Con decreto del 24 aprile 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha disposto la sospensione della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 194 del 5 febbraio 2024, con cui era stato approvato «il documento recante “Istruzioni tecnico-operative per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 e delle modalità per la sua applicazione”…».
Con decreto del 24 aprile 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha accolto l’istanza cautelare formulata dalle parti ricorrenti e avente a oggetto «l’efficacia dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e/o consequenziale», disponendo così nella sostanza la sospensione dell’efficacia della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 194 del 5 febbraio 2024, con cui era stato approvato «il documento recante “Istruzioni tecnico-operative per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 e delle modalità per la sua applicazione”…».
La vicenda nasce dal ricorso di un gruppo di associazioni[1] – tra le quali il Centro studi Rosario Livatino – che nel marzo del 2024 avevano impugnato la suddetta delibera e gli atti ad essa connessi (determina del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2596 del 9 febbraio 2024; delibera di Giunta Regionale n. 333 del 26 febbraio 2024), evidenziando i molteplici profili di illegittimità della stessa, concernenti questioni non solo di merito (in proposito, si rinvia anche a A. Candido, Il “fine vita” tra Stato e Regioni: l’illegittimità della recente disciplina emiliano-romagnola, consultabile al seguente link: https://www.centrostudilivatino.it/il-fine-vita-tra-stato-e-regioni-lillegittimita-della-recente-disciplina-emiliano-romagnola/).
A fronte di apposita istanza dei ricorrenti e preso atto della pendenza di ben «due richieste di suicidio medicalmente assistito nel periodo compreso dall’8.2.2025 al 28.3.2025» – richieste che, in ragione dei termini serrati previsti dal plesso delle disposizioni oggetto di ricorso, dovrebbe condurre all’esecuzione del suicidio medicalmente assistito entro il termine massimo di 39 giorni (ovverosia entro il 6 maggio 2025) – il TAR Emilia Romagna ha ritenuto opportuno accogliere la domanda di sospensione in esame, con provvedimento reso inaudita altera parte a mezzo del quale valorizza il principio di conservazione della vita esistente, a fronte di un atto radicale e irreversibile, quale sarebbe l’esecuzione di quello previsto dalla procedura approvata dalla Regione Emilia Romagna.
Il Centro studi Livatino accoglie con favore il provvedimento, confidando altresì nel buon esito della discussione collegiale in camera di consiglio, fissata per il 15 maggio 2025.
[1] Centro Studi Rosario Livatino, Movimento per la Vita Italiano APS – Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d’Italia, Forum delle Famiglie e Associazioni Familiari, Scienza & Vita, Comitato “Ditelo Sui Tetti”, Associazione Medici Cattolici Italiani, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Federazione Regionale per la Vita Emilia-Romagna Odv, Unione Giuristi Cattolici Reggio Emilia, Unione Giuristi Cattolici Piacenza, Unione Giuristi Cattolici Pavia, Associazione Nonni 2.0, Associazione Esserci per Essere, Associazione Lab-ora Conserviamo il futuro, Medicina e persona, Osservatorio Parlamentare “Vera lex?”, Associazione LE Vedette, Cons. Valentina Castaldini.