Il disegno di legge recante la Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile è stato approvato in seconda lettura dal Senato della Repubblica. Si propongono alcune riflessioni a caldo.
Francesco Camplani, Ph.D.
1. Il 23 settembre 2026, nel corso della seduta n. 458 dell’Assemblea del Senato della Repubblica, è stato approvato in seconda lettura il disegno di legge recante la delega al Governo per l’energia nucleare sostenibile, Atto Senato n. 1924. La maggioranza che ha approvato il testo è ampia e trasversale, comprendendo non solo tutti i partiti della coalizione di governo, bensì anche parte delle opposizioni[1]. Avendo la Camera dei Deputati approvato il medesimo testo come Atto Camera n. 2669 il 4 giugno 2026[2], il testo è stato sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica e alla controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri – essendo il suddetto d.d.l. di proposta governativa, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 143 del 2 ottobre 2025[3] – nonché, di seguito, promulgato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2026 come legge 29 settembre 2026, n. 169[4].
2. Il testo, composto di 5 articoli, contiene, in particolare agli articoli 2 e 3, i principi direttivi e le linee guida per l’emanazione di uno o più decreti legislativi[5] al fine di fornire una veste giuridica aggiornata e sistematica alla materia dell’energia nucleare, in tutte le sue sfaccettature: dall’approvvigionamento di materiale fissile e – pro futuro – del combustibile da fusione, alla produzione di energia nelle centrali, allo smantellamento di quelle giunte a fine ciclo, alla gestione dei rifiuti radioattivi – si noti: non “scorie”, termine evocativo quanto atecnico e disinformativo – con il connesso impegno all’individuazione di un deposito unico nazionale definitivo. Non solo: la delega parla anche di sostegno alla ricerca in ambito, di informazione e di partecipazione civica, della costituzione di un’autorità indipendente per l’energia nucleare – con l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), già dotato di elevate competenze tecniche e di un budget, disponibile a essere “promosso” a tale ruolo – e di promozione e valorizzazione dei territori.
3. È appena il caso di ricordare, in questo articolo di informazione “a caldo”, che il provvedimento va ad inserirsi in un quadro europeo marcatamente favorevole allo sviluppo ulteriore dell’energia nucleare. Sulla base del sempre vigente Trattato Euratom e dell’Articolo 194 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, la Commissione UE, infatti, ha rilasciato, solo nel corso del 2026, due comunicazioni di estremo rilievo. La prima, datata 10 marzo, reca un “programma indicativo” in materia di energia nucleare, presentato come fonte essenziale per la decarbonizzazione e ne enumera il potenziale anche al di là della produzione di energia elettrica: si pensi alla diagnosi e alla cura dei tumori[6]. La seconda, del 18 agosto, menziona il nucleare fra gli investimenti energetici che possono giustificare l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, quindi – in estrema sintesi – lo scostamento dai vincoli di bilancio[7].
4. Ulteriori riflessioni saranno proposte in uno scritto più articolato, onde vagliare i punti di forza e di debolezza – non del tutto assenti: in primis, il riferimento “sbilanciato” a tecnologie nucleari di quarta generazione e ad altre ancora in corso di sviluppo (SMR, AMR), in presenza di una terza già funzionante e perfettamente sicura – del testo della legge delega. In conclusione di questo primo commento a caldo, tuttavia, sembra già possibile esprimere soddisfazione per questo importante primo passo verso la “soluzione articolata ed intelligente” del mix di nucleare e rinnovabili “defossilizzato”, come già argomentato in un altro scritto per il Centro Studi Livatino[8], per un’Italia energeticamente indipendente – con tutte le ricadute estremamente positive che ciò comporterebbe sull’economia e sulle finanze pubbliche – e, al contempo, rispettosa degli obiettivi di decarbonizzazione e di abbattimento delle emissioni nell’ottica del rispetto dell’ambiente.
[1] Cfr. il Comunicato di Seduta (Resoconto sommario): https://www.senato.it/lavori/assemblea/comunicato-di-seduta?num=458, voce concernente lo AS 1924. La medesima pagina reca il link per il resoconto stenografico.
[2] Cfr. la scheda dello AC 2669: https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2669.
[3] Cfr. il Comunicato: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-143/29943.
[4] Link alla Gazzetta Ufficiale di Mercoledì 30 settembre 2026, n. 167: https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20260930&numeroGazzetta=227&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0&elenco30giorni=true
[5] Chi scrive se ne augura uno solo, completo e sistematico.
[6] Comunicazione della Commissione – Programma indicativo per il settore nucleare presentato a norma dell’articolo 40 del Trattato Euratom, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7174-2026-INIT/it/pdf
[7] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE – Orientamenti per gli Stati membri sull’ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202604514 .
[8] Cfr. Francesco Camplani- Nicola Cefis, Sull’energia nucleare, senza tabù, per questo Sito, 12 maggio 2023, https://www.centrostudilivatino.it/sullenergia-nucleare-senza-tabu/ .