Pubblichiamo la discussa sentenza della Corte di appello di Roma-sezione Minori, andata in decisione il 20 ottobre 2015, depositata il 23 dicembre scorso, che ammette la c.s. stepchild adoption. Come già per la decisione sentenza del Tribunale per i Minori di Roma n. 299 del 30 giugno 2014, anche questa, che ne conferma il contenuto e con questo respinge il ricorso del pubblico ministero, è tecnicamente assai discutibile. Il nocciolo della decisione ruota attorno alla estensione da dare all’articolo 44 della legge sulle adozioni, la n. 184 del 1983, il quale stabilisce le eccezioni alla regola secondo cui i bambini possono essere adottati solo da un uomo e da una donna uniti in matrimonio. In particolare, la lettera d) di tale articolo permette l’adozione “quando vi sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo”.
La lettera della norma e la sua interpretazione giurisprudenziale, ricordate pure in entrambe le pronunce, riferiscono questa “impossibilità” a una condizione di fatto, alla circostanza cioè che per il minore non si sia trovato alcun aspirante all’affidamento. Il TM prima e la Corte di appello di Roma poi ritengono invece che la “impossibilità” possa intendersi anche come “di diritto”: nel caso concreto era “impossibile” l’affidamento preadottivo della bambina perché la legge italiana lo permette solo a coppie coniugate, e quindi non alla convivente della madre biologica. Constatata l’“impossibilità” di diritto all’affidamento preadottivo, i giudici hanno poi ritenuto la “possibilità” dell’adozione da parte della donna. È veramente illogico: se il nostro ordinamento preclude l’affidamento preadottivo a persone non unite in matrimonio, vuol dire che chi non è sposato non è ammesso a svolgere nemmeno un periodo che è solo preparatorio e funzionale all’adozione; come si fa poi a sostenere che può adottare senza problemi, proprio facendo leva sulla preclusione attinente al periodo antecedente?
Ma non è solo la logica più elementare che contrasta con la sentenza. Quella giurisprudenza che il TM Roma liquida come antiquata è invece recente e autorevole: basta ricordare per tutte una sentenza del 27 settembre 2013 della 1^ sezione civile della Cassazione, la quale ha confermato senza incertezze che la nozione di “impossibilità di affidamento preadottivo” “attiene solo all’ipotesi di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante, e non a quella del contrasto con l’interesse del minore (che viene ampiamente richiamato nella pronuncia del TM Roma), essendo le fattispecie previste dalla norma tassative e di stretta interpretazione”. Torneremo a breve con commenti più ampi.
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