Perché la giustizia di Conte non vale una Messa
Intervista di Francesco Boezi ad Alfredo Mantovano, pubblicata il 21 settembre 2021 su il Giornale.
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Intervista di Francesco Boezi ad Alfredo Mantovano, pubblicata il 21 settembre 2021 su il Giornale.
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Con l’intervento del presidente emerito di sezione della Cassazione Pietro Dubolino prosegue la riflessione sulla la sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite civili sul crocifisso: una riflessione avviata il giorno stesso della pubblicazione (https://www.centrostudilivatino.it/cassazione-sul-crocifisso-nessun-divieto-di-affissione-ma-adesso-necessario-lintervento-del-parlamento/) e proseguita ieri con l’intervento dell’avv. Angelo Salvi (https://www.centrostudilivatino.it/sezioni-unite-e-crocifisso-perplessita-sulla-regola-del-caso-per-caso/). Nel rilevare le aporie della pronuncia e il suo tratto ancora una volta ‘creativo’ della norma, l’Autore ne sottolinea la difficoltà di concreta applicazione, per le incertezze da essa derivanti.
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Con la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la questione di massima di particolare importanza loro rimessa dalla Sezione Lavoro con una decisione di indubbio interesse, che in tema di libertà di religione in uno spazio pubblico qualificato, quale l’aula scolastica, indica come metodo di approccio alla controversia la via della soluzione mite, del passo di ciascuno in direzione dell’altro, e affida alla valutazione dei singoli istituti scolastici la decisione sulle diverse istanze di studenti e docenti, in una prospettiva di “ragionevole accomodamento” dagli incerti confini. Nel commento che segue una prima analisi della sentenza e dei principi di diritto in essa enucleati, dopo il primissimo commento il giorno della pubblicazione (https://www.centrostudilivatino.it/cassazione-sul-crocifisso-nessun-divieto-di-affissione-ma-adesso-necessario-lintervento-del-parlamento/).
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La sentenza delle Sezioni Unite civili sul Crocifisso contiene un’affermazione importante: per esso non esiste un divieto di affissione, e la sua presenza in un’aula scolastica non crea discriminazioni. Non vi è alcun divieto, costituzionalmente fondato, alla sua collocazione.
Con ciò il discorso però non è chiuso, e deve necessariamente proseguire in Parlamento. A fondamento dell’affissione del Crocifisso vi è una norma, se pure regolamentare, in vigore da quasi un secolo, mentre per le altre confessioni manca qualsiasi aggancio normativo.
Allorché la Cassazione ipotizza la soluzione dell’eventuale affiancamento al Crocifisso di simboli di altre confessioni religiose, coerenti col credo degli alunni presenti nell’aula, si fa creatrice di una norma, più che interprete di quelle esistenti.
Allorché essa conferma che si è in materia di diritti fondamentali, e precisa che tale materia non è sottoponibile al criterio di maggioranza, poi ne affida la concreta attuazione all’autonomia scolastica, cioè al voto che verrà dato in materia nei consigli di istituto, o di classe, o nell’assemblea degli studenti, e a un non meglio precisato ‘accomodamento ragionevole’.
Per evitare che sul fondamentale diritto alla libertà religiosa ogni scuola e ogni classe facciano da sé, è indispensabile che intervenga il Parlamento, con l’approvazione di norme chiare e omogenee. Anche alla stregua della soluzione del caso concreto sottoposto all’esame della Corte, un professore ateo che rifiutava qualsiasi simbolo confessionale, va scongiurato che il c.d. accomodamento ragionevole – per evitare fastidi a dirigenti scolastici e docenti – faccia vincere l’opzione laicista del muro bianco.
Roma, 9 settembre 2021
“Chiesero a Confucio, nell’ipotesi che il principe Wei gli affidasse il governo:- Che farai per prima cosa?- Rispose Confucio:- E’ assolutamente necessario ridare ai nomi il loro vero significato-[1]”. Le parole del saggio sintetizzano lo iato – ancora attuale – tra l’essere e il suo nome.
Non è una apparentemente astratta disputa filosofico-terminologica, poiché si manifesta, secondo le contemporanee forme giuridiche, in un recente caso giudiziario deciso dalla Court of Appeals dell’Ohio, Meriwether v. Shawnee State University
La controversia ha interessato da un lato il professore Nicholas Meriwether, docente di filosofia politica, e dall’altro l’ateneo Shawnee State University, e ha avuto per oggetto la legittimità della sospensione – anche retributiva – del docente dall’insegnamento decisa, poiché egli non avrebbe utilizzato il corretto pronome nei confronti di uno studente transgender: in virtù dei propri convincimenti religiosi, si sarebbe rifiutato di utilizzare il pronome femminile per un ragazzo, che peraltro non aveva subito alcun intervento medico dei propri caratteri sessuali.
Il docente ha fatto ricorso contro il provvedimento sanzionatorio dell’ateneo, che riteneva discriminatorio il rifiuto opposto dall’insegnante all’utilizzo del pronome femminile.
Giunti alla Court of Appeal, dopo un triennio di peripezie giudiziarie, spese legali, assenza di retribuzione, e inevitabile discredito mediatico per il professore “discriminatore”, il collegio composto dai giudici Mckeague, Thapar, e Larsen il 26 marzo 2021 ha posto fine al contenzioso, ribaltando le decisioni precedenti e ha aderito alle ragioni del docente, poiché coerenti con la Costituzione USA.
Con la sentenza i tre giudici hanno ribadito la supremazia della libertà di coscienza del docente, che l’ordinamento statunitense riconosce e tutela. Le parti alla fine del giudizio hanno concordato l’uso del pronome neutro per non sbilanciarsi in un senso o nell’altro, e l’ateneo ha reintegrato l’insegnante nel posto di lavoro.
C’è un passaggio giuridicamente pregnante della sentenza, che merita di essere riportato nella sua interezza in quanto cristallizza in modo compiuto le cosiddette “clausole di salvaguardia” della libertà di coscienza e di pensiero, in modo talmente inappuntabile che andrebbero prese a modello, per esempio per emendare o cassare il contorto articolo 4 del d.d.l. Zan.
La Corte infatti ha stabilito che “se i professori non avessero adeguate protezioni per la libertà di parola durante l’insegnamento, un’università avrebbe un potere allarmante tanto da poter imporre il conformismo ideologico. Un rettore di un’università potrebbe richiedere a un pacifista di dichiarare che la guerra è giusta, a un’icona dei diritti civili di condannare i Freedom Riders, a un credente di negare l’esistenza di Dio o obbligare un emigrato sovietico a rivolgersi ai suoi studenti come “compagni”. Tutto ciò non può essere. Se c’è una stella fissa nella nostra costellazione costituzionale, è che nessun può prescrivere alcuna ortodossia ufficiale».
Aldo Rocco Vitale
[1] Confucio, Dialoghi, Tea, Milano, 1989, VII, n. 305, pag. 148-149.
Un profilo non considerato nella crisi afgana è il mancato rispetto da parte degli Occidentali presenti a Kabul fino al 31 agosto dei fondamentali della disciplina dell’asilo.
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Dopo l’inquadramento, col precedente intervento su questo sito dei termini e dello scenario di riferimento dell’“accordo storico su una più stabile ed equa tassazione internazionale”, la Global minimum tax, definito l’11 luglio al G20 economico di Venezia, definiamo gli elementi costitutivi di tale riforma/rivoluzione fiscale.
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La decisione del G20 dello scorso luglio prevede un prelievo societario minimo di almeno il 15% e nuove regole per ricollocare una porzione degli utili netti delle più grandi aziende del mondo a beneficio degli Stati in cui queste li ricavano. Il significato specifico dell’espressione Global minimum tax e i problemi di rappresentatività nel rapporto fra organismi internazionali informali e la sovranità dei singoli Stati a essi aderenti.
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Secondo recenti indagini, è in aumento il consumo di alcol fra giovani e giovanissimi: i dati Istat confermano la crescente estensione del fenomeno, mentre è scarsa la consapevolezza dei danni che l’alcol provoca in un organismo ancora in formazione.
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Si diffonde in modo crescente la c.d. Gig economy, o “economia dei lavoretti”: secondo stime dell’INPS, nel 2020 essa avrebbe riguardato più di mezzo milione di lavoratori. È una realtà eterogenea, che si concretizza spesso in forme di precariato, cui finora il legislatore ha posto rimedio in modo parziale.
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