Pubblichiamo la sentenza della V sezione penale della Cassazione, depositata il 5 aprile 2016, con la quale la Corte rigetta il ricorso contro la sentenza del Gip di Napoli risalente a circa un anno fa in tema di “utero in affitto”.
In sintesi, e con riserva di pubblicare a breve un’analisi più approfondita, viene confermata la decisione di escludere che abbia commesso reato la coppia italiana che fa ricorso all’utero in affitto in uno Stato (nella specie l’Ucraina) al cui interno tale pratica è lecita: ciò, fra l’altro, alla stregua dei criteri di punibilità di quanto commesso all’estero. I coniugi “in trasferta” – dice la Corte – non possono essere condannati per la violazione della legge 40 né per falso in atto pubblico e false dichiarazioni sulle generalità del neonato se la coppia si limita a far redigere i documenti dai pubblici uffici in conformità alla normativa vigente nello Stato in cui la gestazione è andata a compimento.