Mar 13, 2020
Santo Padre, siamo ancora grati per l’udienza che ci ha concesso lo scorso 29 novembre, e per le parole di verità che nella circostanza ci ha rivolto. Stamane abbiamo ascoltato, nell’introduzione della Messa a Santa Marta, la preoccupazione che ha manifestata, dopo l’adozione di “misure drastiche”, affinché i pastori “non lascino solo il Santo popolo fedele di Dio”, senza Parola, sacramenti e preghiera. Sono parole importanti, che giungono nel giorno in cui le porte delle Chiese della Diocesi di Roma sono state dapprima del tutto chiuse, poi riaperte per quelle parrocchiali.
Non discutiamo questi provvedimenti, pur se in qualche altra Nazione i Pastori si regolano diversamente, senza far venir meno le esigenze di prevenzione.
Imploriamo S. Santità, in linea con l’esortazione di stamane, perché solleciti i sacerdoti alla vicinanza al popolo di Dio in un momento così difficile, soprattutto alle persone ricoverate in ospedale, e a quelle costrette a restare a casa: per le une e per le altre, e in primis per i moribondi, la prossimità spirituale e il conforto della parola di un sacerdote sono essenziali, non surrogabili dalla pur importante partecipazione alla S. Messa attraverso tv o internet (peraltro preclusa a chi si trova in terapia intensiva).
Perché non istituire in ogni ospedale o per ogni parrocchia un numero telefonico dedicato, che permetta ai fedeli che si trovino in queste condizioni di comunicare direttamente col sacerdote in fasce orarie definite? Non è l’equivalente di una confessione, che esige la presenza fisica, ma fa arrivare comunque la parola di un consacrato. Perché non immaginare per il ricoverato o per chi è in quarantena una speciale indulgenza, fissando condizioni alle quali può adempiere dalla stanza di ospedale o dal domicilio? Perché poi non moltiplicare per le vie principali di ogni parrocchia la bella iniziativa già lanciata spontaneamente da qualche sacerdote, di girare da solo benedicendo da fuori con il Santissimo Sacramento le case e chi vi abita?
Fra i pochi esercizi commerciali aperti vi sono le panetterie. Si tratta di far sentire la presenza, insieme col pane materiale, del Pane spirituale, medicina essenziale. E’ un momento di prova, per i singoli e per le istituzioni; un tempo in cui si è chiamati a fare scelte dolorose e impegnative. Oggi è necessario che qualcuno ci ricordi che, come diceva Rosario Livatino, “per scegliere occorre la luce e che nessun uomo è luce a sé stesso”.
Confidando che perdoni il nostro ardire, imploriamo la Sua paterna benedizione
Il Centro studi Rosario Livatino Roma, 13 marzo 2020
Mar 11, 2020
13 morti non per Covid19, interi istituti di pena devastati e inutilizzabili, pluriomicidi evasi, 40 agenti feriti… sono le voci più drammatiche dell’emergenza (carceri) nell’emergenza (coronavirus). Ci si attendeva qualche elemento informativo in più dalla relazione svolta oggi nell’aula del Senato dal ministro della Giustizia: il quale invece si è limitato a comunicare quanto era già noto, e a elencare i pur necessari concorsi banditi per la Polizia penitenziaria.
Quel che è accaduto esige un dovere anzitutto di accertamento della verità, e a esso deve adempiere chi ha responsabilità politica. Dovere di verità rende necessario:
- spiegare come e perché 13 detenuti sono morti in poche ore all’interno di più istituti di pena. L’autorità giudiziaria svolgerà i dovuti approfondimenti, ma qui non si tratta di anticipare singoli giudizi di responsabilità: si tratta di capire il fenomeno nell’insieme, che cosa è successo e come è potuto accadere. L’ipotesi è l’ingestione di stupefacenti sottratti dalle infermerie? Ha riguardato tutti e 13 i deceduti? In qualcuno dei casi la rivolta interna ha costituito occasione per saldare conti fra rivali (il quesito non è fuori luogo, alla stregua dell’esperienza delle rivolte di qualche decennio fa)? Queste domande devono avere un concreto inizio di risposta, che compete al governo;
- chiarire se e quali regie hanno provocato e coordinato le rivolte. E’ un caso se sono esplose contestualmente, in carceri distanti l’uno dall’altro, e per la maggior parte di domenica, quando il personale è più ridotto a causa dei turni?
- riferire che cosa si sta facendo per individuare i responsabili delle rivolte e per isolarli dal resto della popolazione penitenziaria, e quali misure si stiano adottando per catturare gli evasi, dal momento che taluni dei più pericolosi erano stati incautamente collocati in penitenziari della loro zona di origine (si pensi a Foggia), e quindi avranno già presumibilmente trovato rifugio in ambienti “amici”;
- illustrare, al di là delle assunzioni a venire, quali misure immediate sono previste per allentare le obiettive cause di tensione: dall’ipotesi, per es., di fornire uno smart phone a ogni detenuto, per il quale non sussistano motivi ostativi e con i dovuti controlli, per i contatti con i familiari, se pure a distanza, allo scaglionamento della fruizione degli spazi comuni per evitare contagi.
Il peggio che può accadere è sminuire la portata dell’accaduto, ridurlo a un incidente di percorso, saltare a piè pari le cause che lo hanno provocato. Considerato che oggi va anzitutto ripristinato l’ordine nelle carceri, affinché non si diffonda l’idea che la violenza paga, è tuttavia indispensabile che il governo ponga termine in tempi brevi al gravissimo fenomeno dell’affollamento carcerario. In una prospettiva di tempo ragionevole dovranno essere costruiti nuovi stabilimenti di esecuzione della pena. Il numero fisiologico di detenuti in Italia è almeno di 65.000 unità. Il mancato adeguamento delle strutture a far data dalla sentenza di condanna della Corte di Strasburgo costituisce una grave responsabilità per i Governi che si sono susseguiti da allora. Ciò non toglie che nelle settimane a venire – anche in previsione di un protrarsi dell’emergenza Covid19 – sarebbe fortemente consigliabile la promulgazione di un condono nella misura ridotta di un anno in relazione a tutti i reati con esclusione di quelli previsti dall’art. 4 bis, co. 1 dell’ordinamento penitenziario.
L’emergenza si affronta con provvedimenti immediati: quelli che fino a oggi il governo non ha neanche annunciato.
Roma, 11 marzo 2020
Mar 10, 2020
Centro studi Rosario Livatino – AMCI-Associazione Medici Cattolici Italiani
Emergenza Covid19 e risorse disponibili
Deontologia medica – perplessità sulle Raccomandazioni SIAARTI
L’emergenza Covid19 sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, in particolare i reparti di terapia intensiva nelle Regioni finora maggiormente interessate dall’epidemia. Il 6 marzo SIAARTI-società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva ha pubblicato le Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali
di squilibrio tra necessità e risorse disponibili, che parte dalla constatazione dell’“enorme squilibrio tra le necessità cliniche reali della popolazione e la disponibilità effettiva di risorse intensive” (http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19 – documenti SIAARTI/SIAARTI – Covid19 – Raccomandazioni di etica clinica.pdf).
Le Raccomandazioni SIAARTI stanno provocando non poche discussioni, e sono state seguite, il 7 marzo, da una nota del dott. Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO-federazione degli Ordini dei medici, che richiama al rispetto del codice deontologico e alla eguale cura, senza discriminazioni, che ogni paziente merita dal medico (https://portale.fnomceo.it/anelli-fnomceo-su-documento-siaarti-nostra-guida-resta-il-codice-deontologico/).
Il Centro studi Rosario Livatino e l’Associazione Medici Cattolici Italiani premettono quanto segue:
- Oggi, ancora più di quanto non sia doveroso in una condizione ordinaria, è dovuto ai medici e a tutto il personale sanitario rispetto e sostegno per la loro dedizione e il loro impegno, soprattutto quando si svolge in reparti che espongono direttamente a gravi rischi per la salute, con turni che – al di là del pericolo di contagi – sono fonte di stress e richiamano a importanti responsabilità.
- Perché queste non siano parole vuote, rispetto e sostegno significa che tutti, pazienti e non, cessino di considerare il medico una controparte da chiamare in giudizio “in automatico”, a prescindere dalla rigorosa verifica della sua perizia e della sua diligenza, se non ottiene il risultato auspicato.
- Un simile atteggiamento, che si riflette sulla non infrequente propensione dell’autorità giudiziaria a far seguire a ogni denuncia l’avvio di un procedimento penale a carico del medico, è squilibrato in sé: lo è ancora di più in una fase di emergenza, che pone il medico di fronte a scelte drammatiche da assumere in tempi rapidi, con una inevitabile maggiore possibilità di errore.
- Un contesto del genere sembra essere alla base delle Raccomandazioni SIAARTI, se il documento afferma espressamente che esse hanno anche lo scopo “di sollevare i clinici da una parte della responsabilità nelle scelte, che possono essere emotivamente gravose”. La preoccupazione – in sé fondata – è che non si creano assurde attitudini di colpevolizzazione dei medici, che non si favorisca la presentazione di querele pretestuose, che si eviti di dar seguito a denunce infondate, che si articolino delle regole che permettano di affrontare con minore angoscia una eventuale chiamata in giudizio, in linea con la c.d. “medicina difensiva”.
Osservano che:
- Se la situazione è eccezionale, in quanto tale essa non può essere oggetto di regole di carattere generale e astratto, se pure nella forma delle “raccomandazioni”. Un documento che abbia caratteristiche generali è logicamente incompatibile con quello stato di emergenza che sfugge alle catalogazioni. Se i motivi dell’emanazione delle raccomandazioni sono comprensibili (tutelare i medici da ingiuste aggressioni), tuttavia esse presentano il rischio di togliere al medico il diritto-dovere di provvedere, nel caso concreto, alla scelta giusta, in quanto appropriata alla situazione clinica che egli si trova a fronteggiare.
- Riesce difficile definire la portata delle “raccomandazioni”: costituiscono un’appendice nuova al codice deontologico? potranno essere invocate come scriminante? che cosa accade per chi se ne discosti?
- In realtà, oltre a rappresentare il riflesso dei condizionamenti prima indicati, le “raccomandazioni” risentono non poco dei più recenti interventi normativi e giurisdizionali in tema di fine-vita. E’ sufficiente leggere il n. 5 di esse, che invita a considerare “con attenzione l’eventuale presenza di volontà precedentemente espresse dai pazienti attraverso eventuali DAT (disposizioni anticipate di trattamento)”. Come per le DAT, le “raccomandazioni” patiscono il limite logico di indicazioni – con carattere più o meno vincolante – “ora per allora”: possono costituire un orizzonte di massima, non un principio cogente, proprio perché sono espresse in termini generali, prescindendo dalla concretezza del caso nel momento in cui si presenta con caratteristiche proprie, specifiche, non sempre previamente catalogabili. Ogni condotta deve essere sempre valutata con riferimento alle circostanze che l’hanno accompagnata, non a quelle future: fra le ricadute negative della legge n. 219/2017 e della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, vi è la consacrazione normativa di una mentalità che mette fuori gioco determinate categorie di persone.
- Volendo essere ancora più espliciti, non stiamo parlando di impartire disposizioni nel caso di presenza contestuale di più pazienti: in tal caso ad impossibilia nemo tenetur, ed è chiaro che il medico dovrà fare valutazioni che tengano conto del quadro clinico complessivo, cioè, unitamente alle altre circostanze, anche dell’età del paziente, che incide sulle prospettive complessive di guarigione. Si tratta invece di evitare il preventivo abbandono in attesa di pazienti più meritevoli: se le “raccomandazioni” fossero intese in questa direzione, alla fine il giudizio etico diventerebbe superfluo, introducendo una sorta di automatismo, invece del necessario esame della situazione concreta che il medico ha davanti. Se arriva in reparto una persona che può essere curata e salvata, nessuna “raccomandazione” può dissuadere dal curarla sulla base della previsione che altri potrebbero avere bisogno a breve della terapia intensiva. Il criterio non può essere solo quello della priorità temporale: non possono esserci criteri diversi dalla appropriatezza clinica, considerata sotto l’aspetto della ragionevole speranza di guarigione. Ogni altro criterio apre le porte a una discrezionalità che sfocia nell’arbitrio sanitario.
- L’emergenza terminerà: con sforzo enorme, con sacrifici, in tempi oggi non prevedibili. Nessuno però può assicurare che “raccomandazioni” varate con le migliori intenzioni in un tempo eccezionale, domani non divengano i criteri ordinari, in linea con un orientamento affermatosi in non pochi Stati nel mondo, a fronte di risorse per la sanità sempre strutturalmente limitate. In altri termini, le “raccomandazioni” non devono offrire ai governo la strada per ridurre ulteriormente le risorse curative in favore della popolazione.
Per concludere. L’emergenza Covid19 può costituire occasione, più che per “raccomandazioni” che mostrano i limiti appena sintetizzati, di riflessioni:
- sul rispetto del ruolo del medico e del personale sanitario, da parte di tutti, autorità giudiziaria inclusa;
- sul rispetto della drammaticità della scelta del medico nel caso concreto;
- sui pericoli della “medicina difensiva”;
- sulla opportunità di ripensare le scelte che hanno determinato l’approvazione della legge sulle DAT e della sentenza della Consulta sul suicidio assistito;
- sul valore del codice deontologico medico, che oggi FNOMCEO opportunamente evoca a fronte delle Raccomandazioni SIAARTI, ma che appena un mese fa aveva subordinato all’acritico recepimento della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.
Roma, 10 marzo 2020
Mar 9, 2020
Il Centro studi Rosario Livatino, il Forum delle Associazioni socio sanitarie e il Movimento per la Vita Italiano esprimono preoccupazione per il testo, approvato il 6 febbraio 2020 da parte del Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), degli “indirizzi applicativi dell’articolo 17” del Codice deontologico medico, che ha fatto seguito alla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale sul suicidio assistito: un testo che stabilisce «la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare», qualora ricorrano le condizioni previste dalla Consulta per la non punibilità nel giudizio penale del medico che abbia aiutato al suicidio. Premesso che la scelta di completo adeguamento alla sentenza non era per l’Ordine obbligata né necessaria, ci chiediamo come si concili un Codice deontologico così modificato alle ancora vigenti disposizioni della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che (art. 1 co. 2 L. 833/78) definisce quest’ultimo «il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione»: poiché non è ben chiaro a quale degli obiettivi propri del SSN – la promozione, il mantenimento, il recupero della salute – si ascrive l’aiuto che il medico è chiamato a dare al suicidio, ci si trova di fronte al paradosso di una norma deontologica che tutela il paziente meno rispetto a una norma di legge positiva. Quel che sorprende è che un Ordine, qual è quello dei medici, assuma una decisione che va in controtendenza rispetto all’autonomia della professione. La sentenza n. 242 non fissa l’obbligo per il medico di assecondare l’intenzione suicidiaria, e anzi ricorda che costui continua ad avere come faro esclusivo la propria “coscienza”; prima ancora, la l. 219/2017, istitutiva delle DAT- disposizioni anticipate di trattamento, ha stabilito all’art. 1 co. 6 che «[…] Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali».
Se la legge 219 rinvia alla “deontologia professionale”, e la sentenza 242 richiama la “coscienza del singolo medico”, vuol dire che le regole della disciplina medica hanno un loro peso e non sono in tutto subordinate a quelle della legge dello Stato: perché allora cambiarle, o integrarle, riprendendo la lettera – controversa e opinabile – della sentenza 242? Comportarsi come se le disposizioni deontologiche fossero per intero sottoposte alla legge significa per un verso avallare una visione statalistica del diritto, negando rilievo all’autonomia dei gruppi sociali – fra i quali gli Ordini professionali -, e quindi al pluralismo dell’ordinamento; per altro verso delineare una sorta di “etica di Stato”, con la subordinazione a quest’ultimo di quella coscienza che chiama in causa la professionalità e l’autonomia del medico. Ribadiamo che non può essere una legge dello Stato o una sentenza della Consulta a stabilire che cos’è la professione medica, prescindendo dalle norme di tradizione plurimillenaria che l’Ordine ha maturato al proprio interno: non può esserlo senza ledere al tempo stesso l’etica del medico, e quella relazione con l’Ordine di riferimento su cui si fonda la fiducia dell’assistito. L’invocato “raccordo” tra norme deontologiche e norme giuridiche non può giungere a violare l’essenza costitutiva della professione medica: tutela della vita e della salute, sollievo dalla sofferenza. Per tutto questo auspichiamo sul punto un opportuno ripensamento, e comunque la non archiviazione di un dibattito sull’etica della professione sanitaria, oggi ancora più importante rispetto al passato.
Roma, 15 febbraio 2020
Mar 4, 2020
Video dell’incontro tenutosi a Monza il 21 febbraio 2020. Sono intervenuti Claudio Galoppi, magistrato e consigliere per gli affari giuridici del presidente del Senato, Lorenzo Moscon e Roberto Respinti, avvocato e membro del Centro Studi Livatino.