Con questo contributo del prof. avv. Vincenzo Vitale prosegue la riflessione a puntate sulla relazione fra il diritto, la letteratura e il teatro, tesa a individuare insegnamenti giuridici in grandi opere letterarie, antiche e moderne aperta dagli interventi sui testi di Omero https://www.centrostudilivatino.it/iliade-e-odissea-fonti-del-diritto-nellantica-grecia/ e su Edipo re https://www.centrostudilivatino.it/2-edipo-re-e-il-processo-penale/
1. Scrivere addirittura di un tesoro, e per di più nascosto, da ritrovare nello splendido labirinto della versificazione di una tragedia greca, soprattutto se eschilea – con quel tanto di arcaico ch’essa conserva – può sembrare presuntuoso o comunque frutto di un artificio retorico. Troppo ingombrante l’eredità culturale tragediografica e troppo esplorata da molteplici punti di vista – politico, psicologico, sociologico, psicoanalitico, letterario, storico – per immaginare possibile ancor oggi la scoperta di un tesoro nascosto che valga la pena cercare, nella speranza possa portare un qualche frutto che non sia di mera soddisfazione filologica.
Tuttavia, nonostante tutte le stratificazioni culturali accennate, i versi eschilei mantengono sorprendentemente inalterato il loro splendore poetico e la loro capacità euristica del reale. Intendo dire che leggere le Eumenidi rappresenta una esperienza indimenticabile sia per la bellezza del testo il quale, per quanto ancora largamente appannaggio del Coro (e forse proprio per questo), sprigiona una impressionante forza espressiva, sia perché, attraverso il testo, vengono alla luce aspetti peculiari della vita umana, nel segno di una dimensione comunitaria irriducibile alla polis, e anzi proiettata verso esperienze nuove e per quel tempo addirittura inimmaginabili, se non in virtù della visione profetica del poeta.
2. Non alludo soltanto alla invenzione dell’Aeropago da parte di Atena – non a caso dea della conoscenza – quale luogo istituzionalmente deputato alla risoluzione delle controversie, o alla esigenza profonda di arginare la catena delle vendette intrafamiliari fino a scongiurarle del tutto.
Indimenticabili in proposito, le affermazioni della dea, tanto inaudite, nel senso proprio del non esser mai state udite prima d’allora, quanto imperiture, destinate a durare attraverso i secoli: “Questo nuovo ordine mio, ora udite, cittadini Attici, nel momento in cui voi decidete per la prima volta un giudizio di sangue versato. Infatti, anche in futuro durerà per sempre questo consesso di giudici in favore del popolo di Egeo (vv. 680/684). (…) Questo consesso io stabilisco immune da guadagno, di riverenza degno, pieno d’ardore, protezione sempre desta a difesa di chi dorme. Questa compiuta esortazione feci io ai miei cittadini per il tempo futuro. Ora dovete alzarvi onde portare il voto e giudicare questa causa con rispetto di fronte al giuramento. Il mio discorso è stato detto” ( vv. 704/711).
La luce di Atena determina in questo modo il definitivo superamento delle faide e delle violenze reciproche, istituendo un luogo elettivo per risolvere i conflitti, che, prima di essere topograficamente inteso, rappresenta una dimensione dell’intelletto e, in definitiva, dell’anima. Ecco dunque un primo senso in cui la tragedia può esser letta: qui si traccia infatti per la prima volta in modo compiuto e idealmente ineccepibile il profilo del giudizio di diritto, finalizzato alla individuazione – e alla separazione – dei torti e delle ragioni, immune da ogni forma di violenza e di condizionamento.
3. Nulla di nuovo, ovviamente. Nulla che non sia già da tempo patrimonio della critica storico letteraria e sagacemente declinato in forme di rara introspezione interpretativa: basti pensare, in proposito, alle magistrali pagine di Albin Lesky, a quelle, intrise di sapiente ricerca mitografica, di Mario Untersteiner o a quelle, venate di preziose inquietudini filosofiche, di Carlo Diano.
In ogni caso, le Eumenidi ci dicono molto di più – e forse di ancor più significativo – oltre che della nascita del Tribunale come luogo pubblico di soluzione pacifica delle controversie e della sua definitiva affermazione. Ci dicono altro, infatti, in virtù di pochi versi che tuttavia, visti come oggi possiamo vederli, nascondono, sprigionandolo, lo splendore di un autentico tesoro giuridico e politico che non va in alcun modo sottovalutato.
Alludo al momento in cui, approssimandosi la votazione dei giudici per decidere della sorte di Oreste, colpevole della uccisione della madre Clitemestra, Atena interviene, consentendoci di cogliere alcuni aspetti fondamentali per il giurista del nostro tempo e che rischiano spesso di passare quasi inosservati. Ne individuo almeno tre.
4. Il primo risiede nel fatto che, stando alle comuni esegesi della tragedia e perfino al testo medesimo, non si comprende come e perché la dea possa militare per la assoluzione di Oreste dalla terribile accusa di matricidio, dal momento che lo sviluppo narrativo della trilogia eschilea – nelle Coefore – ce lo presenta senza ombra di dubbio come responsabile dell’orribile delitto e dal momento che, interrogato dalle Erinni – nelle Eumenidi -, lui stesso confessa la sua colpevolezza.
Dirò meglio: si comprende come ciò possa accadere, soltanto in quanto, prendendo ovviamente le mosse dalla mentalità greca arcaica, Atena può affermare che il matricidio può essere giustificato dalla necessità di punire chi, uccidendo Agamennone, aveva consumato un duplice crimine, colpendo al tempo stesso il proprio marito e il padre dei propri figli.
Atena, insomma, difendendo gli uomini più delle donne, si dichiara apertamente maschilista, desiderosa soprattutto di ristabilire l’ordine sociale infranto dal delitto commesso da Clitemestra, più che quello strettamente familiare, derivante dal matricidio dovuto ad Oreste. Mettendo in conto le ire e le reazioni che la sciagurata cancel culture, fiorita da alcuni anni quale frutto perverso di una endemica assenza del pensiero, promuoverà, non appena si sarà accorta di quanto dichiarato dalla dea (imputo alla semplice ignoranza del testo il fatto che i suoi odierni ed agguerriti alfieri nulla abbiano ancora fatto per bandire Eschilo dalle scuole di ogni ordine e grado), va ammesso come questa spiegazione – assai comune fra i grecisti – lasci soltanto parzialmente soddisfatti.
5. Infatti, pare ci sia dell’altro da capire. Il fatto è probabilmente che Atena, fondatrice dei Tribunali e, con essi, del giudizio secondo diritto, non può in alcun modo tollerare che Oreste venga perseguito dalle Erinni, portatrici di una furia vendicativa bestiale e senza limiti, nutrita del germe maligno di quella medesima violenza che fonda la consumazione dei delitti intrafamiliari.
Non che quanto accennato sia stato ignorato dai commentatori, ma esso va comunque collocato almeno sullo stesso piano della spiegazione “maschilista” in precedenza evidenziata, altrimenti si rischia di disperdere il senso complessivo della tragedia, quale luogo poetico e storico in cui alla dismisura della violenza vendicatrice, si sostituisce in modo definitivo ed irreversibile la misura del diritto e del giudizio.
6. Il secondo aspetto da tenere in debita considerazione sta nella circostanza – che non mi pare sia stata notata da alcuno – secondo la quale il voto di Atena valga in quanto tale, indipendentemente dal fatto che provenga dalla dea della conoscenza, fondatrice dei Tribunali.
Atena non pensa minimamente a conferire al proprio voto un valore superiore a quello degli altri componenti dell’Aeropago, nonostante lei sia la dea della conoscenza e gli altri soltanto comuni mortali. Anzi, si potrebbe affermare che ciò accade proprio in quanto la dea, più e meglio di tutti gli altri, sa bene come il proprio voto – per essere accettato socialmente e perciò per entrare a far parte del circuito virtuoso del giudizio di diritto – non può avvalersi di caratteristiche diverse dal voto di tutti gli altri giudici, dovendone condividere invece tutte le qualità: altrimenti, Atena rischierebbe di edificare i Tribunali su di un fondamento fragile perché in contraddizione con le proprie ragioni ispiratrici.
Ne segue che il voto della dea “vale” quanto il voto dei mortali, perché la ragione – come la giustizia – è una sola, identica per gli dei e per gli esseri umani.
7. Infine, un ultimo elemento che dei precedenti costituisce come la sintesi conclusiva, benché ciascuno di essi sia dotato di autonoma significazione. Atena, votando a favore di Oreste, sa che il suo voto, come sopra accennato, sarà equivalente al voto degli altri giudici e che perciò potrà operare soltanto all’interno del perimetro della procedura legalmente accettata, pur votando per ultima; “…dunque io aggiungerò per Oreste il mio voto” ( v. 735). Poco dopo aggiunge: “ Costui è assolto dall’accusa di assassinio: dei voti eguale è il numero” ( vv. 753/54).
Lo sviluppo narrativo eschileo ci dice dunque, per un verso, che Atena si sottopone alla legge fondativa del giudizio attraverso il suo voto e, per altro verso, che essa vota per ultima – a favore dell’accusato certamente – ma che l’esito paritario dei voti a favore e dei voti contro Oreste viene svelato soltanto dopo che anch’essa abbia votato.
In altri termini, Atena non vota certo allo scopo di aggiungere quel voto che porterà i voti in perfetta parità: quando essa vota, il conteggio è infatti ancora da operare. La dea vota per esprimere la sua valutazione favorevole ad Oreste. Soltanto dopo, a conteggio ultimato, si saprà che i voti favorevoli sono pari a quelli contrari e che perciò Oreste viene assolto dalla grave accusa. In questo modo, la procedura adottata sancisce in modo irrevocabile non tanto il principio in dubio pro reo – come per esempio frettolosamente conclude Untersteiner – quanto quello affine, ma non identico, del favor rei. Non si tratta, infatti, di risolvere un dubbio del giudizio, ma di proceduralizzare un esito (la parità dei voti) che – se raggiunto – condurrà ad una decisione a favore e non contro l’accusato.
Si noti che dunque l’accusato ha a sua disposizione due soluzioni favorevoli su tre: da un certo punto di vista, una vera e apparentemente ingiustificabile dissimetria, che oggi molti benpensanti censurerebbero. Ma è proprio su questa apparente dissimetria che l’apparato concettuale eschileo insiste, perché si tratta invece proprio di ricostituire una simmetria violata, concedendo all’accusato due soluzioni favorevoli su tre.
8. A ben guardare, infatti, la simmetria originaria fra accusa e difesa è sempre fittizia: l’accusato non ha poteri, l’accusatore li possiede tutti; il primo viene subito investito dalla maldicenza sociale, il secondo dall’approvazione; il primo deve preoccuparsi di allestire una difesa, il secondo palesa l’accusa dopo averne già raccolto le prove; il primo viene colto di solito alla sprovvista, il secondo gode della possibilità di prepararsi con cura; il primo, se incolpevole, potrebbe anche non possedere un alibi, il secondo non ne ha bisogno. Insomma, la vicenda giudiziale delle due figure nasce già segnata da una grave compromissione in forza della quale l’accusato soggiace letteralmente all’accusatore.
Risponde dunque a una specifica e inoppugnabile ragione giuridica l’esigenza di ristabilire un equilibrio così pesantemente violato: il c.d. “voto di Atena” – come da Eschilo in poi fu costume greco indicare le assoluzioni adottate in virtù della parità dei voti – svolge questo indispensabile compito riequlibratore, che forse definire quale autentico tesoro giuridico non suona eccessivo per le smaliziate orecchie del giurista europeo, ancora nutrito di razionalità illuministica.
Non a caso, Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi – composta oltre un secolo e mezzo dopo le Eumenidi – si preoccupa di precisare che ”L’araldo proclama il numero dei voti, attribuendo all’accusatore quelli forati, all’accusato quelli pieni. Chi ottiene più voti vince; se il numero dei voti è lo stesso, vince l’accusato” (LXIX): egli così certifica il definitivo consolidamento del principio del favor rei nella maturazione dello spirito greco, che successivamente trapasserà intatto nella coscienza giuridica dell’occidente, operando silenziosamente anche quale lievito nascosto e prezioso del pensiero illuministico.
Ecco allora, fra l’altro, cosa le Eumenidi rappresentano per il giurista del nostro tempo: come più tardi scriverà Saturnino Secondo Salustio, la narrazione di “cose che non accaddero mai, ma sono sempre”.
Vincenzo Vitale