Il pubblico ufficiale, nel redigere l’atto di nascita di un minore nato in Italia, non può indicare quali genitori persone dello stesso sesso ed è pertanto legittimo il suo rifiuto al ricevimento della dichiarazione di riconoscimento da parte della c.d. “madre intenzionale”. La Cassazione, con l’ordinanza n. 511/2024 pubblicata l’8 gennaio 2024, ha ribadito che gli atti di nascita formati in Italia non possono contenere l’indicazione di due “mamme” poiché detta indicazione contrasterebbe con quanto previsto dall’ordinamento italiano.