Stralcio emendamento cannabis: decisione costituzionalmente corretta
Il Centro studi Livatino plaude alla correttezza costituzionale della Presidente del Senato quanto allo stralcio dell’emendamento cannabis dalla legge di bilancio. Prescindendo al merito, la decisione è in linea con l’ordinanza n. 17/2019 della Consulta, a fronte del conflitto di attribuzione sollevato contro la precedente manovra dai Senatori del PD, i quali censuravano la compressione dei tempi di discussione, e quindi la lesione della sovranità del Parlamento. Con quell’ordinanza la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile il ricorso PD – per il fatto che la riduzione dei tempi di discussione della manovra era conseguenza delle richieste dell’UE -, annunciava che “in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti.” L’emendamento cannabis rientra a buona ragione fra le “altre situazioni”, poiché se non fosse stato stralciato, la fiducia posta dal governo e la seguente annunciata “blindatura” del testo alla Camera avrebbero comportato l’entrata in vigore di una norma controversa e delicata, senza la necessaria discussione nel merito delle Commissioni competenti e dell’Aula di Senato e Camera.
L’auspicio è che, anche alla luce dei dati allarmanti della Relazione sulle tossicodipendenze in Italia del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio, pubblicata nel silenzio pochi giorni fa, le Camere affrontino l’emergenza droga alla luce del sole e nel modo più ampio e oggettivo possibile. La decisione di oggi della Presidente del Senato dà un importante contributo in questa direzione.
Roma, 16 dic. 2019
Libera vendita della cannabis < 0.5% thc: meglio il “fumo” dell’arrosto?
Chi ha proposto l’emendamento alla manovra economica che legalizza la vendita al pubblico di derivati della cannabis se non superano lo 0,5 % di principio attivo, e chi ieri lo ha votato, non usino argomenti privi di fondamento. Non dicano, come hanno fatto, fra gli altri, in una nota i proponenti sen. Mantero e Cirinnà, che “sotto lo 0,5% di Thc la canapa non si può considerare sostanza stupefacente”: perché è smentito dalla tossicologia e dall’esperienza quotidiana.
Il 31 maggio le Sezioni unite della Cassazione avevano ribadito il divieto di cessione contenuto nella legge n. 242/2016, che disciplina la coltivazione della canapa, e avevano escluso che i cannabis shop potessero realizzare una legalizzazione di fatto.
Se il governo porrà la fiducia al Senato e il testo verrà “blindato” alla Camera, questa modifica diventerà legge entro l’anno. Senza la discussione che avrebbe meritato sulle gravi conseguenze della libera vendita: l’inserimento nella legge di bilancio contrasta con i principi di trasparenza dei testi legislativi, che non dovrebbero contenere disposizioni troppo eterogenee rispetto all’oggetto di cui si occupano (come sanzionato dalla Corte cost.). Ignorando volutamente l’attuale diffusione pandemica degli stupefacenti. Passando sopra le tragedie quotidiane di delitti commessi grazie al maggior uso di droga. Consentendo che, “iniziati” alla cannabis con un thc più basso, tanti giovani e meno giovani passino rapidamente a qualcosa di più consistente.
Una manovra economica deve mettere a posto i conti, non favorire la dipendenza dallo stupefacente e il conseguente incremento dei reati. A meno che il “fumo” non valga più dell’arrosto.
Roma, 13 dic. 2019
Sul suicidio assistito la Consulta ha imboccato una via allarmante
Fine della “leale collaborazione istituzionale”
di Alfredo Mantovano, da Tempi di dicembre 2019 p. 23.
Nella vicenda conclusa con la sentenza della Corte costituzionale sul suicidio assistito l’attenzione si è concentrata – come era comprensibile – sull’ulteriore varco che essa ha aperto verso derive di morte. Vi è però un passaggio, solo in apparenza formale, sul quale vorrei soffermarmi: è quello che ha permesso alla Consulta di non limitarsi a sancire se l’art. 580 del codice penale, nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio, sia o meno conforme alla Costituzione, ma di riscriverlo, fissando condizioni e limiti per la sua realizzazione e indicando una procedura.
Nei manuali di diritto costituzionale – provo una certo disagio a ricordarlo – si spiega ancora adesso che quando una norma di legge viene sottoposta all’esame della Corte costituzionale, l’esito è l’inammissibilità se la questione sollevata non è stata correttamente impostata dal giudice; il rigetto, se la norma impugnata viene valutata conforme alla Costituzione; l’accoglimento, se invece l’eccezione è ritenuta fondata, con conseguente declaratoria di illegittimità; l’interpretativa di rigetto, se la norma è ritenuta legittima a condizione che sia interpretata in modo diverso da come l’ha intesa il giudice che ha rimesso la questione alla Corte.
In questa vicenda la Corte costituzionale ha dapprima suscitato una certa sorpresa, con l’ordinanza n. 207/2018, depositata nel novembre 2018, quando, nel prospettare i profili di una presumibile illegittimità dell’art. 580 cod.pen., ha differito la declaratoria di incostituzionalità all’udienza del 24 settembre 2019, e ha sollecitato il Parlamento perché – per evitarla – approvasse una legge che recepisse le indicazioni della Consulta. Con tutto il rispetto per quest’ultima, desta qualche perplessità – a prescindere dalla delicatezza della materia – che assegnare alle Camere i compiti da svolgere, e financo il tempo entro cui svolgerli, realizzi quella “leale e dialettica collaborazione istituzionale” (§ 11 del l’ordinanza) cui pure la Corte ha scritto di ispirarsi.
Con la sentenza n. 242, depositata il 22 novembre scorso, la Corte è andata oltre, poiché ha fondato la sua decisione di radicale riscrittura della norma impugnata rivendicando il proprio potere di “gestione del processo costituzionale” (sic). La “collaborazione istituzionale” si è conclusa: poiché il Parlamento non ha eseguito il compito attribuitogli nel termine fissato, la Corte adempie a quello che definisce il dovere di “riempimento costituzionalmente necessario” (sic). Cioè non dice in modo secco un sì o un no alla illegittimità sollevata dalla Corte di assise di Milano, ma stende una nuova versione dell’articolo del codice penale impugnato.
Questa non è una novità; nel lontano 1992 il prof. Gustavo Zagrebelsky, che in anni seguenti avrebbe presieduto la Consulta, lo asseriva in modo chiaro nel suo fortunato volume Il diritto mite (Einaudi, pp. 201-203): “molte domande nuove poste al diritto dal progresso tecnologico (si pensi alla tecnologia genetica) forse più opportunamente possono trovare una prima risposta in una procedura giudiziaria in cui si mettano a confronto prudentemente i principi coinvolti, piuttosto che in assemblee politiche dove il richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di parte”. Tradotto per gli incliti, in primis il sottoscritto: al Parlamento (luogo del confronto fra posizioni di parte: e che che dovrebbe essere se no?) è preferibile la più asettica via giudiziaria.
E’ una tendenza che preoccupa al di là degli orientamenti ideali. Luciano Violante osserva come, grazie a questo “neocostituzionalismo” e in antitesi al “costituzionalismo classico”, “la garanzia dei diritti non sta più nell’unità e nella partecipazione alle istituzioni rappresentative; sta nelle giurisdizioni e nella loro assoluta indipendenza dal potere politico. La rappresentanza democratica lascia il campo ai tecnocrati del diritto: giuristocrazia invece della democrazia. Il nuovo costituzionalismo sottrae alla politica e attribuisce al giudice anche il potere di riconoscere nuovi diritti” (Anatomia del potere giudiziario, Carocci 2916, p. 24). Presentando al Senato nel febbraio 2018 il libro dell’allora presidente della Corte costituzionale Paolo Grossi, dal titolo significativo L’invenzione del diritto, è stato sempre G. Zagrebelsky a ribadire come “nello Stato costituzionale attuale non è più vero che la forza della legge segua incondizionatamente alla forma di legge. C’è qualcosa d’altro, cioè l’apertura dello sguardo dei giuristi a ciò che vive, cambia, talora ribolle sotto lo strato delle leggi”.
Quanto accaduto con la sentenza sul suicidio assistito dovrebbe far riflettere un Parlamento che avrebbe potuto elaborare quella normativa di equilibrio sull’art. 580 cod. pen. da molti auspicata, disattivando il giudizio di costituzionalità in corso, e che invece vi ha rinunciato, e si è fatto scavalcare. Ma dovrebbe far riflettere, più in generale, le forze politiche che rappresentano gli italiani in Parlamento, e chiunque ritenga che le istituzioni rappresentative abbiano ancora un senso e un futuro: non so quanto consapevolezza vi sia della posta in gioco, costituita – sempre per riprendere la felice espressione di Violante – dallo sviluppo del ruolo della magistratura, che da “bocca della legge” è diventata “bocca di sé stessa”.
E’ questione che va al di là del merito dal quale sono partito, e anche oltre l’area dei temi eticamente sensibili: tocca la stessa tenuta del sistema democratico, e la piena agibilità di istituzioni come il Parlamento e il Governo. Qualcuno ha voglia di interessarsene?
Prescrizione: perché l’entrata in vigore della riforma sarebbe un danno
Desta notevole perplessità la modifica della prescrizione che, inserita all’interno della legge n. 3 del 9/01/2019, c.d. “spazza-corrotti”, è destinata – se non interviene alcuna novità – a entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Essa prevede, fra l’altro, la sospensione del termine di prescrizione “dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna”.
Lo spostamento di un anno della piena operatività di questa disposizione rispetto al momento dell’approvazione della legge fu spiegato dalla prospettiva di varare nelle more una riforma del processo penale che garantisse tempi più rapidi di definizione: poiché tale riforma non è stata esaminata compiutamente neanche da un ramo del Parlamento, non si comprende perché oggi si intenda mantenere in piedi solo la rettifica della prescrizione. Per quanto sostenuto dagli stessi proponenti, essa aveva senso quale primo passo di una più completa architettura innovatrice.
Non è soltanto di una questione di sistema, pur se l’esperienza insegna quanto sia controproducente introdurre singole novità senza farle precedere da riforme di quadro. Quella della prescrizione è una questione complessa, che chiama in causa da un lato il potere punitivo dello Stato e la necessità di non disperdere atti di indagini e/o processuali formati spesso con difficoltà e con dispendio di risorse pubbliche, dall’altro la necessità che il singolo accusato veda definita la propria posizione processuale, senza compressioni di diritti che la dilatazione dei tempi di conclusione del giudizio rendono irreparabili.
Esula dal carattere rapido di una nota come questa l’indispensabile approfondimento che la materia esige. Ci si limita pertanto a considerazioni sintetiche:
- sulla base di dati obiettivi e non contestati, il 70% dei procedimenti penali che si definiscono in Italia con la prescrizione sono ancora nella fase delle indagini preliminari. Poiché la legge n. 3/2019 non incide in tale fase, essa si mostra inutile in più dei 2/3 dei casi di prescrizione e rischia di non far cogliere il dato allarmante costituito dalla discrezionalità di fatto dell’azione penale, che conduce una parte significativa delle Procure della Repubblica a scegliere quali reati perseguire e quali no. Invece di promuovere una discussione sulla sostenibilità della obbligatorietà dell’azione penale e sulla individuazione di criteri oggettivi e omogenei per l’avvio delle indagini, il mantenimento della norma della “spazza-corrotti” si concentra solo su quel che accade dopo la pronuncia di primo grado, che è fenomeno diverso e quantitativamente meno rilevante;
- nel restante 30% dei casi, i termini di prescrizione maturano con maggiore frequenza fra la decisione di primo grado e quella di appello, mentre è percentualmente irrilevante – poco più dell’1% – l’incidenza della prescrizione in Cassazione. Ciò non accade per caso: chiama in causa l’ineludibile riorganizzazione delle Corti di appello, al fine di seguire moduli simili a quelli della Cassazione, per es. nella definizione in camera di consiglio delle impugnazioni evidentemente inammissibili. Mentre in sede di legittimità è da tempo istituita una sezione dedicata esclusivamente alla veloce definizione dei ricorsi inammissibili, misure analoghe mancano in quasi tutti gli uffici di appello, nonostante siano tanti gli appelli generici o aspecifici. Peraltro una declaratoria di inammissibilità in grado di appello fa retrodatare gli effetti della prescrizione alla pronuncia di primo grado, ottenendo il risultato cui tenderebbe la legge n. 3/2019, ma senza forzature. Su questo fronte la legge appena citata rischia invece di cristallizzare situazioni di concreta inefficienza;
- un’ampia riforma della prescrizione è già entrata in vigore nel 2017, su impulso dell’allora ministro della Giustizia Orlando[1], con nuove e ulteriori ipotesi di sospensione e interruzione e con sensibili incrementi dei termini, e attende una valutazione in termini di ricaduta, che non può che giungere fra qualche anno. Non giova alla chiarezza applicativa la continua modifica di istituti di diritto sostanziale, con calcoli di termini differenti sulla base del principio della norma più favorevole;
- com’è noto, in Italia la prescrizione ordinaria per la fascia di delitti meno gravi è di sei anni, con incrementi significativi quando sono contestate aggravanti a effetto speciale o la recidiva qualificata, e salvo l’aumento a fronte di atti interruttivi del decorso del termine. Nè vale la comparazione con altri ordinamenti perché il confronto va operato per termini omogenei, e in Europa esistono discipline processual-penalistiche fortemente diversificate, per es. quanto alla obbligatorietà dell’azione penale, o quanto a termini di prescrizione molto più contenuti di quelli italiani. Se valessero i confronti andrebbe ricordato che, a differenza di quanto accade in altre Nazioni, in Italia in caso di assoluzione lo Stato non rifonde le spese processuali supportate dall’incolpato;
- qualsiasi richiesta difensiva che punti al mero scorrere del tempo ai fini della maturazione della prescrizione incontra già oggi gli opportuni rimedi della sospensione del decorso del relativo termine;
- risponde a esigenze di giustizia che l’ordinamento delimiti il tempo entro il quale il potere dello Stato si dispieghi nei confronti dell’accusato, parametrando alla gravità dei reati la misura temporale adeguata per giungere alla sanzione. Senza questo correttivo, l’accusato in attesa del giudizio vive in uno stato di precarietà perpetua, grave in sé in quanto lo rende indefinitamente “disponibile” al potere dello Stato. Ancora più grave se – come accade in virtù della legge n. 3/2019 – la sentenza di primo grado sia di assoluzione, e quindi che la presunzione di non colpevolezza sia ancora più accentuata: la pendenza giudiziaria a tempo illimitato preclude la partecipazione a un concorso pubblico, rende di fatto impossibile ricevere incarichi di lavoro, ostacola l’adozione di un bambino. In questi casi, se e quando il processo con termini di prescrizioni dilatati avrà una definizione, quelle possibilità saranno escluse per sempre, per via dell’età nel frattempo raggiunta dall’interessato.
Il Centro studi Rosario Livatino auspica un serio ripensamento rispetto alla operatività della norma contestata, affiancato da una riflessione d’insieme e concreta sul sistema processuale penale, che coniughi in modo più equilibrato la potestà punitiva dello Stato e i diritti dell’incolpato.
[1] L. 23 giugno 2017, n. 103, in G.U., serie generale, 4 luglio 2017, n. 154, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.