Set 9, 2021
La sentenza delle Sezioni Unite civili sul Crocifisso contiene un’affermazione importante: per esso non esiste un divieto di affissione, e la sua presenza in un’aula scolastica non crea discriminazioni. Non vi è alcun divieto, costituzionalmente fondato, alla sua collocazione.
Con ciò il discorso però non è chiuso, e deve necessariamente proseguire in Parlamento. A fondamento dell’affissione del Crocifisso vi è una norma, se pure regolamentare, in vigore da quasi un secolo, mentre per le altre confessioni manca qualsiasi aggancio normativo.
Allorché la Cassazione ipotizza la soluzione dell’eventuale affiancamento al Crocifisso di simboli di altre confessioni religiose, coerenti col credo degli alunni presenti nell’aula, si fa creatrice di una norma, più che interprete di quelle esistenti.
Allorché essa conferma che si è in materia di diritti fondamentali, e precisa che tale materia non è sottoponibile al criterio di maggioranza, poi ne affida la concreta attuazione all’autonomia scolastica, cioè al voto che verrà dato in materia nei consigli di istituto, o di classe, o nell’assemblea degli studenti, e a un non meglio precisato ‘accomodamento ragionevole’.
Per evitare che sul fondamentale diritto alla libertà religiosa ogni scuola e ogni classe facciano da sé, è indispensabile che intervenga il Parlamento, con l’approvazione di norme chiare e omogenee. Anche alla stregua della soluzione del caso concreto sottoposto all’esame della Corte, un professore ateo che rifiutava qualsiasi simbolo confessionale, va scongiurato che il c.d. accomodamento ragionevole – per evitare fastidi a dirigenti scolastici e docenti – faccia vincere l’opzione laicista del muro bianco.
Roma, 9 settembre 2021
Set 8, 2021
“Chiesero a Confucio, nell’ipotesi che il principe Wei gli affidasse il governo:- Che farai per prima cosa?- Rispose Confucio:- E’ assolutamente necessario ridare ai nomi il loro vero significato-[1]”. Le parole del saggio sintetizzano lo iato – ancora attuale – tra l’essere e il suo nome.
Non è una apparentemente astratta disputa filosofico-terminologica, poiché si manifesta, secondo le contemporanee forme giuridiche, in un recente caso giudiziario deciso dalla Court of Appeals dell’Ohio, Meriwether v. Shawnee State University
La controversia ha interessato da un lato il professore Nicholas Meriwether, docente di filosofia politica, e dall’altro l’ateneo Shawnee State University, e ha avuto per oggetto la legittimità della sospensione – anche retributiva – del docente dall’insegnamento decisa, poiché egli non avrebbe utilizzato il corretto pronome nei confronti di uno studente transgender: in virtù dei propri convincimenti religiosi, si sarebbe rifiutato di utilizzare il pronome femminile per un ragazzo, che peraltro non aveva subito alcun intervento medico dei propri caratteri sessuali.
Il docente ha fatto ricorso contro il provvedimento sanzionatorio dell’ateneo, che riteneva discriminatorio il rifiuto opposto dall’insegnante all’utilizzo del pronome femminile.
Giunti alla Court of Appeal, dopo un triennio di peripezie giudiziarie, spese legali, assenza di retribuzione, e inevitabile discredito mediatico per il professore “discriminatore”, il collegio composto dai giudici Mckeague, Thapar, e Larsen il 26 marzo 2021 ha posto fine al contenzioso, ribaltando le decisioni precedenti e ha aderito alle ragioni del docente, poiché coerenti con la Costituzione USA.
Con la sentenza i tre giudici hanno ribadito la supremazia della libertà di coscienza del docente, che l’ordinamento statunitense riconosce e tutela. Le parti alla fine del giudizio hanno concordato l’uso del pronome neutro per non sbilanciarsi in un senso o nell’altro, e l’ateneo ha reintegrato l’insegnante nel posto di lavoro.
C’è un passaggio giuridicamente pregnante della sentenza, che merita di essere riportato nella sua interezza in quanto cristallizza in modo compiuto le cosiddette “clausole di salvaguardia” della libertà di coscienza e di pensiero, in modo talmente inappuntabile che andrebbero prese a modello, per esempio per emendare o cassare il contorto articolo 4 del d.d.l. Zan.
La Corte infatti ha stabilito che “se i professori non avessero adeguate protezioni per la libertà di parola durante l’insegnamento, un’università avrebbe un potere allarmante tanto da poter imporre il conformismo ideologico. Un rettore di un’università potrebbe richiedere a un pacifista di dichiarare che la guerra è giusta, a un’icona dei diritti civili di condannare i Freedom Riders, a un credente di negare l’esistenza di Dio o obbligare un emigrato sovietico a rivolgersi ai suoi studenti come “compagni”. Tutto ciò non può essere. Se c’è una stella fissa nella nostra costellazione costituzionale, è che nessun può prescrivere alcuna ortodossia ufficiale».
Aldo Rocco Vitale
[1] Confucio, Dialoghi, Tea, Milano, 1989, VII, n. 305, pag. 148-149.
Set 6, 2021
Un profilo non considerato nella crisi afgana è il mancato rispetto da parte degli Occidentali presenti a Kabul fino al 31 agosto dei fondamentali della disciplina dell’asilo.
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Ago 25, 2021
Dopo l’inquadramento, col precedente intervento su questo sito dei termini e dello scenario di riferimento dell’“accordo storico su una più stabile ed equa tassazione internazionale”, la Global minimum tax, definito l’11 luglio al G20 economico di Venezia, definiamo gli elementi costitutivi di tale riforma/rivoluzione fiscale.
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Ago 23, 2021
La decisione del G20 dello scorso luglio prevede un prelievo societario minimo di almeno il 15% e nuove regole per ricollocare una porzione degli utili netti delle più grandi aziende del mondo a beneficio degli Stati in cui queste li ricavano. Il significato specifico dell’espressione Global minimum tax e i problemi di rappresentatività nel rapporto fra organismi internazionali informali e la sovranità dei singoli Stati a essi aderenti.
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Ago 21, 2021
Secondo recenti indagini, è in aumento il consumo di alcol fra giovani e giovanissimi: i dati Istat confermano la crescente estensione del fenomeno, mentre è scarsa la consapevolezza dei danni che l’alcol provoca in un organismo ancora in formazione.
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Ago 17, 2021
Si diffonde in modo crescente la c.d. Gig economy, o “economia dei lavoretti”: secondo stime dell’INPS, nel 2020 essa avrebbe riguardato più di mezzo milione di lavoratori. È una realtà eterogenea, che si concretizza spesso in forme di precariato, cui finora il legislatore ha posto rimedio in modo parziale.
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Ago 12, 2021
Quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, è intervenuta sull’art. 580 del codice penale, ha stabilito delle condizioni di non punibilità per condotte di aiuto al suicidio: queste comunque integrano un reato, pur se poi l’autore va esente da responsabilità se il giudice valuta sussistenti le opinabili circostanze indicate dalla Consulta.
Con la lettera di oggi a La Stampa il ministro Speranza sollecita le ASL alla consumazione di quello che resta pur sempre un delitto, pur sottolineando l’assenza di norme che abbiano finora fatto seguito alla sentenza della Corte. Non chiarisce come, mancando una legge del Parlamento, dipendenti di una ASL possano aiutare al suicidio e non essere sottoposti a un procedimento penale.
Al tempo stesso egli non menziona un passaggio pregiudiziale prescritto dalla Consulta per ogni procedura ‘legale’ di fine vita: l’avvenuto ricorso alle cure palliative. Se una delle condizioni di non punibilità è che il paziente “sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili”, prima di farlo morire è doveroso provare a lenire quelle sofferenze. Peccato che la legge sulle cure palliative, pur approvata dal Parlamento all’unanimità nel 2010, trovi limitatissima attuazione per carenza di investimenti.
Quindi il ministro della Salute non fa quello che a lui compete, cioè rendere operativa una legge che ha l’obiettivo di alleviare il dolore; e fa quel che a lui non compete, cioè scavalcare il Parlamento a proposito di aiuto al suicidio ed eutanasia, scaricando sulle ASL responsabilità che vanno rigorosamente disciplinate.
Centro Studi Rosario Livatino
Roma, 12 agosto 2021
Ago 2, 2021
1. Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore il Decreto del ministero della Salute 10 dicembre 2019 n. 168 denominato Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il quale stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento di cui all’art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, nella Banca dati nazionale. Quest’ultima è stata istituita al Ministero della salute in base all’art. 1, co. 418, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari. Il Regolamento definisce inoltre il funzionamento e i contenuti informativi della predetta BDN e le modalità di accesso a essa da parte dei soggetti legittimati.
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Lug 20, 2021
Il 16 luglio davanti alla Commissione Giustizia della Camera si è tenuta, fra le altre, l’audizione informale di Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, sugli emendamenti presentati dal ministro della Giustizia Cartabia al ‘d.d.l. Bonafede’, di riforma del processo penale. La relazione che segue, frutto del lavoro dell’intero Centro studi, è stata trasmessa ieri alla Commissione, per esplicitare in modo più esteso e articolato la valutazione dei principali punti critici della riforma: dai criteri di priorità per i Procuratori della Repubblica alle deroghe alla immutabilità del giudice, dalla improcedibilità in appello (e in Cassazione), alla delega alla detenzione esterna, in un quadro di assenza dell’indilazionabile incremento degli organici dei magistrati e del personale ausiliario.
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