P.d.l. Zan sull’omofobia: pericoloso per l’educazione e per l‘insegnamento

P.d.l. Zan sull’omofobia: pericoloso per l’educazione e per l‘insegnamento

Inizia oggi alla Camera l’esame e il voto del testo unificato (rel. on Zan) contro l’omo-transfobia.Il Centro Studi Livatino e l’Associazione Non Si Tocca La Famiglia hanno elaborato il documento T.u. Zan omotransfobia: pericoloso per l’educazione e l’insegnamento, con cui illustrano perché quell’articolato  mette a rischio la libertà di insegnamento, il primato educativo dei genitori e l’istruzione dei minori. Avendo l’obiettivo dichiarato di contrastare le discriminazioni “per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”, in realtà il t.u. Zan mostra  lo scopo di favorire l’ideologia gender, che nega la dimensione sessuata dell’essere umano e considera la naturale differenza fra uomo e donna una mera “costruzione sociale”. Non a caso il t.u. parla di “identità di genere”, espressione che indica il senso di appartenenza di una persona a un genere col quale essa si identifica a seconda di come si percepisce in un dato momento (fluidità del genere).Con questo t.u. sarà ancora possibile per i genitori astenersi da percorsi educativi non condivisi, come riconosceva la nota Miur del 18 novembre 2018 sull’uso del Consenso Informato Preventivo? Gli insegnanti saranno liberi di affermare che uomini e donne sono uguali in dignità, ma  biologicamente diversi? Genitori ed insegnanti potranno ancora esprimere la propria opinione, per es., sull’opportunità che un bambino cresca con due figure genitoriali di sesso diverso? Quali conseguenze potrebbero avere queste limitazioni sul percorso di formazione dei minori?In allegato il documento, che esprime queste preoccupazioni in modo articolato.


Roma, 27 ottobre 2020


  1. Gli effetti negativi del testo unificato Zan a scuola.

Il testo unificato Zan sulla omotransfobia, dal 3 agosto 2020 all’esame dell’Aula della Camera, mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni “per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”, rilevando da un lato l’emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall’altro l’assenza di norme a loro tutela.

È stata dimostrata l’infondatezza di entrambe le premesse (cfr. il volume Omofobi per legge. Colpevoli per non aver commesso il fatto, ed. Cantagalli 2020). A che cosa mira allora il t.u. Zan? Lo scopo principale, seppure non esplicitato, è con evidenza quello di favorire l’ideologia gender, ossia quella teoria che nega la dimensione sessuata dell’essere umano fin dalla sua costituzione, ritenendo che la differenza fra uomo e donna sia soltanto una “costruzione sociale”. Non è un caso, infatti, che accanto ai termini “sesso” e “orientamento sessuale” sia stata altresì inserita l’espressione “identità di genere”, che indica il senso di appartenenza di una persona a un genere col quale essa si identifica a seconda di come si percepisce in un dato momento (fluidità del genere).

Il t.u. Zan inoltre prevede l’applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender: qualora la proposta Zan diventasse legge potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come “omofobi per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso. In altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell’individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile.

Se il t.u. Zan diventasse legge vi sarebbe dunque una grave compressione della libertà di manifestazione del pensiero, che riguarderebbe l’intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni.

Quello maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione del suo ruolo di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero ‒ a cui va ricondotta la libertà di insegnamento ‒, ma anche perché il t.u. Zan prevede l’istituzione della “Giornata nazionale contro lomofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” e la relativa organizzazione di “cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile” da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole.

2. Rischi per il primato educativo dei genitori

Se il t.u. Zan diventasse legge i genitori non potrebbero più invocare la loro libertà educativa per evitare l’introduzione nelle scuole di insegnamenti fondati sulla teoria gender, in quanto questi insegnamenti sarebbero persino “legittimati” come strumenti per la diffusione della conoscenza della “legge contro l’omofobia”, e coerenti con l’istituzione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”.

Tutto ciò determinerebbe una grave violazione dei diritti dei genitori in merito alle scelte educative riguardanti i figli, diritti riconosciuti dall’art. 30 Cost. e sanciti anche in ambito internazionale. Ai genitori è universalmente riconosciuto il «diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli» (art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948), e lo Stato «nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche» (art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).

L’Associazione Non Si Tocca La Famiglia ha sempre tutelato e sostenuto nelle scuole i principi educativi che i genitori desideravano vedere rispettati nell’educazione dei figli, senza perdere di vista che qualunque dimensione educativa attenta deve tenere conto di forme d’accoglienza creativa e positiva nei confronti di posizioni e impostazioni educative diverse, pur nel rispetto del bagaglio valoriale di ogni famiglia.

Proprio in base all’esperienza maturata e all’attività svolta nelle scuole riteniamo il t.u. Zan un pericolo per la libertà educativa dei genitori: la visione antropologica su cui esso si basa, pur se non condivisa dalle famiglie, sarà comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi proposti nelle scuole, veicolata dalla presunta esigenza di combattere le discriminazioni di genere.

Con la Nota Miur 0019534 del 20 novembre 2018 abbiamo ottenuto come genitori il Consenso Informato Preventivo: in virtù di esso, a differenza di quanto accade invece in altre nazioni europee con minore sensibilità sul punto, i genitori hanno facoltà di esprimere il libero consenso o dissenso a scuola, di fronte a percorsi educativi non condivisi, soprattutto su temi eticamente sensibili. Ebbene, tutto ciò potrebbe essere vanificato dal t.u. Zan.

3. Rischi per la libertà di insegnamento

Se il t.u. Zan diventasse legge la libertà di insegnamento verrebbe svuotata dei suoi contenuti essenziali, ossia dell’autonomia didattica e della libera espressione culturale del docente: gli insegnanti dovrebbero astenersi dal manifestare opinioni contrarie alla teoria della fluidità del genere, a cui rimanda il termine “identità di genere”, e sarebbero costretti a partecipare all’organizzazione di “cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile” in occasione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, pur non condividendo i messaggi trasmessi agli studenti e senza poter manifestare il dissenso o discutere sull’argomento.

Si pensi, inoltre, alla situazione difficile in cui potrebbe trovarsi un insegnante di filosofia, o di religione o di scienze nel trattare tematiche legate alla sessualità, laddove trattasse della differenza biologica tra uomo e donna: potrebbe essere denunciato e sottoposto a un procedimento penale per aver manifestato pensieri omofobi secondo il disegno tracciato dal testo unificato Zan, soprattutto in considerazione dell’indeterminatezza delle fattispecie di reato ivi previste.

Ciò in violazione della libertà riconosciuta agli insegnanti dall’art. 33 Cost. ‒ larte e la scienza sono libere e libero ne è linsegnamento ‒, che trova la ratio nell’esigenza di garantire i docenti da costrizioni o condizionamenti da parte dello Stato (cfr. Corte cost. n. 77/1964), per salvaguardare il pluralismo e garantire agli studenti un ambiente scolastico aperto al confronto delle idee e rispettoso dei diritti fondamentali.

La libertà di insegnamento, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è funzionale al godimento pieno ed effettivo del diritto all’istruzione e di conseguenza allo sviluppo democratico della società: l’insegnamento deve essere libero, perché solo in questo modo ha spazio nella scuola il senso critico necessario per gli obiettivi di formazione integrale dei minori.

Il compito affidato agli insegnanti che operano nella scuola non è meramente quello di trasmettere agli studenti delle “informazioni” nei vari campi del sapere: l’insegnamento ha una portata più ampia, ed è finalizzato alla piena formazione della personalità dei discenti, alla loro valorizzazione e all’acquisizione della capacità di critica indispensabile per partecipare attivamente alla vita sociale[1].

4. Rischio di impoverimento dell’istruzione, di affievolimento dell’alleanza scuola/famiglia e di alterazione dei rapporti all’interno delle scuole

Le limitazioni subite da genitori e insegnanti alle loro rispettive libertà e il timore da ambo le parti di esprimere liberamente il proprio pensiero per le ragioni sopra rappresentate potrebbero condizionare negativamente il rapporto di collaborazione scuola/famiglia, rendendolo più formale e distaccato. Tutto ciò avrebbe delle ricadute anche sulla formazione dei minori in termini di impoverimento sotto il profilo culturale, relazionale e valoriale. Tenendo conto del grande lavoro svolto dalle Associazioni dei genitori negli ultimi cinque anni per sostenere l’alleanza educativa tra scuola e famiglia, vi è il serio rischio che il t.u. Zan non consenta di mantenere nel tempo quelle conquiste.

Non poter manifestare liberamente le proprie idee, sia per gli insegnanti che per i genitori, determinerebbe frustrazione e insoddisfazione, insieme col timore di denunce per “omofobia”.

Sarebbe a rischio il fondamentale diritto all’istruzione, riconosciuto come indispensabile per l’integrale sviluppo della personalità del minore (cfr. art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; art. 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966; art. 28-29 della Convenzione internazionale ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989).

Il pieno rispetto del diritto all’istruzione esige da parte dello Stato non solo la sua attivazione per assicurare l’accessibilità al sistema scolastico, bensì anche il suo impegno affinché sia garantita la qualità dell’istruzione, che si misura in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi previsti, a cominciare dal pieno sviluppo della personalità del minore, del senso della sua dignità e della sua capacità di critica.

Come affermato nella Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904 del 4 ottobre 2012: «per garantire il diritto fondamentale all’educazione, l’intero sistema educativo deve assicurare leguaglianza delle opportunità ed offrire uneducazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all’inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale». L’Assemblea parlamentare, nella medesima Risoluzione, ha inoltre precisato che «è a partire dal diritto all’educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa» e pertanto gli Stati hanno l’obbligo di rispettare «il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

Oltre a effetti negativi sull’istruzione e sui rapporti fra docenti e famiglie, qualora il t.u. Zan diventasse legge, potrebbero altresì determinarsi situazioni di disparità di trattamento[2] fra gli insegnati, dal momento che alcuni – quelli favorevoli all’ideologia gender ‒ sarebbero liberi di manifestare il proprio pensiero in materia, mentre ad altri ‒ quelli in disaccordo con l’ideologia gender ‒ ciò sarebbe di fatto precluso per non incorrere in una sanzione penale.

*****

L’approvazione dell’emendamento Petri e altri nella legge di conversione del c.d. decreto agosto, di impegno di spesa di quattro milioni di euro contro le “discriminazioni di genere” permette da subito di realizzare nelle scuole iniziative volte al contrasto alla discriminazione per “orientamento sessuale”.

Siamo stati sempre dalla parte degli ultimi e di coloro che non avevano voce, abbiamo condannato senza esitazioni qualunque forma di discriminazione, promosso con progetti nelle scuole itinerari educativi per prevenire bullismo e ogni forma di violenza in presenza o in rete, che nei modi e nei tempi opportuni è stata smascherata, isolata e non di rado corretta. Proprio per questo siamo consapevoli che educare all’inclusione è qualcosa che deve svolgersi in un clima di dialogo e confronto tra la componente genitori e quella del corpo docente.

La trattazione di tematiche delicate come l’educazione di genere e quella sessuale non può diventare obbligatoria: la scuola può favorire la formazione alla parità tra i sessi, ma non può agire sull’identità delle persone, contraddicendo l’intervento educativo familiare ed esperienziale.

È fondamentale il ruolo dell’Istituzione scolastica nell’educare alla parità di dignità, diritti e opportunità di ogni persona, ma non può essere strumentale all’introduzione dell’indifferentismo sessuale, né fare da apripista all’indebita decostruzione degli archetipi fondanti la vita e le tradizioni familiari.

Sarà ancora possibile per i genitori astenersi da percorsi educativi non condivisi? È questo l’interrogativo che siamo tutti chiamati a porci riflettendo sulle ricadute che il t.u. Zan, laddove approvato, avrebbe sulla scuola, sulle famiglie e sull’intera società.

Roma, 27 ottobre 2020


[1] Cfr. art. 4 del D.P.R. n. 275 del 1999: «Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo».

[2] Cfr. art. 2 del D. Lgs n. 216 del 2003 di Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro: «per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone».

“Pandemia di paura” e salute mentale in crisi

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1. L’aumento dei contagi da Covid 19, con le conseguenti preoccupazioni in ordine alla tenuta del sistema sanitario nazionale, ha spinto Governo e Regioni a emanare provvedimenti restrittivi delle libertà individuali: di movimento, di riunione, di impresa, ecc…; l’aumento della pressione ospedaliera potrebbe determinarne di ulteriori, fino ad un eventuale nuovo lockdown, nazionale o regionale. Al netto della coerenza di questi interventi e delle discutibili modalità di comunicazione degli stessi, non manca chi si interroga sull’impatto di queste misure sulla tenuta socio-economica del Paese, ed evidenzia la necessità di un bilanciamento che porti a ridurre i malati di Covid, fortunatamente molti meno dei contagiati, senza aumentare disoccupazione e povertà. Ma la dialettica tra “esigenze della salute” e “esigenze del PIL”, per quanto necessaria, è insufficiente e rischia di essere fuorviante: il punto non è “salute vs. PIL” ma “salute vs. salute”.

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Elezioni ANM: vince la “corrente” del non voto

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1. “L’ANM è l’associazione cui aderisce circa il 90% dei magistrati italiani”: così si legge nel frontespizio della home page dell’Associazione Nazionale Magistrati. A guardare l’esito delle elezioni, concluse oggi, per il rinnovo del Comitato direttivo centrale – per intenderci, il parlamentino – dell’ANM, è il caso di rettificare il dato: i magistrati italiani sono 9401 (il riferimento è al 28 febbraio 2019); per il voto dell’ANM si sono registrati in 7100, hanno votato in 6101 e i voti validi sono stati 6045. Se le cifre hanno un senso, e le parole pure, si potrebbe dire che “l’ANM è l’associazione per il cui rinnovo votano circa il 64% dei magistrati italiani”.

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Elezioni ANM a “correnti” alternate

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1. Se l’attualità e la consistenza dei problemi fossero commisurabili al loro rilievo mediatico, il c.d. “caso Palamara” sarebbe da ritenere chiuso con la sanzione inflittagli dalla sezione disciplinare del CSM. E invece, benché quotidiani e tg non ne parlino più, la vicenda mantiene intatta i suoi profili critici, ben oltre la persona dell’ex presidente dell’ANM. Sarebbe sufficiente considerare le seguenti circostanze, in larga parte già sottolineate dal Centro studi Livatino, durante l’ultimo convegno nazionale, tenuto il 29 novembre 2019[1]:

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Crocifisso fuori dalle scuole? La questione alle Sezioni Unite

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Pubblichiamo l’ordinanza del 22/07/2020, depositata il 18/09/2020, con la quale la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollecitato la pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla presenza del Crocifisso in un’aula scolastica, in qualche modo manifestando la posizione contraria a tale collocazione (cf. in particolare il § 12.2.). Nei prossimi giorni su questo sito comparirà un primo commento.  

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L’“uomo nero” che spinge al suicidio: internet, educare e vigilare

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1. Quanto accaduto pochi giorni a Napoli – un undicenne suicida per dare seguito a un gioco proposto in rete – richiama l’attenzione sul rapporto fra i minori ed internet. In questo caso, per il quale la Procura di Napoli ha avviato un’indagine a carico di ignoti per istigazione al suicidio, il minore sarebbe rimasto vittima di uno dei giochi “a prove” diffusi tramite i social network: a bambini e adolescenti dapprima viene fatta una richiesta di amicizia, e successivamente viene proposto di partecipare a giochi e prove di abilità. Progressivamente i malcapitati che hanno aderito si trovano coinvolti in un perverso meccanismo che li incita a prendere parte a prove sempre più rischiose, fino all’autolesionismo e al suicidio.

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Quid est veritas? Dove finisce la giustizia

Quid est veritas? Dove finisce la giustizia

Il 3 e 4 ottobre si è svolta a Roma l’Ottava edizione del Piccolo Festival dellessenziale, promosso da Davide Rondoni, quest’anno dedicato alle parole “salus- giudizio- giovinezza- comunità”. La sessione della ore 12 del 3, coordinata da Francesco Malfitano, dell’associazione Un Sampietrino, dal titolo Giudizio – Dove finisce la giustizia, ha visto la partecipazione dei magistrati Francesco Cortesi e Alfredo Mantovano. Pubblichiamo lintervento di quest’ultimo.

1.   Cominciamo da Pinocchio. Sì cari amici, quel libro per adulti che è Le avventure di Pinocchio è in grado di dirci “dove finisce la giustizia” in modo più efficace dei codici o dei trattati di diritto. Sfogliamo il libro, e arriviamo al capitolo 19: dove si narra che Pinocchio si rende conto che il Gatto e la Volpe gli hanno rubato gli zecchini d’oro, e per questo “andò difilato in tribunale, per denunziare al giudice i due malandrini, che lo avevano derubato”.    

Il magistrato è decritto in un modo non particolarmente lusinghiero: “Il giudice era uno scimmione della razza dei Gorilla: un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali doro, senza vetri”. A lui Pinocchio chiede giustizia, dopo aver riferito nel dettaglio quanto gli era appena accaduto. 

Prosegue il testo: “Il giudice lo ascoltò con molta benignità; prese vivissima parte al racconto: s’intenerì, si commosse: e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. (…) accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: — Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione ―”. 

Pigliatelo dunque”: ogni volta che lo rileggo, la crudeltà di quel “dunque” continua a farmi rabbrividire. Quel “dunque”, una sorta di equivalente del “p.q.m. per questi motivi” – le tre parole che segnano il passaggio dalla motivazione al dispositivo di una pronuncia giudiziaria-, quel “dunque” è parola inquietante ma vera, come osservava il card. Giacomo Biffi, autore di un mirabile commento teologico a Pinocchio[1]: perché noi possiamo rassegnarci a tutto, ma non al diniego di giustizia. Possiamo sopportare ogni malvagità, ma riteniamo insopportabile l’ingiustizia. Perché la giustizia è la nostra patria: nostra di uomini e donne, prima ancora che di magistrati o di avvocati. Per questo ci sentiamo così di frequente in esilio.

2. Dov’è il corto circuito? Quale salto logico fa sì che da una motivazione che descrive il burattino quale persona offesa – quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete doro – si passi a un dispositivo di condanna: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione?

Collodi descrive il giudice come un personaggio benevolo, attento, financo pronto a commuoversi. Peccato che i suoi occhiali, pur d’oro, siano senza vetri, e quindi gli impediscano di vedere; e gli precludano quella decisione giusta che sarebbe stata coerente con la consapevolezza del proprio ruolo. Quel che gli manca non è il profilo esteriore della rispettabilità: quello c’è tutto, pur se egli resta sempre “uno scimmione della razza dei Gorilla”. Quel che gli manca è l’umiltà di cogliere la realtà che gli si presenta davanti; è l’onestà intellettuale di mantenersi stretto fra il vincolo della legge e la ricostruzione obiettiva del fatto.

La storia poi, come ricordate, non finisce qui perché dopo quattro lunghissimi mesi “il giovane Imperatore che regnava nella città di Acchiappacitrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò (…) che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini.

— Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anchio — disse Pinocchio al carceriere.

Voi no, — rispose il carceriere — perché voi non siete del bel numero….

— Domando scusa; — replicò Pinocchio — sono un malandrino anch’io.

In questo caso avete mille ragioni, — disse il carceriere; e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare”.

Il che mostra quanto Collodi sia stato non soltanto felice nel rappresentare i limiti del giudizio dell’umano, ma pure in qualche misura profetico: perché ha descritto con un po’ di anticipo la degenerazione del pentitismo, in virtù del quale uno evita la pena se ammette il reato, e magari ci aggiunge qualche altra cosa.

3. Ma io non voglio annoiarvi con la solita tiritera dei “pentiti” e della certezza della pena.Qui siamo al Festival dell’essenziale. Allora andiamo all’essenziale; e a un giudizio che non viene dalla fantasia di uno scrittore geniale: è un giudizio che si è svolto realmente. E, benché dalla sua celebrazione siano trascorsi circa 2.000 anni, ne abbiamo quattro convergenti e puntuali verbalizzazioni “ufficiali”.

Adopero quella di un testimone che non riferisce de relato: ha assistito alla scena di persona.E la adopero non, come si fa di solito, per trarne motivo di contemplazione spirituale. La adopero per verificare quanto quel processo sia stato rispettoso di ciò che è essenziale per un corretto giudizio.

Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: ‘che accusa portate contro quest’uomo?’[2] Pilato non è un giudice qualsiasi. E’ il più importante magistrato di quel territorio: solo a lui in quell’area geografica è conferito il potere di vita e di morte. E’ un magistrato romano: formato per applicare il diritto sul quale si fonda l’Impero, nella rigorosa adesione al fatto, “da mihi factum dabo tibi ius”. E da magistrato, abituato da chissà quanti decenni a celebrare processi, domanda agli accusatori qual è il capo di imputazione. Non è cambiato molto: allora come oggi, la formulazione dell’accusa – precisa e circostanziata – è il primo passo di ogni giudizio.

Gli risposero: ‘Se non fosse un malfattore, non te lo avremmo consegnato’”. La giustizia ai nostri giorni è abbastanza scalcagnata: ma perfino oggi se un pubblico ministero presentasse al giudice un imputato e dicesse ‘non ti dico neanche di che cosa deve rispondere, te lo sto portando io, fidati’, quel p.m. verrebbe invitato a lasciare l’aula di udienza e l’imputato sarebbe subito liberato.

Pilato capisce subito che qualcosa non quadra. La tragica anomalia di questo processo è che il giudice enuncia quella che con linguaggio contemporaneo definiremmo la motivazione di una sentenza di assoluzione: “io non trovo in lui nessuna colpa”; e lo dice per ben tre volte. Ma poi, invece di liberare l’imputato, “lo consegnò loro perché fosse crocifisso”.

4. Chiunque, ma soprattutto chi trascorre parte del suo tempo di lavoro in un’aula di giustizia, e altra parte per scrivere sentenze,resta sgomento da questa assoluta incoerenza fra motivazione e dispositivo. Tu, magistrato romano, tu interprete di un diritto che ancora adesso insegna al mondo la civiltà, tu proclami l’innocenza di quest’Uomo e poi disponi che sia messo a morte? Ma perché? Anche qui, dov’è il corto circuito?

Lo rintracciamo leggendo il “verbale”. Pilato prima prova a rifiutare il giudizio – “prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge” -, poi procede a quello che ancora adesso fanno i giudici nei processi: interroga l’imputato. Più che un interrogatorio, sembra quasi un dialogo: l’imputato è tutt’altro che reticente, e avvia con l’interlocutore un confronto simile a quelli avuti con tanti nelle settimane e nei mesi precedenti, anche con personaggi illustri dell’epoca, come Zaccheo o Nicodemo, sulla natura del suo regno, sulle illusioni dei Giudei.

Ma l’interrogatorio si interrompe bruscamente. Avviene quando l’interrogato dice “per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità”. E qui il giudice lo blocca: “che cos’è la verità?”. Non è una domanda che attende una risposta, tant’è che il “verbale” annota che “detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei”. Il colloquio è finito: il quid est veritas è la sintesi di ogni posizione relativistica nei confronti del reale. La verità non esiste, è la suggestione di una piazza, è l’acquiescenza a personaggi influenti, è quello che dicono i media, o i social…

Il disprezzo per la verità ha un costo: la condanna più ingiusta mai pronunciata nella storia. Tanto più ingiusta perché quel giudice aveva proclamato – e per tre volte – l’innocenza di colui che poi ha fatto mettere a morte. Ogni qual volta il giudice rifiuta il factum, la giustizia finisce; non finisce male: finisce!

5. Non la pensa così Hals Kelsen, maestro di scienza giuridica di origine austriaca, sostenitore dell’opzione relativista: per lui la domanda del Governatore della Palestina esprime il necessario scetticismo per chi ha anche un ruolo politico. La domanda che ha già in sé la risposta sta a significare che la verità è fuori dalla portata umana. Spiega Kelsen[3] che, nel momento in cui Pilato non attende la risposta, si comporta da perfetto democratico: nel rivolgersi alla folla, decide di sottoporre il caso al giudizio del popolo. Egli non sa che cosa è giusto, e lascia decidere la maggioranza.

Non apro neanche il discorso sulle modalità di manipolazione della folla e di formazione delle maggioranze. Mi permetto solo di osservare che non è vero che Pilato ignori che cosa sia giusto: lo dice, e non una sola volta!

Intendiamoci, non che il factum si colga sempre con evidenza e in tutte la sua complessità. Esige fatica. Va accompagnato da umiltà e dal non accontentarsi della più facile. Richiede al tempo stesso la consapevolezza che non siamo in grado di comprendere tutto quel che ci circonda. Ha bisogno di stare nei binari della più attenta esegesi della realtà, e della ferma convinzione che il giudice non “inventa” il diritto: lo applica; non crea lui la norma, verifica se si attaglia al caso concreto che gli viene sottoposto. Se deraglia da questi binari non si mostra solo un conducente infido: fa finire la giustizia nella scarpata.

Una corrente ideologica forse non maggioritaria, ma culturalmente egemone, individua oggi nel giudice colui che, da interprete dalla sovranità popolare dal quale si era partiti oltre mezzo secolo fa – secondo la teorizzazione sessantottina che ha portato ai “pretori d’assalto” – oggi “inventa” il diritto nel caso concreto.

Il neo-eletto presidente della Corte costituzionale, al momento del suo insediamento, ha parlato di una “classe di diritti” che “dobbiamo far rispettare”, perché “sono richiesti dalla coscienza sociale”. Il pres. Morelli non ha lasciato spazio all’immaginazione, quando, ha aggiunto che “la Corte (cost.) deve saper leggere la coscienza sociale, e se vede emergere un diritto deve inserirlo subito tra quelli inviolabili da tutelare. A me è capitato con la madre intenzionale, o ancora con il cambio di sesso durante il matrimonio[4].

Esemplare in tale direzione, esemplare cioè di una giurisdizione che conferisce il “primato (…) alle ragioni che stanno nella vita del diritto rispetto a quelle che stanno nelle righe delle leggi”, per riprendere quanto teorizza un ex presidente della Consulta, Gustavo Zagrebelsky[5], è la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Eluana Englaro, redatta dall’attuale presidente della Corte costituzionale[6]. Questa pronuncia è pervenuta alla elaborazione quali principi di diritto che l’alimentazione e l’idratazione, se somministrate in modo artificiale, rappresentino un trattamento sanitario, e che il consenso alla interruzione di tali presidi di sostegno vitale, quando non sia stato espresso in modo esplicito, sia ricavabile dagli stili di vita o dalle convinzioni che la persona aveva prima di perdere conoscenza.

Ma se la giurisdizione estende a tal punto i propri confini, alla fine la giustizia non ha più confini. Non oltrepassa soltanto il limite che deve separarla dal Parlamento e dal Governo, ma giunge a interferire con le competenze della scienza e della medicina: dal caso Di Bella, cioè dalla pretesa di un giudice di saperne più della comunità degli oncologi, ai vaccini indicati come causa di autismo, dall’ILVA fino al procedimento che ha bloccato l’azione congiunta dell’Unione europea e del Governo italiano contro la diffusione del batterio della Xylella fra gli ulivi del Sud delle Puglie. In tal modo il giudizio si rende autonomo e indipendente anche da quel factum costituito dal rigore e dall’evidenza scientifici; e perfino la dimostrazione dei nessi di causalità fisica diventa un fastidio.

6. S. Agostino, oltre a essere uno straordinario teologo e filosofo, era molto bravo con gli anagrammi. In un confronto immaginario col Governatore della Palestina, scompone e ricompone la sua divisa scettica: e così, adoperando le stesse lettere, Quid est veritas diventa Est vir qui adest. Ti chiedi, caro Pilato, che cos’è la verità, e non ti accorgi che è lì, davanti a te.

Heinrich Schlier, grande esegeta luterano poi convertito al cattolicesimo, fa notare che in quel giudizio l’Imputato non ricusa il giudice, riconosce pienamente la potestà giuridica di Roma, rappresentata da Pilato. Lo aveva fatto altre volte, parlando del tributo a Cesare o del ruolo dei soldati dell’Impero. Ma riconoscendolo lo limita: “tu non avresti alcun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall’alto”. Il tradimento da parte di Pilano della propria funzione di giudice sta nel non interpretare quel potere come riflesso di un piano più elevato, iscritto nella nostra natura, ma di esercitarlo per altre ragioni: “se liberi costui, non sei amico di Cesare!”.

Il potere svincolato dalla verità causa il giudizio più ingiusto mai pronunciato.

Dove finisce la giustizia? In questi due quadri, che ogni giudice dovrebbe avere sempre davanti a sé: Gesù davanti a Pilato, e Pinocchio davanti allo scimmione con la toga. Se ci convinciamo che “a tutto ci si può rassegnare, ma non alla defezione della giustizia” [7], e che “la giustizia è necessaria come il respiro”, può capitare perfino che   dotiamo di lenti adeguati gli occhiali che adoperiamo per leggere la realtà, e così usciamo dalla parte di un vecchio “scimmione della razza dei gorilla”. Per rendiamo quel ius che esige il factum che ci è davanti.  


[1] Giacomo Biffi, Contro Maestro Ciliegia. Commento teologico a Le avventure di Pinocchio, Jaca Book.

[2] Gv., 18, 29 e ss.

[3] Hans Kelsen, Essenza e valore della democrazia trad. it. Giappichelli Torino 2004. 1^ ed. originale 1929.

[4] https://www.ilsole24ore.com/art/corte-costituzionale-mario-morelli-eletto-presidente-ADgu8ip?refresh_ce=1

[5] Gustavo Zagrebelsky, intervento al Senato il 22 febbraio 2018 per la presentazione del libro di Paolo Grossi L’invenzione del diritto (ed. Laterza). L’intervento è in larga parte riportato nella stessa data dal quotidiano la Repubblica.

[6] Sez. 1 Sentenza n. 21748 del 16/10/2007 Rv. 598966-01 Englaro (Angiolini ed altri) contro Curatore Speciale ed altri.

[7] Giacomo Biffi, cit. p. 116.

Perché il matrimonio è in crisi anche fra gli sposi cristiani

Perché il matrimonio è in crisi anche fra gli sposi cristiani

Un invito alla lettura di The Future of Christian Marriage, di Mark Regnerus, Oxford University Press, 2020

1. Autore di decine di articoli accademici e di più volumi pubblicati dalla Oxford University Press, Mark Regnerus, professore alla University of Texas, Austin, è da molti anni un punto di riferimento negli studi sociologici su comportamenti e relazioni sessuali, matrimonio, famiglia e religione, e pioniere nell’analisi delle loro correlazioni. La sua ultima pubblicazione, The Future of Christian Marriage, è il coraggioso tentativo di rispondere alla più scomoda tra le domande che un ricercatore cristiano — tanto saldo nella fede quanto scientifico nelle analisi — è chiamato a oggi porsi sul tema: perché i cristiani non si sposano più?

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