La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo capoverso della legge n. 40/2004, nella parte in cui non prevede un termine per la revoca del consenso prestato da uno degli aspiranti genitori, in particolare dal padre, all’utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita, dopo che l’ovulo è stato fecondato e l’embrione formato.