Nov 11, 2016
Prima o poi doveva succedere: un Tribunale ha emesso una sentenza che regola l’affidamento di un animale domestico dopo la separazione di una coppia di fatto! Da quanto emerge dagli stralci resi pubblici della sentenza n. 5322 del Tribunale di Roma, un uomo e una donna, che avevano convissuto e non avevano figli, interrotta la convivenza hanno iniziato a litigare su chi avesse diritto a tenere con sé il cane. Non poteva mancare la “sottrazione”: pare che l’uomo in un fatidico giorno di Natale del 2011 abbia portato con sé l’animale e non l’abbia più restituito alla donna.
Instaurata una causa, il Tribunale ha compiuto una complessaistruttoria in cui sono stati sentiti diversi testi in favore dell’una e dell’altra parte; il Giudice ne ha tratto la convinzione che il cane si era affezionato ad entrambi gli ex conviventi, identificandoli come suoi padroni e si era abituato a vivere a periodi alterni, con uno solo di loro, in abitazioni e luoghi diversi.
Il Tribunale, quindi, ha disposto un affidamento condiviso del cane ai due ex conviventi; il cane starà sei mesi presso uno e sei mesi presso l’altro ma – vista la lunghezza del periodo di lontananza dall’animale – il non affidatario avrà diritto di visita ogni settimana; vengono regolate le spese per il mantenimento dell’animale e il potere decisionale per le questioni straordinarie (la decisione deve essere comune! Si suppone che, in mancanza di accordo, si ricorrerà al giudice …); per concludere l’uomo – in conseguenza del “rapimento” – è stato condannato a pagare le spese processuali della controparte, reo di aver privato la donna e il cane di un affetto “fortemente percepito”.
Che si fa: si ride o si piange? Forse è meglio riflettere.
In primo luogo la decisione (che ha qualche precedente simile) mostra come sono cambiati i criteri di priorità della società e dei giudici. Da ciò che si comprende la causa era stata avviata esclusivamente per la questione del cane e solo per ragioni affettive, senza motivi economici (non si tratta di un cane di razza, ma di un meticcio, privo di qualsiasi valore). Certo: se gli animali diventano molto più importanti di tante altre cose, diventa inevitabile che si finisca davanti ai giudici; né si potrà dire: i Tribunali si devono occupare di altro, se sono i cittadini a “chiedere giustizia” per controversie come queste.
In secondo luogo, è interessante vedere su quale norma il Giudice fonda la sua decisione: “in Parlamento giace da molti anni una proposta di legge con la quale si vorrebbe introdurre nel Codice civile l’affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi e che estende la competenza del Tribunale a decidere dell’affido dell’animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio“. Quindi, per il Giudice, la presentazione di una proposta di legge equivale alla sua approvazione; evidentemente non interessa che il Parlamento – lasciandola “giacere” per molti anni – mostri di non volerla approvare. Una proposta: l’art. 101 della Costituzione (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”) potrebbe essere modificato: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge e alle proposte di legge che giacciono per molti anni senza essere approvate” … scherzo, ovviamente, ma colpisce il fatto che – ancora una volta? – il Giudice si faccia legge.
Sia chiaro, la decisione non era affatto obbligata: nel 2011 il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile la domanda di affidamento del cane e del gatto in una causa di separazione, negando che fosse “compito del giudice regolare i diritti delle parti sugli animali di casa”.
Ancora: la sentenza è l’occasione per ribadire che “ormai, anche se con ritardo, si tende sempre più ad equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio”. E qui irrompe, inevitabilmente, la nuova disciplina sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto. Viene da chiedersi: nel “contratto di convivenza” che ora è possibile stipulare dovranno essere inserite regole sull’affidamento degli animali domestici? Peggio ancora: il convivente di fatto, dopo la cessazione della convivenza, rischierà di vedersi citato in giudizio per questioni relative al mantenimento e all’affidamento del cane (o del gatto e, perché no, del canarino)?
Ma il Giudice, per decidere la causa, quale criterio ha utilizzato? E’ stata applicata per analogia la disciplina vigente per l’affidamento dei figli minori, statuendo, in sostanza, che occorre ragionare (sic!) come il cane: “dal punto di vista del cane, che è l’unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava”; quindi l’animale è stato “privato di un affetto” e ciò non deve più accadere per garantire il suo “benessere”.
Ecco qui il cuore della faccenda: gli animali sono “esseri senzienti” che hanno sentimenti, punti di vista, sofferenze, disagio e devono essere tutelati; anzi: i loro diritti devono essere garantiti!
L’animalismo prende il suo spazio e non sembra affatto un caso che, nella sentenza, esso vada di pari passo con la “decostruzione” della famiglia. La sen. Monica Cirinnà, come è noto, è una fervente animalista e nel suo impegno politico, oltre ad ottenere l’approvazione della legge sulle unioni civili e a sostenere il progetto che elimina l’obbligo di fedeltà per i coniugi, è sempre attenta a difendere i diritti degli animali. Qualche mese fa, nello stigmatizzare l’uccisione di otto cuccioli di cane e a invocare un “impegno serio delle forze dell’ordine perché chi si è macchiato di questo reato venga punito”, aggiungeva: “Ricordo (…) che chi riesce a compiere atti efferati nei confronti di esseri viventi indifesi è sempre una persona che riesce a fare violenza anche su esseri umani ed è quindi pericoloso socialmente”.
Un altro messaggio è molto significativo: nel riferire di uno studio scientifico che avrebbe confermato che “i cani distinguono facce felici da facce arrabbiate”, la sen. Cirinnà esultava: “Tutti i fortunati, come noi, che vivono con un familiare non umano, oggi festeggiano un amore in più ! Vi regalo questa bella notizia … E quindi… Sorridiamo sempre ai nostri amati animali! Buon amore a tutti”.
Ecco: amore per tutti … e nuove cause per i giudici! Non uccidiamo i cuccioli, ma i bambini sì!
Rispettiamo il diritto dei cani ad avere due padroni e non interrompere il loro legame con i “familiari umani”, ma lasciamo che i bambini non vedano più – o non vedano mai – la loro madre o il loro padre…
Non ridete più?
Nov 11, 2016
Articolo di Roberto Respinti* pubblicato il 10 novembre 2016 su La nuova Bussola Quotidiana.
La potestà legislativa e il Governo: la riforma non è la soluzione, è il problema.
La riforma costituzionale incide profondamente sul ruolo e sui rapporti fra due dei tre principali poteri dello Stato: il potere legislativo di cui è espressione il Parlamento e il potere esecutivo di cui è espressione il Governo. Per cogliere la portata di quel
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Nov 11, 2016
Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato il 10 novembre 2016 su La nuova Bussola Quotidiana.
Senza la motivazione è difficile comprendere la portata e l’estensione della sentenza della Corte costituzionale sul cognome dei figli. Dal sintetico comunicato si ricava che la manifestazione di concorde volontà di entrambi i genitori all’ufficiale di stato civile di attribuire al figlio i cognomi di ambedue supera l’automatica attribuzione per legge del solo cognome del padre: un automatismo che fino al momento della pronuncia della Consulta si poteva oltrepassare soltanto attraverso un decreto del prefetto previa domanda degli interessati.
Riportata in questi termini – e salvo l’approfondimento a motivazione depositata – è qualcosa di più ristretto rispetto a quanto prevede il disegno di legge approvato dalla Camera il 24 settembre 2014 e ancora pendente al Senato. In base a questo disegno di legge: a) in caso di accordo i genitori possono attribuire al figlio o il cognome del padre o quello della madre o quello di entrambi secondo un ordine condiviso; b) in caso di disaccordo il figlio riceve il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. La differenza non è da poco: il sistema in vigore, dopo la sentenza della Corte, prevede comunque in prima battuta che il figlio abbia il cognome del padre, e che si giunga al doppio cognome se i genitori lo desiderano, sì che la loro volontà – concordemente espressa – elimina la necessità del ricorso al prefetto. Il sistema che si vorrebbe introdurre con la legge in discussione è invece basato sul favor per il doppio cognome, o comunque sull’assenza di una regola fissa: al punto che il dissenso fra i genitori, anche sull’attribuzione di uno o di due cognomi, conduce comunque al doppio cognome, con la prevalenza dell’ordine alfabetico. Ergo: sostenere che la decisione della Consulta imponga al Parlamento di approvare quella legge costituisce una obiettiva forzatura.
Fin qui quel che si può osservare sul piano dello stretto diritto e della semplice nota informativa sulla sentenza. Su un piano più generale non guasta qualche considerazione aggiuntiva.
Nella legislatura in corso è accaduto qualcosa di molto più ostile alla famiglia, sia in termini di leggi approvate che di sentenze della Corte costituzionale. Dalla sostanziale parificazione delle unioni same sex al matrimonio fra un uomo e una donna alla altrettanto sostanziale depenalizzazione della detenzione e dello spaccio di droga, dal divorzio flash e simple al via libera alla fecondazione artificiale di tipo eterologo, non vi è mai stata nella storia repubblicana una concentrazione così elevata di mine normative alla stabilità del matrimonio e all’integrità della famiglia. Il doppio cognome non si avvicina in gravità alle voci prima ricordate, pur mantenendo una portata non solo simbolica;
Il cognome unico costituirebbe il derivato di una “concezione patriarcale” da rimuovere: così aveva scritto la Consulta in una pronuncia di 10 anni fa, che verosimilmente avrà richiamato nella sentenza di due giorni or sono. Sorprende non poco che si evochi la “concezione patriarcale” in un contesto sociale nel quale i padri latitano e i libri sull’affievolimento della figura paterna, e sulla sempre più scarsa assunzione delle relative responsabilità, riempiono più scaffali di librerie;
Nelle nostre comunità si moltiplicano le aree di vero e proprio assoggettamento della donna e dei minori: si pensi a quei nuclei familiari, spesso allargati, nei quali l’ultrafondamentalismo islamico si traduce in costrizioni poco conosciute. Ma realtà del genere non interessano a nessuno: ogni tanto sfociano in tragedia, ma mai che il Parlamento in carica si sia preoccupato non tanto di elaborare norme per affrontare queste vicende – ci sono, andrebbero solo applicate – quanto di adoperare i propri poteri di indagine per descrivere il fenomeno;
Come ieri ha osservato magistralmente il consigliere Rocchi su questo quotidiano, ci confrontiamo con sentenze che disciplinano l’“affido condiviso” degli animali domestici in caso di separazione o di divorzio dei loro proprietari: questioni del genere meritano pronunce in nome del popolo italiano, l’umiliazione e la violenza vere di donne e bambini no.
Il doppio cognome, con minor danno rispetto alla legge Cirinnà o alla eterologa “legale”, si inserisce in questo quadro in senso lato culturale. Perché meravigliarsene? Piuttosto, chi è ansioso della trasposizione “allargata” in legge della sentenza della Consulta provi a immaginarne l’impatto che essa potrà avere nella realtà: ci pensi laicamente. Giochiamo coi cognomi, alternandoli e sostituendoli come vorrebbe il disegno di legge in discussione, e vediamo l’effetto che fa in termini di chiarezza nelle relazioni formali, amministrative e pubbliche interpersonali. Ma oggi è ancora possibile decidere dopo un confronto con la realtà, al netto di condizionamenti ideologici?
Nov 7, 2016
Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato il 7 novembre 2016 su Tempi.
Disintermediazione è la parola chiave che individua il filo conduttore culturale della riforma costituzionale: il premier l’ha adoperata almeno in un paio di occasioni. Alla lettera vuol dire fare a meno il più possibile di intermediari.
Il termine trae origine dal mondo delle banche e delle reti commerciali, e indica la progressiva rimozione degli intermediari dalle catene di fornitura dei prodotti. È un trend che ha aspetti certamente positivi: diminuisce i costi per i clienti e consente al produttore di aumentare i margini di profitto, eliminando la necessità del distributore e dei rivenditori. Piattaforme come Amazon o e-bay garantiscono il contatto diretto fra acquirente e venditore. Per i servizi, si pensi a Uber o al car sharing.
Il premier prova a dare declinazione politica a questa tendenza. Non è il primo: chi ha teorizzato e praticato l’uso esclusivo della rete per garantire un contatto diretto fra cittadini e rappresentanti è stato il Movimento 5 stelle. Ma M5s non è a Palazzo Chigi; con Renzi la disintermediazione è diventata asse portante dell’azione di governo e della legislazione che la deve sostenere: in tale ottica perfino la Costituzione prende atto del fenomeno e adegua le proprie disposizioni per assecondarlo.
Non intendo distogliere dall’utilizzare Trivago o E-dreams chi intende costruire per proprio conto una vacanza e spendere meno, e lo stesso vale per l’acquisto di un libro con Amazon. È che la politica e l’articolazione dei corpi sociali sono altra cosa. Non è sostenibile la superfetazione di organismi rappresentativi, la cui scarsa efficienza di sistema ha causato perdita di credibilità e difficoltà operative, ma la soluzione non è passare da un estremo all’altro.
Se il sistema è farraginoso, il punto di arrivo non è un panorama che vede da un lato tanti singoli atomi e dall’altro lo Stato, spesso veicolo di decisioni europee; la soluzione è una difficile opera di razionalizzazione. Il welfare associativo si affianca da tempo a un sistema pubblico in difficoltà: caaf e patronati svolgono funzioni pubbliche, meglio delle gestioni dirette dello Stato. Immaginare al loro posto solo studi privati costa di più per qualsiasi utente.
Se:
• i consigli comunali, come è stato fatto dal governo Monti, sono ridotti ai minimi termini, è sempre più complicato che si riuniscano e discutano di ciò che interessa il territorio del loro municipio;
• si eliminano in modo secco le province, come la riforma sancisce in via definitiva, scompare un livello di trattazione dei problemi di aree omogenee, che rischia di non essere trattato in modo puntuale ed efficiente da enti più lontani e più grossi come le regioni;
• i tavoli di contrattazione sono ritenuti inutili, non è detto che quel che cala dall’alto o suggerito da lobby senza previo confronto con le parti interessate sia proprio ciò che è giusto e necessario;
• le camere di commercio sono indebolite e con esse le associazioni di categoria, e non si prevede qualcosa che svolga in modo più efficace le loro funzioni;
• si depotenzia un ramo del Parlamento e si ristruttura l’altro senza garantire una rappresentanza effettiva, la percezione di trovarsi soli di fronte allo Stato aumenta.
La disintermediazione acquista allora un senso politico preciso, e al suo interno il contrasto sul piano della legislazione e della politica di governo nei confronti della famiglia, che nell’ultimo biennio ha toccato livelli non immaginabili, è il coronamento del percorso, visto che la famiglia è la prima e più elementare realtà intermedia.
Nel bilanciamento fra i pro e i contro per decidere il Sì o il No al referendum non può mancare la considerazione di questo tratto culturale. È evidente che l’attacco ai corpi intermedi merita una risposta che non può limitarsi al No. Le manifestazioni di Roma del 20 giugno 2015 a piazza San Giovanni e del 30 gennaio 2016 al Circo Massimo hanno trasmesso un segnale da un mondo che non si sente rappresentato, ma che intende contare e ha interessi importanti da difendere, coincidenti con quelli di una intera nazione: il matrimonio, i figli, il futuro demografico.
Oltre il No, va costruita una politica che si opponga al depauperamento delle realtà intermedie, che valorizzi quello che è vivo al loro interno, che rivitalizzi ciò che ha costituito finora la rete della sussidiarietà.
Nov 7, 2016
Articolo di Maria Letizia Russo, pubblicato il 7 novembre 2016 su La nuova Bussola Quotidiana.
Torniamo sul rapporto fra Stato e Regioni all’interno della riforma e sul rispetto della sussidiarietà territoriale. Uno degli slogan adoperati per il voto referendario spiega che le modifiche costituzionali riguardano solo la seconda parte della Costituzione e non intervengono alla prima parte di essa: accade però che più d’uno dei passaggi della riscrittura della seconda parte, approvata dal (altro…)