Set 9, 2021
La sentenza delle Sezioni Unite civili sul Crocifisso contiene un’affermazione importante: per esso non esiste un divieto di affissione, e la sua presenza in un’aula scolastica non crea discriminazioni. Non vi è alcun divieto, costituzionalmente fondato, alla sua collocazione.
Con ciò il discorso però non è chiuso, e deve necessariamente proseguire in Parlamento. A fondamento dell’affissione del Crocifisso vi è una norma, se pure regolamentare, in vigore da quasi un secolo, mentre per le altre confessioni manca qualsiasi aggancio normativo.
Allorché la Cassazione ipotizza la soluzione dell’eventuale affiancamento al Crocifisso di simboli di altre confessioni religiose, coerenti col credo degli alunni presenti nell’aula, si fa creatrice di una norma, più che interprete di quelle esistenti.
Allorché essa conferma che si è in materia di diritti fondamentali, e precisa che tale materia non è sottoponibile al criterio di maggioranza, poi ne affida la concreta attuazione all’autonomia scolastica, cioè al voto che verrà dato in materia nei consigli di istituto, o di classe, o nell’assemblea degli studenti, e a un non meglio precisato ‘accomodamento ragionevole’.
Per evitare che sul fondamentale diritto alla libertà religiosa ogni scuola e ogni classe facciano da sé, è indispensabile che intervenga il Parlamento, con l’approvazione di norme chiare e omogenee. Anche alla stregua della soluzione del caso concreto sottoposto all’esame della Corte, un professore ateo che rifiutava qualsiasi simbolo confessionale, va scongiurato che il c.d. accomodamento ragionevole – per evitare fastidi a dirigenti scolastici e docenti – faccia vincere l’opzione laicista del muro bianco.
Roma, 9 settembre 2021
Set 9, 2021
Riprendiamo dal quotidiano La Verità del 31 agosto – con titolo, abstract e numerazione redazionale -, le considerazioni del presidente di sezione emerito della Cassazione Pietro Dubolino, riguardanti la pdl di attuazione della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale e il referendum sulla parziale abrogazione dell’art. 579 cod. pen., su cui su questo sito https://www.centrostudilivatino.it/referendum-sullomicidio-del-consenziente-perche-e-contro-la-costituzione/. L’Autore descrive taluni degli effetti abnormi e contraddittori derivanti dall’approvazione del quesito referendario, nella prospettiva della valutazione che la Consulta sarà chiamata a operare sull’ammissibilità del quesito medesimo.
1. Difficilmente Eugene Jonesco, Samuel Beckett e gli altri autori che diedero vita a quello che fu chiamato da Martin Esslin, nel 1961, il “teatro dell’assurdo” avrebbero potuto immaginare quel che invece è avvenuto sotto i nostri occhi, e cioè che la loro opera avrebbe avuto degli imitatori, sia pure inconsapevoli, tra i legislatori, effettivi e di complemento, della Repubblica italiana.
Degna, infatti, di figurare tra le più rappresentative opere del teatro dell’assurdo può senz’altro considerarsi, ad esempio, la nuova disciplina della prescrizione, contenuta nella riforma Cartabia, in conseguenza della quale (tanto per indicare un caso tra i molti possibili), il responsabile di un omicidio potrebbe, a parità di condizioni, conseguire l’impunità per effetto del decorso del tempo prima di quanto potrebbe farlo il responsabile di un reato meno grave, quale la violenza sessuale. Analogo giudizio può esprimersi con riguardo ad uno dei proposti referendum abrogativi sulla giustizia, la cui eventuale approvazione, tra l’altro, potrebbe rendere impossibile l’applicazione di una qualsiasi misura cautelare nei confronti di un soggetto resosi responsabile di un reato (ad esempio, il furto in abitazione o lo spaccio di stupefacenti), per il quale è (e resterebbe) però obbligatorio l’arresto in flagranza.
2. Di queste pregevoli “pieces” si era già fatto cenno in precedenti articoli. Ad esse può ora aggiungersene un’altra, avente a oggetto, stavolta, il “fine vita”; il che conferisce all’opera un tocco di umorismo macabro tale da renderla un vero capolavoro.
Due sono le parti di cui si compone quest’opera: una di esse è la proposta di legge attualmente in discussione davanti alle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, nel testo risultante dalla unificazione di diverse proposte precedenti, recante come titolo quello di “disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. L’altra è costituita dalla proposta di referendum abrogativo avanzata dall’associazione Luca Coscioni, con l’adesione di numerosi altri organismi e movimenti, ed avente ad oggetto l’art. 579 del codice penale: questa disposizione prevede il reato di omicidio del consenziente, e stabilesce per esso una pena molto inferiore a quella prevista per l’omicidio ordinario, salvo che il consenso sia da ritenere viziato per una serie di ragioni tra le quali, per quanto qui particolarmente interessa, quella costituita dal fatto che esso sia prestato da “una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti”.
3. La proposta di legge è finalizzata, come si legge nell’art. 1, a introdurre e disciplinare “la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge”. In presenza (e solo in presenza) di tali condizioni è escluso, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 7, che possano essere chiamati a rispondere del reato di aiuto al suicidio, ai sensi dell’art. 580 del codice penale, tanto il medico ed il personale sanitario e amministrativo i quali “abbiano dato corso alla procedura che ha portato alla morte medicalmente assistita” quanto tutti coloro i quali “abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura”, sempre che la stessa, ovviamente, sia eseguita nel rispetto delle prescritte modalità.
Il che si pone, sostanzialmente, in linea con quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 580 del codice penale nella parte in cui renderebbe punibile la condotta di chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
4. La proposta di referendum, dal canto suo, è congegnata in modo tale da far sì che, se approvata, l’art. 579 del codice penale resterebbe in vigore solo nella parte in cui prevede che si risponda di omicidio comune ogni qual volta l’eventuale consenso prestato dalla vittima sia da ritenere invalido per una delle ragioni attualmente indicate (ivi compresa quella, sopra ricordata, dell’infermità di mente o della deficienza psichica), rendendo così pienamente lecito, in ogni altro caso, l’omicidio del consenziente.
In tal modo (come posto in luce in un commento a firma di un autorevole cattedratico del diritto, reperibile su internet cliccando su “referendum eutanasia legale- il quesito referendario”), verrebbe “finalmente” affermato, “sul piano normativo, che il diritto alla vita è un diritto disponibile”. Con il che si darebbe luogo, però (a parte ogni considerazione di natura etica), alla paradossale conseguenza per cui, mentre non sarebbe più punibile chi avesse ucciso taluno con il suo consenso, rimarrebbe invece punibile chi gli avesse prodotto, sempre con il suo consenso, delle lesioni gravi o gravissime quali, ad esempio, la perdita o l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. Ciò perché quel consenso sarebbe da considerare invalido, per contrasto con il tuttora vigente divieto degli atti di disposizione del proprio corpo stabilito dall’art. 5 del codice civile.
5. Non meno paradossali sarebbero le conseguenze della combinazione tra la nuova norma sull’assistenza al suicidio e quella sull’omicidio del consenziente, quale risulterebbe dall’approvazione della proposta referendaria, e sempre che il quesito passi il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale. Infatti colui che, rispondendo alla richiesta di un aspirante suicida, lo aiutasse a tradurre in atto il suo proposito continuerebbe a rispondere del reato di aiuto al suicidio se la richiesta provenisse da un soggetto in normali condizioni di salute e di mente. Se però, a parità di condizioni, invece di aiutarlo ad uccidersi, lo uccidesse lui stesso, con il suo consenso, andrebbe del tutto esente da pena.
Per converso, nel caso di un aspirante suicida che si trovasse nelle condizioni patologiche previste dalla proposta di legge (e anche, come si è visto, dalla sentenza della Corte costituzionale), chi gli prestasse assistenza per realizzare il suo proposito non risponderebbe del reato di aiuto al suicidio ma, qualora lo uccidesse egli stesso, con il suo consenso, correrebbe il grave rischio di essere incriminato e condannato per omicidio volontario comune, dal momento che proprio l’esistenza di quelle condizioni patologiche potrebbe facilmente dar luogo quanto meno al sospetto che il consenso fosse da considerare invalido in quanto prestato da soggetto in stato di deficienza psichica derivante dalla sua infermità.
È per questo che, riprendendo la similitudine con gli autori del teatro dell’assurdo, si potrebbe concludersi che gli allievi hanno superato i maestri.
Pietro Dubolino
Set 8, 2021
“Chiesero a Confucio, nell’ipotesi che il principe Wei gli affidasse il governo:- Che farai per prima cosa?- Rispose Confucio:- E’ assolutamente necessario ridare ai nomi il loro vero significato-[1]”. Le parole del saggio sintetizzano lo iato – ancora attuale – tra l’essere e il suo nome.
Non è una apparentemente astratta disputa filosofico-terminologica, poiché si manifesta, secondo le contemporanee forme giuridiche, in un recente caso giudiziario deciso dalla Court of Appeals dell’Ohio, Meriwether v. Shawnee State University
La controversia ha interessato da un lato il professore Nicholas Meriwether, docente di filosofia politica, e dall’altro l’ateneo Shawnee State University, e ha avuto per oggetto la legittimità della sospensione – anche retributiva – del docente dall’insegnamento decisa, poiché egli non avrebbe utilizzato il corretto pronome nei confronti di uno studente transgender: in virtù dei propri convincimenti religiosi, si sarebbe rifiutato di utilizzare il pronome femminile per un ragazzo, che peraltro non aveva subito alcun intervento medico dei propri caratteri sessuali.
Il docente ha fatto ricorso contro il provvedimento sanzionatorio dell’ateneo, che riteneva discriminatorio il rifiuto opposto dall’insegnante all’utilizzo del pronome femminile.
Giunti alla Court of Appeal, dopo un triennio di peripezie giudiziarie, spese legali, assenza di retribuzione, e inevitabile discredito mediatico per il professore “discriminatore”, il collegio composto dai giudici Mckeague, Thapar, e Larsen il 26 marzo 2021 ha posto fine al contenzioso, ribaltando le decisioni precedenti e ha aderito alle ragioni del docente, poiché coerenti con la Costituzione USA.
Con la sentenza i tre giudici hanno ribadito la supremazia della libertà di coscienza del docente, che l’ordinamento statunitense riconosce e tutela. Le parti alla fine del giudizio hanno concordato l’uso del pronome neutro per non sbilanciarsi in un senso o nell’altro, e l’ateneo ha reintegrato l’insegnante nel posto di lavoro.
C’è un passaggio giuridicamente pregnante della sentenza, che merita di essere riportato nella sua interezza in quanto cristallizza in modo compiuto le cosiddette “clausole di salvaguardia” della libertà di coscienza e di pensiero, in modo talmente inappuntabile che andrebbero prese a modello, per esempio per emendare o cassare il contorto articolo 4 del d.d.l. Zan.
La Corte infatti ha stabilito che “se i professori non avessero adeguate protezioni per la libertà di parola durante l’insegnamento, un’università avrebbe un potere allarmante tanto da poter imporre il conformismo ideologico. Un rettore di un’università potrebbe richiedere a un pacifista di dichiarare che la guerra è giusta, a un’icona dei diritti civili di condannare i Freedom Riders, a un credente di negare l’esistenza di Dio o obbligare un emigrato sovietico a rivolgersi ai suoi studenti come “compagni”. Tutto ciò non può essere. Se c’è una stella fissa nella nostra costellazione costituzionale, è che nessun può prescrivere alcuna ortodossia ufficiale».
Aldo Rocco Vitale
[1] Confucio, Dialoghi, Tea, Milano, 1989, VII, n. 305, pag. 148-149.