Video – La vita tra desideri, diritti e doveri

Video – La vita tra desideri, diritti e doveri

Video del convegno La vita tra desideri, diritti e doveri, tenutosi a Carugate (Mi) il 18 febbraio 2020. Sono intervenuti Francesco Ognibene,giornalista di Avvenire, Antonella Goisis, oncologa, Giuliana Ruggieri, medico chirurgo e presidente dell’Osservatorio di bioetica di Siena, e Roberto Respinti, avvocato e membro del Centro Studi Livatino.

Per la Corte Costituzionale tedesca suicidarsi è un diritto no limits

Per la Corte Costituzionale tedesca suicidarsi è un diritto no limits

  1. La Corte costituzionale tedesca si spinge più in là rispetto alla Corte Costituzionale italiana nel riconoscere il suicidio come diritto fondamentale della persona. Riportiamo il link della decisione pubblicata il 27 febbraio 2020, nella versione inglese – https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-012.html -, riprendendolo dal sito ufficiale della Corte medesima

Innanzitutto, il caso: non ci si trova di fronte né a un malato affetto da patologia irreversibile né all’equivalente di un on. Cappato, incriminato per essersi offerto a prestare assistenza all’aspirante suicida, quale punto di partenza per il ricorso ai giudici costituzionali. A denunciare l’incostituzionalità dell’art. 217 del Codice Penale tedesco, introdotto nel 2015 per fare chiarezza su attività illecite poste in essere da associazioni che prestate in forma commerciale, sono state associazioni specializzate nell’assistenza ai suicidi in Germania e Svizzera: medici impegnati nelle cure ospedaliere e nei trattamenti ambulatoriali e consulenti legali in materie collegate all’ambito suicidiario.

  1. Poi la decisione: il principio affermato dalla Corte è che appartiene ai diritti fondamentali della persona il diritto di decidere, in piena autonomia e senza limitazione alcuna, della propria vita [cfr. § I.1.a)]. Il diritto di suicidarsi, pertanto, non può essere circoscritto al diritto di rifiutare trattamenti di sostegno vitale [cfr. § I.1.aa)] né va riservato solo a coloro che versino in determinate condizioni di salute, in quanto, ad esempio, affetti da patologie serie o incurabili [cfr. § I.1.bb)].

L’esercizio di tale diritto deve essere, in definitiva, garantito in tutte le fasi dell’esistenza di una persona [cfr. §I.1.bb)]: ciò perché il diritto di suicidarsi trova il suo fondamento costituzionale nella dignità della persona, identificata nella capacità di autodeterminarsi, e ne rappresenta la diretta, seppur terminale, espressione. [cfr. § I.1.cc)]. Ne discende che la criminalizzazione delle condotte di aiuto al suicidio costituisce una illegittima compressione di tale diritto fondamentale della persona [cfr. § I.3.bb)].

  1. Come ha fatto la Corte costituzionale italiana con l’ordinanza n. 207/2018, e in parte con la sentenza n. 242/2019, anche la Corte tedesca assegna i compiti al legislatore; che potrà introdurre disposizioni general-preventive del rischio suicidiario [cfr. §I.3.bb)1], purché rispetti le seguenti condizioni di legittimità costituzionale:
  2. le misure limitative del diritto di suicidarsi devono trovare giustificazione in situazioni che possano far ritenere che la libertà di autodeterminazione del singolo sia stata esposta a influenze esterne [cfr. § I.3.bb)1]. Il richiamo all’autodeterminazione quale punto di riferimento per le norme da introdurre è identico a quello cui si è riferita la nostra Consulta, con tutti i limiti dottrinali che ciò comporta [1];
  3. eventuali misure adottate per estendere e rafforzare il ricorso alle cure palliative non possono spingersi fino a far considerare queste ultime come in qualche modo limitanti o condizionanti il diritto al suicidio, dal momento che non vi è nessun obbligo per l’aspirante suicida a fare preventivo ricorso a tali cure [cfr. § I.3.bb)2b)]. Questo passaggio differenzia le due pronunce – quella tedesca e quella italiana – perché per la nostra Consulta le cure palliative costituiscono un pre-requisito dell’intervento di fine vita;
  4. non vi è alcun obbligo per il personale medico, né in capo a nessun altro, di prestare assistenza all’aspirante suicida [cfr. § I.3.bb)2a)];
  5. tale assenza di obbligatorietà impone che l’aspirante suicida sia messo in condizione di poter fare ricorso a specifici servizi di assistenza [cfr. § I.3.bb)2a)]. Tali due voci sono simili a quelle indicate dalla sentenza costituzionale italiana n. 242/2019;
  6. i servizi di assistenza al suicidio devono essere disciplinati dal legislatore, mediante misure che proteggano la libertà di autodeterminazione del singolo; tali misure includono: a) l’osservanza obbligatoria di procedure e disposizioni che mirino a fornire all’aspirante suicida le necessarie informazioni ed un congruo tempo di riflessione; b) l’indispensabile approvazione di un’autorità amministrativa che attesti, in presenza di determinati requisiti, l’affidabilità dell’ente che offre i servizi di assistenza; c) la potenziale rimodulazione della normativa in tema di stupefacenti e sostanze a cessione controllata, al fine di renderla coerente con le disposizioni in tema di assistenza al suicidio. Quest’ultimo passaggio appare in assoluto il più sconcertante, perché rinvia a una sorta di suicidio-fai-da-te, con il lecito approvvigionamento – autonomo o, se l’aspirante suicida non ne abbia la possibilità, delle persone a lui vicine, seguendo la stessa logica – di sostanze stupefacenti che rendano possibile l’exitus.

Torneremo sul tema, con i necessari approfondimenti. Al momento ci limitiamo a constatare che mentre fino a poco meno di due anni fa legislazioni apertamente eutanasiche e di assistenza al suicidio erano presenti solo in tre Stati dell’Ue – Belgio, Olanda e Lussemburgo – la sentenza n. 242 della Corte costituzionale italiana ha aperto la strada a passi analoghi di ordinamenti di maggior peso, e ogni passo successivo è peggiorativo del precedente.

Nel momento in cui le Nazioni europee non trovano alcuna linea condivisa per prevenire e curare l’influenza da c.d. coronavirus, e quindi su misure comuni per la salute dei cittadini europei, cominciano invece a costruire una unità sull’aiuto al suicidio di chi versa in condizioni di personale disagio. Il messaggio che mandano le Corti costituzionali – al momento, certamente quelle italiana e tedesca – è che l’Europa costruita per via giurisdizionale rende più agevole la morte in nome del più assoluto libertarismo, disinteressandosi della solidarietà per chi soffre.

[1] Sul tema dell’autodeterminazione, e in generale, sull’aiuto al suicidio cf (a cura di M.Ronco) Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto? Giappichelli ed. Torino 2019.

«Non era necessario adeguarsi alla sentenza costituzionale»

«Non era necessario adeguarsi alla sentenza costituzionale»

Articolo di Francesco Ognibene, pubblicato su Avvenire il 20 febbraio 2020.

«Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte». È scritto senza giri di parole l’articolo 17 del Codice di deontologia medica, chiosato il 6 febbraio con voto unanime dal Consiglio nazionale della Fnomceo – la federazione che raccoglie la rete provinciale degli ordini professionali – per affermare che «non sarà punibile dal punto di vista disciplinare, dopo attenta valutazione del singolo caso, il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio, ove ricorrano le condizioni poste dalla Corte costituzionale» nella sua recente sentenza 242 sul caso Cappato-dj Fabo. Ma se il Codice vieta e i nuovi «indirizzi applicativi» consentono – sebbene a precise condizioni – qual è il principio che prevale? Una domanda lancinante per tre associazioni – Centro studi Rosario Livatino, Forum delle Associazioni socio sanitarie e Movimento per la Vita italiano – che hanno affidato a un’accorata nota la loro «preoccupazione».

Se «la scelta di completo adeguamento alla sentenza non era per l’Ordine obbligata né necessaria – premette il testo – ci chiediamo come si concili un Codice deontologico così modificato alle ancora vigenti disposizioni della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che definisce quest’ultimo “il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione”». Si è venuto a creare un vero «paradosso» con «una norma deontologica che tutela il paziente meno rispetto a una norma di legge positiva». Per le tre realtà associative «sorprende» che la Fnomceo vada «in controtendenza rispetto all’autonomia della professione»: infatti la stessa sentenza costituzionale «non fissa l’obbligo per il medico di assecondare l’intenzione suicidaria, e anzi ricorda che costui continua ad avere come faro esclusivo la propria “coscienza”». La legge sul biotestamento, per la quale «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale», e la sentenza 242, col suo richiamo alla «coscienza del singolo medico», concorrono nel dimostrare che «le regole della disciplina medica hanno un loro peso e non sono in tutto subordinate a quelle della legge dello Stato». Inevitabile chiedersi «perché allora cambiarle, o integrarle, riprendendo la lettera – controversa e opinabile – della sentenza 242». Mpv, Forum sociosanitario e Livatino contestano sia la «visione statalistica del diritto» che li avrebbe ispirati «negando rilievo all’autonomia dei gruppi sociali, fra i quali gli Ordini professionali», sia l’affermazione di una sorta di «”etica di Stato”, con la subordinazione a quest’ultimo di quella coscienza che chiama in causa la professionalità e l’autonomia del medico». Conseguenza di questi rilievi è l’auspicio di «un opportuno ripensamento», chiedendo «la non archiviazione di un dibattito sull’etica della professione sanitaria, oggi ancora più importante». Infatti «non può essere una legge dello Stato o una sentenza della Consulta a stabilire che cos’è la professione medica, prescindendo dalle norme di tradizione plurimillenaria che l’Ordine ha maturato». Di più: «L’invocato “raccordo” tra norme deontologiche e norme giuridiche non può giungere a violare l’essenza costitutiva della professione medica: tutela della vita e della salute, sollievo dalla sofferenza».

Convegno annullato. Dopo il “caso” Bibbiano. Riforme auspicabili per la tutela effettiva dei minori

Convegno annullato. Dopo il “caso” Bibbiano. Riforme auspicabili per la tutela effettiva dei minori

A seguito dell’emergenza “coronavirus”, e in adempimento dell’ordinanza delle Autorità competenti, è annullato il convegno del Centro studi Livatino

Dopo il caso” Bibbiano. Riforme auspicabili per la tutela effettiva dei minori

fissato per Venerdì 28 febbraio 2020 con inizio alle ore 14.30 a Piacenza, nella Sala Panini della Banca di Piacenza

Comunicheremo l’eventuale nuova data. Grazie per l’attenzione.