RU 486: esito coerente della 194 e dell’aborto come diritto

RU 486: esito coerente della 194 e dell’aborto come diritto

Quando fu approvata la legge 194, il tenore letterale dei suoi articoli e gli intenti dei suoi promotori individuavano nell’intervento abortivo l’extrema ratio: si sarebbe proceduto a esso solo se la fase della prevenzione/dissuasione non fosse riuscita a far recedere la gestante dall’ivg grazie alla prospettazione da parte del medico o del consultorio di “concrete alternative all’aborto”.

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Pillola abortiva: quale lezione dal “caso Umbria”

Pillola abortiva: quale lezione dal “caso Umbria”

1. Il “caso Umbria” ha costituito l’occasione perché il ministro della Salute Speranza abbia modificato le linee guida ministeriali sull’aborto farmacologico: come è già stato illustrato su questo sito (https://www.centrostudilivatino.it/dal-ministro-speranza-la-definitiva-privatizzazione-dellaborto/), ora la pillola abortiva RU486 potrà essere somministrata fino alla nona settimana senza ricovero ospedaliero.

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Quote rosa e pillola abortiva: due facce della stessa medaglia?

Quote rosa e pillola abortiva: due facce della stessa medaglia?

Tornato alla ribalta il tema delle quote rosa in materia di legge elettorale, con esso si ripropone il quesito: quanto serve introdurre ex lege un rilevante numero di donne candidate – fino a quando sarà lecito adoperare il termine “donna”? da quando si dovrà andare davanti al giudice in caso di rifiuto dell’uso del termine “individuo con le mestruazioni” o “individuo con cervice uterina”? – se non si aiutano le donne a superare i veri problemi che limitano il loro pieno realizzarsi nella famiglia, nel lavoro e nella società?

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Dal ministro Speranza la definitiva privatizzazione dell’aborto

Dal ministro Speranza la definitiva privatizzazione dell’aborto

Con le nuove indicazioni ministeriali sull’aborto farmacologico si conclude un percorso iniziato nel 1978, quando fu approvata la legge che legalizzò l’aborto in Italia. Ora nel nostro paese è definitivamente diventato un esclusivo problema delle donne, che fa parte del novero delle scelte personali come lo è un qualsiasi atto medico, senza alcuna valutazione dell’evento in quanto tale, e che riguarda il Servizio Sanitario Nazionale solo se la situazione precipita dal punto di vista clinico e la donna deve recarsi urgentemente in ospedale per evitare il peggio.

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L’attuazione della L. 194: consultori, obiettori, contraccezione “abortiva”- 3

L’attuazione della L. 194: consultori, obiettori, contraccezione “abortiva”- 3

1. Un ulteriore dato che la Relazione sull’attuazione della legge 194/1978 sembra non considerare a sufficienza, nel valutare l’incidenza dei fattori che hanno occasionato la riduzione delle IVG, è quello relativo alla riduzione numerica delle donne in età fertile (da 13.961.645 del 2010 scese ai 12.945.219 del 2016), in ragione dell’invecchiamento progressivo della popolazione generale, oltre che della crescente sterilità delle coppie (l’infertilità riguarderebbe, ad oggi, circa il 15% delle coppie italiane): riducendosi sostanzialmente il numero delle gravidanze, è meno frequente il ricorso alla IVG. Sia l’uno che l’altro fattore incidono sensibilmente sulla capacità di addivenire ad una gravidanza, dunque anche sul numero di aborti, senza che alcun “merito” possa ascriversi alla Legge 194.

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L’attuazione della L. 194: gestanti straniere, “farmaci” abortivi, clandestinità – 2

L’attuazione della L. 194: gestanti straniere, “farmaci” abortivi, clandestinità – 2

1. Rispetto a quanto considerato nel precedente appunto, vi è un aspetto che merita una particolare considerazione: riguarda i tassi di abortività tra le donne straniere. Così la Relazione: «Se nel 2018 rappresentano il 30,3% di tutte le IVG, valore identico a quello del 2017 ma inferiore al 33,0% del 2014, il tasso di abortività delle donne straniere continua a diminuire con un andamento costante (14,1 per 1000 nel 2017 rispetto a 15,5 nel 2016, 15,7 nel 2015 e 17,2 nel 2014). Le cittadine straniere permangono, comunque, una popolazione a maggior rischio di abortire rispetto alle italiane: per tutte le classi di età le straniere hanno tassi di abortività più elevati delle italiane di 2-3 volte» (ivi, p. 4).

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L’attuazione della L. 194: note a margine della recente relazione del Ministro della Salute – 1

L’attuazione della L. 194: note a margine della recente relazione del Ministro della Salute – 1

1. Anche quest’anno, con considerevole ritardo, il Ministro della Salute ha presentato al Parlamento l’annuale Relazione sull’attuazione della legge n. 194/ 1978 (d’ora innanzi, Relazione), riferita all’anno 2018 e svolta a partire dal complesso di dati forniti dalle regioni al Sistema di Sorveglianza Epidemiologica delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG), operante presso l’ISS, dati poi elaborati dall’ISTAT. La lettura della Relazione suggerisce preliminarmente la domanda sulla effettiva utilità che la disciplina sta avendo in vista del conseguimento degli obiettivi che il legislatore aveva scelto di darsi all’atto della sua approvazione: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite” (Articolo 1).

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Pubblicata (in ritardo) la relazione sull’attuazione della legge 194

Pubblicata (in ritardo) la relazione sull’attuazione della legge 194

Nessuna incidenza dell’obiezione, incremento dell’aborto farmacologico, abbandono delle gestanti straniere

Nell’indifferenza generale è stata pubblicata la relazione annuale sull’attuazione della legge 194/1978, che disciplina l’aborto: è una relazione che arriva con consistente ritardo, poiché utilizza i dati consolidati relativi all’anno 2018.

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Alabama: il testo completo e un commento della legge che bandisce l’aborto.

Alabama: il testo completo e un commento della legge che bandisce l’aborto.

Pubblichiamo il testo integrale della legge approvata ieri fa dallo Stato dell’Alabama in materia di aborto, preceduto da un primo commento
 
 
La legge approvata quasi all’unanimità dalla Camera (73 favorevoli, 3 contrari) e dal Senato (25 favorevoli, 6 contrari) dell’Alabama e oggi promulgata dal Governatore, è eloquentemente rubricata “Alabama Human Life Protection Act”. Il disprezzo e il tasso ideologico con cui i media di tutto il mondo hanno trattato la notizia, non rendono ragione del testo del provvedimento. La legge che entrerà in vigore in Alabama tra 6 mesi, afferma che l’aborto (anche nella forma tentata) configura, sì, un reato, tranne che nel caso in cui sia necessario per evitare un grave pericolo alla salute della madre. La legge prevede per qualsiasi indicazione all’aborto la non imputabilità della madre, e tale elemento è stati quasi del tutto ignorato dalla narrazione giornalistica.
 
Com’è tipico del sistema americano, la legge contiene un’ampia premessa (Section 2) che descrive le basi su cui poggia il provvedimento ovvero la c.d. intenzione del legislatore.
Il Parlamento ha considerato che la norma del codice penale dell’Alabama (Section 13A-13-7) che sanziona l’aborto (anche nella forma tentata) non è mai stata abrogata, sebbene sia stata resa inefficace dall’intervento della Sentenza della Corte Suprema degli USA Roe v. Wade del gennaio 1973, e dalle successive conformi che hanno implicitamente abrogato e reso inapplicabili le normative statali di disciplina restrittiva dell’aborto. Il 6 novembre 2018, inoltre, i cittadini dell’Alabama hanno approvato un emendamento alla Costituzione del 1901 che vincola lo Stato stesso a riconoscere e sostenere la dignità della vita prima della nascita e i diritti del nascituro, chiarendo che la Costituzione dell’Alabama non include alcun diritto all’aborto e men che mai lascia spazio al suo finanziamento con fondi pubblici.
A tanto va aggiunto che il Codice Penale dell’Alabama, nella definizione di persona relativamente al reato di omicidio include espressamente il nascituro nel grembo materno a qualunque stato del suo sviluppo e indipendentemente dalla sua “vitalità”. Nella premessa, poi, il legislatore richiama il principio di eguaglianza contenuto nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America e il suo ancoraggio al diritto naturale, e la ritiene applicabile pure al nascituro: tanto poiché gli attuali progressi della biologia e della medicina rendono non più possibile dubitare della circostanza che il nascituro sia un essere umano. Si precisa che i recenti progressi della medicina dimostrano che il cuore di un bambino inizia a battere a circa sei settimane, potendo essere ascoltato dall’ecografo a otto settimane e visto da un doppler fetale a 10 settimane; che l’imaging ecografia è in grado di rivelare tutto lo sviluppo in grembo del nascituro, mostrando già dopo 6 settimane anche l’immagine di un essere umano. Nella Section 2 della legge c’è, poi, spazio anche per un’altra interessante considerazione (lett. i): «Si stima che 6.000.000 di ebrei sono stati uccisi nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale; 3.000.000 di persone giustiziate dal regime di Stalin nei gulag sovietici; 2.500.000 di persone uccise in Cina nel 1958; da 1.500.000 a 3.000.000 di persone sono state uccise dai Khmer rossi in Cambogia negli anni ’70; 1.000.000 di persone sono state uccise durante il genocidio ruandese nel 1994. Tutti questi sono ampiamente riconosciuti come crimini contro l’umanità. Ebbene, oltre 50 milioni di bambini sono stati abortiti negli Stati Uniti a far data dalla Roe vs. Wade del 1973 a oggi (più di tre volte il numero di quelli uccisi nei campi di sterminio tedeschi, nelle purghe cinesi, nei gulag di Stalin, nei campi di sterminio cambogiani e durante il genocidio ruandese messi assieme)».
 
Denotando una chiara conoscenza delle derive giurisprudenziali degli ultimi decenni e degli strumenti usati dalla giurisdizione per aggirare le leggi in materia di aborto, il legislatore dell’Alabama fissa poi normativamente il significato da attribuirsi ad alcune parole o espressioni , come aborto, gravidanza extrauterina, anomalia letale, grave pericolo per la salute della madre, nascituro, ecc… É interessante qui notare che la legge espressamente prevede che non si intende “aborto” il trattamento fatto con l’intento di evitare il grave pericolo alla salute della madre né quello finalizzato alla interruzione di una gravidanza extrauterina o di quella di un feto con anomalie letali (ovvero destinato a nascere morto o a morire immediatamente dopo la nascita). 
 
 E’ meritevole di attenzione la definizione normativa di “grave pericolo per la salute della madre”. Per la legge in commento esso è «la condizione che secondo un ragionevole giudizio medico richiede la cessazione della gravidanza per scongiurare la morte della madre o il pericolo grave compromissione sostanziale e permanente di una importante funzione vitale». Il “grave pericolo per la salute” «non include condizioni emotive o malattie mentali che solo astrattamente potrebbero determinare la sua morte o quella del nascituro»: deve essere necessariamente uno psichiatra dell’Alabama, con almeno 3 anni di esperienza clinica, a certificare che la donna ha una grave malattia mentale diagnosticata e per questo, secondo un ragionevole giudizio medico, vi è ragione di credere che ella effettivamente porrà in essere condotte che potrebbero comportare la sua morte o quella del nascituro, sicché la cessazione della gravidanza è necessaria dal punto di vista medico per evitare queste condotte. 
 
Fatte queste premesse, la legge qualifica come reato (Section 4) l’aborto (anche nella forma tentata), ad accezione della circostanza in cui un medico certifichi il “grave pericolo per la salute della madre”; certificazione che, tranne i casi di emergenza-urgenza, deve essere confermata da un secondo medico entro massimo 180 giorni dall’aborto. La legge, con estrema chiarezza dispone, quindi, che «Nessuna donna su cui un aborto viene eseguito o tentato è penalmente o civilmente responsabile. Nessun medico che certifichi il grave pericolo per la salute della madre può essere ritenuto responsabile» (Section 5). In tutti gli altri casi, la commissione di un aborto in violazione di questa legge determina l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale dell’Alabama per l’omicidio (e per il tentato omicidio relativamente al tentato aborto).
 
In estrema sintesi, può dirsi che la legge dell’Alabama non pone alcun carico penale sulla donna gestante e chiede semplicemente che si ricorra all’aborto quando viene ritenuto necessario, ovvero quando il bilanciamento tra le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti – che, dunque, qui sono due e non uno – vada nel senso di salvare la salute della madre da un grave pericolo. Pare di poter dire, infatti, che la portata innovativa più significativa della legge sia proprio in quella definizione chiara e non rimessa alla discrezionalità dei giudici di “grave pericolo per la salute della madre”: l’aborto è scriminato solo quando è necessario a evitare la morte della madre o il pericolo di una grave compromissione sostanziale e permanente di una sua importante funzione vitale, pur quando la morte o il pericolo possano scaturire da una patologia psichiatrica seriamente accertata. 
 
 La vera posta in gioco, politica più che giuridica, è che questa legge, che sarà verosimilmente impugnata, permetterà un nuovo giudizio davanti alla Corte Suprema USA: con l’attuale composizione della Corte, la Roe Vs. Wade resterà intatta o sarà superata?
 
Francesco Cavallo, avvocato, dottore di ricerca di diritto costituzionale comparato

Centro studi Livatino: sconcerto per le scelte della Regione Lombardia sulla RU 486

Centro studi Livatino: sconcerto per le scelte della Regione Lombardia sulla RU 486

Lunedì 17 dicembre la Giunta regionale della Lombardia ha varato un provvedimento che rende possibile la somministrazione del composto abortivo RU 486 anche in regime di day hospital, e comunque senza necessità di ricovero. Una decisione analoga è stata adottata dalla Regione Umbria. Pubblichiamo – ricavandolo dal quotidiano Avvenire dell’8 dicembre – un intervento dell’on. Eugenia Roccella, che esprime le ragioni contrarie a tali decisioni regionali; è al tempo stesso condivisibile e allarmante la considerazione conclusiva dell’ex sottosegretario al Welfare secondo cui l’introduzione in Italia della ‘kill pill’ punta a superare i pur formali vincoli della legge 194/1978, nella direzione di una “privatizzazione”, e quindi di una ulteriore banalizzazione, della vicenda abortiva, senza trascurare i danni per la salute della donna derivanti dall’uso del composto chimico, sui quali vi è una casistica significativa.

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