L’attuazione della L. 194: gestanti straniere, “farmaci” abortivi, clandestinità – 2

L’attuazione della L. 194: gestanti straniere, “farmaci” abortivi, clandestinità – 2

1. Rispetto a quanto considerato nel precedente appunto, vi è un aspetto che merita una particolare considerazione: riguarda i tassi di abortività tra le donne straniere. Così la Relazione: «Se nel 2018 rappresentano il 30,3% di tutte le IVG, valore identico a quello del 2017 ma inferiore al 33,0% del 2014, il tasso di abortività delle donne straniere continua a diminuire con un andamento costante (14,1 per 1000 nel 2017 rispetto a 15,5 nel 2016, 15,7 nel 2015 e 17,2 nel 2014). Le cittadine straniere permangono, comunque, una popolazione a maggior rischio di abortire rispetto alle italiane: per tutte le classi di età le straniere hanno tassi di abortività più elevati delle italiane di 2-3 volte» (ivi, p. 4).

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L’attuazione della L. 194: note a margine della recente relazione del Ministro della Salute – 1

L’attuazione della L. 194: note a margine della recente relazione del Ministro della Salute – 1

1. Anche quest’anno, con considerevole ritardo, il Ministro della Salute ha presentato al Parlamento l’annuale Relazione sull’attuazione della legge n. 194/ 1978 (d’ora innanzi, Relazione), riferita all’anno 2018 e svolta a partire dal complesso di dati forniti dalle regioni al Sistema di Sorveglianza Epidemiologica delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG), operante presso l’ISS, dati poi elaborati dall’ISTAT. La lettura della Relazione suggerisce preliminarmente la domanda sulla effettiva utilità che la disciplina sta avendo in vista del conseguimento degli obiettivi che il legislatore aveva scelto di darsi all’atto della sua approvazione: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite” (Articolo 1).

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I professionisti: dimenticati dal D.L. rilancio

I professionisti: dimenticati dal D.L. rilancio

1. Col provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, dallo scorso 15 giugno gli aventi diritto possono chiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “decreto rilancio”) a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. Come è noto, il beneficio consiste nella possibilità di ricevere una somma di denaro, pari a una percentuale calcolata sulla differenza fra il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019. Per beneficiare del contributo devono essere soddisfatti due requisiti: il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro; il secondo è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Con due eccezioni: il primo relativo al soggetto interessato che abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato); il secondo relativo ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

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