Per la Cassazione è legittimo rifiutarsi di lavorare la domenica

Pubblichiamo la sentenza n. 3416/2016 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Poste Italiane contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva respinto la domanda di accertamento di Poste Italiane diretta a

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Matrimonio omosessuale imposto senza discussione e in violazione della Costituzione

Il ddl Cirinnà non è stato discusso in Commissione Giustizia al Senato: e ciò benché – come ha più volte ribadito l’allora presidente della Commissione Nitto Palma – non sia mai stata attivato un ostruzionismo. Non è stato finora discusso nell’Aula del Senato: e ciò benché sia stato ritirato il 90% degli emendamenti presentati. Quanto prospettato dal Governo – un maxiemendamento sul quale porre la questione di fiducia – , invece che sanare rende ancora più evidente la violazione dell’art. 72 della Costituzione, delle norme regolamentari del Senato che di esso costituiscono attuazione e della prassi pluridecennale: secondo le quali la fiducia interviene sempre su un testo che è stato discusso e votato almeno in Commissione. La Corte costituzionale ha censurato leggi che non abbiano rispettato quest’iter. Ancora più singolare è che la questione di fiducia avvenga su un articolato per la prima volta presentato da un Governo che finora aveva dichiarato di non esprimere il proprio parere sugli emendamenti per rispetto della volontà del Parlamento. Non ci sono precedenti di un tale disprezzo per la volontà del Parlamento, che non è stata posta in condizione di esprimersi neanche sul 1° comma del 1° articolo del ddl. Il matrimonio fra persone dello stesso sesso viene imposto per diktat e senza il minimo confronto nel merito. Lo dichiara il prof. Filippo Vari, a nome del Centro studi Livatino di cui è vicepresidente: il Centro studi nei giorni scorsi ha raccolto 600 firme di giuristi in calce a un appello fortemente critico del ddl Cirinnà.
 

Centro studi Livatino: sorpresa per la posizione dell’Avvocatura dello Stato favorevole alla stepchild adoption

Il Centro studi Livatino – che nei giorni scorsi ha raccolto 600 firme di giuristi in calce a un appello critico verso il ddl Cirinnà – manifesta sorpresa per la posizione espressa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale di mercoledì prossimo, che avrà per oggetto la stepchild adoption. Il caso è quello di due donne conviventi ciascuna delle quali (altro…)

Il super-canguro è incostituzionale: rassegna stampa

ANSA, lunedì 15 febbraio 2016, 16:43:14
Unioni civili: Centro Livatino, super – canguro incostituzionale
 Emendamento inammissibile. Se messo al voto, che sia segreto
     (ANSA) – ROMA, 15 FEB – Sulle Unioni civili serve “il confronto, non l’ imposizione ideologica”. E’ per questo che il centro studi Livatino, da tempo impegnato su questi temi giudica “incostituzionale il ‘ super-canguro'”.
 “L’ emendamento presentato dal sen. Marcucci – spiega una nota del centro studi – si pone in chiaro contrasto con la Costituzione tanto sotto il profilo procedurale, quanto sotto quello sostanziale”. “Sul piano procedurale, esso comprime gravemente il dibattito parlamentare, e continua a impedire ai senatori di esprimersi sul merito del ddl Cirinnà, dopo averne, per la prima volta nella storia parlamentare repubblicana, precluso l’ esame nella Commissione parlamentare competente”.
    “Sul piano sostanziale – si aggiunge – il ‘ super-canguro’ riproduce, se non aggrava, i vizi di legittimità costituzionali presenti nel testo e denunciati nell’ appello contro la sua approvazione proposto dal Centro studi Rosario Livatino, firmato da circa 600 giuristi. Sia per il rilievo pubblico e l’ equiparazione delle unioni omosessuali alla famiglia, sia per la violazione del superiore interesse del minore determinato dall’ introduzione, mediante la step child adoption, di progetti omogenitoriali nell’ ordinamento italiano”.
 Per questo il Centro studi Livatino, auspica che l’ emendamento “sia dichiarato inammissibile, e che nell’ ipotesi che sia invece messo in votazione, quest’ ultima avvenga in modo segreto, essendo in gioco gli articoli 29 , 30 e 31 della Costituzione”.
In morte di Antonin Scalia (1936-2016)

In morte di Antonin Scalia (1936-2016)

È morto sabato all’età di 79 anni uno dei giudici più influenti della Corte Suprema Americana dell’ultimo trentennio – era stato nominato da Reagan nel 1986 – nonché uno dei giuristi più autorevoli d’America e del mondo, Antonin Scalia.

Tuttavia, la stampa italiana, nel dare la notizia della sua morte, dipinge Scalia come “conservatore”, “radicale”, insomma come un giurista condizionato da una visione politica (e religiosa), in tal modo ignorando – o fingendo di ignorare – che invece tutta la sua vita di studioso e di giudice è stata spesa nel tentativo proprio di separare diritto e politica, ovvero mettere al riparo la Costituzione americana, in particolare dall’attivismo giudiziario. (altro…)

Il “super-canguro” è incostituzionale

Confronto, non imposizione ideologica

L’emendamento c.d. “super-canguro” presentato dal sen. Marcucci si pone in chiaro contrasto con la Costituzione tanto sotto il profilo procedurale, quanto sotto quello sostanziale.

Sul piano procedurale, esso comprime gravemente, in contrasto con l’art. 72 Cost., il dibattito parlamentare, e continua a impedire ai senatori di esprimersi sul merito del ddl c.d. Cirinnà, dopo averne – per la prima volta nella storia parlamentare repubblicana – precluso l’esame nella Commissione parlamentare competente.

Sul piano sostanziale, il “super-canguro” riproduce, se non aggrava, i vizi di legittimità costituzionali presenti nel testo del ddl Cirinnà – denunciati nell’appello contro la sua approvazione proposto dal Centro studi Rosario Livatino, firmato da circa 600 giuristi – sia per il rilievo pubblico e l’equiparazione delle unioni omosessuali alla famiglia, la cui infungibile funzione sociale viene così gravemente misconosciuta, sia per la violazione del superiore interesse del minore determinato dall’introduzione, mediante la step child adoption, di progetti omogenitoriali nell’ordinamento italiano.

Augurando che, come non è accaduto per il voto sul non passaggio all’esame, prevalgano il diritto e il buon senso e non la forzatura ideologica, il Centro studi Livatino, auspica che l’emendamento in questione sia dichiarato inammissibile, e che nell’ipotesi che sia invece messo in votazione, quest’ultima avvenga in modo segreto, ai sensi dell’art. 115, c. 4 del Regolamento del Senato, essendo in gioco gli articoli 29 , 30 e 31 della Costituzione.

Il Centro studi Livatino

   info@centrostudilivatino.it

Aporie e contraddizioni della fecondazione eterologa

Aporie e contraddizioni della fecondazione eterologa

Pubblichiamo un saggio dell’avv. Mauro Ronco, professore ordinario di diritto penale a Padova e presidente del Centro studi Livatino, sulla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014, che ha legittimato la fecondazione artificiale di tipo eterologo, e ha con questo posto le premesse per giustificare la c.d. maternità surrogata. Oltre (altro…)

Riflessioni sul provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma del 30.07.2014 – Adozione ex art.44 lettera d della figlia biologica della convivente omosessuale

Cristianità, organo ufficiale di Alleanza Cattolica, n. 377 del luglio-settembre 2015 ha pubblicato il seguente commento critico alla sentenza del Tribunale per i Minori di Roma del 30 giugno 2014, che ha ammesso la c.d. stepchild adoption, a firma dell’avv. Anna Maria Panfili. Poiché nella sentenza della Corte di appello di Roma-sez. minori, che ha confermato (altro…)