Giovedì 9 aprile 2026 presso l’aula magna dell’Università Europea di Roma si è tenuto un “Convegno di giuristi italiani e polacchi sui profili giuridici della maternità surrogata”, organizzato dal predetto Ateneo in collaborazione con il Centro Studi Rosario Livatino. L’evento ha rappresentato una importante occasione di confronto internazionale su un tema che sul piano normativo interseca competenze multidisciplinari e su quello della casistica travalica i confini nazionali, per via del frequente ricorso a detta pratica in Stati esteri, diversi da quelli di origine del soggetti committenti. Le Nazioni in cui la maternità surrogata è vietata (Italia e Polonia sono tra queste), poste di fronte al “fatto compiuto” all’estero, si trovano così costrette ad affrontare complesse questioni di diritto penale, civile, amministrativo e minorile.
Giovedì 9 aprile 2026 presso l’aula magna dell’Università Europea di Roma si è tenuto un “Convegno di giuristi italiani e polacchi sui profili giuridici della maternità surrogata”, organizzato dal predetto Ateneo in collaborazione con il Centro Studi Rosario Livatino.
A presiedere l’evento è stato il Prof. Filippo Vari, ordinario di diritto costituzionale nell’Università Europea di Roma e vicepresidente del Centro Studi Livatino, che lo ha anche moderato insieme all’Avv. Angelo Salvi; i lavori sono stati introdotti da Daniela Bianchini, consigliera del CSM, che ha ricordato il convegno di Varsavia del 2024 (“Lavoro pericoloso. Sul lavoro del giudice”), cui partecipò per il Centro Studi Livatino il presidente, Prof. Mauro Ronco.
Nutrita la delegazione polacca, con gli interventi del Primo Presidente della Corte Suprema, Małgorzata Manowska, e dei giudici Aleksander Stępkowski e Joanna Lemańska, oltre a quello di Krzysztof Wojtyczek, professore di diritto costituzionale nell’Università Jagellonica di Cracovia e già giudice presso la Corte EDU fino al 2024; Wojtyczek, collegato da remoto, ha svolto la prima relazione, analizzando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dal 2014 (causa M. c. Francia – 20 giugno 2014) sino alle più recenti pronunce (causa C. c. Italia – 31 agosto 2023).
Per la Corte di Strasburgo deve esistere una qualche possibilità di riconoscimento legale del rapporto esistente tra il bambino nato mediante surrogazione di maternità e il genitore, biologico o intenzionale; tuttavia, residua in capo a ciascuno Stato membro la possibilità di scegliere la forma attraverso cui addivenire a un tale riconoscimento (tale forma ben può essere l’adozione in casi particolari prevista dall’ordinamento italiano).
La possibilità di riconoscimento legale non significa, peraltro, obbligo di riconoscimento, poiché è necessario individuare caso per caso l’interesse del minore: non esiste alcun automatismo e se l’istanza di riconoscimento della genitorialità avanzata (non solo dal genitore intenzionale, ma anche) dal genitore biologico contrasta con il suddetto interesse del minore, è possibile prevederne il rigetto.
La Presidente Manowska ha impostato il suo intervento articolandolo in due parti: nella prima ha presentato la valutazione giuridica che l’ordinamento polacco dà al fenomeno della maternità surrogata, quindi ha trattato dei modi in cui il diritto in Polonia reagisce di fronte ai casi concreti di figli nati a seguito di procedure di maternità surrogata. In Polonia la surrogazione di maternità è vietata e il relativo contratto è nullo; madre del bambino è, dunque, la madre surrogata e solo ella è inserita nell’atto di nascita (indipendentemente dal legame genetico con il minore, che può anche non sussistere) e assume la responsabilità genitoriale sul minore. L’attribuzione della responsabilità genitoriale alla madre intenzionale (committente) è possibile esclusivamente in conseguenza di un’adozione, la cosiddetta “adozione con indicazione”.
La contrattualistica in materia di surrogazione di maternità è stata esaminata anche da Luisa De Renzis, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ha presentato una dettagliata indagine sulle clausole solitamente rintracciabili nei contratti in questione: dal luogo di consegna del bambino al divieto di ripensamento, dalla rinuncia della madre gestazionale a ogni diritto sul nascituro alle clausole sullo stile di vita (attività sessuale o faticosa, viaggi, etc.), a quelle sui c.d. “multipli” (come vengono definiti i gemelli) e alle clausole abortive. Un quadro avvilente, all’interno del quale si assiste a una vera e propria reificazione della gestante e del nascituro.
Sul tema della tutela dei figli nati da madre surrogata è tornato, invece, il Prof. Emanuele Bilotti, ordinario di diritto civile nell’Università Europea di Roma; mentre Eugenia Maria Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ha condotto una riflessione più ampia sul fenomeno, mettendo in rilievo come lo stesso debba essere analizzato in una prospettiva volta a riconoscere piena dignità alle donne (che, per diversi ordini di ragioni, concorrono alla realizzazione della suddetta pratica) e ai minori (che la subiscono tout court).
Riconoscere tale dignità è assai complicato in un contesto internazionale all’interno del quale non è omogenea la valutazione del fenomeno e la relativa disciplina giuridica. In questo scenario, Italia e Polonia sono unite nel riconoscere il profondo disvalore che connota la surrogazione di maternità; per arginare questa pratica sarebbe tuttavia necessario elevare la questione a livello sovranazionale, per individuare “a monte” strumenti più efficaci delle singole discipline interne volte a regolamentare “a valle” gli effetti prodotti dal “fatto compiuto” all’estero.
La prospettiva di una analisi di più ampio respiro del fenomeno, svolta dalla Ministra Roccella, è stata ripresa dal giudice Aleksander Stępkowski, il quale ha inquadrato la maternità surrogata nel più generale contesto del passaggio dall’epoca premoderna alla modernità e postmodernità, e della conseguente crisi del paradigma teista: insieme alla trasgressione intellettuale postmoderna, che rimuove Dio dall’inquadratura della razionalità, le scienze empiriche hanno cessato di essere trattate come fornitrici di conoscenza su un ordine oggettivo del mondo creato, che deve essere conosciuto per conformarsi ad esso come realtà oggettiva per il proprio bene. Le scienze empiriche hanno iniziato a essere percepite come fonte di conoscenza sui limiti naturali della libertà umana, che d’altro canto permette però di prendere il controllo sulla natura e di manipolare tecnicamente la realtà naturale in modo da adattarla alle preferenze umane.
In questa cornice si inserisce il fenomeno della maternità surrogata: essa dà espressione al rapporto postmoderno verso la procreazione umana. Sulla base della cultura premoderna, la procreazione costituiva la partecipazione dell’uomo all’opera creatrice di Dio ed era percepita come fonte di benedizione. La cultura moderna, sebbene abbia spogliato la procreazione della sua dimensione trascendente, ne rispettava tuttavia i condizionamenti naturali (già sulla base della cultura moderna matura si erano manifestate tuttavia tendenze a prendere il controllo tecnico sulla procreazione, espresse nella creazione e nella pratica dell’eugenetica). Solo però le trasformazioni postmoderne hanno spinto le persone al distacco concettuale della procreazione dai suoi condizionamenti biologici e successivamente a cercare soluzioni tecniche che permettessero all’uomo di sfuggire in questo ambito a ciò che considera “la tirannia della natura”.
L’intervento del giudice Joanna Lemańska si è, invece, concentrato su alcuni aspetti che conseguono al venir meno dell’altro paradigma tradizionale, sintetizzato nel brocardo mater semper certa est. La maternità surrogata interrompe l’unità tra madre e figlio e complica la determinazione dello status legale del minore e della sua cittadinanza; il ricorso alla trascrizione degli atti stranieri, sebbene dovrebbe essere un’operazione tecnica di “copia” dei dati, nella pratica crea una nuova realtà giuridica, attribuendo al minore la cittadinanza dei genitori committenti e ignorando le diverse tradizioni giuridiche in materia di cittadinanza oltre che le competenze esclusive degli Stati membri in materia di stato civile.
L’evento è stato concluso dal Presidente del Centro Studi Livatino, il Prof. Mauro Ronco, il quale ha ribadito in modo netto che la surrogazione di maternità viola «gravemente una serie di princìpi costituzionali di carattere essenziale propri di un vero Stato di diritto».
Gli atti del convegno saranno pubblicati su L-JUS, Rivista del Centro Studi Rosario Livatino.
Angelo Salvi