Giu 4, 2017
Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato il 3 giugno 2017 su Tempi.
Di ideologia si muore, e non è una novità: le vicende del XX secolo e dell’inizio del secolo in corso lo documentano nel modo più drammatico. Ma sarebbe sbagliato pensare che le tragedie della storia più recente siano la conseguenza esclusiva di sistemi totalitari che hanno basi ideologiche, come il comunismo o il nazionalsocialismo: la morte corre pure sui binari di dogmi ideologici in apparenza inoffensivi, e che anzi si presentano come tesi al tuo bene.
A Cagli, in provincia di Pesaro, un bambino di 7 anni muore non perché un nemico bombarda la sua abitazione o uno shahid si fa esplodere vicino a lui, ma perché, avendo l’otite, i genitori gli negano l’antibiotico. E ciò fanno seguendo alla lettera le indicazioni dell’omeopata nel quale hanno riposto fiducia. Seguendo, cioè, input simili a quelli che inducono altri genitori a impedire la vaccinazione dei propri figli, e quindi a esporli a malattie che sembravano sconfitte; o altri ancora a instradare i propri bambini sulle vie del veganesimo, e quindi a privarli di componenti essenziali per la loro crescita sana.
L’antidoto all’ideologia è, come sempre, il ritorno all’antropologia, l’umile ma impegnativa conoscenza della natura dell’uomo, la convinzione che il creato ha leggi che vanno rispettate. Ma questo vale sempre, non soltanto per una otite non trattata o per un morbillo contagiato; sarebbe il caso che i deputati che hanno approvato qualche settimana fa la legge sulle dat e i senatori che si apprestano a votarla – gli uni e gli altri certamente turbati dalla vicenda di Cagli – mettessero a fianco la sequela di fatti che ha portato alla morte del piccolo Francesco e le disposizioni contenute nella legge da loro votata, in particolare quelle che riguardano i minori. Non hanno nulla in comune? Ne siamo proprio convinti? Non cogliamo il medesimo tratto, più o meno consapevole, della prevalenza del condizionamento ideologico sulla legge di natura?
Nell’un caso l’ideologia convince che la medicina ufficiale è deleteria, al punto da far morire il figlio pur di non somministrargli il composto chimico che probabilmente lo avrebbe guarito. Nella legge sulle dat l’ideologia convince che una vita di sofferenza non è degna di essere vissuta. In entrambi i casi rivive quel jus vitae necisque del genitore sul figlio che un paio di millenni di civiltà cristiana avevano superato.
Esagerazioni? Forzature? Rileggiamo l’articolo 3 del disegno di legge oggi all’esame del Senato. Certo, l’applicazione letterale del comma 1 («la persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione») imporrebbe al medico di ricostruire una volontà anche per il bambino di pochi anni di vita: in realtà carica il medico di ulteriore responsabilità, poiché lo chiama addirittura a relazionarsi con la formazione del consenso di un bambino, o comunque di una persona fortemente suggestionabile. Ma il comma 2 conferisce un rilevante potere decisionale ai genitori, in ordine alla accettazione o al rifiuto dell’accertamento diagnostico e/o del trattamento sanitario, e in ordine alla revoca del consenso prima prestato, con conseguente interruzione del trattamento.
Senza bisgono dei giudici
Alla fine, la volontà del minore non produce reale effetto: ciò che conta è il “consenso”, espresso o rifiutato o revocato, del suo legale rappresentante. È ben vero che per l’articolo 3 comma 5 in caso di dissenso fra rappresentante del minore e medico – il primo rifiuta le cure e il secondo le ritiene appropriate e necessarie – decide il giudice tutelare su ricorso o dell’uno o dell’altro. Ma per cogliere il mutamento che questa disposizione introduce è sufficiente richiamare la vicenda di Eluana Englaro: per determinare la conclusione della sua vita furono necessari la determinazione del tutore di non farla più assistere, una serie di pronunce giudiziarie e la disponibilità di una struttura sanitaria diversa dalla casa di cura nella quale ella si trovava per dare esecuzione alla volontà del padre, sancita da decreti e sentenze. Con questa legge non sarà necessario far intervenire il giudice: sarà sufficiente il tutore e un medico d’accordo con lui, che il tutore stesso provvederà a scegliere (ovviamente andando da quello più in sintonia).
I genitori di Francesco sono indagati per omicidio colposo. Cari parlamentari, vi rendete conto che con la legge sulle dat avrebbero semplicemente esercitato una facoltà loro (da voi) riconosciuta?
Mag 29, 2017
Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato il 29 maggio 2017 su Tempi.
Si è iniziato a parlare di “sindrome francese”. La vicenda di Tommaso Youssef Hosni Ismail, il ventenne che venerdì della scorsa settimana ha accoltellato due soldati e un agente della Polfer alla stazione Centrale di Milano, ha fatto evocare scenari da banlieue: giovani che vivono in miseria e da emarginati, fino a quando non vengono attratti nella rete del terrorismo. Con la malcelata soddisfazione di più d’una testata giornalistica: non solo perché finalmente l’Italia si avvicina agli standard di civiltà della Francia, ma pure perché, nonostante di origine tunisina, Hosni Ismail è cittadino italiano, e quindi smettiamola con le tiritere su immigrazione e criminalità.
Non sono in grado di seguire ragionamenti così profondi. Mi permetto di proporre un approccio differente. Ci viene comunicato:
a) che Hosni Ismail era stato arrestato per spaccio di stupefacenti a dicembre all’interno della stessa stazione Centrale di Milano; perché invece che essere processato e scontare la pena è stato rimesso in libertà quasi subito, e libero è rimasto fino al tentato omicidio dei militari? (non accade soltanto a lui);
b) che viveva in un furgone bianco non suo, adibito ad alloggio, che dal 2014 ha collezionato 357 multe per violazione della ztl; che spesso scassinava autovetture per dormirci dentro; che era solito compiere atti osceni in luogo pubblico. Poiché nel nostro ordinamento esistono le misure di prevenzione, che si applicano a soggetti i quali manifestano pericolosità sociale con la costante violazione delle leggi, perché non si è pensato a queste nei suoi confronti?
c) che al momento dell’aggressione ai militari era strafatto di cocaina: povero ma non al punto da non trovarsi in giri di spaccio al dettaglio, i quali – grazie anche alle modifiche legislative di tre anni fa – godono di una impunità di fatto.
Le nostre forze di polizia hanno una professionalità indiscussa, che finora ha avuto modo di svilupparsi sul fronte della prevenzione, in settori individuati come strategici quali il terrorismo e la criminalità di tipo mafioso. Per una serie di ragioni sulle quali sarebbe interessante tornare, e che riguardano in primis la magistratura, si è affermata una progressiva desuetudine per indagini su reati la cui repressione non viene ritenuta prioritaria. Se però al maggior impegno nel contrasto verso il terrorismo, la criminalità mafiosa e la corruzione corrisponde un minore utilizzo di tempo e di risorse nella repressione di furti, rapine ed estorsioni, è inevitabile che i colpevoli di questi reati vivano tranquilli e creino problemi.
Ricordate un certo Anis Amri?
Lasciare ai margini il contrasto della criminalità ordinaria non fa male solo al livello standard di sicurezza e alla percezione di quest’ultima. Ha ricadute sulla credibilità del sistema e fa trascurare che il profilo dei terroristi che emerge più di recente è quello di soggetti che esordiscono col crimine che non viene perseguito (furti e piccolo spaccio di droga), e da quest’area di impunità di fatto vengono reclutati per il salto di qualità. Con tutto il rispetto per i teorizzatori della sindrome francese, Hosni Ismail ha predecessori illustri in Italia. Per esempio Anis Amri, anch’egli di origine tunisina, autore della strage al mercatino natalizio di Berlino del 19 dicembre 2016. Amri era arrivato in Italia nel 2012 non per compiere un attentato, ha commesso reati comuni, è stato giudicato, condannato e condotto in carcere, al cui interno si è “radicalizzato”: terminata l’espiazione, la sua potenzialità criminale lo ha fatto collocare per breve tempo in un Cie (centro di identificazione ed espulsione), dal quale è stato poi rimesso in libertà, con un decreto di espulsione non eseguito. Un personaggio che, in base alle leggi esistenti in Italia e in Europa, mai avrebbe potuto circolare liberamente si è invece mosso senza ostacoli, fino alla strage di Berlino.
Insistere sulla cittadinanza italiana di Hosni Ismail è un dato veramente secondario. Deve essere chiaro, al netto di non sempre apprezzabili analisi sociologiche, che il sistema sicurezza si tiene secondo una logica d’insieme e funziona a cerchi concentrici: se ne trascuri una parte perché la valuti lontana dal centro, ti trovi a disagio pure su quelli che hai selezionato come obiettivi prevalenti.
Mag 27, 2017
Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato il 27 maggio 2017 su Tempi.
Volete vendere la vostra vecchia automobile, del valore di qualche centinaio di euro? Dovete comunque ricorrere all’atto pubblico, cioè spendere denaro e compiere qualche adempimento formale. Pensate di disfarvi di un garage intestato alla nonna, che in famiglia non serve a nessuno? Tra visure catastali e atti notarili, inclusa la procura a vendere della proprietaria magari inabile, la questione è ancora più complicata e onerosa. Avete deciso di disporre della vostra vita con una dat? E che problema c’è? Bando alle forme! Per l’articolo 4 comma 6 della legge approvata qualche settimana fa dalla Camera (già iscritta con tempismo all’ordine del giorno del Senato), «le dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, quando ricorrano i presupposti di cui al comma 7». Che cosa dice a sua volta il comma 7? Dice che «le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica (…) possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle dat, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al fiduciario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili».
Cerchiamo di capire. Mentre per trasferire un rudere o un veicolo da rottamare è sempre necessario il notaio, per decidere della vita o della morte di una persona basta, in alternativa all’atto pubblico, una scrittura privata autenticata o addirittura un foglietto firmato da consegnare al comune. La logica della legge è che la vita conta meno della vettura e del box che la custodisce. Esagerazione? Mica tanto, se il principio ispiratore della legge stessa è che, per la prima volta in Italia, la vita è un bene disponibile, in contrasto col principio della indisponibilità inscritto nella Costituzione e nel complesso delle leggi ordinarie, all’interno di una tradizione ininterrotta di civiltà giuridica. Per l’articolo 1 comma 5 il paziente può esprimere «la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza»: rientra nella sua libera determinazione, alla quale il medico ha l’obbligo di dare seguito, decidere di non assumere o non proseguire quel che è necessario per mantenersi in vita. L’ordinamento in cui le nuove disposizioni sono inserite diventa contraddittorio, perché altri beni, finora meno rilevanti della vita, restano indisponibili. Pensiamo alle ferie: ogni lavoratore è tenuto a svolgerle senza che ne possa proporre la commutazione in indennità aggiuntive. Il periodo di ferie è più importante dell’esistenza di una persona?
Quando viene meno un pilastro
Non si capisce poi chi custodisce le dat, se formalizzate in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata: la legge non lo precisa. Se invece optate per andare in comune col foglietto non autenticato, è previsto che la dat sia annotata «in apposito registro, ove istituito». E se il registro non viene istituito? Non vi è una norma di delega al governo perché preveda un modello unico di registro per ogni comune: che sarebbe il minimo, visto che sono in gioco diritti personali fondamentali. Ma pure la raccolta delle dat da parte delle regioni è eventuale: dipende sia dalla avvenuta adozione della gestione informatica dei dati sanitari, sia dalla scelta di inserirvi le dat. E quand’anche ricorrano entrambe le condizioni, la raccolta non sarebbe mai completa, dipendendo comunque da quel che decide il fiduciario. Peraltro – come per le eventuali incombenze dei comuni – manca una norma di rinvio a un registro omogeneo per ogni regione. In un tale quadro, come farà il medico a sapere che esistono le dat per il paziente che ha in cura? Come agirà se il fiduciario non è stato nominato o se, nominato, non è reperibile?
Meno di un anno fa sul lungotevere Flaminio, a Roma, la proprietaria di un appartamento all’ultimo piano di un edificio degli anni Trenta pensò bene di eliminare un pilastro per realizzare una ristrutturazione. Il pilastro fu tolto solo dalla sua abitazione, ma dopo un po’ crollò l’intero palazzo. L’ordinamento giuridico non funziona in modo diverso: se elimini una colonna fondante, ti dà anche l’impressione di un open space alla moda. Ma poi frana. E le pietre rovinano su tutti.