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Riprendendo il titolo di una famosa opera di Bertold Brecht, siamo particolarmente lieti di pubblicare l’atto con cui la Procura della Repubblica di Roma, nella persona dei pubblici ministeri, dr.ssa Maria Monteleone e Stefano Pizza, impugna la trascrizione, disposta dal Sindaco della Capitale, dell’atto di nascita di una minore, iscritta come figlia di due “padri”, che avevano fatto ricorso alla pratica della maternità surrogata.  

Si tratta di un provvedimento pregevole, per più ragioni: chiarisce, in modo argomentato, cosa deve intendersi per ordine pubblico interno e internazionale, definisce i limiti dell’intervento giurisdizionale, e, soprattutto, ristabilisce il vero a proposito del migliore interesse del minore. Senza formalismi e, soprattutto, chiamando le cose con loro nome: a partire dall’utero in affitto.

***

PROT. N. 12/2018 R. STATO CIVILE

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Roma
UFFICIO AFFARI CIVILI

AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Ricorso per la rettificazione di un atto dello stato civile
-art. 95 e segg. DPR n.396 del 2000 e art. 737 c.p.c-
IL PUBBLICO MINISTERO
PREMESSO

-che in data 6/4/2018 il Sindaco del Comune di Roma (quale autorità delegata) ha provveduto alla trascrizione dell’atto di nascita della minore XXX YYY ZZZ, nata il 16-11-2017 a Barrie-On (Canada), atto trasmesso per posta dall’Avv.to A. JJJJJ (prot. N. GC/2017/294796 del 27/12/2017);

-che l’atto è stato trascritto al n.88 Parte II Serie BO1 anno 2018 dall’Ufficiale di Stato Civile KKK KKK e che in esso risulta trascritto che la minore si chiama XXX YYY ZZZ (quindi ha due cognomi), nonché due padri, in particolare: cognome e nome padre: XXX AAA e cognome e nome padre: YYY BBB CCC;

-che la minore è indicata figlia di XXX AAA, nato a Vimercate il 22/7/1982 (cittadino italiano) e figlia di YYY BBB CCC, nato a Cordoba (argentina) il 30/10/1980, uniti civilmente a Roma il 26/1/2017, entrambi sono residenti in Roma;

-che la documentazione sulla base della quale è stata chiesta la trascrizione è costituita da un originale della registrazione della dichiarazione di nascita effettuata in data 27/11/2017 presso il competente ufficio dello Stato dell’Ontario (Canada), e legalizzato dal Consolato Italiano di Toronto, con traduzione in lingua italiana (asseverata c/o Trib. Di Trento);

-che entrambi i soggetti citati come genitori sono italiani e residenti a Roma, e la figlia è presente a Roma ed ha la doppia cittadinanza, italiana e canadese, per diritto di luogo di nascita e di sangue;

-che nella dichiarazione di nascita vi è la firma di due genitori di sesso maschile indicati come: “padre” e “padre”;

-che in una sezione dell’atto si riferisce che, rispetto al genitore indicato per primo, si tratta di una nascita “surrogata”;

-che trattandosi di nascita fuori dal matrimonio devono ricorrere le condizioni di cui all’art. 250 e segg. codice civile perché i due richiedenti possano assumere la responsabilità genitoriale secondo il disposto della legge n. 219/2012 e del Decreto n.154/2013;

OSSERVA

Secondo  il disposto  dell’art.18 del DPR 396/2000:  “Gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico”.

Sussiste, quindi, il potere/dovere di questo Pubblico Ministero, qualora l’atto sia ritenuto contrario all’ordine pubblico, di chiedere al Tribunale la rettifica della trascrizione, secondo il disposto dell’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000, mediante la cancellazione della indicazione di YYY BBB CCC quale secondo “padre” di XXX ZZZ nata il 16/11/2017, e di “YYY” come secondo cognome, con tutti i conseguenti effetti di legge.

Oggetto del presente ricorso è l’atto di trascrizione nei registri dello stato civile italiani di un atto di nascita in cui la bambina “ZZZ”, nata il 16/11/2017 a Barrie-On (Canada) a seguito di procreazione da “maternità surrogata”, risulta iscritta come figlia di due padri, ed in particolare negli atti di stato civile trascritti dal Sindaco di Roma, alla minore sono stati attribuiti due cognomi – XXX e YYY- ed all’ indicazione dei genitori figura:

-cognome padre: XXX
-nome padre: AAA
-cognome padre: YYY
-nome padre: BBB CCC

Quindi alla bambina ZZZ è stato pretermesso ogni riferimento alla maternità e le è stata attribuita una doppia paternità e conseguentemente, è stata indicata come figlia di due padri, con uno solo dei quali ha un legame biologico (quello iscritto per primo: XXX AAA), mentre l’attribuzione della seconda paternità deriva dalla circostanza che “il padre indicato per primo” (XXX) è  legato da “unione civile” a YYY BBB CCC, indicato come secondo padre.

Su detti presupposti negli atti di stato civile alla bambina è stato attribuito il doppio cognome: quello del padre biologico e quello del secondo padre c.d. “intenzionale”.

Questo P.M., quindi, deve verificare se sia stata riconosciuta correttamente efficacia a detto atto straniero e cioè se le disposizioni normative del nostro ordinamento che regolano la filiazione e disciplinano le relative trascrizioni negli atti di stato civile, consentano tale “soluzione”, e, conseguentemente, se il Sindaco di Roma abbia proceduto legittimamente al riconoscimento di efficacia dell’atto straniero.

In sostanza,  nel caso  che ne occupa,  preso  atto  che il XXX ed il YYY hanno fatto ricorso in Canada alla tecnica procreativa della c.d. “maternità surrogata” (c.d. “utero in affitto” ) (per come si evince dallo stesso atto trascritto e dalla richiesta di trascrizione del legale degli interessati), si deve valutare la legittimità della trascrizione effettuata dal Sindaco di Roma, ed in particolare, se l’atto di nascita, formato in Canada nello Stato dell’Ontario, possa essere trascritto in Italia, in quanto “non è contrario all’ordine pubblico”, come espressamente richiede ‘art. 18 del d.P.R. n. 396/2000.

La questione di diritto che si pone, pertanto, ruota attorno all’operatività del limite costituito dalla contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, ai sensi degli artt. 16 e 65 della legge n. 218/1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396/2000.

Questo Ufficio ritiene che l’atto straniero sopra indicato sia in contrasto con “l’ordine pubblico”, nell’accezione corretta che a detta espressione deve essere attribuita, quale limite al riconoscimento di atti e sentenze straniere, e che, quindi, non possa essere riconosciuto nel nostro ordinamento e, tanto meno, trascritto nei registri dello stato civile, attribuendo lo stato di filiazione a soggetti per i quali la legge italiana non lo consente.

Non si ignora che di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata, favorevolmente, in tema di riconoscimento e di trascrizione nei registri dello stato civile italiani, di atti di nascita in cui figurano come genitori coppie dello stesso sesso, in particolare con due madri (cfr. Cass. 19599/2016, Cass. 14878/2017).

Queste sentenze hanno coniato, in via puramente interpretativa e contro il precedente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, un nuovo concetto di “ordine pubblico internazionale”, che andrebbe utilizzato al fine di riconoscere, o meno, l’atto straniero di cui si chiede la trascrizione in Italia.

In particolare nella pronuncia n.19599/2016 la Corte ha ricostruito l’evoluzione del concetto di “ordine pubblico internazionale” in termini non condivisibili.

Nella sentenza, infatti, si afferma che: “i principi di ordine pubblico devono essere ricercati esclusivamente nei principi supremi e/ o fondamentali della nostra Carta costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario (non sarebbe conforme a questa impostazione, ad esempio, l’orientamento espresso da Cass. n. 3444 del 1968 che, in passato, negava ingresso alle sentenze straniere di divorzio, solo perché la legislazione ordinaria dell’epoca stabiliva l’indissolubilità del matrimonio, sebbene detta indissolubilità non esprimesse alcun principio o valore costituzionale essenziale; v. Corte cost. n.169 del 1971 sulla dissolubilità degli effetti civili del matrimonio concordatario)”. Ciò significa, sempre secondo  la sentenza citata, che:  “ … un contrasto con l’ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, perché il parametro di riferimento non è costituto (o non è costituito più) dalle norme con le quali il  legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma  esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario.

Ne consegue, secondo la pronuncia menzionata, che: “Il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto con l’ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico”.

I giudici di legittimità hanno altresì precisato che: “Il giudice deve avere riguardo non già all’astratta formulazione della disposizione straniera o alla correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano, bensì “ai suoi effetti” (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), in termini di compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento. Si tratta di un giudizio (o di un test) simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale, dovendosi ammettere il contrasto con l’ordine pubblico soltanto nel caso in cui il giudice possa motivatamente ritenere che al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell’ordinamento interno, una norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con valori costituzionali primari.

A tali decisioni della Corte di Cassazione sono seguite diverse pronunce di giudici di merito, che hanno fatto propria l’interpretazione dell’ordine pubblico ivi formulata (cfr., in particolare, Corte Appello Milano, sez. V, n. 3390/2016, secondo la quale per ordine pubblico deve intendersi: “L’insieme di principi di carattere universale, comuni a molti ordinamenti   giuridici, volti alla tutela e all’implementazione di diritti fondamentali della persona umana, spesso sanciti in dichiarazioni o convenzioni internazionali”, che ha valorizzato, infine, il ruolo centrale svolto dal c.d. “best interest of the child”, nello stesso senso, cfr. Corte d’Appello di Trento 23.02.2017, provvedimento impugnato con ricorso per Cassazione -del 15/3/2017- dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento ).

Tanto  premesso,  questo P.M. osserva innanzi tutto, che una nozione di “ordine pubblico internazionale”       limitata alle sole disposizioni costituzionali, ovvero addirittura ai valori costituzionali primari, ed a quelle dei trattati internazionali, non ha alcuna base normativa espressa.

Anche il “giudizio/test preventivo o virtuale di costituzionalità”, che è “disegnato” dapprima nella sentenza della Cass. nn. 19599/2016 e, successivamente, in quella n. 14878/2017, non trova riscontro in disposizioni di legge, cosi che si prospetta come una ipotesi di interpretazione “normativa” o “creativa”, assumendo — di fatto — la giurisprudenza citata, un ruolo riservato al “legislatore”, per giunta in un contesto di disposizioni di legge regolanti la materia in esame che non consente di rilevare alcun “vuoto normativo”.

A bene vedere la nozione di “ordine pubblico internazionale”, che assume rilievo nella specie, non può non individuarsi anche nei principi fondamentali del nostro sistema ordinamentale, cioè in quelli ispirati alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana e della sua dignità, principi che sono normalmente alla base anche della legislazione ordinaria e nelle disposizioni che delineano gli istituti giuridici più importanti del nostro ordinamento, e, nel caso in esame, il diritto di famiglia e la filiazione.

L”ordine pubblico”, proprio in quanto  clausola generale “aperta”, che consente al giudice di filtrare i contenuti irrinunciabili dell’ordinamento giuridico in un determinato momento storico, non può prescindere anche dalla legislazione ordinaria vigente, ed in ogni caso deve garantire la coerenza del sistema giuridico.

Se, invece,  dovesse  accedersi  alla non  condivisibile  opinione che  lo individua solo nelle disposizioni costituzionali e dei trattati internazionali, allora l’ordine pubblico internazionale perderebbe il suo carattere di filtro. E ciò per un duplice ordine di ragioni: da un lato le costituzioni moderne dei paesi di tradizione democratico-liberale    si somigliano proprio in relazione ai principi ed ai diritti fondamentali, di modo che sarebbe difficile immaginare      un atto formato legittimamente  in uno stato, che non possa essere riconosciuto anche in quello che lo dovrebbe recepire; dall’altro si “cristallizzerebbe”  e “fisserebbe” per sempre il contenuto dell’ordine pubblico, proprio perché lo si farebbe coincidere solo con le norme sovraordinate e tendenzialmente non modificabili, in tal modo snaturando il senso della clausola generale “aperta” o “elastica”.

D’altra parte ci si domanda quale sarebbe la norma costituzionale (o dei trattati euro-unitari o internazionali) che vieterebbe il riconoscimento di una filiazione con più di due genitori, ad esempio due madri e due padri. L’implausibilità delle conseguenze cui porterebbe una tale interpretazione del limite dell’ordine pubblico internazionale depone per la sua insostenibilità logico-giuridica.

Si ritiene, quindi, di dover aderire all’orientamento maggioritario dei giudici di legittimità in subiecta materia, secondo il quale: “anche la dottrina può dirsi concorde nel ritenere che l’ordine pubblico di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 6, il quale è quello che tradizionalmente si suole definire come ordine pubblico “internazionale”, per distinguerlo dall’ordine pubblico ‘”interno” che, nelle fattispecie in cui il rapporto è soggetto alla legge italiana, costituisce un limite all’autonomia negoziale dei privati (artt. 1343 e 1418 c.c.), risulti formato da quell’insieme di principi, desumibili dalla Carta Costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l’intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme inderoqabili provviste del carattere di fondamentalità che le distingue dal più ampio  genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l’atteggiamento dell’ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine  della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata  ed inconfondibile fisionomia (Cass. 13 dicembre 1999, n. 13928; Cass. 6 dicembre 2002, n. 17349, Cass. 26 novembre 2004, n. 22332; Cass. 7 dicembre 2005, n. 26976; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4040), i quali devono essere rispettati “sempre”, anche se il rapporto è sottoposto ad una legge straniera, costituendo il limite “generale” all’applicazione di detta legge conseguente al normale funzionamento delle norme di diritto internazionale privato ed avendo la funzione di evitare l’inserimento nel diritto interno di valori giuridici, stranieri appunto, in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento (Cfr. Cass. 27592/ 2006).

Sempre in tema di ordine pubblico internazionale  il giudice di legittimità affermato che: “È certamente esatto che l’ordine pubblico non si identifica con le semplici norme imperative, bensì con i principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento giuridico; è invece inesatto che tali principi si identifichino…… con “i valori condivisi della comunità internazionale che il prudente apprezzamento del Giudice non può trascurare, armonizzandoli con il sistema interno”. L’ordine pubblico internazionale, infatti, è il limite che l’ordinamento nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna; dunque non  può  ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili. È peraltro evidente che, nell’individuazione di tali principi, l’ordinamento nazionale va considerato nella sua completezza, ossia includendovi principi, regole ed obblighi di origine internazionale o sovranazionale.” (C.f.r Cass. 24001/2014).

Dunque: anche la legislazione ordinaria concorre a definire la nozione necessariamente “temporanea” dell”ordine pubblico internazionale” e collegata ad un determinato momento storico-sociale.

Venendo al caso specifico, dunque, si rileva, come nell’atto di nascita di cui è stata disposta dal Sindaco di Roma la trascrizione risultino due padri e nessuna madre. Di tal ché una filiazione di questo genere non può che derivare da pratiche di “maternità surrogata”, circostanza per giunta pacifica nella fattispecie in esame.

Tale pratica, però, nel nostro ordinamento è espressamente  vietata ed addirittura sanzionata penalmente dall’art.12 comma 6 della legge n. 40/2004.

Al riguardo é opportuno evidenziare, sin da subito, come la stessa Corte Costituzionale (cfr., Corte Costituzionale sentenza n. 272/2017), in tema di surrogazione di maternità, si sia espressa sottolineando: “I’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata – come già sopra rilevato – da apposita disposizione penale”, rimarcando che si tratta di una:… una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane.

A ben considerare, dunque, pare arduo sostenere che, nonostante la nostra legislazione vieti espressamente la tecnica della maternità surrogata, prevedendo che la violazione debba essere perseguita penalmente, e sebbene non preveda l’iscrizione negli atti di stato civile di una persona con due genitori dello stesso sesso, tuttavia dette circostanze dovrebbero essere prive di rilievo e superabili per la considerazione che ricorrerebbero “principi di      carattere universale, comuni a  molti ordinamenti giuridici volti alla tutela e all’implementazione dei diritti fondamentali della persona“, che la renderebbero legittima.

Occorre altresì riflettere che la norma che sanziona penalmente il ricorso alla pratica della maternità surrogata è annoverabile fra quelle poste a tutela di principi e valori fondamentali ed irrinunciabili del nostro ordinamento, così come confermato anche dalla stessa Corte di Cassazione, che ha ritenuto “l’utero in affitto” contrario all’ordine pubblico.

Infatti nella sentenza n. 24001/2014 si afferma: “Il divieto di surrogazione della maternità comminato dall’art.12, comma  6, l.19 febbraio 2004, n.40 esprime un principio di ordine pubblico internazionale, in quanto fondamentale ed irrinunciabile per l’ordinamento italiano, per la ragione che esso è assistito da sanzione penale, protegge la dignità costituzionalmente tutelata della gestante e salvaguarda l’istituto dell’adozione, al quale soltanto l’ordinamento affida – attraverso una disciplina governata da regole poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori – la realizzazione di progetti di genitorialità privi di legami biologici con il nato. Pertanto, I’atto di nascita formato all’estero, che indichi come genitori del bambino procreato attraverso tale tecnica la donna e l’uomo che vi abbiano fatto ricorso (peraltro, senza alcun legame genetico con il nato) è privo di effetti in Italia perché contrario all’ordine pubblico, con la conseguenza che il minore presente sul territorio italiano deve ritenersi in stato di abbandono e deve esserne dichiarato lo stato di adottabilità”.

A conferma di quanto qui sostenuto si deve rappresentare che in tempi recentissimi la stessa Corte Costituzionale, in un procedimento di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, ha affermato non solo la legittimità costituzionale del divieto di cui dall’art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita), ma anche la sua “assolutezza”, specificando poi come il giudice sia chiamato a valutare non solo se l’interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore, ma anche se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l’interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità (Corte. Cost. 272/2017).

La Consulta, poi, ha anche specificato che: “Si tratta, dunque, di una valutazione comparativa della quale, nel silenzio della legge, fa parte necessariamente la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità,  vietata —come già sopra rilevato – da apposita disposizione penale”.

Pare del tutto evidente, dunque, che, essendo nel nostro ordinamento prevista la sanzione della reclusione da tre mesi a due anni di reclusione e della multa da € 600.000 ad € 1.000.000 per “chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità,”(art.12 legge n.40 del 2004) non è sostenibile che una condotta illecita per il nostro ordinamento, e gravemente punita, soltanto in quanto compiuta all’estero, possa produrre nel nostro ordinamento giuridico conseguenze vietate: nel caso di specie l’attribuzione ad una bambina di due padri (o di due madri).

Si tratterebbe, in definitiva, di una attività negoziale dei privati in frode alla legge, e come tale non riconoscibile nel nostro ordinamento, e, tanto meno, potrebbe essere produttiva di effetti.

Vi è, altresì, da considerare che le norme del nostro sistema giuridico in materia di filiazione trovano fondamento nella “bigenitorialità” fondata sulla diversità di genere: si consideri — ad esempio – il disposto dell’art. 250 c.c., per cui “il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto…dalla madre e dal padre”; l’art. 243 bis c.c. “l’azione di disconoscimento della paternità del figlio nato fuori dal matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo”; gli artt. 246 e 247 c.c., nei quali si fa espresso riferimento al presunto “padre” o “madre”; l’art. 262 c.c., che contiene disposizioni circa il cognome che deve assumere il figlio e nelle quali il riferimento è sempre ad un padre e ad una madre.

A fortiori, non si vede come il bambino che abbia un legame biologico con un uomo (il padre), possa vedersi attribuita, surrettiziamente, la qualità di figlio di “un altro padre”, per la sola ragione che il suo padre biologico ha un rapporto di unione civile con un altro uomo, perdendo invece ogni rapporto, con la madre biologica che lo ha partorito.

Così operando di fatto si creerebbe artificiosamente e per via giurisprudenziale una nuova forma di genitorialità e di filiazione, che non rientra in nessuna delle ipotesi disciplinate dalla legge. La filiazione, invece, nel nostro ordinamento, può essere: 1) biologica, matrimoniale  o naturale, tra persone di sesso diverso; 2) adottiva, tramite procedimento giurisdizionale, in assenza di legame biologico; 3) tramite procreazione medicalmente assistita (PMA), con legame biologico ovvero senza legame biologico (dopo la sentenza n. 162/2014 della Corte Costituzionale che ha rimosso il divieto per la fecondazione c.d. eterologa), ma sempre tra persone di sesso diverso.

Non esistono altri tipi di filiazione. Non esiste in rerum natura la possibilità di una filiazione biologica tra persone dello stesso sesso. Non esiste, per espresso divieto di legge, la possibilità di accedere alla filiazione adottiva o medicalmente assistita, e, quindi, senza legame biologico, tra persone dello stesso sesso.

L’interpretazione che qui si contesta non sarebbe, dunque, praeter legem, ma addirittura contra legem, non potendosi ipotizzare alcun vuoto normativo nella materia in oggetto. Si pone, in estrema sintesi, una questione relativa al limite della giurisdizione rispetto a materie regolate dalla legge in un determinato modo, che può apparire condivisibile o meno, ma che non può dirsi incostituzionale, e che, quindi, il giudice deve rispettare.

Laddove il giudice, invece, dovesse ritenere la legge ordinaria, che disciplina in maniera chiara la materia della filiazione (biologica e non), pone un chiaro ed espresso divieto alla possibilità di percorrere la via della maternità surrogata (art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004), ovvero che pone il divieto della fecondazione medicalmente assistita tra coppie omosessuali {art. 5 della legge n. 40/2004), ovvero, ancora, che pone il divieto di adozione da parte di persone dello stesso sesso legate in unioni civili (art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016), contraria alla Costituzione, la sola via da percorrere sarebbe quella di sollevare la questione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni davanti alla Corte Costituzionale, giudice delle leggi.

Merita precisare, a conferma di quanto finora sostenuto (e per sgomberare il campo da possibili equivoci), che è vero che la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di richiesta di adozione del figlio del “partner” omosessuale del genitore naturale del minore, ma che lo ha fatto senza prendere posizione in ordine al divieto espresso di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 in ragione del fatto che la predetta legge sulle unioni civili – che per l’appunto vieta espressamente tale possibilità — non era applicabile alla fattispecie al suo esame, tanto che nella stessa sentenza i giudici rilevano: “… che la L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), entrata in vigore il 5 giugno 2016, non si applica, ratione temporis ed in mancanza di disciplina transitoria, alla fattispecie dedotta in giudizio.” (cfr. pg. 44 della Sent. Cass. n. 12962/2016).

Ma la tesi interpretativa qui avversata, in relazione alla fattispecie concreta, è foriera di ulteriori conseguenze pratiche irragionevoli che, a maggior ragione, militano per la sua inadeguatezza e, quindi, non condivisibilità.

Ci si dovrebbe, infatti, chiedere cosa accadrebbe se nel corso del tempo il secondo padre cessasse di essere unito al primo, a seguito di scioglimento dell’’unione civile. Potrebbe in tal caso il secondo padre chiedere il disconoscimento del bambino che solo “artificiosamente” è stato iscritto nei registri dello stato civile come suo figlio e che porta anche il suo cognome?

Ma vi è di più: ci si potrebbe chiedere se il bambino conserva il diritto di portare il secondo cognome, quello —appunto- del secondo padre, e se ha diritto di conservare il rapporto di filiazione con lo stesso, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano giuridico.

È di tutta evidenza come già sole dette considerazioni siano sintomatiche della irragionevolezza dell’affermazione  che la trascrizione negli atti di stato civile italiano della doppia genitorialità in capo a due padri “risponda ad un interesse superiore del bambino” e che possa promuovere il suo benessere psicofisico. Di certo poi, tale interesse del bambino non può automaticamente farsi discendere dal mero decorso del tempo — più o meno significativo – in cui il bambino rimane insieme ai due “genitori”, atteso che, una tale situazione di fatto legittimerebbe, sempre e comungue, ex post, ogni violazione civile e penale della normativa nazionale regolante la materia della filiazione.

Questo Ufficio ritiene che sia evidente la illogicità ed irrazionalità di dette situazioni (tutt’altro che teoriche) e la gravita delle conseguenze che esse determinerebbero per gli stessi bambini coinvolti nelle indicate situazioni.

Conseguentemente non può non ritenersi contraria all’ordine pubblico la condotta del cittadino italiano che, disponendo di adeguati mezzi economici, non potendolo fare direttamente in Italia, si reca all’estero in uno Stato dove è consentito il ricorso alla maternità surrogata e dove si riconosce la genitorialità di un bambino in capo a due persone dello stesso sesso, in quanto si tratta di una condotta che il nostro ordinamento sanziona penalmente, tanto che su richiesta del Ministro della Giustizia, lo stesso cittadino italiano che se ne è reso responsabile potrebbe essere sottoposto a procedimento penale (art.9 comma 2 c.p.).

Ad avviso di questo P.M., dunque, la trascrizione effettuata dal Sindaco di Roma della quale si chiede la rettifica è illegittima per contrarieta all’ordine pubblico e conseguentemente il Tribunale di Roma deve disporre la rettifica nei termini sotto indicati;

CHIEDE

che il Tribunale di Roma voglia emettere decreto di rettifica dell’atto di nascita trascritto al n.88 Parte II Serie BO1 anno 2018 dell’Ufficio Trascrizioni del Comune di Roma e per l’effetto ORDINARE all’ufficiale dello stato civile del Comune di Roma:

  1. la cancellazione nell’atto di nascita di XXX ZZZ nata il 16 novembre 2017 in Barrie-On (Canada) del cognome “YYY”, indicato come secondo cognome;
  1. la cancellazione nell’atto di nascita di XXX ZZZ nata il 16 novembre 2017 in Barrie-On (Canada) anche nella parte seguente: “cognome padre: YYY; nome padre: BBB CCC”.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, il 27 luglio 2018

IL PUBBLICO MINSITERO

Dott.ssa Maria Monteleone
Dott. Stefano Pizza

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