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Legislatura 17ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 575 del 10/02/2016

SENATO DELLA REPUBBLICA—— XVII LEGISLATURA ——

575a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

Presidenza del presidente GRASSO

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

 

 

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2081) CIRINNA’ ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(2069) MALAN e BONFRISCO. – Disciplina delle unioni registrate

(2084) CALIENDO ed altri. – Disciplina delle unioni civili

(ore 16,37)

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di non passare all’esame degli articoli e si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

ORLANDO, ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, tengo a precisare che il Governo non farà una vera e propria replica ad un dibattito così articolato e ricco, anche perché, come si sa, nel Governo stesso e nella maggioranza che lo sostiene vi sono posizioni diverse, così come in tutti i Gruppi parlamentari, su un tema così sensibile e delicato, che chiama in causa le coscienze individuali.

Abbiamo però seguito con grandissima attenzione questo dibattito e per questo mi corre l’obbligo di ringraziare tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti, con passaggi di grande profondità, così come credo profonde siano le domande che sottendono la normativa in oggetto. L’auspicio è che questo lavoro e questo confronto proseguano nel corso delle votazioni, con lo sforzo di riconoscere la parte di verità che esiste anche nelle posizioni diverse dalla propria. Questo invito non è retorico, ma è legato al fatto che, quando la politica è chiamata ad avventurarsi in un terreno così delicato che chiama in causa le coscienze, che vede esprimersi sensibilità diverse e che soprattutto incide nella dimensione più intima della vita umana, credo sia importante che il modo in cui questa discussione si sviluppa tenga conto del possibile impatto e della rilevanza delle parole che vengono utilizzate. Devo dire che, fino a qui, questo dibattito ha adempiuto in gran parte a questo obiettivo.

Il Governo non esprimerà una valutazione politica sui diversi emendamenti che saranno portati alla discussione, se non esclusivamente una valutazione tecnica su alcuni, quando palesemente non conformi alla giurisprudenza europea e a quella costituzionale. Sugli altri si rimetterà alla valutazione dell’Aula.

Mi corre solo l’obbligo di segnalare, in qualità di Ministro guardasigilli, che questa normativa, quale che sia la valutazione che questo ramo del Parlamento darà sui singoli punti e poi alla fine il legislatore nel suo insieme, nasce dall’esigenza di colmare una lacuna normativa segnalata da più soggetti della giurisdizione e indicata autorevolmente da pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’auspicio è quindi che questo importante lavoro, portato avanti quale che fosse la posizione svolta, possa trovare comunque un esito e possa dare al Paese norme certe, in un ambito di così grande rilevanza e di così grande importanza. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gambaro).

 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di non passare all’esame degli articoli.

Onorevoli colleghi, sulla proposta di non passaggio all’esame degli articoli è stata presentata, da parte del prescritto numero di senatori, una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Regolamento. Nel ricordare che il disegno di legge in esame reca disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, la Presidenza rileva che il tema della regolamentazione di tali unioni rientra non tanto nella sfera di applicazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione – più volte richiamati sia nelle premesse dell’ordine del giorno di non passaggio all’esame degli articoli, sia in una memoria depositata contestualmente alla richiesta di votazione a scrutinio segreto – quanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Infatti, la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 138 del 2010, ha posto al centro delle proprie argomentazioni proprio il citato articolo 2 della Costituzione.

In particolare, nel precisare il concreto significato di tale disposizione, la Corte ha chiarito che: «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

Tuttavia, proprio in ordine alla disciplina che deve regolare tali unioni, la Corte costituzionale ha escluso in modo inequivocabile che: «l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio».

Ne deriva, sempre ad avviso della Corte, che: «nell’ambito applicativo dell’articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988)», che infatti costituiscono l’oggetto del citato capo II del disegno di legge.

D’altro canto, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che se è vero che i concetti di famiglia e matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, ciò nondimeno, «l’elasticità interpretativa non può spingersi fino al punto da incidere sul nucleo della norma modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata».

Proprio in quanto i Padri costituenti ebbero a modello le disposizioni in materia di famiglia dettate dall’allora recentissimo codice civile del 1942, ne deriva che l’ambito applicativo degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione può essere interessato dalle disposizioni del disegno di legge solo laddove queste mettano in discussione i principi di riconoscimento, garanzia e tutela previsti dalle citate norme costituzionali. Ma la previsione di forme di riconoscimento, garanzia e tutela ulteriori, lascia del tutto impregiudicate quelle che la Costituzione e la conseguente legislazione di dettaglio prevedono in favore della famiglia, del matrimonio e dei figli.

Infatti, l’attinenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge agli articoli 29, 30 e 31 non si rinviene neppure ad un esame complessivo del testo.

Con riguardo al capo I, concernente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, il fatto che, per ragioni di mera tecnica legislativa, anche al fine di scongiurare duplicazioni e ridondanze della normativa vigente, si sia inteso fare riferimento ad istituti già consolidati novellando la legislazione in vigore, non determina affatto la pretesa attinenza delle misure previste con i principi che da tempo regolano la famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio». È infatti agevole verificare che la normativa in materia di famiglia, matrimonio e adozioni resta del tutto impregiudicata, se non intatta, prevedendosi nel disegno di legge unicamente alcune estensioni applicative giustificate da un’analogia di fondo che, per espressa precisazione della Corte costituzionale, non necessariamente può o deve tradursi in automatica equiparazione. In altre parole, il disegno di legge, pur regolando una materia sicuramente affine a quella tutelata dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, attribuisce un riconoscimento giuridico e una disciplina a fenomeni finora non regolati dal legislatore senza tuttavia intaccare in alcun modo la famiglia.

Con riguardo poi alla disciplina delle convivenze di fatto, anche in questo caso il disegno di legge mira a regolamentare fenomeni già oggetto di numerosi interventi da parte sia del legislatore che della giurisprudenza, senza che ciò abbia mai determinato una limitazione o una compressione delle garanzie che la Costituzione pone nei confronti della famiglia e delle sue manifestazioni, in base ai citati articoli 29, 30 e 31.

La votazione a scrutinio segreto non può essere concessa, non solo ricorrendo ad un giudizio di prevalenza sul contenuto complessivo del testo, ma soprattutto per il fatto che la disciplina delle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’individuo – e tra queste rientrano senz’altro le famiglie non fondate sul matrimonio – trova il proprio fondamento costituzionale nell’articolo 2, che non è ricompreso tra le disposizioni tassative per le quali il voto segreto può essere concesso.

In conclusione, il provvedimento all’esame dell’Assemblea non ha ad oggetto il riconoscimento di una realtà fattuale in contrasto con le tutele e le garanzie di cui agli articoli 29 e seguenti della Costituzione, ma attribuisce effetti giuridici alla legittima manifestazione del consenso tra soggetti che nella loro libera determinazione volitiva costituiscono una realtà ritenuta meritevole di tutela, ad ogni effetto, nell’ambito omnicomprensivo ed in sé stesso esaustivo del richiamato articolo 2 del dettato costituzionale, in forza del quale l’indice di imputazione degli effetti non può che rinvenirsi nella dichiarazione espressa dai diretti interessati, ad una stregua non degradata rispetto alle stesse obbligazioni contratte verso terzi.

Di conseguenza, la richiesta di voto a scrutinio segreto non può essere accolta. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti).

 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, è curioso sentir applaudire a una risposta negativa rispetto ad una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Signor Presidente, io credo che ci sia un errore di partenza. Lei nega il voto a scrutinio segreto (poi argomenterò il perché), perché fin dall’inizio noi abbiamo chiamato mela una pera, e siccome il voto segreto è ammesso per la mela e non per la pera, non possiamo farlo; tuttavia noi siamo in presenza di una mela.

Visto che stiamo parlando di matrimonio e non di qualcosa di diverso, io ho presentato una proposta di non passaggio all’esame degli articoli a mia prima firma (voglio sottolineare questo aspetto perché vedo che ci sono colleghi che se ne attribuiscono la paternità, ma al collega Quagliariello dico che se si è contrari alla maternità surrogata, bisogna essere contrari anche agli emendamenti “surrogati” e a scippi degli stessi agli altri). L’ho presentata sottoscrivendo una richiesta di voto segreto insieme a 74 colleghi (quindi una richiesta particolarmente sentita).

Proprio perché sapevo di non poter escludere questa arrampicata sugli specchi per negare il voto segreto, ho preparato una memoria di sei pagine (in cui, articolo per articolo, si spiega chiaramente non che la legge Cirinnà fa prevalentemente riferimento alle materie previste dall’articolo 113, quarto comma, del nostro Regolamento, ma che la totalità degli argomenti di tale normativa fa riferimento al diritto della famiglia), che chiedo venga allegata al Resoconto stenografico della seduta odierna.

Giova anche ricordare che sul non passaggio agli articoli è previsto un voto elettronico, quindi è prevedibile anche il voto segreto. Abbiamo dei precedenti: in sede di Assemblea costituente un ordine del giorno venne votato con voto segreto; abbiamo precedenti prima del 1997 alla Camera e, l’ultimo, proprio qui al Senato, nel corso della discussione su una legge che avrebbe voluto l’abolizione da parte delle Camere della pena all’ergastolo (quindi non l’introduzione, ma l’espunzione dell’ordinamento della pena all’ergastolo). Questo perché il nostro Regolamento, diversamente da quello della Camera, parla di deliberazioni «che attengono» ai rapporti civili ed etico-sociali, non che «incidono sui», quindi la formulazione è molto più aperta.

Da questo punto di vista, quindi, mi sarei aspettato, vista la larghissima prevalenza della materia suscettibile di voto segreto, che lei avesse deciso di acconsentire a questa votazione per far vedere e sentire finalmente, nella libertà del voto segreto, come la pensi il Parlamento rispetto a questa materia.

Sono sorpreso della sua risposta, signor Presidente: non me l’aspettavo. Mi spiace, prima l’ho chiamata un’arrampicata sugli specchi e anche la lunghezza della sua risposta lo dimostra; è una scelta politica, che lei ha voluto prendere in solitaria. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia).

Il nostro Regolamento, invece, prevede che, in caso di incertezza sulla prevalenza o meno di una materia, lei potesse consultare la Giunta per il Regolamento. In quella sede lei avrebbe potuto fare il Ponzio Pilato, tanto la maggioranza è larghissima perché c’è anche l’aggiunta dei componenti del Movimento 5 Stelle e di SEL, che avrebbe contribuito al no al voto segreto, e non avrebbe dovuto schierarsi da nessuna parte. Purtroppo l’atteggiamento che lei ha assunto è diverso e mi auguro che sia un atteggiamento spontaneo.

Non so se ieri sera abbia avuto occasione di guardare il festival di Sanremo: addirittura abbiamo un servizio radiotelevisivo pubblico che, con gli ospiti e i cantanti, cerca di sostenere e promuovere le unioni civili e le coppie di fatto. Non mi aspetto da parte del servizio radiotelevisivo pubblico delle entrate a gamba tesa su argomenti così delicati, ma tanto meno mi aspettavo da parte sua un atteggiamento che mi ricorda il passaggio del Manzoni, là dove c’è l’incontro tra i bravi di don Rodrigo e don Abbondio, quando a quest’ultimo viene detto «questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai». Lei purtroppo ha assunto – o meglio, ha sposato, visto l’argomento di cui stiamo parlando – l’atteggiamento di don Abbondio, al contrario: questo matrimonio s’ha da fare, da domani e sempre.

Perché di matrimonio si tratta. Ho sentito tanti interventi dei colleghi e anche se non sono un esperto di diritto di famiglia una cosa è chiara. Si può chiamare pera o mela, con qualunque termine si voglia, ma io mi sono posto alcune semplici domande ascoltando i giuristi e gli ex magistrati presenti. Come si costituisce questa unione civile? Secondo le stesse modalità previste per il matrimonio (quello civile ovviamente: non ci abbiamo messo il sacerdote, per fortuna, ma forse qualcuno avrebbe voluto anche mettercelo). Come si scioglie l’unione civile? Secondo le medesime procedure previste per il divorzio e per la separazione. Quali sono i diritti‑doveri per i componenti delle unioni civili? Le stesse previste per i coniugi, ovvero per la moglie e per il marito. Quali sono i diritti successori? Gli stessi previsti per la materia familiare. Quali sono le cause ostative? Le stesse che ostano al matrimonio. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D’Ambrosio Lettieri).

Allora, cos’è questa roba, se non il matrimonio dei gay? Si è voluta anche fare anche un’ulteriore aggiunta, perché non bastava questo danno. Si è voluti andare ad introdurre – chiamandolo anche con un termine anglosassone, che nel testo è ancora più complicato perché è un continuo rinvio ad altri articoli e ad altri commi – la cosiddetta stepchild adoption, cioè l’adozione del figliastro… (Commenti dal Gruppo PD). Scusate se ho più comunanza con le cose normali che non con le cose anormali che voi mettete nelle leggi. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).

Io sono piuttosto tradizionalista e vorrei che ciascuno avesse una mamma e un papà, se ha la fortuna di poterli avere fino alla fine. (Applausi del senatore Cardiello). Non sono d’accordo che ci siano due papà o due mamme. Sicuramente posso arrivare a pensare che, nel caso del figlio frutto di un precedente rapporto eterosessuale, qualcuno ci pensi, ma addirittura prevederlo anche per la fecondazione eterologa oppure per la cosiddetta maternità surrogata è un’aberrazione vera e propria. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).

È vero che non c’è la legalizzazione di una pratica che comunque è illegittima e illecita, ma si va a legalizzare quelli che sono i frutti di quella pratica; e questa a casa mia non si chiama più utero in affitto, ma compravendita dei bambini. Punto. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori De Pin e Rossi Maurizio).

Vorrei leggere una citazione fatta ai tempi del referendum sulla fecondazione assistita, che diceva: «della fecondazione abbiamo fatto un mercato. È una trasformazione epocale: la vita che un tempo apparteneva alla religione, alla patria, alla rivoluzione, ora appartiene al mercato. Ne parliamo come un allenatore parla della sua squadra, come qualcosa di cui si può disporre. Abbiamo manipolato la vita, l’abbiamo clonata, riprodotta in provetta, comprata e venduta. L’abbiamo privatizzata. E si sa dove finiscono le cose privatizzate: non a una persona con nome cognome e odore, ma a una società anonima con fermoposta alle isole Cayman». Non è monsignor Bagnasco; sono le parole di Beppe Grillo dette undici anni fa, e devo dire che Grillo la vedeva lunga; forse anche per questo ha tolto il nome dal simbolo: qualche motivo ci sarà. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori De Pin e Rossi Maurizio).

Concludo, Presidente. Credo vi fosse la necessità di dare una risposta anche rispetto ai diritti e ai doveri delle coppie gay, e si poteva farlo tranquillamente stabilendo nel capo II che le coppie di fatto potessero essere estese anche alle coppie omosessuali, ma per dare una risposta a 7.000 coppie – e forse a qualche centinaio di bambini – non si può aver fatto una legge che non va a dare risposte ad 1.422.000 famiglie di fatto eterosessuali e ai loro 151.000 bambini, che non potranno essere neppure adottati! (Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori De Pin e Rossi Maurizio).

Questa è una legge razzista nei confronti dell’eterosessualità e della normalità. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori De Pin e Rossi Maurizio).

 

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Signor Presidente, mi vorrò attenere soltanto per qualche minuto agli aspetti regolamentari della questione che stiamo trattando, con riferimento alla decisione che lei ha comunicato all’Assemblea. Vede, Presidente, io trovo grave tale decisione da un punto di vista formale, indipendentemente da quelle che sono le mie convinzioni in materia, che avrò modo di esprimere sin da quando interverrò sugli emendamenti all’articolo 1.

Si è svolto in quest’Aula un dibattito molto ampio, che è durato alcuni giorni, e che è stato il riflesso di un dibattito ancora più ampio che si è svolto nel Paese, che ha avuto – tra le altre cose – grandi manifestazioni civili nelle quali si sono contrapposti dei valori. Vede, il fatto che questa materia intacchi i temi della famiglia, il fatto che le unioni civili possano essere considerate un matrimonio surrogato, il fatto che prevedere unioni per gli omosessuali e dei contratti per gli eterosessuali vuol dire in concreto andare a prevedere un matrimonio, sono stati gli argomenti che hanno diviso quest’Assemblea e che stanno dividendo il Paese, e lo stanno dividendo su valori contrapposti.

Tra le altre cose, devo dire che, essendo stata lasciata libertà di coscienza, abbiamo assistito anche a un dibattito che ha attraversato a volte in maniera trasversale i Gruppi parlamentari. Io ho preso atto di questo dibattito come semplice componente di questa Assemblea, ho cercato di seguirlo e, nei limiti del possibile, di comprendere le ragioni dei miei avversari. L’ho fatto stando poco in Aula e molto davanti al televisore e mi sono reso conto che, di fatto, questa è una delle grandi questioni che spacca questa Assemblea e che divide il Paese. Dobbiamo cercare di gestire questa cosa nel modo “più civile”, cercando di comprendere le ragioni degli altri.

Presidente, se mi è consentito dirlo, secondo me non è stato un buon inizio che lei, che non è un semplice componente di questa Assemblea ma che la presiede ed è arbitro, abbia deciso, con un’interpretazione – che sembrava un surrogato della Corte costituzionale e che in qualche modo anticipava il verdetto – chi avesse ragione e chi avesse torto. Lei ha detto già tutto; ha risolto il problema. Ha preso parte in una competizione civile che ha animato l’intero emiciclo, con tutti i membri che, ai sui occhi, dovrebbero avere la stessa tutela. Condivido in questo l’opinione del senatore Calderoli: questa era una decisione che spettava quantomeno alla Giunta per il Regolamento perché non vi è dubbio che sulla competenza o meno della materia quantomeno c’è una lunga discussione da fare. Io le dimostrerò, intervenendo sugli emendamenti all’articolo 1 – non voglio anticipare nulla qui – come le sue argomentazioni sono suscettibili di contro argomentazioni altrettanto forti, se non più forti.

Presidente, le assicuro che iniziare questa contesa e questa seduta con un arbitro che ha preso parte non è una buona sensazione. Credo che come me la pensino non soltanto i senatori che hanno le mie idee, ma anche quelli che vorrebbero che qui non ci siano soluzioni precostituite e che si possa ancora dibattere e, magari, cercare di comprendere le ragioni degli altri. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, innanzitutto desidero precisare che Forza Italia voterà a favore di questa proposta di non passaggio all’esame degli articoli ma non perché siamo contrari a qualunque tipo di riconoscimento delle unioni civili; al contrario noi siamo a favore, ecco perché se ci si fosse accordati su tutta una serie di diritti e di prerogative da dare alle coppie sia dello stesso sesso che di sesso diverso, avremmo già finito questo lavoro e avremmo consentito un momento di unità di tutti dentro questa Aula e fuori per poi, eventualmente – ove qualcuno l’avesse richiesta – andare avanti con una discussione possibilmente approfondita e nel merito sulle cose su cui non c’è accordo. In Commissione abbiamo però trovato la completa chiusura: non ci sono stati neppure accolti degli ordini del giorno, ivi incluso, ad esempio, l’ordine del giorno che chiedeva al Governo di continuare a difendere e a riservare ai genitori la priorità nelle scelte riguardanti l’insegnamento e l’educazione dei figli. C’è stato respinto persino questo ordine del giorno.

È chiaro che, di fronte alla totale chiusura, non vediamo la possibilità di un cambiamento che trasformi questa legge, che ci può andare bene solo nel titolo, in qualcosa che vada bene nella sostanza.

Dopodiché, signor Presidente, nell’illustrare alcune ragioni, tra le tante, per cui non siamo d’accordo con il testo in esame, sottolineerò come tutto questo provvedimento riguardi il matrimonio. Ecco perché, signor Presidente, sono e siamo preoccupati per la sua scelta di non concedere il voto segreto. Ricordo che il Regolamento in materia di voto segreto è chiarissimo, perché dice che esso è previsto su materie riguardanti una serie di articoli della Costituzione, tra cui gli articoli 29 e 30. L’articolo 29, in particolare, riguarda il matrimonio.

Come è stato detto, nel disegno di legge in esame non c’è il nome «matrimonio», ma c’è la sostanza. Ad esempio, tutti conoscono gli articoli del codice civile che vengono letti durante il matrimonio, che sia celebrato in chiesa o sia civile. I primi due sono proprio gli articoli 143 e 144, che sono riportati nel loro contenuto, pur senza citarli, nel disegno di legge in esame.

L’articolo 143 è infatti parafrasato dal comma 1 dell’articolo 3 del disegno di legge, il quale dice che «Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Ebbene, l’articolo 143 del codice civile dice che «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Dunque, anche nel testo è presente la medesima formulazione.

Al comma 2 dell’articolo 143 del codice civile, sul matrimonio, si dice che «Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione» e l’articolo 3 del disegno di legge Cirinnà dice che: «dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione».

Il comma 3 dell’articolo 143 del codice civile prevede poi che: «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia» e il disegno di legge al nostro esame, all’articolo 3, comma 1, prevede che «Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni».

Durante la celebrazione del matrimonio si legge poi l’articolo 144 del codice civile, secondo cui: «I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa»; il comma 2, dell’articolo 3 del disegno di legge stabilisce che: «Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato», formulazione che riproduce quella del secondo comma dell’articolo 144 del codice civile. Basta dunque cambiare il nome alle cose, perché le garanzie sostanziali, previste dal, Regolamento vengano tolte? (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut. Commenti del senatore Giovanardi)

Mi preoccupo perché qui oggi parliamo di unioni civili e di matrimonio, ma tra gli articoli per i quali il Regolamento prevede la garanzia del voto segreto ci sono quelli che riguardano la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità della corrispondenza, il diritto dei cittadini a riunirsi pacificamente, la libertà religiosa e tanti altri; basterà allora dire che una legge che, ad esempio, sopprima la libertà religiosa, sia fatta per ragioni culturali per fare in modo che non si tratti più materia religiosa e si potrà votare, magari sotto le minacce e senza voto segreto? (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut). Signor Presidente, lei è l’arbitro di questa partita ed è sempre in tempo a prendere una decisione conforme al Regolamento.

Vado avanti: all’articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, il comma 3 dice che «All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni» di varie sezioni del titolo VI del codice civile. Il titolo VI è intitolato «Del matrimonio».

 

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Bravo, Presidente!

 

MALAN (FI-PdL XVII). Poi dice che si applicano alcuni articoli tra cui il 116. Molto interessante: l’articolo 116 tratta del matrimonio dello straniero. Questo vorrà dire che chi stipulerà una unione civile, oltre al bonus della reversibilità, potrà anche passare la cittadinanza ad uno straniero. Forse svuoteremo i centri di identificazione ed espulsione, come ha detto il senatore D’Alì, perché passeranno tutti attraverso gli uffici dell’anagrafe! (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e LN-Aut).

Andando avanti, sono richiamati tutti gli articoli che riguardano il matrimonio presi dal capo VI del codice civile, che si intitola «Del regime patrimoniale della famiglia». Si richiama la disciplina «Del regime patrimoniale tra i coniugi», della «Forma delle convenzioni matrimoniali», della «simulazione delle convenzioni matrimoniali» e così via. Se per caso fosse sfuggito qualcosa, il comma 4 dice che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge» e «coniugi» si applicano anche alle unioni civili. E allora se questo non riguarda l’articolo 29, cosa lo riguarda? (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e LN-Aut).

Se questo istituto è diverso dal matrimonio, in cosa è diverso? C’è una diversità: non sono previste le pubblicazioni. Le pubblicazioni sono una garanzia, sono una sorta di gravame sulla coppia che si vuole sposare, perché se qualcuno ha qualcosa da dire possa parlare o tacere per sempre. Non ci sono le pubblicazioni e questa è un’agevolazione rispetto al matrimonio.

Vi è poi tutta la seconda parte di questo disegno di legge, che tratta della convivenza e, bontà loro, è concesso anche alle coppie eterosessuali di accedere a questa seconda parte. Essa riguarda, com’è stato detto, un milione e mezzo di coppie, e di conseguenza 3 milioni di cittadini, ed almeno 150.000 bambini, e di questo ci si occupa con una parte del provvedimento che in Commissione non è stata neanche sfiorata e che a mio parere è scritta malissimo, come ha detto anche la Commissione affari costituzionali non con un parere dell’opposizione, ma con un parere, credo, unanime o comunque maggioritario. Questa parte infatti non prevede garanzie, anzi, prevede l’incertezza: sarà il magistrato a stabilire se due persone hanno un legame meritevole di tutela giuridica o no e non quelle persone. Una follia, ma tanto riguarda solo 3 milioni di italiani! (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e LN-Aut).

Riguarda solo 3 milioni di italiani, con 150.000 bambini? Chi se ne importa. Bisogna andare avanti e perché? Non si capisce perché bisogna andare avanti ad ogni costo.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma questo è già sufficiente. Aggiungiamo che mancava uno dei tre articoli del codice civile che si legano al matrimonio, l’articolo 147, relativo ai doveri verso i figli e quello lo troviamo all’articolo 5, con la famosa «adozione del figliastro» (questo è il nome in italiano), che vuol dire imporre ad un bambino due padri o due madri. A questo la stragrande maggioranza dei cittadini è contraria, ma purtroppo sembra che nei media e in quest’Aula ci sia una percentuale diversa: dovrebbe porsi qualche problema chi rappresenta questa diversità. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e LN-Aut. Congratulazioni).

 

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Giovanardi, ma le ricordo che ha già parlato il senatore Quagliariello.

 

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Signor Presidente, le farò perdere pochissimo tempo.

 

PRESIDENTE. Il tempo non è mai perso in quest’Aula.

 

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Il tempo lo ha già perso lei quando ha confuso i fascicoli, perché domani presenteremo direttamente alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione. I colleghi sanno, infatti, e il Paese deve sapere che il disegno di legge 2081, che stiamo discutendo, in Commissione giustizia non è stato esaminato neanche per un minuto, violando totalmente la prescrizione tassativa dell’articolo 72 della Costituzione, che obbliga all’esame in Commissione prima di passare all’Aula. Quindi, Presidente, lei è già partito male, violando la Costituzione. Vi è una giurisprudenza costante sul fatto che si debba rispettare l’articolo 72.

Poi ha continuato malissimo. Infatti, non basta ciò che hanno detto i colleghi. Le risulta che presidenti ed ex presidenti della Corte costituzionale, in appelli pubblici, abbiano sottolineato come questo testo si sovrapponga completamente all’articolo 29 della Costituzione, e quindi sia totalmente illegittimo dal punto di vista e della Costituzione in vigore, e di quello che la Corte costituzionale ci ha detto di fare? Sto parlando di personaggi di secondo piano, come Flik, come Mirabelli, come Maddalena e Santosuosso. E davanti a questi appelli, firmati oltretutto da altre centinaia di presidenti di sezioni del Consiglio di Stato, di grandi avvocati e di grandi professori universitari, lei viene qui a leggerci una pappardella in cui dice che tutta la discussione fatta nel Paese e in Aula, purtroppo non in Commissione, su questo argomento nulla ha a che fare con il matrimonio?

Ma lei ha ascoltato gli interventi dei colleghi, sia quelli contrari, sia quelli che hanno spiegato, anche all’interno del Partito Democratico, che se passa questo testo così formulato, in realtà passa una formula che si sovrappone a quella del matrimonio?

Lei viene a dirci questo, dopo aver negato al Senato la possibilità di discutere in Commissione questo articolato, un nuovo articolato ma visto da nessuno, infarcito di errori giuridici e di contraddizioni.

Mi spieghi perché una coppia non sposata con due o tre figli non possa avere la pensione di reversibilità, anche se convive da tre anni, mentre una coppia di uomini che si sposano, in realtà, attraverso una unione civile, ha invece diritto alla reversibilità. Mi spieghi se non ha a che fare con i princìpi costituzionali, un principio di questo tipo! (Applausi dei senatori Divina, Volpi e Rizzotti).

Cosa ci viene a dire, allora? Io mi domando: ma quando faceva il magistrato, lo faceva così? (Proteste dal Gruppo PD). È un punto interrogativo che devo porre, perché se il modo di trattare argomenti delicati è questo, di negare l’evidenza, vuol dire che il Presidente non svolge il suo compito!

Ho avuto l’onore di essere presieduto dal senatore Napolitano quando era presidente della Camera. Ho seguito i grandi Presidenti come Fanfani e come Nilde Iotti, che svolgevano davvero il loro compito di Presidente che, come l’onorevole Violante ci ha sempre spiegato, non è quello di tutelare una maggioranza, che si tutela da sola, e neanche di far passare il principio incredibile che, poiché l’Assemblea a maggioranza assume alcune decisioni, queste sarebbero sacre, anche quando violino il Regolamento e la Costituzione.

Quindi, lei non si è appiattito sulla funzione di Presidente: lei fa il servo sciocco della maggioranza e non tutela la minoranza!

 

CARDINALI (PD). Basta!

 

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). E questo davanti ad una legge così importante e così delicata, che tratta argomenti angoscianti come l’utero in affitto, la mercificazione del corpo umano e della compravendita all’estero, fatta anche da senatori, di bambini con 120.000 euro?

Che il Parlamento non possa esprimersi con il voto segreto è una vergogna, che non ricade su di noi ma sicuramente su di lei. (Applausi dei senatori Candiani, Volpi e Rizzotti).

 

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, le sue offese sono una medaglia. Grazie! (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Giovanardi e Malan).

 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, devo dire che lo stare in quest’Aula mi lascia sempre più allibito. Sono molto d’accordo con il fatto che questo articolo 3 sia un articolo di discussione, ma vorrei capire una cosa. Vorrei sapere come un legislatore potrebbe scrivere un articolo 3 se partiamo da due punti fondamentali. Il primo è il seguente. Nel gennaio del 2013, in seguito alle indicazioni della Corte di Strasburgo, la Cassazione apriva alla possibilità che i figli fossero cresciuti dalle coppie gay. Queste non lo ha detto il Senato, ma la Corte di cassazione.

Nel novembre del 2013 il tribunale dei minori di Bologna legittimava l’adozione di una bambina da parte di una single avvenuta negli Stati Uniti. Nell’agosto del 2014 il tribunale dei minori di Roma sanciva la possibilità di adozione da parte della madre biologica della figlia della partner, cioè legittimava praticamente la cosiddetta stepchild adoption.

Nel febbraio del 2015 la Cassazione decretava che l’unione tra persone dello stesso sesso può acquistare un grado di protezione e tutele equiparabili a quelle matrimoniali, anche se a due omosessuali la legge italiana non permette di sposarsi.

Poi arriva, nel luglio 2015, la Corte suprema di Strasburgo, organismo indipendente dell’Unione europea, ma vincolante per l’Italia, che ribadisce che il nostro Paese viola i diritti umani non prevedendo alcuna forma di riconoscimento delle coppie gay. La Corte afferma che la mancanza del legislatore è particolarmente grave perché, nel trasgredire i pronunciamenti della Corte costituzionale reiterati nel tempo, mina potenzialmente la responsabilità del potere giudiziario.

Ora, un legislatore che deve scrivere un articolo 3 basandosi non sul desiderio delle coppie gay (che da alcuni di voi sono trattate con epiteti ancora peggiori), ma sulla necessità di difendere il minore che, in un modo o nell’altro, è indifendibile da parte sua, cosa deve scrivere? Deve forse scrivere che con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti non acquisiscono gli stessi diritti, non assumono i medesimi doveri e possono fare quello che cavolo gli pare perché, tanto, questo non è un matrimonio? Deve scrivere che, siccome è un’unione civile, le parti si possono unire oggi e separare domani e, se casomai uno dei due ha un figlio, chi cavolo se ne frega? Ma in che mondo stiamo vivendo? Ma questo è un Paese normale o è un Paese che ha perso la testa, semplicemente perché qualcuno vede in questa situazione la possibilità di avere una maggiore o una minore quantità di voti o ha paura di andare contro il proprio elettorato? (Applausi della senatrice Bignami).

Il fatto che Beppe Grillo dodici mesi fa dicesse una cosa, dieci mesi fa ne dicesse un’altra e ora ne dica un’altra ancora ci deve impedire di poter votare l’articolo 3? Secondo me qui stiamo rasentando veramente la follia. Le ripeto, signor Presidente, che non dobbiamo avere nessuna paura di votare una cosa del genere. Se c’è qualcuno che, per paura, si nasconde dietro il voto segreto o pensa che, attraverso il voto segreto, alcuni non voterebbero queste cose, credo che siamo caduti veramente in basso. (Applausi dai Gruppi PD e Misto).

 

D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intuisco, ma mi corregga se sbaglio, che stiamo discutendo sia di questioni connesse al voto segreto, sia della questione volta a determinare il non passaggio all’esame degli articoli. Quindi, se lei non mi corregge, mi permetterò, in maniera estremamente sintetica, di intervenire su entrambe le questioni.

Partendo dalla questione del voto segreto, non c’è dubbio, per lo meno questa è la mia modestissima opinione, che i due istituti, quello delle unioni civili e quello del matrimonio, siano del tutto sovrapposti. Sono sovrapposti anche per una questione ovvia per tutti gli operatori del diritto: la tecnica del rinvio, alla quale si è fatto frequentemente ricorso, determina inevitabilmente l’acquisizione integrale di quella disposizione, non soltanto nel suo significato contenutistico (potremmo dire sul versante della sostanza), ma anche proprio come rinvio ricettizio all’intero contenuto, anche formale, di quella determinata disposizione.

Bene, i rinvii, che sono reiterati, a 32 disposizioni regolative del matrimonio sono assolutamente inequivocabili al riguardo. Sono identiche le modalità di celebrazione, identiche le modalità di cessazione, identici gli impedimenti. C’è inoltre una clausola di equivalenza: ogni disposizione di rango primario ovvero di rango secondario nella quale compaia la parola “coniuge” o “coniugi” deve intendersi integrata dalle diverse espressioni “partner” o “partners” delle unioni civili. Allora, noi abbiamo un rinvio che determina l’acquisizione della disciplina del matrimonio sul versante di tutte le componenti costitutive che la riguardano.

Citare qui – ma lo potremmo fare – l’articolo 14 della CEDU, cioè la norma che contiene il divieto di discriminazione, sposterebbe l’accento soltanto sul versante sostanziale della disciplina, ciononostante contribuendo ad arricchire, mi auguro, il tema della discussione dal momento che, comunque si intendano le cose, quella norma che è già disponibile per l’autorità giudiziaria nazionale, ma maggiormente lo sarà per l’autorità giudiziaria europea, sta a significare che non sono consentite quelle che un grande giurista chiamava le truffe delle etichette cioè a dire che, al di là delle definizioni e malgrado la diversità delle definizioni, se in sostanza si tratta di un matrimonio a quella realtà di sostanza dovrò piegarmi, nel senso di prendere atto che ci si trova dinanzi ad un matrimonio. Ma, ripeto, il discorso qui è superfluo, perché il reiterato uso della disciplina del rinvio alla norma corrispondente del codice civile, direi che elimina per chiunque il problema.

Mi permetto dunque di segnalare un aspetto. Con molto rispetto ho ascoltato la relazione che negava il voto segreto perché questa sarebbe una disciplina costruita sull’articolo 2 e non anche sugli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Ma mi permetta, signor Presidente, di fare una precisazione: la medesimezza di disciplina è un evento, è cioè il risultato di una interpretazione che si conduce sulle norme. Noi possiamo dire che due discipline di ordine generale sono sovrapponibili una volta che abbiamo esaminato articolo per articolo le norme che costituiscono quella disciplina. Noi qui, al contrario, abbiamo seguito una sorta di inversione del metodo: abbiamo detto che la disciplina, che però non abbiamo analizzato e che dovremo ancora analizzare, è una disciplina la quale rientra – per definizione, sembrerebbe – all’interno dell’articolo 2 e non anche degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Allora è viziato, se mi è consentito l’uso di questo participio passato, proprio il ragionamento che giunge ad una conclusione che non è legittimata da un’analisi delle norme, che direi manca del tutto. E qui mi riporto all’intervento del senatore Malan, che ha illustrato meglio di me la medesimezza di una disciplina che conduce ad una risposta inevitabile. Non soltanto si tratta, nella sostanza, ma direi ancora prima, per effetto della tecnica del rinvio, di una disposizione formalmente del tutto sovrapponibile al matrimonio.

C’è da dire che ci hanno spiegato che c’è sempre qualcheduno che ti può dimostrare che le cose sono il contrario di quello che tu hai rappresentato. E allora, per dar conto delle soluzioni alternative, delle possibili facce rovesciate di ogni fenomeno del quale ogni oratore si dovrebbe fare carico, ci dobbiamo interrogare su questo fatto: c’era la possibilità di una soluzione diversa? Insomma, in alcune pieghe del discorso è sembrato che non si potesse fare altrimenti e che la soluzione del rinvio al matrimonio fosse obbligata, perché vi sono similitudini che implicavano la necessità di ricorrere alla disciplina del matrimonio.

A parte che non si può parlare di similitudini quando sono richiamate integralmente 32 disposizioni fondamentali in materia di matrimonio: non è similitudine, è chiaramente una situazione di totale medesimezza. Ma c’è da dire che già la disciplina dei contratti, i testi legislativi che il nostro Parlamento, sia pure in legislature precedenti, ha conosciuto, gli emendamenti che sono stati presentati, la possibilità di costruire sulla falsariga dei contratti che stanno in altri Paesi moderni (che nessuno si sogna di tacciare di vetustà, retrività, di legami, non si saprebbe poi per quale ragione, sospettati di “gravità” con il passato), ciò nonostante li prevedono. C’era quindi la soluzione alternativa. Dalla soluzione alternativa noi traiamo, per quel necessario gioco del contrasto, l’affermazione, che ci permettiamo di fare con assoluta umiltà, di una possibilità diversa di risolvere il problema.

Ma, come ho detto, non soltanto c’è una questione di articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, anziché di articolo 2, con uno specifico riferimento alla modalità del voto, c’è anche una questione di non passaggio agli articoli, se è vero che le due questioni alla fine si sono mescolate e che quindi nessuno pensa di disturbare i lavori del Senato chiedendo poi di intervenire su una questione che si può trattare nella medesimezza del contesto di un unico intervento, come credo di poter fare.

Al riguardo, si possono dire tante cose, ma un minimo di esperienza insegna che ci sono dei punti davvero essenziali in ogni vicenda, gli unici, potremmo dire, dei quali valga la pena discutere. Poi, ovviamente, ogni oratore attribuisce carattere di rilevanza anche a cose che in realtà non la posseggono e sta nell’esperienza di chi regola il dibattito andare a dire, in questo caso: «egregio senatore, lei sta parlando di una cosa della quale non può parlare». In tale frangente, l’obbedienza all’intervento del Presidente è non soltanto una regola, ma un dovere per chi crede in maniera seria alle istituzioni.

Ebbene, qui il punto della questione è uno: il non passaggio all’esame degli articoli è funzionale ad una riflessione, perché il nostro Regolamento dispone che per sei mesi l’Assemblea debba riflettere, ma non possa ufficialmente intrattenersi sull’argomento. Si determina, quindi, uno spazio di riflessione. La domanda, che in un certo senso potrebbe trasformarsi in una contro-obiezione, demolitiva della richiesta di non passaggio all’esame degli articoli, a mio modesto avviso potrebbe essere questa: quale ragione giustificherebbe questa pausa di riflessione?

Credo di poter rispondere a questa domanda, ancorché sia consapevole di aver io stesso formulato la domanda e di prestare io stesso la risposta a una domanda che io stesso ho introdotto (una situazione sui generis in un certo senso, ma chi discute ovviamente non può dialogare, deve immaginare ed implicare l’obiezione che gli può essere mossa, e immaginare comporta la possibilità di errori, dei quali ovviamente io mi scuserei anticipatamente). Credo che la ragione sia chiara: c’è una situazione di grande divisione, che non è soltanto giuridica.

Non dobbiamo qui cadere nell’errore ingenuo di pensare che il diritto sia lo strumento per risolvere conflitti di coscienza. Chi conosce i conflitti di coscienza, anche con riferimento al titolo di un libro storico che sta nella letteratura giuridica in posizione di preminenza, sa bene che il conflitto di coscienza esorbita dallo schema del diritto (certo, si deve alimentare del diritto perché altrimenti sarebbe un’affermazione di conflitto che non si reggerebbe su nulla). Ebbene, non c’è dubbio che il Parlamento sia diviso, ma non è soltanto il Parlamento ad essere diviso; sono divisi al loro stesso interno i partiti politici, segno dimostrativo che quel dibattito che non c’è stato in Commissione, forse queste asperità le avrebbe potute risolvere. Signor Presidente, io non traggo questa affermazione da una convinzione soggettiva (che varrebbe zero), ma dagli emendamenti, perché noi abbiamo emendamenti riferibili a diversi settori politici e allo stesso Gruppo politico, che conducono in direzione opposte.

Se questa è una situazione oggettiva che credo nessuno possa smentire, se vi è una grave situazione di conflitto di coscienza – e mi permetto di dire che se in questo Parlamento non vi fosse un grave conflitto di coscienza, questo sarebbe un Parlamento privo di ogni serietà e legittimazione, perché una materia di questo genere deve (e sottolineo tre volte «deve») creare conflitti di coscienza e non può essere regolata attraverso la collocazione pigra di ogni senatore all’interno di un partito politico – se questa è la realtà, una realtà asseverata da quello che noi sappiamo, al di là di ciò che compare dal testo degli emendamenti, credo che anche questa richiesta di non passaggio all’esame degli articoli sia fortemente giustificata.

In tal senso preannuncio, in dichiarazione di voto questa volta, il voto favorevole del Gruppo Area Popolare, che mi onoro di rappresentare. (Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII).

 

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, autorevoli colleghi, ho un sentimento che mi accomuna con molti colleghi che sono intervenuti in questa fase del dibattito, che è quello della preoccupazione. Preoccupazione che nasce, ad esempio, avendo ascoltato ora il mio collega, Presidente della Commissione giustizia; preoccupazione che mi deriva avendo ascoltato anche la presentazione, da parte del senatore Calderoli, della proposta di non passaggio all’esame degli articoli, per le motivazioni, per i toni, per i modi, quasi che la sensazione che si determina fosse quella, in realtà, di essere qua a non voler fare una legge, a non voler dare risposte al Paese, semplicemente: a non voler fare il nostro dovere.

Il Gruppo del Partito Democratico è contrario alla richiesta di non passaggio agli articoli avanzata dal senatore Calderoli. La proposta, in realtà, a me lascia anche dei dubbi riguardo la sua ammissibilità, ai sensi degli articoli 95 e 96 del Regolamento. In effetti, il contenuto della proposta riproduce sostanzialmente – e, in alcune parti, letteralmente – il contenuto di alcune questioni pregiudiziali presentate con riferimento al medesimo disegno di legge n. 2081 e già respinte dall’Assemblea. Ma su questo, ovviamente, non voglio insistere. Noi, signor Presidente, prendiamo atto delle sue decisioni, le rispettiamo e, anzi, mi permetto di ringraziarla per l’equilibrio che sta adottando in questo difficile dibattito parlamentare. (Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut).

Ciò detto, non ci esimiamo dal rispondere, punto per punto, alle osservazioni contenute nella proposta di non passaggio all’esame degli articoli, in primis con riferimento alla presunta violazione dell’articolo 72 della Costituzione. Occorre ricordare l’intenso lavoro svolto dalla Commissione giustizia e per questo sono perplesso per l’intervento che ho ascoltato pochi minuti fa: un importante lavoro della Commissione giustizia, protrattosi per oltre 70 sedute, un anno di lavoro, per cui, nel merito, si tratta di argomenti ampiamente affrontati, approfonditi, anche nel corso delle numerose audizioni che sono state svolte.

Riguardo la mancata nomina di un relatore all’Assemblea che esponesse le linee del dibattito emerso in Commissione, si ricorda che il testo in esame riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo testo unificato della relatrice alla Commissione, tiene conto delle risultanze emerse nel corso delle audizioni e apporta poche e circoscritte modifiche e riformulazioni, frutto, tra l’altro, di un’ampia condivisione, finalizzate principalmente a recepire le osservazioni emerse nel corso della lunga discussione sviluppatasi nei successivi mesi di discussione. Piuttosto, l’adozione del testo base per l’esame in Aula dell’Atto Senato 2081 e la sua calendarizzazione costituiscono strumenti procedurali costantemente diffusi nella prassi parlamentare a garanzia proprio del lavoro faticosamente svolto in Commissione. (Commenti del senatore Caliendo).

La ratio, infatti, è quella di evitare che sia di fatto vanificato l’impegno costruttivo di mesi di lavoro e che il tentativo di ostruzionismo messo in atto blocchi l’iter di un provvedimento che, nell’impianto complessivo, registra la volontà di andare avanti della gran parte delle forze parlamentari. Pertanto, è del tutto strumentale il richiamo all’articolo 72 della Costituzione, che nel caso in esame non si può ritenere violato. Il procedimento legislativo adottato, dunque, è del tutto coerente con le previsioni costituzionali ed è assolutamente infondata l’accusa di lesione delle attribuzioni parlamentari.

Con riferimento, poi, alla presunta violazione dell’articolo 29 della Costituzione, va subito evidenziato che il disegno di legge in esame è volto ad istituire l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, che trova il suo fondamento costituzionale nell’articolo 2 e non nell’articolo 29. Si tratta in sostanza di un istituto nuovo, meritevole di tutela giuridica, regolato in modo autonomo e distinto – anche sotto il profilo tecnico-legislativo – dall’istituto matrimoniale. Questo lo sottolineiamo con forza, e chi parlava ben conosceva questo principio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha ricondotto nell’alveo dell’articolo 2 della Costituzione, quale specifica formazione sociale nel cui ambito si svolge la personalità umana, l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendo, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. In sostanza, essa ha rivolto un monito preciso al legislatore – a noi tutti – affinché si assumesse l’iniziativa di introdurre una specifica disciplina atta a regolamentare sul piano civilistico queste unioni, individuando una forma alternativa che consenta alla coppia omosessuale di ottenere un riconoscimento giuridico ed un’adeguata tutela. Quindi, il disegno di legge in esame si muove correttamente in questa direzione, istituendo l’unione civile come specifico istituto alternativo al matrimonio. Non si può ravvisare pertanto alcun profilo di incompatibilità con l’articolo 29 della Costituzione.

Con riferimento, poi, alla presunta violazione dell’articolo 31 della Costituzione sull’adozione del figlio del partner, si segnala che le disposizioni di cui all’articolo 5 del disegno di legge in esame adeguano il diritto positivo alla consolidata giurisprudenza di merito, secondo cui l’orientamento sessuale dell’adottante non può costituire un elemento ostativo all’adozione per casi particolari previsti dal nostro ordinamento se la stessa risponde all’interesse del minore. Il benessere del bambino, cui l’adozione deve tendere, infatti, non è legato alla forma del gruppo familiare in cui è inserito, ma alla qualità delle relazioni che vi si instaurano. Come chiarisce la stessa sentenza della Corte d’appello di Roma, non si tratta di rispondere, in forza del legame di coppia sussistente, all’esigenza di riconoscimento di una biogenitorialità, ma di valutare il legame esistente tra il minore e il partner del genitore, riconoscendo la preminenza, per la crescita del minore, del superiore interesse del medesimo alla continuità affettiva. Il riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura, infatti, al bambino i diritti di cura, di assistenza, ereditari, e garantisce, in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, la continuità dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Infine, con riferimento al paventato rischio – secondo me, paventato in quanto strumentale – della legittimazione e incentivazione del ricorso alla pratica della maternità surrogata, si segnala che la pratica è già oggi vietata e severamente punita dall’articolo 12 della legge n. 40 del 2004, né se si può presumere che dalle disposizioni del disegno di legge sia di fatto autorizzata una legittimazione della stessa, che invece resta sanzionata ai sensi della citata disposizione.

Voglio ricordare anche l’intervento che ha fatto in quest’Aula la presidente Finocchiaro. È un intervento che unisce il Partito Democratico e può unire gran parte del Parlamento, sul divieto anche internazionale del cosiddetto utero in affitto. Pertanto, sono da ritenersi del tutto inammissibili censure di costituzionalità sollevate in merito.

C’è infine una valutazione – permettetemelo – di carattere generale che riguarda tutti noi, maggioranza e opposizione. Sono anni che discutiamo di un riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso senza poter vantare alcun risultato ad oggi. Serve a tutti di smettere con la melina e sfidarsi civilmente, lealmente, a viso aperto nelle Assemblee parlamentari. I problemi si devono risolvere; non serve a nulla e a nessuno accantonarli e lasciarli alle successive legislature. La società merita delle risposte. Ci sono tutte le condizioni per farlo, in modo civile e democratico.

Sull’articolo 5, diverse forze politiche (la prima è stato il Partito Democratico) sono arrivate alla stessa conclusione, garantendo libertà di coscienza sull’unico punto rispetto al quale sostanzialmente le posizioni, anche parlamentari, sono distanti, o comunque più distanti.

Voteremo liberamente e l’Aula sarà sovrana. Manderemo al Paese, tutti insieme, un messaggio concreto: la politica decide ed è in grado di decidere; è finito il tempo dei rinvii.

Ciò detto, si ritiene necessario respingere la proposta del senatore Calderoli e degli altri colleghi, consapevoli del lavoro svolto fino a questo momento, nell’esigenza di garantire la funzionalità delle istituzioni e di arrivare all’approvazione di questo importante provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Sulla richiesta di inammissibilità della proposta di non passaggio all’esame degli articoli, ricordo che l’articolo 96 prevede espressamente, al termine della discussione generale e prima di passare all’esame degli articoli, il voto su tale proposta. Per cui, osservando, per quanto possibile, le disposizione sugli ordini del giorno, ritengo ammissibile tale proposta. (Il senatore Compagna fa cenno di voler intervenire).

Senatore Compagna, se è per un intervento, qualcuno del suo Gruppo ha già preso la parola.

 

COMPAGNA (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

COMPAGNA (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse l’intervento del collega, dell’amico Marcucci e proprio mentre parlava le ho chiesto di intervenire perché, se avessimo concluso con questa rispettabilissima dichiarazione di voto a nome del PD, in gloria dell’apprezzatissimo intervento della collega Finocchiaro, a garanzia dell’unità del Gruppo, il nostro dibattito, per come effettivamente si è svolto, avrebbe dato una sgradevole sensazione di precotto maleodorante – altro che pera e mela! – rispetto al lodo presidenziale che lei ci ha letto e del quale stiamo discutendo.

La nostra discussione – con molto rispetto per quello che il collega Marcucci ne ha dedotto e per quello che non ne ha dedotto – è stata caratterizzata non solo dalla richiesta e dal brillante intervento del collega Calderoli, ma anche dal fatto che, signor Presidente e amico Marcucci, a favore del non passaggio agli articoli si è pronunciato il Presidente della Commissione giustizia. Se i nostri dibattiti sono scontati fin da quando cominciano, allora ciò può essere irrilevante. Può darsi che il senatore Marcucci abbia ragione. Io non faccio parte della Commissione giustizia e neanche lui, però il collega sostiene che l’articolo 72 della Costituzione è stato rispettato minuto per minuto. Il collega Giovanardi, più o meno rabbiosamente e appassionatamente, fin dalle vacanze di Natale e della befana le scrisse una documentata lettera in cui sosteneva che non era così. Nel dibattito svoltosi, l’allora presidente Nitto Palma e l’attuale presidente D’Ascola, nominato da una quindicina di giorni, hanno riportato alla nostra attenzione quel tema che i giuristi eleganti chiamano «truffa delle etichette», cioè il balletto sulla sovrapponibilità degli istituti giuridici. E, allora, lei veramente – al di là di questa o quella furbizia da professore, sono professore anche io, sull’articolo 2 – ritiene che sarebbe la materia del disegno di legge distinta e separata dall’articolo 29 e via dicendo? Che si possa giudicare una volgarità polemica la richiesta di tornare in Commissione per un chiarimento in materia di truffa delle etichette, cioè di margini di sovrapposizione o di sovrapponibilità tra istituti giuridici? Nel nostro caso si tratta della sovrapposizione con il matrimonio secondo il codice civile, così peculiare e distinto e così retoricamente rimbalzante, rigo per rigo, nella disciplina delle unioni civili, secondo questo testo di legge e, peggio ancora della discriminazione, che esclude dalle unioni civili ciò che non è tra Giovanardi e Compagna, ma che potrebbe essere tra la signora Giovanardi e Compagna, o naturalmente tra Giovanardi e la signora Compagna.

È molto grossa… (Commenti dai Gruppi PD e Misto-SEL).

 

PRESIDENTE. Senatore Compagna, il richiamo al Regolamento lo ha già fatto.

 

COMPAGNA (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Ho fatto il richiamo al Regolamento, ma ho anche insistito, signor Presidente: affinché le nostre discussioni non siano inutili, è chiaro che ogni richiamo al Regolamento va ad impingere sulla questione del ritorno in Commissione e sul non passaggio agli articoli. È su questo che lei si è pronunciato. Se questa sua fiscalità del Regolamento è solo a garanzia delle furbizie dei professori, allora va bene, ci saranno parlamentari che faranno i professori e altri no, ma il bello del parlamentarismo è proprio la sovrapposizione continua di sua maestà il parlamentarismo, su “sua meschinità” l’accademia. (Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori Divina e Di Maggio).

 

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo innanzitutto per chiedere che la votazione della proposta di non passare all’esame degli articoli venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

A proposito del richiamo al Regolamento, desidero fare una semplice dichiarazione di voto di trenta secondi, per far comprendere ai colleghi che cosa accadrà se dovesse essere approvato il non passaggio agli articoli.

 

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, intanto le comunico che può ritenere accolta la sua richiesta di allegare al Resoconto la sua memoria.

 

CALDEROLI (LN-Aut). La ringrazio, signor Presidente.

Succederà che se si dovesse approvare il non passaggio agli articoli, il disegno di legge non verrà discusso e, per sei mesi, non potrà più essere assegnato in Commissione. Credo che una pausa di riflessione sia assolutamente necessaria. In questo momento votiamo la mia proposta di non passaggio agli articoli. Subito dopo, non so quando accadrà in termine di orari, voteremo il non passaggio agli articoli previsto dall’emendamento a firma del senatore Marcucci, perché prima è stata impedita la discussione in Commissione, ai sensi dell’articolo 72 della Costituzione, ma con l’approvazione dell’emendamento Marcucci non si avrà più la votazione dei singoli articoli, perché è già tutto scritto. E questo si chiama Partito Democratico? Sollevate anche l’eccezione rispetto all’ammissibilità del non passaggio agli articoli! L’articolo 96 del Regolamento del Senato è diverso dall’articolo 95, e ci sarà un motivo. (Commenti dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Calderoli risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all’esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti298
Senatori votanti297
Maggioranza149
Favorevoli101
Contrari195
Astenuti1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, vista la necessità di organizzare i nostri lavori, dopo il risultato di questo voto, intervengo solo per chiederle di convocare la Conferenza dei Capigruppo. (Commenti dal Gruppo LN-Aut).

 

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, so che avrebbe sospeso la seduta immediatamente per convocare la Conferenza dei Capigruppo però, prima di questo, avrei una comunicazione da dare all’Assemblea. L’avrei fatto prima, ma ho atteso perché speravo lo facesse lei all’inizio di seduta.

Nella giornata di ieri è stata rilasciata una dichiarazione che penso sia lesiva nei confronti di tutta l’Assemblea, del ruolo dei senatori e del lavoro che svolgiamo quotidianamente qui. (Applausi del senatore Calderoli).

Un senatore, pensando di essere più bravo degli altri e un po’ più fenomeno, ha dichiarato: «Su 315 una cifra tra i 50 e i 70 senatori fa uso di droghe pesanti» anche in bagno. Ha affermato che se fosse Presidente del Senato farebbe fare delle analisi ambientali e l’esame del capello, e che «certi interventi che si ascoltano non sono giustificati solo dalla mancanza di cultura».

Se vuole vado avanti, signor Presidente. (Commenti dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, questo tema non è all’ordine del giorno.

 

CENTINAIO (LN-Aut). Colleghi, non c’è nulla da ridere.

Presidente, se non è all’ordine del giorno, visto che andremo in Conferenza dei Capigruppo, io le chiedo di inserire immediatamente questo tema all’ordine del giorno perché qui ne va del nostro ruolo e della nostra dignità.

Signor Presidente, dal momento che cerco di essere anche collaborativo non dico che il senatore in questione, cioè il senatore Barani, quando è seduto al banco della Presidenza non si accorge nemmeno dei colleghi che alzano la mano e quindi mi domando che cosa ci faccia seduto lì o che cosa abbia fatto in bagno prima di sedersi in quel posto. Di conseguenza, a questo punto sfido pubblicamente il senatore in questione a fare l’esame del capello insieme a me. Propongo di fare l’esame del capello insieme al senatore in questione perché penso che solo un cretino come il senatore Barani possa dire determinate cose. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).

 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 17,59, è ripresa alle ore 19,37).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

 

BARANI (AL-A). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARANI (AL-A). Signor Presidente, in Conferenza dei Capigruppo è emerso – credo in maniera strumentale, ma lungi da me ritenerlo tale – che quattro Capigruppo sono usciti perché ritengono che, con una battuta che ho fatto ieri in una trasmissione televisiva a proposito di un esame del capello da me effettuato che è risultato negativo, io abbia offeso il Senato dicendo che forse circolava roba tagliata male.

 

AIROLA (M5S). Ma che ce ne frega!

 

BARANI (AL-A). Mi scuso, ovviamente se qualcuno sì è sentito offeso; non era nelle mie intenzioni. A me interessa che vada avanti la legge ed è per questo che chiedo scusa.

 

 

Sui lavori del Senato

 

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 25 febbraio.

La seduta antimeridiana di domani sarà dedicata all’illustrazione degli emendamenti al disegno di legge sulle unioni civili, con le modalità previste dal nono comma dell’articolo 100 del Regolamento, il quale stabilisce che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un’unica discussione nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta anche se proponente di più emendamenti.

Le votazioni sugli emendamenti avranno inizio la prossima settimana a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 16 febbraio. Nelle giornate di mercoledì 17 e di giovedì 18 l’Assemblea terrà sedute uniche con possibili sospensioni a discrezione della Presidenza.

L’ordine del giorno della seduta di mercoledì 17 febbraio prevede, alle ore 15,30, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio. Per il successivo dibattito i Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno, comprensivi di dichiarazioni finali di voto.

Nella settimana dal 23 al 25 febbraio, oltre all’eventuale seguito del disegno di legge sulle unioni civili, sarà esaminato il decreto-legge proroga termini, in scadenza il prossimo 28 febbraio.

La seduta pomeridiana di giovedì 25 febbraio sarà dedicata al question time.

Infine, il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge collegato in materia di lavoro autonomo.

 

 

Calendario dei lavori dell’AssembleaDiscussione e reiezione di proposte di modifica

 

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 25 febbraio 2016:

 

Giovedì11febbraioant.h. 9,30– Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi – Disciplina delle unioni civili
Giovedì11febbraiopom.h. 16– Interpellanze e interrogazioni

 

Martedì16febbraiopom.h. 16,30-20– Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi – Disciplina delle unioni civili

 

– Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 (mercoledì 17, ore 15,30)

Mercoledì17ant.h. 9,30-22
Giovedì18ant.h. 9,30-18

 

Martedì23febbraiopom.h. 16,30-20– Eventuale seguito disegno di legge n. 2081 e connessi – Disciplina delle unioni civili

 

Disegno di legge n. … – Decreto-legge n. 210, proroga termini (Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 28 febbraio)

Mercoledì24ant.h. 9,30-13
pom.h. 16,30-20
Giovedì25ant.h. 9,30-14

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. …. (Decreto-legge n. 210, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 18 febbraio.

 

Il calendario sarà integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento sul disegno di legge n. 2233, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussionedel disegno di legge n. ….(Decreto-legge n. 210, proroga termini)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore 40′
Governo 40′
Votazioni 40′
Gruppi 5 ore, di cui:  
PD1 h.7′
FI-PdL XVII 34′
M5S 31′
AP (NCD-UDC) 30′
Misto 27′
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 24′
AL-A 24′
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) 22′
LN-Aut 21′
CoR 19′
Dissenzienti 5′

 

 

CATALFO (M5S). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CATALFO (M5S). Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle pensiamo che l’Italia debba davvero compiere una svolta e che questa svolta la possano dare i parlamentari di questo Paese, se lo vogliono. Per dare una svolta al Paese, si parta dal riconoscimento dei diritti, senza perdere tempo. Per tale motivo, partendo dal riconoscimento dei diritti nelle unioni civili, noi crediamo e riteniamo opportuno che la discussione dell’Aula debba iniziare lunedì 15 e prosegua anche fino al venerdì della stessa settimana. D’altronde, proprio quando parliamo di diritti, ricordo all’Aula – a noi senatori e a me per prima – che i lavoratori italiani lavorano dal lunedì al venerdì, fino al sabato e alla domenica. (Applausi dal Gruppo M5S). Quando c’è la necessità di far andare avanti la loro azienda o la loro famiglia, con la disperazione a volte, si rimboccano le maniche e continuano a lavorare. Questo per noi è rispetto del popolo italiano.

Continuando, faccio presente alla Presidenza – ho qua l’elenco e non vi voglio tediare elencandoli tutti, uno per uno – che il Movimento 5 Stelle ha fatto propri ben venti disegni di legge. E ricordo altresì che, secondo il Regolamento, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, avrebbe dovuto essere dato spazio alle opposizioni di discutere i propri provvedimenti. Ora, io dico, sono trascorsi tre anni e in quest’Aula, proprio quando parliamo di diritti, non si è tenuto conto dei diritti dell’opposizione e del Movimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S).

Finisco con il ricordare una persona. Non ne citerò il nome per rispetto della famiglia e di chi in questo momento sta vivendo un dramma, ma lascio a voi l’accortezza di andare a cercare e magari di osservare quel minuto di silenzio che dedichiamo ai grandi (ma queste persone, secondo me, sono più grandi dei grandi). Parlo di un uomo, un lavoratore italiano, l’ennesimo lavoratore italiano che non vede e non ha visto tutelato il suo diritto, che ha perso il lavoro e che ha perso oggi la vita perché ha pensato bene di togliersela. (I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi. Applausi dal Gruppo M5S).

Questa dovrebbe essere la responsabilità di un Parlamento. Lo Stato ha l’obbligo di tutelare i propri cittadini, di rispettare la Costituzione e tutti i diritti in essa sanciti, partendo dalle unioni civili e finendo con il calendarizzare il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che tutela 1,5 milioni di bambini che appartengono a famiglie italiane che non possono permettersi di mangiare.

Se vogliamo veramente tutelare la famiglia e i minori, questi provvedimenti devono allora seguire un percorso abbreviato e immediato e devono avere l’interesse di tutti. Per tale motivo chiedo che il calendario venga variato. (Applausi dal Gruppo M5S).

 

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, intendevo fare una proposta di modifica al calendario dei lavori dando anche una mano, se vuole, alla collega Catalfo, che forse dovrebbe essersi resa conto che, essendo ormai quasi in maggioranza, potrebbe chiedere alla maggioranza di sostenere le sue proposte. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Caliendo).

 

CATALFO (M5S). Vergognati! (Scambio di apostrofi tra i senatori Volpi e Catalfo).

 

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la prego, si rivolga alla Presidenza.

 

VOLPI (LN-Aut). La proposta che vogliamo avanzare è che martedì alle 16,30, essendo la prima seduta utile per votare (si vota martedì pomeriggio, se non ricordo male), si inizi a discutere immediatamente sul reddito di cittadinanza. Vediamo se i diritti sono veramente così interessanti per tutti e vediamo se la vostra capacità contrattuale rispetto a quello che avete in campo ora con il disegno di legge della senatrice Cirinnà convincerà la maggioranza a cominciare a parlare anche di questo tema così importante per il vostro Gruppo. Mi sembra un’opportunità che non dovreste lasciarvi scappare: mettetela in campo e contrattate.

Signor Presidente, mi sembra una proposta sostenibile politicamente. Consentiamo almeno di capire quali sono le opposizioni e quali sono le maggioranze. Diversamente, credo che la proposta dovrebbe essere messa in carico alla maggioranza. Essendo un momento in cui la maggioranza è diversa da quello che si nota normalmente, non sarebbe più in quota opposizione, ma in quota maggioranza. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Al di là delle quote, le proposte di modifica rimangono proposte di modifica.

Se non ci sono altre proposte di modifica, passiamo alla votazione.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dalla senatrice Catalfo, volta a prevedere sedute anche nelle giornate di lunedì e venerdì e l’inserimento di disegni di legge fatti propri dal Gruppo. (Scambio di battute tra i senatori Paglini e Volpi).

Senatore Volpi, non accetti un dibatto separato in Aula.

Non è approvata.

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

 

MARTON (M5S). Eccola la maggioranza, Volpi.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal senatore Volpi, volta ad inserire l’esame dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza nella seduta di martedì.

Non è approvata.

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (Commenti del senatore Airola).

 

 

 

 

La seduta è tolta (ore 20,04).

 

 

#a Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (2081 )

 

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL’ESAME DEGLI ARTICOLI

 

NP1

 

CALDEROLI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, MALAN, GASPARRI, Mario MAURO

Respinta

#emen Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2081,

#a6         premesso che:

il disegno di legge in esame, presentato in data 6 ottobre 2015 dalla senatrice Cirinnà, è in larga parte ispirato al testo unificato inizialmente predisposto durante l’esame in sede referente, che non si è concluso secondo le modalità ordinariamente previste dalla Costituzione e dal Regolamento. L’Assemblea si trova quindi nelle condizioni di dover discutere un testo di straordinaria complessità e delicatezza senza potersi avvalere del ruolo di riferimento di un relatore che esponga le linee del dibattito emerse in Commissione,

rilevato che:

il testo reca disposizioni dal taglio estremamente eterogeneo e contraddittorio sia nell’impostazione sistematica che nelle finalità perseguite, dichiarando, da un lato, di voler riconoscere e tutelare l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale «specifica formazione sociale» e dall’altro recando disposizioni del tutto identiche al modello e ai principi del diritto di famiglia già vigente;

#a             tale contraddittorietà risulta pienamente evidenziata dalla presenza di una disciplina della convivenza di fatto tra due persone, sia che abbiano lo stesso sesso, sia che si tratti di soggetti di sesso diverso. Il fatto che la disciplina sia rivolta a soggetti maggiorenni, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, mostra la palese intenzione di estendere invece, attraverso l’unione civile, l’istituto del matrimonio in via indiscriminata, con la semplice cautela formale di definirlo con termini diversi. Tale identità contenutistica risulta palesemente dimostrata dall’estensione dell’applicazione degli articoli 65 e 68 del codice civile nonché, in generale, delle disposizioni in materia di nullità del matrimonio;

l’unione civile prevista dal Capo I del disegno di legge pertanto parifica l’unione tra persone dello stesso sesso al matrimonio, unica società che la Costituzione, all’articolo 29, garantisce e tutela in quanto «naturale», cioè potenzialmente idonea alla procreazione ed alla fisiologica prosecuzione della specie, attualmente non realizzabile tra persone dello stesso sesso;

non è più in discussione che l’unione stabile tra persone dello stesso sesso non possa essere assimilata all’istituto del matrimonio. La Corte costituzionale, infatti, nella vicenda poi decisa con la sentenza n. 138 del 2010, era stata chiamata ad esprimersi circa la possibilità di estendere l’istituto del matrimonio anche alle unioni tra persone dello stesso sesso. Nonostante la questione fosse stata inizialmente posta con riguardo all’articolo 2 della Costituzione, in base all’assunto che anche l’unione omosessuale costituisse una formazione sociale nella quale si svolge la personalità di coloro che la costituiscono, la Corte, pur riconoscendo tra le citate formazioni sociali anche l’unione omosessuale, ha escluso che la decisione circa l’estensione o meno della disciplina del matrimonio si fondasse sull’articolo 2 della Costituzione. Nel negare «che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio (…)», la Suprema Corte ha peraltro riconosciuto che spetta al Parlamento, «nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette». La Corte costituzionale ha pertanto impostato il tema del riconoscimento delle unioni di fatto tra persone omosessuali in un’ottica di specifico raffronto tra la disciplina da accordare a tali fattispecie e quella prevista per le unioni eterosessuali, alle quali sole si riferisce il concetto di famiglia intesa quale «società naturale fondata sul matrimonio», ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione;

tutte le disposizioni costituzionali in tema di matrimonio e figli si riferiscono alla coppia composta da persone di sesso diverso. Citando ancora la sentenza n. 138 del 2010, si deve ribadire che la norma di cui all’articolo 29 «non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto. Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale. In questo quadro, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29 della Costituzione, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio»;

il disegno di legge, all’articolo 5, intende altresì regolare l’istituto dell’adozione del figliastro – cosiddetto stepchild adoption: poiché si tratta di una fattispecie del tutto residuale e limitata ad una casistica estremamente ristretta, è del tutto evidente l’intento di introdurre surrettiziamente un’eccezione apparentemente remota ma destinata, in realtà, a trasformarsi in regola generale per due distinti ordini di ragioni. In primo luogo, una volta ammessa la possibilità per coppie omosessuali di adottare bambini, la presenza o meno di un legame biologico con uno dei genitori costituirà un elemento distintivo insufficiente ad impedire in futuro l’adozione tout court da parte di tutte le coppie omosessuali. In secondo luogo, pur trattandosi di una disciplina volta apparentemente ad affrontare mere situazioni di fatto, nulla potrà impedire in futuro di invocare la possibilità di ricorrere all’adozione del figliastro anche in tutti i casi in cui le condizioni previste dal disegno di legge siano state scientemente ricercate e costruite, mediante il ricorso a forme di maternità surrogata e di patrimonializzazione del corpo umano, che già alcuni ordinamenti di Stati esteri consentono, e che risultano tuttavia in palese contrasto con la lettera dell’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Repubblica «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù»;

l’attinenza del tema delle adozioni in generale alla disciplina della famiglia si evince chiaramente, del resto, ove si consideri che tale istituto, è disciplinato, nel codice civile, nel libro I, che tratta infatti «Delle persone e della famiglia», trovando pertanto anch’esso il proprio fondamento costituzionale nei citati articoli 29 e 30 della Costituzione. E d’altro canto è appena il caso di osservare che la citata sentenza n. 138 ha più volte chiarito che i Costituenti, nel redigere le disposizioni in materia di famiglia, di matrimonio e di figli avessero come punto di riferimento il recentissimo codice del 1942;

la Costituzione tutela, prima ancora del matrimonio, i diritti dei minori: non a caso l’articolo 30 si riferisce sia ai figli naturali che ai figli legittimi. Introdurre nel nostro ordinamento anche solo la possibilità legale di favorire gli effetti delle pratiche di surrogazione di maternità costituisce una violazione dei principi di ordine pubblico e di ragionevolezza. La maternità surrogata, laddove ammessa, prevede vere e proprie forme di contrattualizzazione della prestazione della madre biologica, con l’individuazione di specifici tariffari. Appare quindi di tutta evidenza quanto sia labile il confine tra tali pratiche e la condotta di chi, in stato di bisogno, decida di cedere il proprio figlio in cambio di un corrispettivo in denaro, pratica alla quale l’ordinamento giuridico non può e non deve fornire alcun tipo di riconoscimento e di giustificazione;

l’Aula del Senato, nella seduta del 2 febbraio 2016 ha respinto, per mere ragioni politiche, le questioni sospensive volte a rinviare il testo in Commissione, vanificando in tal modo la possibilità di discutere in Assemblea un articolato meno contraddittorio e maggiormente compatibile con i principi costituzionali;

#a6         per tali considerazioni,

delibera, ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, di non passare all’esame degli articoli del disegno di legge n. 2081

.

 

 

 

Allegato B

 

 

Memoria allegata all’intervento del senatore Calderoli in sede di esame della proposta di non passare all’esame degli articoli dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

 

Memoria allegata

 

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

 

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

 

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

 

Disegno di legge n. 2081:

sulla proposta di non passare all’esame degli articoli, la senatrice Ricchiuti avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

 

 

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