il giudice rispetti le regole che lo Stato di diritto si è date, senza prevaricare mai alle regole per il conseguimento di fini di prevenzione generale ovvero di annichilimento politico degli imputati, impropriamente visti come nemici politici.

La scelta del Collegio difensivo fu consegnata in vari documenti, sia relativi all’eccezione di incostituzionalità delle norme che non consentivano l’esplicazione dell’autodifesa come unica forma di difesa, ove la difesa tecnica era ravvisata come un limite al diritto reale di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione, sia relativi alle conclusioni finali, in cui non vennero affrontati problemi di merito, ma si preferì un rinvio alle dichiarazioni espresse nel processo dagli imputati.

Il sacrificio di Fulvio Croce non fu inutile. Anzitutto perché egli dette un esempio luminoso di giustizia e di fortezza. La prima virtù lo indirizzò a compiere senza tentennamenti ciò che costituiva l’oggetto del suo dovere istituzionale. Non pretendendo di insegnare agli altri ciò che spettava a lui – e a lui soltanto – di fare, egli compì il suo dovere senza ergersi su alcun piedistallo e senza impugnare alcun altoparlante, offrendo così testimonianza preclara, oltre che di giustizia, anche di umiltà.  La fortezza gli consentì di andare incontro alla sua sorte senza farsi travolgere dalla paura e senza farsi prendere dalle illusioni, offrendo così testimonianza, assai rara allora come oggi, di realismo, di fedeltà alle istituzioni e al suo giuramento di avvocato. Anche se il suo sacrificio non fosse utilitaristicamente servito a nulla, esso avrebbe comunque accresciuto il patrimonio di bene e di giusto che l’umanità ha saputo costruire, nel suo misterioso cammino lungo la storia, pur tra miserevoli cadute e abominevoli delitti.

Se è vero che il sangue dei martiri è seme dei cristiani, è anche vero che il sangue degli uomini onesti è seme di cittadini rispettosi del diritto e della giustizia.

Ma anche sul piano della concretezza storica il suo sacrificio fu pregno di frutti preziosi. Il tragico evento fece risuonare negli animi degli avvocati torinesi le note dell’onore, del dovere e del coraggio. Il loro valoroso rialzarsi, dopo il colpo inferto al Presidente che tutti li rappresentava, consentì l’avvio del processo nel rispetto della legalità, senza che alcuna ferita venisse recata al tessuto dell’ordinamento giuridico.  Forse non si è riflettuto abbastanza sul fatto che, se il processo non si fosse potuto celebrare nella legalità, soltanto due vie, entrambe foriere di lutti e guasti ulteriori, sarebbero ancora state aperte: o il cedimento al piano strategico delle BR ovvero la proclamazione dello stato di guerra.

La risposta coraggiosa dell’avvocatura torinese pose le basi per la sconfitta del progetto insurrezionale, cui concorsero naturalmente molti altri fattori, di rilievo politico e sociale, che non è possibile in questa sede esaminare. Ma la preservazione della legalità, che fu garantita da una classe forense sostenuta dal fulgido esempio del suo Presidente, costituì la pietra miliare di un processo che evitò al nostro paese di precipitare nel baratro della guerra civile.

Per questi motivi non è vano ancor oggi, a trent’anni di distanza, ricordare alla cittadinanza e alle giovani generazioni, soprattutto alle nuove schiere degli avvocati, il sacrificio di un uomo che, dopo aver condotto con rettitudine la sua vita, venne trovato pronto nel momento in cui la campana per lui suonò.

III

DA N. NICOLINI, PROCEDURA PENALE NEL REGNO DELLE DUE SICILIE, NAPOLI, 1830, PT. III, VOL. I, PAR. 359-366, 290-300 (ESCLUSE LE NOTE E LE ANNOTAZIONI PARENTETICHE)

“(359) Parlerò io delle origini d’una istituzione, così antica quanto i giudizii, così necessaria quanto la giustizia, così sacra e inseparabile da’ primi doveri della religione e della morale quanto il soccorrere a’ bisognosi ed a’ miseri? Dirò io la gloria d’una professione, la sola in cui è un aiuto inutile il favore de’ potenti, lo splendor de’ natali, la forza delle ricchezze; la sola in cui la virtù fa tutta la nobiltà; la sola in cui l’uomo è stimato non da ciò che fanno gli altri per lui, né da ciò che hanno fatto i suoi padri, ma da ciò che fa egli stesso? Ragionerò della influenza di un ordine, ove il fare il suo dovere e fare la sua fortuna son la cosa medesima; ove il merito e la gloria sono inseparabili; ove l’uomo, unico autore della sua elevazione, tiene tutti gli altri uomini nella dipendenza de’ suoi lumi, e li sforza a rendere omaggio alla superiorità del suo ingegno e delle sue conoscenze? Quanto più le altre professioni sono lucrose, quanto più gli altri impieghi sono elevati, tanto più sono responsabili e dipendenti. E per tacere di tutti gli altri stati, il primo giorno che innalza alcuno sugli altri agli onori della magistratura, è l’ultimo, dice D’Aguesseau, della sua indipendenza: egli non può proccurarsi più un’ora di riposo, e nemmeno il dolce sollievo delle Muse, senza che il pubblico non ne risenta alcun danno: fra i piaceri più innocenti, s’alza sempre dal fondo del suo cuore un rimprovero, perch’egli non può gustarli che in un tempo consacrato a’ suoi doveri. La sola avvocheria si è mantenuta sempre nel felice e pacifico possesso della sua indipendenza. Libera, senza essere inutile alla patria, ella si lega al pubblico senza esserne schiava; e condannando l’indifferenza del filosofo che cerca l’indipendenza nella quiete della solitudine, si studia sempre co’ consigli e co’ travagli di rendere la vita degli uomini e più sicura e più comoda; nè crede bastante la conscienza della propria virtù, s’egli non la mette in azione e non ne usa.

(360) Quando noi ciò diciamo, non parliamo già di coloro che addossansi l’abito dell’ordine per non averne un altro più pronto, o che spinti dal bisogno o dal solo amor del guadagno, dimentichi d’ogni dignità, corron essi dietro agli affari, e piangono mancato il pane della giornata, allor che il successo o il premio di una causa non risponde a’ lor voti. Ciò fu sempre una delle cagioni della corruzione, non è il carattere dell’avvocheria. La prosperità nulla aggiunge al vero avvocato, perchè nulla aggiunge al suo merito: l’avversità nulla gli toglie, perchè gli lascia intero il patrimonio della sua virtù: la costanza di questa virtù disimpara nel popolo l’uso de’ falsi giudizii intorno alla fortuna, e cinge l’avvocato di una dignità vera, d’una autorità sicura, d’una corona tutta sua propria. Che se la fama ne giunge sino al Trono, e muove la sapienza del Re ad eleggerlo in suo magistrato, la pena di esser distratto dal primo ufizio non affievolisce lo zelo col quale ei dee volgersi al nuovo; un’esperienza più rischiarata lo accompagna; e le memorie della sua professione sono il suo sollievo, il suo maggior piacere fra le cure della carica; piacere, che lungi dal distoglierlo da’ suoi doveri, giova ad animarne e renderne più attivo l’adempimento. E se poi al Re piace, dopo ch’egli ha con integrità e senza macchia sostenuta la carica, dargli la facoltà di tornare a più care occupazioni, una voce imperatoria dichiara che ciò nulla detrae al suo onore: egli non è perduto per il servizio del Re e del pubblico; l’ordine cui egli apparteneva, gli riapre con gioia il suo seno; e se la gloria dell’avvocheria fece in lui più risplendere l’onor della toga, questa gli rende in cambio un augumento di credito, ed un’autorità più solenne.

(361) So che molti ripetono col Correggio e col Montesquieu: ed anch’io son pittore: ma non tutti sono Montesquieu, nè Correggio. Una gran probità e la scienza delle leggi, qualità certamente non comuni, non sono che una parte di ciò che costituisce il vero avvocato. Le nostre antiche leggi colmano di onori quest’ufizio, e ne garentiscono la libertà. Il Re Ferdinando nel 1780 distinse i professori legali in classi, e li elevò, siccome erano a’ tempi di Costantino, alla dignità di ordine, e vi prepose un collegio di censura. I poveri nelle cause civili trovavano i loro difensori nella congregazione di S. Ivone, e nelle cause criminali ebbero un magistrato difensore nell’avvocato de’ poveri: instituzione umanissima e sublime che contrappesava la troppo preponderante influenza dell’avvocato fiscale.

(362) Aggiunti naturali dell’avvocato de’ poveri erano, senza eccezione, tutti coloro che professavano l’avvocheria criminale. Egli delegava ad essi la difesa de’ rei, il di cui patrocinio era incompatibile con coloro i quali ei riteneva: egli la delegava anche per tutti, riserbandosene la direzione.  Niuno potea scusarsene, e niuno se n’è mai scusato, se non per motivi assai gravi. Non vi è esempio dell’abbandono di un povero per difendere a qualunque prezzo la parte più ricca. Gli uomini i più prepotenti, i baroni, i magistrati stessi, i quali nelle cause civili non trovavano avvocati contraddittori se non dati dal principe, si vedevano incontro sorger spontanea una schiera per difendere un reo perseguitato da essi in un penale giudizio. Bel campo di onore è stato sempre nelle cause de’ poveri il nostro foro criminale! D’eccessivo zelo vi è stato forse notato qualcuno, ma di negligenza, ma di avidità, ma di perfidia, non mai.

(363) La pubblicità della discussione, instituzione costantemente serbata appo noi, tendeva a mantener vivi e rinforzar sempre questi principii di morale nel foro criminale. Essi poi avevano largo il lor premio: perciocchè non vi era altra strada per giungere e mantenersi all’altezza dell’avvocheria, se non impiegandosi alla difesa de’ poveri. Queste d’ordinario sono le men corredate di aiuti estranei, e le più gravi e difficili; perciocchè a’ grandi misfatti per lo più danno origine la mancanza di educazione, e di freno di onore, e più d’ogni altra cosa malesuada fames [la fame, cattiva consigliera: Virgilio-Eneide-VI-276] et turpis egestas.

(364) Tolto ora il pregiudizio, che avvocato del fisco debba essere di sua natura il cieco persecutore de’ rei, si è creduto inutile il mettergli a fronte un altro magistrato che fosse il lor difensore. Ma i principii antichi della nostra giurisprudenza son rimasti inconcussi. Nelle cause civili ognuno si difenda, se vuole, e come vuole: finanche la sola confessione delle parti, e spesso la lor contumacia risolve la causa. Se non che la legge nemmeno qui abbandona i poveri che domandano un difensore. La camera di disciplina dà oggi loro l’avvocato, e provvede alle spese. Anzi se una parte potente può far temere che anche i non poveri rimangano indifesi, la stessa camera con la sua autorità sostiene il coraggio de’ di costoro difensori. Ella poi vigila e provvede perchè le difese non sieno dalla negligenza rallentate, nè corrotte dalla frode. Sempre però chiunque imprende una causa civile, dee prima esaminare la giustizia: nulla più disonora quanto il prestare il suo ingegno ad un assunto civile capriccioso e iniquo.

(365) Non così nelle cause penali. I diritti della parte-civile non povera vi sono presso a poco gli stessi che nelle cause civili: l’avvocato è libero di difenderla o ricusarsi: la parte-civile povera può, a creder mio, domandar l’avvocato alla camera di disciplina; questa ha il dovere di conoscere la ragione della domanda. Ma per i rei, la difesa è sempre necessaria. Sia qualunque l’atrocità del misfatto, sia qualunque la pruova, la stessa loro confessione ha bisogno d’un avvocato che la possa combattere. Anzi il valor e l’autorità del difensore debbono esservi proporzionati alla gravezza della causa. Ogni uomo è sempre presunto innocente insino alla condanna: fino a questo momento egli è un infelice agli occhi della legge, non è ancora un colpevole. Ogni avvocato dee prestarsi a questa difesa per dovere di ufizio; e la trista voglia di un reo di esser giudicato indifeso, è considerata dalla legge pari a quella del suicida che sdegna ogni soccorso dopo di essersi ferito e aver cercato di sua mano metter fine a’ suoi giorni. Res est sacra miser. E chi più misero di colui il quale, nel pericolo della vita, della libertà, dell’onore, geme fra i ceppi sotto un giudizio penale?”.

*   *   *

Per quanto le tre vicende descritte nei testi siano per tempo, luogo e circostanze straordinariamente diverse tra loro, ho voluto riunire la loro narrazione per rispondere con esempi concreti alle ingiuste critiche da molti mosse all’opera degli avvocati, nonché per rincuorare gli avvocati che oggi si sentono poco utili nello svolgere la professione. Quando le nebbie fosche oggi gravanti sull’amministrazione della giustizia si saranno diradate, emergerà con nitore che gli avvocati non sono inutili o addirittura dannosi, ma sono la garanzia in una polis ordinata del rispetto dei doveri e dei diritti delle persone tutte che vivono nella comunità.

Mauro Ronco

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