Legittimo precludere la fecondazione artificiale a una coppia omosessuale
Intervento del Centro studi Livatino nel giudizio alla Corte Costituzionale promosso dal Tribunale di Padova
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2019 il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli art. 8 e 9 della legge n. 40/2004, sulla procreazione mediamente assistita, e dell’art. 250 del codice civile, ritenendo tali disposizioni in contrasto con gli art. 2, 3 co. 1 e 2 e 30 Cost., con gli art. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 29 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, e infine con l’art. 8 della Convenzione EDU: secondo il Collegio patavino la presunta incostituzionalità andrebbe ravvisata poiché le norme impugnate – questo il caso concreto sottoposto al giudizio – non consentono al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche della donna che insieme alla madre biologica abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa. E sempre che non vi siano le condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. d) della legge n. 184/1983, e sia accertato l’interesse del minore, secondo l’interpretazione prevalsa negli ultimi anni.
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