Il dito della prescrizione e la luna della discrezionalità

Il dito della prescrizione e la luna della discrezionalità

Di Alfredo Mantovano  da Tempi, gennaio 2020, pag. 36 

La prescrizione è una sconfitta per lo Stato. Costituisce una obiettiva sconfitta per lo Stato arrivare a sentenza definitiva un decennio e più dopo la consumazione di reati che hanno provocato danni ingenti alle persone offese, il cui accertamento ha richiesto fatica ed energie a causa di indagini complicate e di tre gradi di giudizio, e vedere tutto azzerato a causa dello scorrere del tempo. Sull’altro piatto della bilancia vi è l’esigenza dell’accusato di concludere in tempi accettabili la propria posizione processuale, soprattutto se innocente.

Alla certezza che con la nuova prescrizione quelle situazioni di disagio si moltiplicheranno si affianca la vaghezza di una riforma dell’intero processo solo annunciata, dai contenuti tutti da definire. Si tratta di scegliere se interessarsi del dito o della luna: il dito è per il vero non poco fastidioso, perché viene introdotto nell’occhio del primo che incappa in una disgrazia giudiziaria. La luna è sfaccettata e complessa, e presenta un lato oscuro che è colpevole continuare a ignorare.

Ecco i profili principali (della luna, non del dito):

  1. un’ampia riforma della prescrizione è già entrata in vigore nel 2017, per iniziativa dell’allora ministro della Giustizia Orlando, con nuove e ulteriori ipotesi di sospensione e interruzione e con sensibili incrementi dei termini. Per coglierne l’efficacia sarebbe stato necessario attendere qualche anno, perché la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale, dalla ricaduta non immediata, e invece si è cambiato daccapo;
  2. su un totale di 100 procedimenti penali chiusi a causa del tempo inutilmente decorso una quota annua variabile fra il 58 e il 70% matura nel corso delle indagini preliminari. Percentuali più contenute interessano il primo grado e l’appello – più o meno il 18% per ciascuno dei due -, mentre in Cassazione si viaggia poco al di sopra dell’1%. Poiché la legge n. 3/2019 non incide né sulla fase delle indagini, né nel corso del processo in primo grado, essa sarà inutile in almeno i 4/5 dei casi di prescrizione;
  3. il dato realmente allarmante è la conclamata discrezionalità di fatto dell’azione penale, in virtù della quale una parte significativa delle Procure della Repubblica sceglie quali reati perseguire e quali no. La sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado distrae dal primo vero lato oscuro della faccenda: capire quale senso abbia oggi il vincolo costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale – allorché i 2/3 dei procedimenti vengono fatti prescrivere dal P.M -, e se non è il caso di aprire un dibattito politico serio sulla individuazione di criteri oggettivi e omogenei per l’avvio delle indagini. Il tema è decidere se le linee di politica giudiziaria appartengono ancora al Parlamento e al Governo, o se sono state nella prassi delegate alle Procure disseminate sul territorio nazionale, ciascuna delle quali segue propri criteri, in uno pseudo-federalismo dell’azione penale che si traduce nella diseguale applicazione della legge;
  4. per le prescrizioni maturate dopo le indagini varrebbe la pena di domandarsi perché i relativi termini si allungano con maggiore frequenza fra la decisione di primo grado e quella di appello, mentre è percentualmente irrilevante – poco più dell’1% – l’incidenza della prescrizione in Cassazione. L’altro tema importante è la necessaria riorganizzazione delle Corti di appello, per far sì che queste seguano moduli simili a quelli della Cassazione, per es. nella definizione in camera di consiglio delle impugnazioni evidentemente inammissibili. Non entro nel dettaglio tecnico; è però verosimile che se quanto sperimentato con successo in Cassazione fosse mutuato dalle Corti di appello le prescrizioni maturate in questa fase verrebbero ridotte della metà. Non c’è bisogno di una riforma, è sufficiente un po’ di attenta dedizione: il ministero della Giustizia potrebbe svolgere un ruolo di coordinamento fra le iniziative dei vari distretti;
  5. fra le misure organizzative che non esigono modifiche di norme vi è pure la garanzia che il giudice – monocratico o collegiale – che inizia un processo poi lo conclude. Detta così, sembra scontata, ma in concreto non lo è, perché ai rinvii di mesi o di anni fra una udienza e l’altra seguono i cambi della composizione del giudicante, e questo rende necessario ricominciare da capo l’istruttoria, e quindi perdere tempo: non è impossibile da affrontare.

Letterina alla Befana. Fa che gli italiani ricevano in regalo: a) un ministro della Giustizia che migliori il sistema giudiziario a legislazione invariata, magari sui fronti prima sintetizzati; b) un Parlamento che modifichi il codice di procedura penale per rendere il processo più celere senza abbassare le garanzie (non è vietato!); c) giudici che, in coerenza col principio codicistico di concentrazione e immediatezza, inizino e concludano il singolo processo loro assegnato, senza lasciarlo in eredità ad altri. Non negarci questi regali, lasciando nella calza solo il carbone della sospensione della prescrizione!

Sentenza Cassazione in contrasto con i dati di realtà enunciati dalla Relazione al Parlamento del Dip. antidroga Pres. Consiglio

Sentenza Cassazione in contrasto con i dati di realtà enunciati dalla Relazione al Parlamento del Dip. antidroga Pres. Consiglio

A inizio dicembre il Dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio ha diffuso la sua annuale Relazione al Parlamento sullo stato delle varie dipendenze in Italia – http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita-e-progetti/relazioni-annuali-al-parlamento/relazione-annuale-al-parlamento-sul-fenomeno-delle-tossicodipendenze-in-italia-anno-2019-dati-2018/ – utilizzando i dati relativi al 2018. Da essa emerge che: 1. un terzo degli studenti italiani – il 33,6%, pari a 870.000 ragazzi circa – ha fatto uso di almeno una sostanza drogante durante la propria vita; 2. un quarto – il 25,6%, pari a 660.000 studenti – ne ha fatto uso nel solo 2018; 3. gli stupefacenti più diffusi sono i derivanti della cannabis, che sono il 96% delle sostanze sequestrate; 4. la quantità di piante di cannabis sequestrata è cresciuta in un anno del 93,9%; 5. aumentano i ricoveri ospedalieri droga-correlati (+ 14%), le infrazioni alla guida per uso di droga al volante (+ 12%), i decessi derivanti dall’assunzione di stupefacenti (+ 12.8%).

La Relazione, pur diretta al Parlamento, non è stata discussa nell’Aula della Camera o del Senato né in alcuna Commissione. Pur se il Dipartimento che l’ha redatta rientra nella competenza politica del Presidente del Consiglio, né il Premier né il Governo hanno detto una parola su di essa. Ci sono state le risposte istituzionali, ma sono andate nella direzione, dall’emendamento che ha tentato di inserire nella manovra la vendita di hashish e marijuana nei cannabis shop, alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 19 u.s., di cui ieri è stato reso noto il principio di diritto, che ritiene lecita la coltivazione casalinga di cannabis “in modica quantità”: così di fatto favorendo la vendita dei semi di canapa che le medesime Sezioni Unite avevano escluso con la sentenza sui cannabis shop del 30 maggio.

Preoccupa una tale dissociazione dalla realtà. Essa suona ipocrita, negli stessi giorni in cui si piangono con troppa frequenza vittime innocenti dell’aumento della diffusione della droga, voluto da leggi antiquate e stolte, da una giurisprudenza creativa, e dall’indifferenza dei più.

Roma, 27 dic. 2019

I dati della Relazione sulla droga in Italia:  soddisfatti di “ridurre” danni che aumentano?

I dati della Relazione sulla droga in Italia: soddisfatti di “ridurre” danni che aumentano?

Pubblicata ai primi di dicembre nell’indifferenza generale

Nei primi giorni di dicembre il Dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, organismo istituzionalmente dedicato alla prevenzione e al monitoraggio delle tossicodipendenze, ha diffuso la sua annuale Relazione al Parlamento sullo stato delle varie dipendenze in Italia, utilizzando dati relativi per la gran parte al 2018. Colpisce l’indifferenza mediatica al documento, ignorato da quasi tutte le testate.

Premesso che la Relazione va studiata nell’interezza delle sue quasi 300 pagine – http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita-e-progetti/relazioni-annuali-al-parlamento/relazione-annuale-al-parlamento-sul-fenomeno-delle-tossicodipendenze-in-italia-anno-2019-dati-2018/ -, provo a ricavarne un abstract, da intendere come invito alla lettura, diviso per voci significative.

Tre dati emergono fra i tanti, e chiamano in causa:

la diffusione delle sostanze stupefacenti, che ha raggiunto un terzo della popolazione giovanile;

l’insuccesso della prevenzione, correlata al grado di consapevolezza;

l’inesistenza del recupero.

Va poi aggiunta qualche annotazione sul contrasto e sui costi.

La diffusione. Un terzo degli studenti italiani – il 33,6%, corrispondente a 870.000 ragazzi circa – ha utilizzato almeno una sostanza drogante durante la propria vita; un quarto – il 25,6%, corrispondente a  660.000 studenti – ne ha fatto uso nel 2018. Sono cifre da pandemia, da non considerare alla stregua di meri dati statistici: ammontano a centinaia di migliaia le persone in età evolutiva che subiscono una pesante aggressione al sistema nervoso, all’apparato respiratorio, alla capacità riproduttiva, per menzionare solo alcune delle voci maggiormente interessate dai danni della sostanza, senza che ciò provochi la reazione che sarebbe necessaria.

I derivati della cannabis – marijuana e hashish, oltre alle piante – sono lo stupefacente maggiormente diffuso: interessano il 58% delle operazioni antidroga, il 96% del totale dei quantitativi sequestrati, l’80% delle segnalazioni ai sensi dell’art. 75 DPR n. 309/1990 (la detenzione che non costituisce illecito penale bensì solo amministrativo), il 48% delle denunce all’autorità giudiziaria.

La prevenzione. Il consumo di cannabis è definibile “rischioso” per un giovane consumatore su quattro: circa 150.000 studenti tra i 15 e i 19 anni sono risultati positivi al CAST-Cannabis Abuse Screening Test, che per le quantità e le modalità di utilizzo della sostanza renderebbero necessario un sostegno clinico per affrontare gli effetti del consumo. A tale consistente diffusione non corrisponde la cura e il trattamento dei problemi correlati all’uso: l’utenza dei servizi per le tossicodipendenze in trattamento per uso primario di cannabis rappresenta l’11% del totale, e i ricoveri ospedalieri da imputare a questa sostanza sono il 5%, di quelli direttamente droga-correlati. La causa della mancata corrispondenza fra uso e trattamento è, fra le altre, verosimilmente nel fatto che il 78% degli studenti assuntori di derivati della cannabis sono all’oscuro degli effetti che le sostanze avrebbero avuto, a fronte di un media di principio attivo – il THC – riscontrata in esse pari al 12 % per la marijuana e al 17% per l’hashish.

Ricordo che 30 anni fa la percentuale media di THC che si riscontrava fra marijuana e hashish, sulla base delle perizie tossicologiche, si aggirava attorno all’1%. Si aggiunga che la cannabis più potente che si riscontra in natura, cioè senza che la pianta subisca alterazioni, ha il THC entro il 2.5%: il che significa che le piante di cannabis che circolano normalmente sono esito di alterazioni realizzate con strumenti facilmente disponibili, acquistabili senza problemi per internet, cui si aggiunge la manipolazione esercitata sui derivati.

Non sono “leggeri” i derivati della cannabis. E’ “leggero” l’approccio a essi: non solo per la già sottolineata sottovalutazione degli effetti, ma anche per la facilità di reperimento: l’84,2% degli studenti che ha utilizzato cannabis nel 2018 ritiene di poterla reperire facilmente, il 75,3% riferisce che potrebbe procurarsela per strada, il 35,7% a casa di amici, e il 34,6% in discoteca.

Il recupero. Va premesso che quando la sostanza, per qualità e/o quantità, è ritenuta per uso personale (con l’attuale larghezza applicativa di tale qualifica), chi la detiene non è punibile, ma viene “segnalato” al Prefetto – art. 75 DPR n. 309/1990 – per l’adozione di sanzioni amministrative, dalla sospensione della patente di guida a quella del porto d’armi, o per l’avvio a una struttura di recupero. Nel 2018 le segnalazioni al prefetto sono state 41.054 e hanno riguardato 39.278 soggetti, con un incremento del 2% di segnalati rispetto al 2017, dall’età media di 24 anni, e nell’80,01 % dei casi le sostanze che hanno originato l’informativa sono state cannabis e derivati. Dei convocati dal prefetto per un colloquio il 45% non si è presentato. Il numero di coloro che, sollecitati dal Prefetto, hanno accolto l’invito ad avviare un trattamento di recupero sono stati appena 82, lo 0,2% dei segnalati. Senza un sistema di sanzioni adeguate la prevenzione semplicemente non funziona.

Il contrasto, nel raffronto fra il 2017 e il 2018:

  1. le operazioni antidroga delle forze di polizia hanno subito un decremento dell’1,6%;
  2. nonostante questo – calcolata in peso – la quantità di sostanze sequestrate è aumentata del 4,5% e la quantità di piante di cannabis sequestrata è cresciuta del 93,9%. Il dato in realtà va scomposto perché, con specifico riferimento ai derivati della cannabis, vi è un importante incremento delle operazioni (+9%) e dei sequestri di hashish (+318,5%), mentre per la marijuana si registrano decrementi sia delle operazioni (-9,2%)e dei sequestri (-58%)
  3. La diminuzione, pur lieve, dell’insieme delle iniziative di polizia e l’estensione del sequestrato è un ulteriore riscontro dell’incremento della droga in circolazione, soprattutto hashish. Il raddoppio da un anno all’altro delle piante di cannabis è agevolmente spiegabile in base all’applicazione distorta della legge n. 242/2016, arbitrariamente intesa come un via libera ai cannabis shop;
  4. i soggetti denunciati per reati di droga sono cresciuti dello 0,6%. Il 48% delle denunce riguarda i derivati della cannabis, il 36% la cocaina, il 10% l’eroina e il restante 6% altre sostanze. Diminuiscono in parallelo – e in modo sensibile – i soggetti condannati: il dato delle condanne è probabilmente sottostimato, a causa di ritardi nell’inserimento dei dati; resta obiettivo tuttavia l’andamento in calo negli ultimi dieci anni di condanne per droga, e fa interrogare sulla percezione a livello giudiziario (a differenza di quanto avviene nel sistema sicurezza) della gravità del fenomeno. Rinvio alla fig. 3.1.1 della Relazione, che illustra il trend dei consumi di sostanze stupefacenti nella popolazione studentesca: il grafico è illuminante nell’evidenziare la sensibile diminuzione allorché è stata pienamente operativa la riforma del 2006, e un altrettanto sensibile nuovo aumento a partire dal decreto legge del 2014.

I costi. Chi sostiene a occhi aperti la legalizzazione delle droghe che definisce “leggere” rifletta sugli effetti della assunzione di questi ultimi:

  1. i ricoveri ospedalieri direttamente droga-correlati nel 2017 (ultimo dato disponibile) sono stati 7.452, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Il 52,4% dei ricoveri sono stati attribuiti all’utilizzo di sostanze miste o non identificate: il 21,1% ad oppioidi, il 20% a cocaina, il 5,4% a cannabinoidi, lo 1,1% ad amfetamine e allucinogeni;
  2. sempre i dati del 2017 (ultimi disponibili) indicano un incremento di circa il 12% delle violazioni contestate per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: 5.289 contro le 4.742 nel 2016. A esso corrisponde la crescita rispetto agli anni precedenti delle rilevazioni dei Carabinieri relative agli incidenti stradali con lesioni a persone con almeno un conducente sotto l’effetto di sostanze psicoattive: sono stati 1.048 (pari al 3,2% del totale degli incidenti rilevati) ed hanno provocato 1.893 feriti e 40 vittime. Sono numeri sottostimati: il secondo perché fotografa solo il lavoro dell’Arma, il primo perché non tiene conto dei rilievi operati dalle Polizie locali, che intervengono soprattutto nelle aree urbane;
  3. nel 2018 i decessi direttamente attribuibili all’uso di sostanze stupefacenti sono stati 334, con un aumento di quasi il 12,8% rispetto all’anno precedente;
  4. premesso l’uso di sostanze stupefacenti provoca dei costi per il corpo sociale, la stima di essi deve confrontarsi con beni e servizi che non hanno prezzi di mercato. Nella Relazione il totale dell’assistenza socio-sanitaria ammonta per le tossicodipendenze complessivamente a 1.810.433.498 euro: il 79,4% riguarda i servizi pubblici per le dipendenze, il 16% le comunità terapeutiche, il 4,6% è assorbito dall’assistenza ospedaliera. Restano fuori voci significative, in primis i danni da incidenti stradali.

Per concludere. La Relazione del Dipartimento per le Politiche antidroga ha come destinatario istituzionale il Parlamento: sarebbe logico attendersi una sessione dedicata alla valutazione e al seguito da fornire ai dati che essa contiene, e invece il silenzio mediatico è stato seguito dal silenzio di Camera e Senato. Nel Governo in carica la delega politica da cui dipende il Dipartimento non risulta assegnata: il che vuol dire che è rimasta in capo al Presidente del Consiglio, a differenza di quanto accade di solito (è prassi conferirla a un Ministro senza portafoglio o a un sottosegretario alla Presidenza). Non è un segnale di attenzione, immaginando il Premier impegnato contestualmente su più fronti, e non invece concentrato su una voce che richiede dedizione, impulso, iniziativa.

Si invertirà la tendenza quando si riprenderà a parlare dell’emergenza. Ma, a differenza dei terremoti, la calamità-droga non è naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente, propagandata, ed è favorita da leggi irrazionali. E’ accompagnata o dalla deliberata ignoranza della sua gravità, o – per un’area di recidivi ideologici – dalla volontà di fare peggio. Dovrebbe essere al centro di una campagna di prevenzione nelle scuole: invece la stessa Relazione dà conto di risorse gran parte investite sulla c.d. “riduzione del danno”. Quale futuro ha una Nazione che su una questione così cruciale si rassegna a contenere i danni, senza neanche riuscirvi?

Alfredo Mantovano

Intervista a Boštjan Zupančič, ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Intervista a Boštjan Zupančič, ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Segnaliamo una lunga intervista di Grégor Puppink a Boštjan Zupančič, ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e autore del libro: “On the European Court of Human Rights: An Insider’s Retrospective (1998-2016)”, pubblicato quest’anno, che si sofferma con acume e sensibilità su una serie di questioni attinenti agli aspetti più controversi dell’alto ministero in tema di diritti umani svolto dai giudici di Strasburgo.

Illuminanti, in tal senso, le parole circa la progressiva erosione, da parte della Corte, di una serie di misure di autolimitazione ermeneutica adottate all’inizio per scongiurare il rischio di pronunce arbitrarie e poi superate in forza di un preteso carattere vivente della Convenzione Europea, chiave esegetica che nasconde l’insidia di percorsi di nomopoiesi lungo i quali, «giudici non eletti direttamente dal popolo si comportano come un mini parlamento. Ma questo non è il loro lavoro. […] La dottrina spesso usata per il ragionamento è quella della proporzionalità, che è una cattiva imitazione del modello americano dell’”uguale protezione della legge”. Negli Stati Uniti è noto che in nome di questa teoria si può giustificare quasi tutto [nostre le traduzioni dall’inglese]».

Allo stesso modo, degne di nota appaiono le riflessioni in merito alla non fondazione ontologica o meta-normativa dei diritti umani, la cui evanescenza dogmatica è tale da far spesso apparire il riferimento ad essi come un mero espediente, argomentativo e ideologico, cui attingere per giustificare l’agenda del progressismo politico: «I diritti umani erano, in principio, una vetrina ideologica americana nei confronti dell’Unione Sovietica e dei Paesi dietro la cortina di ferro. […] Oggi dirlo è quasi un sacrilegio perché i diritti umani non sono più solo un’ideologia. Sono diventati una religione. Per quale scopo? Ovviamente, per giustificare qualsiasi cosa, dalla migrazione ai discorsi d’odio. […] Questa nebulosità funziona […], per proiettare sullo schermo dei diritti umani tutto ciò che considerano politicamente utile».

Non meno rilevanti le considerazioni svolte in ordine allo spinoso tema del riconoscimento di una soggettività giuridica piena all’embrione umano, contro le arcinote derive antiumane dell’abortismo libertario arrembante. Osserva Zupančič all’uopo: «Tuttavia, questa [dell’aborto] si traduce nella [questione della] concessione dello status di soggetto legale al nasciturus […]. Ma non esiste alcuna logica nella giurisprudenza della Corte europea, che non ha mai preso posizione in merito alla questione dell’aborto, lasciando di fatto la questione ai 47 Stati (ABC contro Irlanda, 2010), anche se ha poi sentenziato sull’uso di cellule staminali embrionali (Parrillo v. Italia, 2015) e ha affermato, nel caso Vo v. France (2004), che proteggere la vita del feto umano è un legittimo scopo pubblico. […] Da anatema, l’aborto è diventato un diritto sacro».

Infine, come passare sotto silenzio le osservazioni aventi ad oggetto le dinamiche eziologiche alla base di un attivismo giudiziario che ha portato a rimodulare, anche culturalmente, il ruolo del giudice, sempre più visto come la “voce di chiusura del sistema”, oltre la logica della separazione dei poteri e il principio che vorrebbe preservare la centralità della norma e della normazione come espressioni del parlamentarismo democratico: «Il modello anglosassone basa il suo ragionamento giuridico sull’analogia; mentre il sistema continentale lo basa sul sillogismo formale. […] Ma a Strasburgo e in tutte le corti costituzionali continentali, quando si tratta di giudicare un caso particolare, spesso, non esistono le premesse principali da applicare o le somiglianze con i precedenti non sono chiare. […] I sistemi giuridici continentali si sono quindi spostati […] dal formalismo giuridico a un ragionamento sconosciuto per analogia in cui i tribunali non hanno limiti esterni, ma dovrebbero imporli a se stessi. La conseguenza è un “attivismo giudiziario”: il governo dei giudici. […]. Da qui l’imprevedibilità dei giudizi […]. Di conseguenza, la Corte è sempre più autoreferenziale».

Autoreferenzialità, dunque, attivismo, imprevedibilità dei giudizi, in una parola, una sempre maggiore politicità nelle decisioni della Corte, che dovrebbe destare una più che giustificata preoccupazione e spingere a sollecitare la rimodulazione di questa nuova forma di costituzionalismo giudiziario che, sostituendosi di fatto al potere legislativo in settori moralmente sensibili, agisce in assenza di una rappresentatività che ancora dà senso alle odierne democrazie occidentali.

(l’intervista è reperibile all’indirizzo: https://eclj.org/geopolitics/echr/about-the-echr–interview-with-bostjan-m-zupancic?lng=en)

Antonio Casciano

A Modern-Day Saint: Rosario Livatino and a Judge’s Life “Under God”

A Modern-Day Saint: Rosario Livatino and a Judge’s Life “Under God”

Riprendiamo l’articolo di Marianna Orlandi, pubblicato il 12 dicembre 2019 su Public Discourse, sito del Witherspoon Institute.

On September 21, 1990, a few days before turning 38, Rosario Livatino was killed by the mafia on his way to work. A young judge in Sicily, he had taken his job quite seriously. His life was all work and family, the former in court and the latter at his elderly parents’ house, with whom he lived until the end. He had no siblings and, though he fell in love, never married.

This layman may soon be a saint. The cause for his canonization, which started in 2011, passed its diocesan stage and is now in the hands of the Roman Curia. However, this Servant of God can already be a model and source of inspiration for many lay men and women working for the promotion of justice. Indeed, some Italian lawyers and jurists have recently found the courage to establish a natural law think-tank bearing his name, the Centro Studi Rosario Livatino, which aims to engage current debates about controversial ethical issues by promoting a proper understanding of fundamental human rights.

Rosario was born to a middle-class Sicilian family, the only child of Rosalia Corbo and Vincenzo Livatino. He attended the local high school and graduated magna cum laude from the University of Palermo in 1975. Three years later, in 1978, he started his career as a magistrate in Caltanissetta. He worked as a public prosecutor in Agrigento and was later appointed judge, in 1989. Since his early childhood, Rosario was quite reserved. He was also a gifted student and often helped his friends with difficult readings rather than play soccer. In his adult years, he took care of his parents, spent long nights and holidays in court, and cared deeply about his faith.

His Christian life, however, was discreet, and he helped the poor of his town in secret. He chose to sit in the back rows. The pastor of the parish church in Agrigento (where Livatino spent time each morning before going to work) only discovered that he was a magistrate of high caliber after his death. Livatino’s personal diaries also report he spent a few years feeling that God was very distant and silent. His spiritual dry spell notwithstanding, he became a man of serious faith, living his work and everyday life as a personal path toward heaven. In everything he did in his daily routine, he knew that God’s sight was upon him. On his desk there was always a crucifix and the New Testament, the pages of which were underlined and crumpled, suggesting that he read it quite often.

Most of what we know about Livatino’s life comes from accounts of people he met and from his diaries, which he started keeping in 1978. One passage emerges from that year, written in red: “Today I took the oath and I am a magistrate. May God assist me and help me respect this oath and to behave as demanded by the education I received by my parents.” These and other details of Livatino’s life were recently recounted in a book by Roberto Mistretta, written in collaboration with Giuseppe Livatino—a priest, a relative of the judge, and the postulator of the cause of beatification.

Livatino did not wish to act like a hero; he simply faced the realities of Sicily, where the mafia was deeply connected to both national and local politics. Very soon he had to choose whether he would stand for law and justice or opt for convenience and personal safety. As is inevitable in a small Italian province, Livatino knew the identities of the mafia families and carefully avoided any questionable contact or dubious favors. He refused to attend local parties or events if he knew that local bosses would be invited. He did not stop investigating or prosecuting cases when the defendants’ affiliation with the mafia was clear, with all the risks that entailed. As a result, he was soon hated by the local bosses who eventually ordered his assassination.

The extraordinary character of Livatino’s ordinary life is revealed by the acronym he used on the pages of his diaries, discovered after his murder: “S.T.D.” At first, the police thought this could be a clue left by the judge himself to assist them in the investigations. They later discovered that it stood for Sub Tutela Dei, “under the protection of God. This acronym reveals precisely how the young judge lived his life and work: under God’s protection. Interestingly, the Latin verb tueor also means “to be watched.” S.T.D., therefore, means also “under the sight of God, and this largely describes how Livatino lived his daily duties.

When he spoke of his profession, and in particular of issuing judgments, Livatino said that it is one of the most difficult tasks that men are required to perform. He writes: “The duty of the magistrate is to decide; however, to decide is also to choose. . . . And it is precisely in this choosing in order to decide, in deciding so as to put things in order, that the judge who believes may find a relationship with God. It is a direct relationship, because to administer justice is to realize oneself, to pray, to dedicate oneself to God. It is an indirect relationship, mediated by love for the person under judgment.”

He continues:

And this duty will be lighter, as the judge will better and more humbly acknowledge his weaknesses, and present himself each time to the society that gave him such a scary amount of power, seeking to understand the man who is in front of him and to judge him without a superhuman attitude, but with constructive contrition. . . . And once more it will be the law of love, the vivifying strength of faith, that will solve the problem at its roots. Let’s remember Jesus’ words to the adulterous woman: “Let him who is without sin cast the first stone.” By these words, he indicated the deep reason of our difficulty: sin is shadow, in order to judge there is need of light, and no man is absolute light himself.

This light was the tutela Dei, the sight of God.

While these passages from a speech in 1986 reveal the depth of his commitment to truth and justice, as well as his awareness of our creaturely limits, his diaries reveal his profound humanity. Livatino had many fears and doubts. His heart was easily broken by women who did not return his feelings. As the day of his death approached, however, Livatino started acting as though he knew something would happen. He seemed less interested in marrying and founding a family, admitting that he did not want to leave orphans and widows behind him. Two years before his death, he also decided to receive the sacrament of Confirmation, as if he knew he needed the strength of a Soldier of Christ. Finally, the judge refused the bodyguard he was offered for his own security: he did not want other fathers to mourn the loss of their children because of him.

On that last day, he greeted his parents as usual and left for court in Agrigento. On his way, the judge’s car was rammed by the assassins, who shot at him through the windows, both from a car and from a motorcycle. He was wounded in his shoulder and, with terror and pain, left his vehicle and started to run away. While the killers chased him and kept shooting in his direction, he lost one of his shoes and eventually fell down. Then, looking at the man who was about to shoot the last bullet, Livatino asked “Guys, what have I done to you?” (“Cosa vi ho fatto, picciotti?”) There was no condemnation or hatred in his words.

Livatino lived his life according to what he once spoke: “On the day of our death, we will not be asked whether we believed, but whether we were credible.” He was indeed credible to the point where, after his death, Saint John Paul II called him “a martyr of justice and, indirectly, of faith.” Profoundly touched by the pain of Livatino’s parents, John Paul gave a powerful speech in the Valley of Temples, where he called for the conversion of all sinners—of all murderers.

Every canonization requires a miracle; at least one is attributed to Livatino’s intercession. Almost three years after his death, Livatino appeared to a courageous mother, Elena Canale Valdetara, who was terminally ill. She was then the mother of two natural daughters and had adopted two children with her husband: a girl with Down syndrome and very serious heart issues, and a boy born without legs and arms. Sometime before that dream, in 1993, she discovered she had lymphoma. She prayed and trusted herself to God. One night, she dreamt of a young man, who told her: The strength that will cure you is within you. Once you find it, you will help more children.” She also saw herself attending a feast with her family on her silver wedding anniversary in 2000.

When Elena had this dream, she had no idea who the man was. In 1995, on the fifth anniversary of Livatino’s death, she saw his picture on a newspaper and recognized him. Elena weighed 84 pounds and, according to the doctors, had no hope but radiation treatment. She nonetheless decided to visit the Holy Land, and once she had returned, she knew that something had changed. She asked the doctors to take more tests. Though they initially resisted, they were surprised to discover that the cancer was gone. In 2000, Elena, who had set up a foster home, was healthy and celebrated her anniversary with her husband in Rome, just as she had dreamt.

On November 29, 2019, Pope Francis met the members of the Centro Studi Livatino at the Vatican. In his speech, the Holy Father mentioned Rosario Livatino’s opposition to euthanasia, which he held to be a violation of natural law. The Italian Constitutional Court recently decriminalized assisted suicide, although exclusively under certain conditions, and in limited cases. After quoting the judge’s words, the Pope noticed their distance from recent judgments, issued in Italy and in many other states, where a “creative jurisprudence . . . invents a right to die that lacks any juridical foundation.”

Livatino was not simply a just man, but a person of true charity, as demonstrated in several anecdotes and by the accounts of those who knew him. Though he was a judge, he judged facts, not the person. One day, finding himself next to the dead body of a mafia boss, and noticing that a police officer was rather happy about his death, he said, “Those who have faith shall pray, those who do not shall keep silent.” He once wrote: “Jesus Christ never said that ‘above all’ we must be just, even though on many occasions he exalted the virtue of justice. He instead elevated the commandment of charity to a mandatory norm of conduct, because that is the ‘qualitative leap’ of Christians.” There is a time for judgment, a time for love, and even a time for silence. Livatino knew when and how to practice each.