Dal 30 settembre 2026 l’Italia applica l’AI Act con il d.lgs. 160/2026: nuovi reati, identificazione biometrica e accesso alle prove nei danni da IA.
Benedetto Tusa, avvocato
Dal 30 settembre 2026 il nostro paese si è conformato all’AI Act, introdotto dal regolamento europeo n.1689 del 2024, mediante il decreto legislativo 9 settembre 2026, nr. 160.
Riservandoci un’analisi più articolata in seguito, appare opportuno in sintesi tratteggiarne contenuto e finalità.
Si tratta di un testo suddiviso in tre titoli e comprendente 22 articoli.
Appare importante e doveroso premettere che all’articolo 1 (Oggetto e finalità) ai commi 2 e 3, si avverte che:”1. Le disposizioni del presente titolo si applicano nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di sorveglianza umana e di trasparenza di cui all’art.3 della legge 132 del 2025”.
Si aggiunge, inoltre, al nr. 2, che “Il presente titolo non comporta nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività e per le finalità di polizia”.
Le novità particolarmente interessanti introdotte nel Titolo II (Disposizioni penali, sostanziali, processuali, in materia di realizzazione e impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e disposizioni civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo dei medesimi sistemi) sono tre:
- L’introduzione dell’art. 437 bis nel codice penale, che andrà a sanzionare l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e di alterazione illecita dei sistemi ad alto rischio, cioè di mezzi idonei a prevenire malfunzionamenti o alterazioni dei sistemi o del controllo delle misure di sorveglianza umana (primo comma) quando derivino:” un pericolo per la vita o incolumità pubblica o individuale” (reclusione da uno a cinque anni) e qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato ( reclusione da due a otto anni). In caso di fatti commessi per colpa grave la pena è ridotta da un terzo a un sesto.
- L’inserimento nel codice di rito penale dell’art.359 ter, che andrà a regolare l’identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica in tempo reale. Si tratta della possibilità di una conferma di identificazione, qualora sussistano sufficienti indizi, in riferimento ad un reato punito con una pena non inferiore nel massimo ai quattro anni, ovvero di procedere ad una ricerca mirata. Ciò si potrà applicare anche, nei limiti previsti dal comma 1, per latitanti o per i soggetti colpiti da ordini di esecuzione (comma 2) o nell’ambito di procedimenti penali, per vittime di: “sottrazione,tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani” (comma 4). In tali fattispecie il PM avanzerà richiesta di autorizzazione al Giudice per le indagini preliminari che deciderà con decreto motivato (comma 6). Il Pm potrà, altresì, in casi di urgenza autorizzare l’attività di identificazione biometrica, tempestivamente comunicandolo al Giudice per le indagini preliminari entro 24 ore (comma 7).
- In sede civile l’art.17 regola l’accesso alle prove, nelle cause di risarcimento dei danni asseritamente provocati dall’utilizzo della AI.
Chi allegherà prova del danno subito, potrà chiedere al Giudice procedente di ordinare alla controparte o a terzi, elementi relativi al funzionamento del sistema, qualora ipotizzi un collegamento tra il risultato realizzato mediante il sistema di intelligenza artificiale e il danno subito. Si potrà inoltre chiedere l’acquisizione dei registri di sistema, documentazione sulla gestione dei rischi, tecnica e informazioni sulla supervisione umana. Di rilievo il comma 5 che prevede che qualora la parte: “senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all’ordine di esibizione, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura civile. Quando l’inadempimento riguarda la documentazione di cui al comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante”.
Il DL 160/2026 appare apprestare una tutela mirata rispetto alle attività ad alta criticità riferite all’utilizzo dei riconoscimenti biometrici e del social scoring, che debbono essere soggetti a vincoli di trasparenza e responsabilità.
Giova osservare come tali tutele sono richiamate dal Santo Padre Leone XIV, che nell’Enciclica “Magnifica Humanitas” al paragrafo n.112, ci ricorda ciò che non possiamo perdere e che: “Dopo aver richiamato le questioni della responsabilità e del governo dell’IA, è necessario tornare al nostro tema centrale: che cosa significa custodire l’umano. Il rischio non è solo che alcune tecnologie siano usate male, ma che il paradigma tecnocratico in cui siamo immersi, potenziato dalla rivoluzione digitale e dall’IA, faccia sembrare giusta e normale una visione antiumana, secondo cui la pienezza della vita consisterebbe nell’avere di più, nel ridurre la fragilità, eliminare l’imprevisto, controllare ogni cosa. Quando l’efficienza diventa misura del valore, l’essere umano è tentato di pensarsi come un progetto da ottimizzare più che come una creatura chiamata alla relazione e alla comunione.”.