La dittatura del sospetto

La dittatura del sospetto

Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato su Il Foglio il 3 ottobre 2017.

1. L’efficacia e l’importanza della confisca di prevenzione. Ammetto l’addebito. Nel 2008-2009, avendo avuto un ruolo nel governo dell’epoca, ho coordinato i lavori che hanno esteso l’applicazione delle cosiddette misure di prevenzione patrimoniali, e cioè del sequestro e della confisca dei beni di provenienza illecita. Il punto di partenza era la consapevolezza che le associazioni di tipo mafioso – chi le dirige e chi ne fa parte con ruoli importanti – sono certamente colpite dalle condanne penali, ma ricevono sconfitte storiche se sono loro sottratte le ricchezze accumulate con i traffici illeciti di vario tipo. Sconfitte materiali, poiché la privazione di contanti, di titoli, di immobili e di aziende riduce l’operatività di un clan criminale; sconfitte simboliche, poiché la trasformazione della villa del boss al centro del paese in una stazione dei Carabinieri, superate con successo le fasi della confisca e della destinazione, rappresenta per quel boss e per il suo giro una perdita di credibilità non da poco. L’intento di quelle modifiche normative era di superare alcune anomalie, come poi è accaduto. Le disposizioni precedenti rendevano possibile colpire i beni costituenti il provento dell’attività mafiosa solo se il loro titolare, effettivo o per interposta persona, fosse attualmente pericoloso. Se il boss moriva, i beni illecitamente acquisti transitavano legalmente agli eredi (come fa un defunto a manifestare attuale pericolosità?); se iniziava una collaborazione con la giustizia per ciò stesso non era più fonte di pericolo, quindi i beni restavano a lui… Aver scisso dalla confiscabilità il requisito della attualità della pericolosità ha permesso di far crescere la quantità di ricchezze sottratte alle mafie. Le riforme del 2008-2009 hanno pure esteso le misure di prevenzione patrimoniali oltre i confini delle attività qualificabili come mafiose: era parso un passaggio logico, sempre che la dimostrazione della pericolosità di una persona sia rigorosa, e si riscontri la ripetizione da parte di quel soggetto di condotte per esempio di concussione o di corruzione, pur poste in essere al di fuori di contesti mafiosi, con la conseguente accumulazione di beni di provenienza criminale, e con una evidente sproporzione fra il tenore di vita e i redditi legalmente percepiti. Attualmente mi occupo di misure di prevenzione patrimoniali dal lato della loro applicazione, lavorando in un ufficio giudiziario cui in grado di appello è demandata, fra le altre, questa competenza. Mi è capitato in più d’un caso di confermare confische di importi significativi, in presenza di reati contro la pubblica amministrazione: a riprova che questo strumento è già da tempo adoperato contro pubblici ufficiali infedeli che abusano della loro funzione per conseguire vantaggi patrimoniali illeciti. Proprio per questo sfugge la ratio della ulteriore estensione prevista dalla riforma del cosiddetto codice antimafia, approvata mercoledì e tanto enfatizzata: corruzione e concussione sono già colpite dalla prevenzione patrimoniale, sempre che le modalità di consumazione di questi reati descriva la pericolosità di chi li commette. An-dare oltre quanto previsto rischia di squilibrare il sistema.

2. La patologia del sistema: prescrizione dei reati e confische dei patrimoni. La quotidiana applicazione delle confische di prevenzione – insieme con la comparazione con esperienze di altri uffici giudiziari – fa osservare che la necessità dell’oggi non è una applicazione più larga di questo strumento; è da un lato conferire serietà al governo del settore (l’Albo degli amministratori giudiziari doveva esserci da sei anni ed è stato reso operativo solo sei mesi fa), dall’altro riflettere in modo obiettivo sul sistema penale nel suo insieme, al cui interno questo strumento si inserisce. La dinamica che si è affermata è la seguente: gran parte dei reati commessi in Italia o non sono perseguiti o, se si apre un fascicolo con la loro iscrizione, finiscono in prescrizione. Sarebbe lungo illustrarne le cause; certamente non dipende da termini di prescrizione troppo contenuti. Per cui è facile prevedere che la riforma del processo penale, pur essa di recente varo, avendo incrementato i termini medesimi non limiterà tuttavia l’estinzione dei reati per il decorso del tempo: basta ricordare che una parte significativa di prescrizioni matura già prima della conclusione delle indagini. Qui però interessa altro: capita che un soggetto che ha commesso degli illeciti penali ma è stato quasi sempre “graziato” dallo scorrere del tempo, sia poi sottoposto a una misura di prevenzione patrimoniale, che – ri­tenendolo pericoloso per un arco temporale passato, anche lungo – sottrae a lui e ai suoi stretti familiari l’intero loro patrimonio. In tal caso la pericolosità viene configurata ri­valutando gli “elementi di fatto” ricavati dai procedimenti definiti con la prescrizione. I due binari – non essere stato colpito per i reati di volta in volta commessi, essere in un secondo momento privato di tutti, o quasi, i suoi beni -vanno considerati congiuntamen­te. Sono stato estensore qualche anno fa di un decreto di conferma di una confisca di be­ni -cash, mobili registrati, immobili, aziende – del valore di svariate decine di milioni di euro a carico di una persona che era giunta a un’età avanzata con un certificato penale sproporzionato per difetto rispetto alla sua cospicua attività criminale. Posso parlarne perché la decisione è diventata definitiva, e comunque non ne riporto il nome. Questa persona era specializzata in due tipologie di reati: stoccava prodotti contraffatti prove­nienti da oltre Europa, e li commercializzava previa apposizione di falsi marchi; in paral­lelo, realizzava bancarotte fraudolente se­riali di considerevole entità. Per decenni questi reati sono finiti in prescrizione: è in­credibile, soprattutto per la bancarotta, che ha termini lunghi, ma è andata così. Supera­ta la soglia dei 70 anni gli è stato tolto tutto, o quasi, con la confisca di prevenzione. Il pro­blema non è il caso specifico, ma il cambio di paradigma che – come illustra questo caso, tutt’altro che isolato – si sta realizzando negli uffici giudiziari: al di là di quel che dicono codici e manuali, la quantità crescente di im­procedibilità per prescrizione sta facendo in concreto allontanare da un diritto penale del fatto, che sanziona il singolo atto criminale. Nel contempo, la sempre più estesa applica­zione delle misure di prevenzione patrimo­niali individua una sanzione rivolta a una persona, per quello che ha mostrato di esse­re nell’insieme della sua esistenza: ti puni­sco, togliendoti i beni, non per le specifiche condotte delittuose che hai commesso ma per la descrizione della tua pericolosità de­rivante da quelle condotte esaminate con­giuntamente, pur se risalenti al tempo che fu. Più in sintesi: la griglia della pericolosità mi permette di giudicare la tua vita, più dei sin­goli comportamenti contrari alla legge che in tale vita si sono manifestati.

3. Per non finire come con i “pentiti”. Auto­revoli sentenze e approfondite monografie insegnano che la prevenzione patrimoniale è, appunto, prevenzione, non sanzione, e che le relative misure hanno caratteristiche si­mili alle misure di sicurezza: loro obiettivo è impedire ulteriori illeciti, non sanzionare il­leciti già commessi. Studio con attenzione le monografie e tengo doverosamente conto delle sentenze che hanno fissato questi orientamenti. Mi permetto però di porre la questione non sul piano della qualificazione scientifica e del relativo approfondimento tematico, bensì su quello della tenuta del si­stema e della coscienza di ciascun giudican­te: e quindi del ruolo del magistrato penale. Costui sta progressivamente – e non si sa quanto avvertitamente – passando dal giudi­zio su specifici episodi criminali al giudizio sulla persona nel suo insieme. La prima è già in sé una funzione impegnativa e drammati­ca, che incrocia la valutazione della persona solo dopo avere con rigore ricostruito il fatto; la seconda è qualcosa che per chi crede com­pete a Dio, per chi non crede crea sgomento. Non è una trasformazione di poco conto: im­pone una riflessione di politica giudiziaria, prima che relativa alle singole pronunce giu­risdizionali. E questa trasformazione avreb­be richiesto in Parlamento una riconsidera­zione della prevenzione patrimoniale: molto più della quantità di norme cambiate due giorni fa, talune anche in modo confuso, tan­to da far immaginare problemi applicativi superiori a quelli che punta a risolvere. Per non trascurare che sulle misure di preven­zione italiane da qualche mese si è rifatta vi­va la CEDU, con una sentenza della Grande Chambre che, se non seguita dalle modifiche di garanzia che prospetta, sarà la premessa per censure incisive. Perché non impiegare la parte conclusiva dei lavori del Parlamento per una riflessione di sistema, che punti a ri­trovare quell’equilibrio che oggi non c’è, an­nebbiato come è da rivendicazioni all’inse­gna dell’io sono più antimafia di te? Perfino qualche sostenitore del nuovo codice anti­mafia ha spinto per l’approvazione immedia­ta dell’intero testo, ma con la riserva di tor­nare presto su aspetti di esso che non vanno.

Nel proporre queste riflessioni, mi pongo nell’ottica di chi è convinto che la confisca di prevenzione costituisca un’arma efficace di contrasto alle mafie, dunque non auspico che sia cancellata. Mi chiedo però se l’esten­sione e il peso che essa ha assunto non rischi alla lunga reazioni che possano delegitti­marla e travolgerla. E’ accaduto così per i co­siddetti pentiti: per troppi anni si è commes­so l’errore di ritenere le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non già uno stru­mento di ricostruzione di gravi fatti crimina­li, ma lo strumento. La storia è finita quando tanti castelli giudiziari costruiti esclusiva­mente con le carte delle collaborazioni sono crollati perché non si sorreggevano l’uno con l’altro. Qualcosa di simile, in termini di svalutazione del mezzo, accade per le inter­cettazioni. La bulimia della prevenzione pa­trimoniale rischia di condurla a una fine si­mile.

 

Nel nuovo codice antimafia norme inutili e pericolose

Nel nuovo codice antimafia norme inutili e pericolose

Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato su Il Giornale l’1 ottobre 2017.

Si può essere perplessi su alcuni passaggi della riforma del codice antimafia senza patire il marchio di intelligenza con i criminali? La lettura delle decine di disposizioni cambiate o introdotte ex novo fa emergere modifiche inutili, altre pericolose, altre interessanti.

1. Le novità inutili. Come si fa a dire che prima della riforma le misure di prevenzione patrimoniali non potevano colpire gli autori di corruzioni? Dopo aver avuto un ruolo nel governo che nel 2008-2009 estese l’ambito di applicazione del sequestro e della confisca dei beni di provenienza illecita – coordinavo il gruppo di lavoro che ha redatto quelle disposizioni -, attualmente mi occupo della prevenzione patrimoniale dal lato della applicazione, in un ufficio giudiziario cui in grado di appello è demandata, fra le altre, questa competenza. Ho scritto conferme di confische di beni per decine di milioni di euro a carico di soggetti non mafiosi responsabili di corruzioni: se l’intento della riforma era di colpire costoro, non colgo la necessità di ribadire quanto è già pacificamente praticato. Con le nuove norme il rischio di sovrapposizione, e quindi di confusione, fra il processo penale e il procedimento di prevenzione, c’è tutto, e con esso quello dell’abbassamento del livello di garanzie: soprattutto se la confisca di prevenzione viene attivata di fronte a ipotesi di corruzione per le quali non si può andare avanti, perché estinte per prescrizione, magari già nella fase delle indagini. In questi casi non si è formata la prova della corruzione, ma a distanza di più anni si colpiscono i beni dell’ex indagato prosciolto: va tutto bene? Di recente la Cedu ha puntato l’attenzione sul sistema italiano della prevenzione, e ha enucleato alcuni principi rispetto ai quali le disposizioni della riforma si muovono nella direzione contraria: qui il «ce lo dice l’Europa» non vale più?

2. Le novità pericolose. Il Parlamento immagina che basti scrivere che il procedimento di prevenzione debba concludersi rapidamente perché ciò accada, e per questo ha ridotto i termini di decisioni che invece sono complicate e difficili. Il quadro è il seguente: dal momento dell’esecuzione del sequestro al momento della pronuncia sulla confisca dei beni il Tribunale finora ha avuto 18 mesi di tempo; scaduto l’anno e mezzo, i beni andavano restituiti al presunto criminale. Si poteva prorogare quel termine per due semestri consecutivi, e il termine stesso era sospeso senza limite nell’ipotesi, non infrequente, dello svolgimento di perizia. Con la riforma la proroga è ammessa per un solo semestre e la sospensione per la perizia non deve superare il trimestre: significa rendere impossibile gli accertamenti peritali, talora indispensabili per ricostruire le vicende di patrimoni complessi, oppure rischiare il superamento dei termini, e quindi la restituzione dei beni. Qui non vi è abbassamento di garanzie, ma di efficienza. La velocizzazione dei procedimenti dipende dal potenziamento dei magistrati addetti, e soprattutto del personale di cancelleria: cioè dall’azione del governo, non del Parlamento.

3. Le novità interessanti. Riguardano il rafforzamento dell’Agenzia per i beni confiscati. Sarebbe stato sufficiente concentrare le energie su questo aspetto. Le norme che finora hanno permesso di colpire i beni di provenienza illecita hanno fatto raggiungere risultati straordinari quanto a valore del confiscato. Il problema più serio oggi è che solo una parte dei beni sottratti ai criminali raggiungono effettivamente le destinazioni istituzionali e sociali, completando la partita di giro: tolgo ai mafiosi per dare alla Polizia o a una comunità o alla fruizione di un quartiere. La quantità di beni confiscati ancora inutilizzati delegittima il sistema. La quantità di aziende con lavoratori dipendenti che falliscono dopo la confisca fa pronunciare in terre di mafia la bestemmia «stavamo meglio prima». Il coinvolgimento (non la polemica) di realtà come Confindustria e di altre associazioni di categoria -come in più d’un caso è già accaduto – potrebbe recuperare professionalità manageriali da dedicarvi: anche questo si correla a un’azione di governo.

E poi ci si chiede perché quei terroristi abbiano colpito proprio Barcellona

E poi ci si chiede perché quei terroristi abbiano colpito proprio Barcellona

Articolo di Alfredo Mantovano, pubblicato su Tempi l’1 ottobre 2017.

Come se il 17 agosto sulla Rambla non fosse accaduto nulla. Come se il mondo, non solo gli addetti alla sicurezza di Barcellona, non avesse constatato che fra le cause della morte di 15 persone che passeggiavano in un pomeriggio estivo vi sia stata l’assenza di collaborazione fra la polizia regionale della Catalogna, i Mossos d’Esquadra, e la Guardia civil.

Lo sappiamo tutti, l’attentato al centro di Barcellona è stato preceduto da una esplosione che il giorno prima aveva distrutto una casa ad Alcanar, località a un centinaio di chilometri di distanza, uccidendo due persone e ferendone altre nel danneggiamento degli immobili vicini. La polizia regionale – per l’appunto, i Mossos – aveva inizialmente imputato la deflagrazione a una fuga di gas, trascurando la circostanza che dentro l’abitazione erano stati trovati decine di contenitori di butano e di propano: una quantità incompatibile con ordinarie esigenze familiari, comunque tale da destare sospetti. La stessa polizia regionale, convinta che si trattasse di un incidente domestico, aveva omesso nell’immediatezza qualsiasi approfondimento su altre sostanze che avevano contribuito alla esplosione (fra esse, la cosiddetta Tapt, o “madre di Satana”) e coloro che dimoravano in quella casa: incluso quel Abdelbaki Es Satty, il quarantenne imam marocchino di Ripoll (Belgio), che è poi risultato essere la mente degli attentati in preparazione e di quelli che si sono realizzati. Noto da oltre un decennio ai servizi di tutta Europa, e non solo, come jihadista attivo e pericoloso.

Di più: i Mossos hanno omesso qualsiasi segnalazione alla Guardia civil. Sarebbero ancora vive le vittime della Rambla se vi fosse stata adeguata attenzione e collaborazione fra la polizia regionale catalana e quella centrale spagnola? È un quesito che avrebbe dovuto inquietare spagnoli e catalani, spingendoli a dare maggiore efficienza al sistema, a rendere le informazioni immediate e circolari, a istituire organismi di raccordo, come in Italia avviene con il C.a.s.a., e a introdurre finalmente una formazione omogenea per evitare il ripetersi di buchi così clamorosi. Invece ci si ritrova nel pieno di una crisi che, iniziata all’insegna di slogan carichi di ideologia e di inettitudine nella gestione, oggi non si sa come far rientrare.

E Bruxelles non è da meno
Da un lato Carles Puigdemont, leader della coalizione anarco-trotzkista al governo a Barcellona dal 2015, in una recente intervista alla Süddeutsche Zeitung ha detto che il governo da lui presieduto «rappresenta la tradizione della Repubblica spagnola, schiacciata dall’esercito di Franco nella guerra civile». Ottant’anni dopo! Dall’altro il premier Mariano Rajoy e il suo Partito popolare, invece di disinnescare la tensione col riconoscimento di quella autonomia fiscale di cui godono Navarra e Paesi Baschi, dapprima ha traccheggiato, poi ha mandato la Guardia civil a gettare benzina sul fuoco con perquisizioni e arresti. E ci si chiede perché terroristi pur giovani, inesperti e improvvisati abbiano scelto Barcellona per i loro attentati?

Dunque, per tornare al 17 agosto, il problema non sono i singoli appartenenti ai Mossos che, intervenuti ad Alcanar sul luogo dell’esplosione, non hanno capito nulla di quanto era accaduto. Il problema è strutturale: in Catalogna si ha la presunzione di farcela da soli, anche sul fronte della sicurezza, perché la suggestione ideologica indipendentista conta di più; raccordarsi con la Guardia civil, che pure ha professionalità e informazioni maggiori rispetto alla polizia locale, ha il significato di mettersi nelle mani della polizia dello Stato occupante. Il voto referendario del 1° ottobre punta di fatto a consolidare questo deficit strutturale: mentre l’esigenza avvertita da tutti, dentro e fuori l’Europa, è di mettere in comune competenze e dati per schiacciare una aggressione tutt’altro che invincibile, a Barcellona si va a grandi e irresponsabili passi nella direzione contraria.

Si è molto discusso in questi giorni delle ripercussioni che un percorso indipendentista provocherebbe sull’economia catalana, sulla permanenza di importanti aziende in quel territorio, sulle ricadute in termini di occupazione: tutte cose importanti, ma fra le voci della crisi non ci sono pure la prevenzione e il contrasto al terrorismo? E se Rajoy finora ha mostrato incertezza e scarsa attitudine nella gestione della crisi, una questione del genere non dovrebbe interessare le istituzioni dell’Unione Europea? Sì, quelle che hanno sede a Bruxelles. Città nella quale le due forze di polizia esistenti hanno bisogno dell’interprete per comunicare, visto che ciascuna parla una lingua diversa…