Il problema irrisolto è il terrorismo

Il problema irrisolto è il terrorismo

Vicenda Silvia Romano – 1. Dal Governo dovere di verità

La vicenda della cooperante milanese Silvia Romano esige più livelli di approfondimento, equilibrato e non polemico. Accenniamo su questo sito ai principali, con due interventi, il secondo dei quali, a firma del dott. Domenico Airoma, verrà pubblicato domani.

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No alla maternità surrogata: la Cassazione dubita

No alla maternità surrogata: la Cassazione dubita

Articolo di Daniela Bianchini pubblicato su iFamNews.

1. La Corte di Cassazione, I sezione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 8325/2020 depositata il 29 aprile, sospendendo il giudizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 co. 6 della legge n. 40/2004, dell’art. 18 del d.p.r. n. 396/2000 e dell’art. 64 co. 1 lett. g) della legge n. 218/95, nella parte in cui non consentono, per contrasto con l’ordine pubblico italiano, la possibilità di riconoscere il provvedimento giudiziario straniero relativo a un bambino nato all’estero attraverso la maternità surrogata e riconosciuto come figlio di una coppia dello stesso sesso. (altro…)

Vengo anch’io? No, tu no!

Vengo anch’io? No, tu no!

Domandina laica di uno che si sforza di praticare un credo

Molti, almeno quelli della mia generazione, ricorderanno la divertente canzone del cantautore Enzo Jannacci (1935-2013). Ebbene, mi è tornata alla mente in questi giorni in cui si discute della cosiddetta «fase 2», ovvero delle attività da far ripartire. Mi sono detto: forse è venuta anche l’ora di riaprire ai fedeli, quorum ego, le Messe, pur con le dovute cautele. E invece no. Non ci siamo. Neppure di striscio. (altro…)

Attività interpretativa e funzione normativa: connessioni e interferenze

Attività interpretativa e funzione normativa: connessioni e interferenze

Nell’ambito del Convegno di Magistratura Indipendente I nostri ideali per costruire il futuro, per cambiare e condividere, in corso di svolgimento a Roma fino a domani, 8 febbraio 2020, la prima sessione si tiene nel pomeriggio di oggi sul tema L’interpretazione del diritto nella società liquida. Pubblichiamo la relazione, nellambito di tale sessione, di Alfredo Mantovano su Attività interpretativa e funzione normativa: connessioni e interferenze.

 I nostri ideali per costruire il futuro, per cambiare e condividere

Convegno di Magistratura Indipendente – Roma 7 e 8 febbraio 2020

Prima sessione – L’interpretazione del diritto nella società liquida

Intervento di A. MantovanoAttività interpretativa e funzione normativa: connessioni e interferenze

 

  1. Immagino che più d’uno di voi abbia visto al cinema la nuova trasposizione di un libro – Le avventure di Pinocchio – che qualcuno continua impropriamente a ritenere per bambini. Sollecitato dal film, ho ripreso per l’ennesima volta il volume: un condensato, non sempre facilmente intellegibile, della nostra cultura e della nostra tradizione. Il cap. 19 è dedicato a quello che Salvatore Satta ha definito con ragione “il mistero del processo”: Pinocchio si rende conto che il Gatto e la Volpe lo hanno derubato degli zecchini d’oro e – dice il racconto – “andò difilato in tribunale, per denunziare al giudice i due malandrini, che lo avevano derubato”. Il magistrato è decritto in un modo per noi non particolarmente lusinghiero: “Il giudice era uno scimmione della razza dei Gorilla: un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d’oro, senza vetri”. A lui Pinocchio chiede giustizia, dopo aver narrato nel dettaglio quanto gli era accaduto.

 

Prosegue il testo: “Il giudice lo ascoltò con molta benignità; prese vivissima parte al racconto: s’intenerì, si commosse: e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. (…) accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: — Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. ―

 

La crudeltà di quel “dunque” continua a farmi rabbrividire. Quel “dunque”, una sorta di equivalente di “per questi motivi”, è parola inquietante ma vera, come osservava il card. Giacomo Biffi, autore di un mirabile commento teologico a Pinocchio [1]: perché noi possiamo rassegnarci a tutto, ma non al diniego di giustizia. Possiamo sopportare ogni malvagità, ma riteniamo insopportabile l’ingiustizia. Perché la giustizia è la nostra patria: nostra di uomini e donne, prima ancora che di magistrati. Per questo ci sentiamo in esilio così di frequente.

 

Collodi descrive il giudice come un personaggio benevolo, attento, financo pronto a commuoversi. Peccato che i suoi occhiali, pur d’oro, siano senza vetri, e quindi gli impediscano di vedere; e gli precludano quella decisione coraggiosa che, come ricordava prima il pres. Piffer, sarebbe stata coerente con la consapevolezza del proprio ruolo. Quel che gli manca non è il profilo esteriore della rispettabilità: quello c’è tutto, pur se egli resta sempre “uno scimmione della razza dei Gorilla”. Quel che gli manca è l’umiltà di cogliere la realtà che gli si presenta davanti, è l’onestà intellettuale – anche di essa parlava Piffer – di mantenersi stretto fra il vincolo della legge e la ricostruzione obiettiva del fatto.

 

  1. L’intento di superare la norma di legge perché limita la funzione del giudice non è storia degli ultimi anni: è teorizzata da tempo. Certo, sono trascorsi un po’ di decenni da quando – si era grosso modo alla metà degli anni 1960 – la magistratura italiana ha scoperto e ha ricoperto un ruolo di giustizia intesa in senso lato, e quindi in qualche modo anche di giustizia sociale, che l’ha condotta oltre i propri specifici confini istituzionali: assumendo per un verso la veste di vindice del malcostume della politica, per altro verso di supplenza di decisioni che si riteneva che la politica dovesse adottare. Questo straripamento è avvenuto certamente in parallelo a un progressivo decadimento della classe politica, e a una frequente inerzia delle amministrazioni pubbliche su fronti importanti e socialmente rilevanti: penso, fra gli altri, all’ambiente o all’urbanistica. Ma è altrettanto indubbio che la “supplenza” non è stata solo una scelta di necessità, formalmente non giustificata, ma forse comprensibile per sanare situazioni intollerabili: è divenuta una categoria ideologica e una forma di controllo delle scelte della politica, fino a giungere alla sostituire quelle scelte con sentenze, ordinanze e decreti.

 

La teorizzazione e l’organizzazione della “supplenza” è andata di pari passo col sorgere e con lo sviluppo, all’interno della magistratura italiana, delle c.d. “correnti”. Uno dei fondatori di Magistratura democratica, il giudice Marco Ramat, indicava fra gli obiettivi programmatici della costituzione di MD, la “formazione di un nuovo tipo di giudice, il quale sappia rendersi conscio di essere strumento delegato e parziale della sovranità popolare e, pertanto, sappia ognora mediare nella sua giurisprudenza le esigenze espresse dalla medesima”. Fin dal suo sorgere MD ha rivendicato per il magistrato un ruolo di diretto interprete della volontà popolare, declinata secondo griglie ideologicamente orientate: in nome dell’attuazione della “sovranità popolare”, il giudice era chiamato a superare il tradizionale quadro di riferimento dei diritti con una esegesi costituzionalmente orientata. I primi terreni operativi sono state le controversie di lavoro, ma non sono mancate incursioni nel diritto di famiglia.

 

Dai “pretori d’assalto” di mezzo secolo fa all’attuale superamento della norma positiva, e anzi alla creazione  di essa per via giurisprudenziale, ci sono tanti passaggi intermedi, che il tempo impedisce di ripercorrere. Per questo giungo subito a quella che, allo stato, appare essere la conclusione del percorso.

 

  1. Quando il giudice siede in giudizio non ha di fronte a sé, primariamente, la rete delle norme giuridiche, indossando le quali, come i suoi occhiali, guardare il mondo che scorre sotto di sé. Al contrario ha di fronte a sé, primariamente, casi della vita. Solo dopo che li ha valutati nel loro (…) bisogno di diritto, egli si rivolgerà alle norme positive per cercarvi adeguate soluzioni: adeguate tanto al caso quanto al diritto. Nella “invenzione” delle soluzioni adeguate rispetto ai due lati dell’interpretazione, formale e materiale, sta il successo dell’interprete; nell’impossibilità o incapacità di invenirle, sta il suo fallimento[2].

 

Così circa due anni fa il presidente emerito della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky illustrava un volume scritto da Paolo Grossi, allora presidente in carica della Consulta: vi è una continuità ideologica, pur – lo ripeto – con non pochi passaggi intermedi, fra il giudice interprete dalla sovranità popolare dal quale si era partiti oltre mezzo secolo fa, e il giudice che oggi “inventa” il diritto nel caso concreto.

 

Già agli inizi degli anni 1990 era stato proprio G. Zagrebelsky a indicare come inevitabile l’intervento della giurisdizione oltre i suoi tradizionali confini: “La ragione della temuta esplosione” soggettivistica dell’interpretazione è […] da rintracciare nel carattere pluralistico della società attuale e di quella società parziale che è la comunità dei giuristi e di coloro che operano attraverso il diritto […]. Senza considerare che molte domande nuove poste al diritto dal progresso tecnologico (si pensi alla tecnologia genetica) forse più opportunamente possono trovare una prima risposta in una procedura giudiziaria in cui si mettano a confronto prudentemente i principi coinvolti, piuttosto che in assemblee politiche dove il richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di parte[3].

 

L’aggiramento dell’autorità democratica è addirittura presentato come qualcosa di salutare e di raccomandabile: il luogo della decisione non è bene che sia ancora il Parlamento, perché in esso avvengono scontri di parte (ciò che per la verità costituisce un profilo fisiologico, non patologico: le Assemblee elettive rappresentano le differenti posizioni esistenti nel corpo sociale). E’ opportuno invece che passi al giudice, in quanto gestore di una “procedura” soft e meno conflittuale. Oggi G. Zagrebelsky rende il discorso ben più esplicito quando afferma che “(…) Troppo vari sono i casi in materie come la bioetica, la famiglia, i rapporti fra genitori e figli naturali o adottivi, le misure restrittive della libertà[4], che non tollerano di essere “semplificate con norme che operano come il filo di piombo usato per le costruzioni dell’isola di Lesbo”. Da parte dei giudici “si tratta dell’applicazione di criteri (…) di “giustezza” tratti dalla dinamica sociale”. (…) Nello Stato costituzionale attuale non è più vero che la forza della legge segua incondizionatamente alla forma di legge. C’è qualcosa d’altro, cioè l’apertura dello sguardo dei giuristi a ciò che vive, cambia, talora ribolle sotto lo strato delle leggi”.

 

  1. Sarebbe interessante una riflessione sui limiti della legge positiva, e sulla crescente distanza che essa ha manifestato – in coerenza con la rivoluzione culturale del 1968 – rispetto ai fondamenti di un diritto conforme alla natura dell’uomo; ma, come la critica al superamento dei limiti della giurisdizione è debole se si riduce a occupare la trincea del diritto positivo, allo stesso modo non è ragionevole denunciare i limiti dell’attuale produzione normativa e prospettare come rimedio l’ulteriore dilatazione dell’arbitrio del giudice. Quando G. Zagrebelsky invoca il predominio della “discrezionalità del giudice necessaria per apprezzare le caratteristiche specifiche dei casi concreti”, la prima domanda da porsi è: qual è la griglia dei principi per l’esercizio di quella “discrezionalità”? E quando fa riferimento ai “criteri (…) di giustezza” tratti dalla dinamica sociale”, il quesito è: chi elabora tali criteri, di quali criteri si tratta, chi conferisce significato alla “dinamica sociale”, e in virtù di quale mandato? E infine, quali limiti ha tale operazione esegetica, che senza difficoltà viene definita “creativa del diritto”?

 

Esemplare in tale direzione, esemplare cioè di una giurisdizione che conferisce il “primato (…) alle ragioni che stanno nella vita del diritto rispetto a quelle che stanno nelle righe delle leggi”, per riprendere ancora una volta Zagrebelsky, è la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Eluana Englaro [5]. Questa pronuncia è pervenuta alla elaborazione quali principi di diritto che l’alimentazione e l’idratazione, se somministrate in modo artificiale, rappresentino un trattamento sanitario, e che il consenso alla interruzione di tali presidi di sostegno vitale, quando non sia stato espresso in modo esplicito, sia ricavabile dagli stili di vita o dalle convinzioni che la persona aveva prima di perdere conoscenza [6].

 

Esemplare, ma tutt’altro che isolata, se si hanno presenti le sentenze, anche recenti, in tema di fecondazione artificiale, di trascrizione nei registri dello stato civile di bambini ottenuti attraverso la maternità surrogata, di adozione da parte di coppie dello stesso sesso, e in generale sul territorio che è stato denominato dei “nuovi diritti”: di “diritti”, cioè, che hanno necessità di qualificarsi “nuovi” per distinguersi dai diritti che non hanno bisogno di aggettivi, perché sono antropologicamente fondati. Con il caso Englaro si è giunti addirittura a un capovolgimento, con la formale subordinazione dell’attività legislativa alla giurisprudenza: dieci anni dopo che una sentenza ha “inventato” il diritto nel caso concreto, il Parlamento ha trascritto in norme, con la legge n. 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento, i “principi di diritto” enunciati in quella pronuncia. Spesso il Parlamento ci mette del suo, quando approva norme così indefinite da incrementare la discrezionalità esegetica dei tribunali.

 

  1. Vorrei aggiungere che il superamento dei confini della giurisdizione non avviene solo sul terreno della formazione della norma. Ci sono terreni altrettanto cruciali che subiscono, più che interferenze, autentiche invasioni, come l’azione di governo o gli interventi della scienza. Gli straripamenti sulle scelte di governo sono facilmente riscontrabili: basta pensare per tutti alle politiche dell’immigrazione [7] o della sicurezza, e alle ricadute di taluni provvedimenti giudiziari sulla realizzazione delle opere pubbliche. Al netto della corruttela o della scarsa professionalità dei pubblici amministratori e dei pubblici funzionari, troppe opere pubbliche non vengono realizzate a causa degli allungamenti dei tempi derivanti da interventi giudiziari non propriamente necessari: poniamo a confronto la quantità di procedimenti penali avviati per abuso d’ufficio con l’entità prossima allo zero di condanne divenute definitive per tale titolo di reato.

 

Tutto questo ha una sua evidenza. Non si fa invece analoga attenzione all’interferenza che nell’ultimo quarto di secolo provvedimenti giudiziari hanno avuto e hanno in questioni medico-scientifiche. Il filo unitario è stato il superamento delle conoscenze di volta in volta raggiunte da larga parte della comunità scientifica: dal caso Di Bella ai vaccini indicati come causa di autismo, dall’ILVA fino al procedimento probabilmente più eclatante, quello che ha bloccato l’azione congiunta dell’Unione europea e del Governo italiano contro la diffusione del batterio della Xylella fra gli ulivi del Sud delle Puglie. In tutti questi casi gli esiti sono stati fortemente negativi: nella vicenda Xylella il procedimento penale, concluso con un decreto di archiviazione che ha riprodotto in modo acritico la richiesta della Procura, ha concorso a provocare un danno quantificato come superiore al miliardo di euro.

 

Se l’attività professionale di taluni nostri Colleghi parte dal presupposto di conferire il “primato (…) alle ragioni che stanno nella vita del diritto rispetto a quelle che stanno nelle righe delle leggi[8], è stato più che normale – è venuto quasi in automatico – che questo primato si sia esteso alla medicina e alla scienza: in tal modo la magistratura si è resa autonoma e indipendente anche dal rigore e dall’evidenza scientifici, e la dimostrazione dei nessi di causalità fisica è diventata un fastidio.

 

  1. Ringrazio molto per la riflessione che Magistratura indipendente ha voluto promuovere su un tema così centrale. E’ un segnale di serietà, che mi auguro venga raccolto da qualcuno dal mondo della politica, superando un corto circuito che ha visto finora reciproci sospetti e arroccamenti. Il ritorno a una giurisdizione che sradichi il pregiudizio nella ricostruzione del fatto e che recuperi un approccio di sistema, secondo gli auspici del pres. Piffer, non può non muovere dall’interno del mondo giudiziario: ma sarebbe vano se non trovasse corrispondenza sul piano normativo e dell’azione di governo.

 

Le avventure di Pinocchio, da cui sono partito – e con cui concludo – insegnano che la natura più legnosa può scoprire la propria umanità se decide di non fare sempre per proprio conto, perché esistono delle regole e un Padre che le ha iscritte nell’uomo. Se siamo veramente convinti che “a tutto ci si può rassegnare, ma non alla defezione della giustizia” [9], e che “la giustizia è necessaria come il respiro”, può capitare perfino che dotiamo di lenti adeguati gli occhiali che adoperiamo per leggere la realtà, e così usciamo dalla parte di un vecchio “scimmione della razza dei gorilla”. E rendiamo quel jus che il factum che ci è davanti esige.

 

[1] Giacomo Biffi, Contro Maestro Ciliegia. Commento teologico a Le avventure di Pinocchio, Jaca Book.

[2] Gustavo Zagrebelsky, intervento al Senato il 22 febbraio 2018 per la presentazione del libro di Paolo Grossi L’invenzione del diritto (ed. Laterza). L’intervento è in larga parte riportato nella stessa data dal quotidiano la Repubblica.

[3] Gustavo Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino 1992, pp. 201-203.

[4] la Repubblica, 22 febbraio 2018. Le citazioni che seguono provengono da tale fonte.

[5] Sez. 1 Sentenza n. 21748 del 16/10/2007 Rv. 598966-01 Englaro (Angiolini ed altri) contro Curatore Speciale ed altri.

[6] Questa la massima riassuntiva della sentenza: “Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice – fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente – può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario, in sé non costituente, oggettivamente, una forma di accanimento terapeutico, unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.

[7] Vi è nuovo clamore sulla vicenda di una nave, la Open Arms, cui un provvedimento del 1°/08/2019 del ministro dell’Interno, e degli altri ministri competenti, aveva vietato l’ingresso, il transito e la sosta “nel mare territoriale nazionale”. La Ong che gestiva la nave ha presentato un ricorso al TAR del Lazio: il ricorso è stato accolto dal Presidente di turno in via cautelare con un decreto monocratico del 14/08/2019, e ciò ha permesso l’approdo del natante. Per la necessaria conferma collegiale di un decreto di tale rilievo quel Presidente ha convocato il TAR un mese dopo, il 9/09/2019, quando da tempo la Open Arms aveva potuto raggiungere senza difficoltà le acque italiane. Qui non è in discussione l’idea che ciascuno può avere della disciplina dell’immigrazione, e della relativa azione di governo. E’ in discussione che un singolo, per quanto autorevole, magistrato amministrativo, si sostituisca alla decisione di un intero Governo, con un provvedimento scarsamente motivato, su una delle questioni cruciali dell’azione di un Esecutivo, demandando peraltro l’obbligatoria disamina collegiale al momento in cui l’effetto si è realizzato in modo irreversibile.

[8] Gustavo Zagrebelsky , intervento al Senato il 22 febbraio 2018, cit.

[9] Giacomo Biffi, cit. p. 116.

 

Aiuto al suicidio: conseguenze e prospettive dopo la sentenza della Corte costituzionale

Aiuto al suicidio: conseguenze e prospettive dopo la sentenza della Corte costituzionale

Nella mattinata di oggi si svolge a Roma, organizzato da Amci-Associazione medici cattolici, col patrocinio della Federazione degli Ordini dei medici e in collaborazione con Polis pro persona il convegno Medicina e sanita’ ai confini della vita: il ruolo del medico. Pubblichiamo la relazione di Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Livatino, su Conseguenze e prospettive dopo la sentenza della corte costituzionale 242 del 2019.

 

MEDICINA E SANITA’ AI CONFINI DELLA VITA: IL RUOLO DEL MEDICO
convegno

CONSEGUENZE E PROSPETTIVE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 242 DEL 2019
relazione di A. Mantovano, magistrato – vicepres. Centro studi Livatino

 

Roma 30 gennaio 2020 – AMDG

 

  1. Modalità e condizioni dell’aiuto al suicidio. La sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale non ha ritenuto tout court l’illegittimità dell’art. 580 cod. pen. nella parte in cui esso sanziona l’aiuto al suicidio: la declaratoria di incostituzionalità dell’espressione “ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”, contenuta nella norma incriminatrice, è circoscritta e subordinata al rispetto di determinate modalità e condizioni. Le modalità sono quelle previste dagli art. 1 e 2 della L. 219/17 sulle disposizioni anticipate di trattamento, e consistono nel consenso informato e nel previo ricorso alle cure palliative ed eventualmente alla sedazione profonda continua. Le condizioni sono che:
  2. la persona abbia formato il proposito suicidiario in modo autonomo e libero, in piena consapevolezza e capacità;
  3. sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
  4. sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili;
  5. le condizioni e le modalità di esecuzione siano verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale;
  6. il “comitato etico territorialmente competente” esprima il suo preventivo parere.

Nel mio intervento non mi soffermerò né sulla sentenza nel suo insieme, né sui suoi discutibili presupposti, né sull’anomalia della scelta c.d. di “riempimento costituzionale” da essa rivendicata, e nemmeno sui suoi passaggi fortemente incoerenti. Mi limiterò a qualche cenno sulle sue eventuali ricadute per il ruolo del medico: in coerenza col tema del convegno e nella prospettiva, da più d’uno evocata, di un adeguamento del codice deontologico a quanto la sentenza dispone. Non parlerò neanche delle cure palliative, oggetto di un’altra relazione, pur se esse incidono sul ruolo del medico nell’aiuto al suicidio, poiché sono qualificate dalla Consulta pre-requisito di ogni trattamento di fine vita.

 

  1. Coscienza del singolo medico per ogni trattamento di fine vita. La sentenza esprime delle certezze, a fianco di passaggi che, al netto di considerazioni di ordine etico, destano perplessità, o comunque lasciano confusi.

Parto intanto dai dati certi. Il § 6 del “considerato in diritto” della pronuncia della Consulta esclude nel modo più esplicito l’obbligo in capo al medico di aiutare al suicidio un paziente che a lui si rivolga. Aggiunge, anzi, che “resta affidato (…) alla coscienza del singolo medico (…) se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”.  Sarebbe improprio definire questo passaggio come un riconoscimento di obiezione di coscienza: la Consulta sembra andare oltre e allargare la prospettiva. Finora, in tutti i casi in cui è previsto il diritto di obiezione – si pensi per il medico alla L. 194/78 – l’ordinamento lo ha disciplinato in modo rigido, esigendo una formale dichiarazione dell’obiettore, cui segue un sistema di preclusioni alle attività che egli può compiere, e di decadenze e sanzioni. L’assenza del medico obiettore dall’intero procedimento dell’ivg (salvi casi eccezionali) contribuisce a spiegare il fallimento della fase di prevenzione/dissuasione, pur prevista dagli art. 4 e 5 della legge sull’aborto: si è tradotta di fatto nella strutturale assenza di una prospettazione pro life al momento dell’incontro fra la gestante e il medico, che è sempre non obiettore.

La sentenza 242 non solo non subordina la scelta del medico di non agevolare il suicidio ad alcuna formale dichiarazione – sì che egli, a differenza di quanto accade nella L. 194/78, non riceve l’altrettanto formale qualifica di “obiettore” -, ma gli riconosce la valutazione caso per caso, avendo come faro esclusivo la propria “coscienza”. La “coscienza del singolo medico”, a sua volta, non è anarchica: i suoi parametri di riferimento costituiscono il codice deontologico della professione che esercita, nel caso specifico l’art. 17. Perché allora modificare tale codice quando a esso la sentenza rinvia in modo così diretto, poiché individua la fonte normativa nella coscienza del medico, a sua volta appartenente a un Ordine che garantisce l’osservanza di regole professionali?

Per quello che è l’intero impianto della sentenza 242, il richiamo della Consulta alla coscienza del medico e alla inesistenza di un obbligo a suo carico sembra estendersi poi a ogni trattamento di fine vita, anche quello in attuazione di una dat-disposizione anticipata di trattamento. L’intera sentenza fissa infatti una linea di continuità fra la disciplina delle dat e l’aiuto al suicidio: non è arbitrario sostenere che se la sentenza 242 presenta sé stessa come lo sviluppo logico della legge n. 219/2017, vada riconosciuto il pieno dispiegamento della coscienza del medico pure a fronte della esecuzione di dat.

Non rappresenta un ostacolo in tal senso che la legge n. 219/2017 non riconosca espressamente il diritto di obiezione: neanche la sentenza 242 lo riconosce perché, come si è visto, va oltre. In tal senso, la Corte implicitamente – e senza che tale esegesi costituisca una forzatura – risolve l’apparente contrasto fra il dettato dell’art. 4 co. 5 della legge 219 – “il medico e’ tenuto al rispetto delle DAT” – e quanto invece stabilisce l’art. 1 co. 6 parte seconda: “(…) Il paziente non può esigere trattamenti  sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”.

E’ ancora una volta decisivo il rinvio alla “deontologia professionale”, che si lega “alla coscienza del singolo medico” di cui alla sentenza 242. L’approfondimento da compiere, allorché dapprima una legge dello Stato – la n. 219/2017 – e poi una sentenza che di fatto scrive una nuova disposizione di legge – il nuovo art. 580 cod. pen. – rinviano alla disciplina propria della professione medica, è quella del peso e della prevalenza di questa disciplina rispetto a fonti normative che parrebbero a essa sovraordinate. Proprio in questa sala, su iniziativa del Centro studi Livatino, nel settembre 2019 si è svolto un workshop su deontologia del medico e legge dello Stato, con riferimento alla questione del fine vita, che ha visto fra i relatori il dott. Muzzetto. Ricavo le poche considerazioni di ordine generale che seguono dall’ampia relazione svolta nell’occasione dal prof. Colavitti: egli ovviamente non ha alcuna responsabilità per la sintesi che ne farò. Ma rimando alla sua interezza per la più compiuta articolazione.

 

  1. La sentenza 242 esige una modifica del codice deontologico medico? Vi è un primo livello di riflessione, che già potrebbe chiudere la partita: sia la sentenza che la legge parlano di “coscienza del singolo medico” e di “deontologia professionale”. Se il riferimento è con tutta evidenza all’attuale codice deontologico, incluso il suo art. 17, perché cambiarlo? La Consulta non lo auspica nemmeno per incidens, sì che l’eventuale timore di non dare attuazione all’intero dispositivo della sentenza 242 in virtù di un altrettanto eventuale massiccio rifiuto dei medici italiani di dare seguito a richieste di aiuto al suicidio, andrebbe oltre il dictum della Corte.

Si potrebbe replicare che la stessa Corte inserisce ogni trattamento di fine vita all’interno del Servizio sanitario nazionale, parlando di “verifica in ambito medico” della richiesta di aiuto al suicidio. E qui ci si imbatte in una confusione che non spetta certamente al singolo medico, o al suo Ordine, risolvere, perché sta tutta nella sentenza 242 e nell’inserimento di essa nell’ordinamento. E’ doveroso osservare: a) che la sentenza non riproduce a proposito del SSN quel che la L. 194/78 – all’art. 9 co. 4 – pone a carico della struttura sanitaria perché garantisca la pratica dell’ivg; b) che tale obbligo non è ricavabile dal sistema, se è vero che l’art. 1 co. 2 della L. 833/78 definisce il “servizio sanitario nazionale” come “il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la  popolazione”. A quale degli obiettivi propri del SSN – la promozione, il mantenimento, il recupero della salute – si ascrive l’aiuto che il medico è chiamato a dare al suicidio? La Consulta non lo spiega; prima del codice deontologico non dovrebbe forse cambiare la legge istitutiva del SSN? Non lo auspico, indico un percorso logico.

Di più. Aggiungendo un comma virtuale all’art. 580 cod. pen., la sentenza ha costruito una condizione obiettiva di non punibilità: con la 242 la norma in questione contiene una previsione integrativa in base alla quale se taluno – obbligatoriamente un medico del SSN – agevola altri nell’intento suicidiario è esente dalla sanzione prevista dalla norma (che – lo ripeto – è rimasta legittima e vigente, salva la deroga indicata), purché la sua condotta rispetti le modalità e le condizioni ricordate al § 1. Poiché la sede unica di verifica della ricorrenza o meno di una condizione obiettiva di punibilità è il procedimento penale, il medico verrà iscritto iscritto nel registro degli indagati per il reato di aiuto al suicidio: il giudice verificherà quindi se ai fini dell’archiviazione o del proscioglimento sussistano le modalità e le condizioni indicate dalla Consulta. In questo quadro, che senso avrebbe affievolire il presidio del codice deontologico, e in particolare dell’art. 17, per un medico che ben può decidere di rifiutare l’aiuto all’altrui suicidio, oltre che per preminenti ragioni di principio, anche per non essere coinvolto in un procedimento penale?

 

  1. Codice deontologico e legge dello Stato: obbligatoria subordinazione? Ma vi è un secondo livello di riflessione. Ribadisco che qui non vi è un contrasto fra legge dello Stato, o atto equivalente (nella specie una sentenza della Consulta) e attuale codice deontologico: vi è una ipotesi di difficoltà operativa, che è qualcosa di diverso. Immaginiamo pure però che taluno colga un contrasto: siamo così sicuri dell’assoluto e incondizionato primato della legge sul codice deontologico? Il primato della legge è la soluzione certamente più semplice; ma è la più coerente col nostro ordinamento costituzionale, improntato dal pluralismo delle formazioni sociali e dal principio di sussidiarietà di cui agli art. 2, 5 e 118 Cost.? In anni recenti è stata forte la spinta “mercatista”, che ha portato a individuare nei professionisti qualcosa di equivalente alle imprese, e nei loro Ordini delle semplici associazioni rappresentative di imprese, con la conseguenza che il codice interno a ciascun Ordine si riduce a disciplinare la concorrenza fra chi ne è iscritto. Il buon senso e il senso della storia italiana, di marcato rispetto – con l’eccezione di qualche periodo non propriamente felice – per l’autonomia dei corpi sociali intermedi, dovrebbe respingere una lettura così riduttiva.

Le disposizioni del codice deontologico di qualsiasi professione, e quindi anche di quella medica, riempiono di specificità le norme di ordine più generale contenute nella legge, integrandole e declinandole nel settore di riferimento: non sono esclusivamente norme etiche, hanno un tratto di giuridicità, tant’è che la loro violazione determina conseguenze di carattere sanzionatorio. Le Sez. Un. civili della Cassazione (sentenza n. 26810 del 20/12/2007 Rv. 601011-01) ne hanno riconosciuto il carattere di fonti normative, se pur integrative del precetto normativo; il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il codice disciplinare degli avvocati, ma il principio vale alla stessa maniera per i medici. La legge n. 3/2018, di delega per il riordino delle professioni sanitarie, all’art. 1 qualifica “gli Ordini e le relative Federazioni nazionali” come “organi sussidiari dello Stato”, ricorda che hanno “autonomia (…) disciplinare”, e collega “l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni” ai “codici deontologici”. Catalogare le disposizioni deontologiche come in tutto subordinate alla legge significa per un verso avallare una visione statalistica del diritto, negando rilievo all’autonomia dei gruppi sociali, e quindi al pluralismo dell’ordinamento, per altro verso delineare una sorta di “etica di Stato”, con la sottoposizione a quest’ultimo di quella coscienza che chiama in causa la professionalità e l’autonomia del medico.

Non può essere una legge dello Stato o una sentenza della Consulta a stabilire che cos’è la professione medica, prescindendo dalle norme di tradizione plurimillenaria che l’Ordine ha maturato al proprio interno: non può esserlo senza ledere al tempo stesso l’etica del medico, e quella relazione con l’Ordine di riferimento su cui si fonda la fiducia dell’assistito. La distorsione è ancora più grave per le norme del codice deontologico – l’art. 17, che attiene al diritto alla vita, è una di esse – per le quali il collegamento fra etica, professionalità e principi fondanti dell’ordinamento è particolarmente stretta.

 

  1. L’intervento dei comitati etici territoriali. Nella pronuncia della Consulta vi è un ulteriore elemento che genera confusione: a conclusione del § 5 del “considerato in diritto” la Corte “richiede (…) l’intervento di un organo collegiale terzo (…) il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti”. Il riferimento normativo nella sentenza è alla disciplina dei comitati etici contenuta nella legge n. 189/2012 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158), e al decreto del ministro della Salute 8/02/2013. L’art. 12 co. 10 del d.l. fissa la competenza di ciascun comitato in relazione “alle sperimentazioni cliniche dei medicinali” e per “ogni altra questione sull’uso dei medicinali”; l’art. 1 del d.m., premesso che i comitati etici “hanno la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione”, aggiunge che “possono svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere i valori della persona”.

A costo di essere noioso, chiedo in quella delle finalità o delle aree spettanti ai comitati etici territoriale si inserisce l’attività di aiuto al suicidio, dal momento che ognuno dei compiti delineati dalle norme menzionate dalla stessa Corte presuppone l’esistenza in vita della persona, o quanto meno un’azione non tesa a favorirne la morte. Del capovolgimento di mission dei comitati etici la Corte pare avere consapevolezza se collega il loro intervento “al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili vale alternative terapeutiche”: realizzando così una ardita estensione del concetto di “uso compassionevole di medicinali” ai prodotti che provocano rapidamente la morte.

Ma dalla sentenza 242 emerge una ulteriore difficoltà, che fa porre una ulteriore domanda: di quali comitati etici stiamo parlando? La Consulta fa riferimento a quelli disciplinati da disposizioni risalenti al 2012/2013; sappiamo però che la legge n. 3/2018 ha delegato il riordino dei comitati etici territoriali, riducendone il numero a 40 in tutta Italia e fissando un termine, scaduto da quasi due anni, per provvedervi, e istituendo all’AIFA il Centro di coordinamento nazionale. Con una organizzazione ancora in corso, che incontra resistenze da parte delle regioni, nessuna delle quali intende sopprimere comitati etici nel proprio territorio, resta oscuro quali comitati territoriali – il riordino avviene a costi invariati – e in che modo e con quali professionalità al loro interno corrisponderanno alle poche e generiche indicazioni sui loro compiti inerenti al fine vita contenuti nella sentenza.

I Padri della spiritualità cristiana – è l’unico riferimento non laico che mi permetto, in conclusione – esortano a non fare mutamenti, soprattutto se importanti, in contesti di confusione: non in commotione Dominus, ammonisce la S. Scrittura (1 Re 19,11). Qui gli elementi di confusione sono tanti, e meritano di essere chiariti, tanto più in una materia così delicata, al confine fra la vita e la morte. Finché la nebbia non si dissolve è prudente non cambiare strada.

Sentenza Cassazione in contrasto con i dati di realtà enunciati dalla Relazione al Parlamento del Dip. antidroga Pres. Consiglio

Sentenza Cassazione in contrasto con i dati di realtà enunciati dalla Relazione al Parlamento del Dip. antidroga Pres. Consiglio

A inizio dicembre il Dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio ha diffuso la sua annuale Relazione al Parlamento sullo stato delle varie dipendenze in Italia – http://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita-e-progetti/relazioni-annuali-al-parlamento/relazione-annuale-al-parlamento-sul-fenomeno-delle-tossicodipendenze-in-italia-anno-2019-dati-2018/ – utilizzando i dati relativi al 2018. Da essa emerge che: 1. un terzo degli studenti italiani – il 33,6%, pari a 870.000 ragazzi circa – ha fatto uso di almeno una sostanza drogante durante la propria vita; 2. un quarto – il 25,6%, pari a 660.000 studenti – ne ha fatto uso nel solo 2018; 3. gli stupefacenti più diffusi sono i derivanti della cannabis, che sono il 96% delle sostanze sequestrate; 4. la quantità di piante di cannabis sequestrata è cresciuta in un anno del 93,9%; 5. aumentano i ricoveri ospedalieri droga-correlati (+ 14%), le infrazioni alla guida per uso di droga al volante (+ 12%), i decessi derivanti dall’assunzione di stupefacenti (+ 12.8%).

La Relazione, pur diretta al Parlamento, non è stata discussa nell’Aula della Camera o del Senato né in alcuna Commissione. Pur se il Dipartimento che l’ha redatta rientra nella competenza politica del Presidente del Consiglio, né il Premier né il Governo hanno detto una parola su di essa. Ci sono state le risposte istituzionali, ma sono andate nella direzione, dall’emendamento che ha tentato di inserire nella manovra la vendita di hashish e marijuana nei cannabis shop, alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 19 u.s., di cui ieri è stato reso noto il principio di diritto, che ritiene lecita la coltivazione casalinga di cannabis “in modica quantità”: così di fatto favorendo la vendita dei semi di canapa che le medesime Sezioni Unite avevano escluso con la sentenza sui cannabis shop del 30 maggio.

Preoccupa una tale dissociazione dalla realtà. Essa suona ipocrita, negli stessi giorni in cui si piangono con troppa frequenza vittime innocenti dell’aumento della diffusione della droga, voluto da leggi antiquate e stolte, da una giurisprudenza creativa, e dall’indifferenza dei più.

Roma, 27 dic. 2019

Intervista a Boštjan Zupančič, ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Intervista a Boštjan Zupančič, ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Segnaliamo una lunga intervista di Grégor Puppink a Boštjan Zupančič, ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e autore del libro: “On the European Court of Human Rights: An Insider’s Retrospective (1998-2016)”, pubblicato quest’anno, che si sofferma con acume e sensibilità su una serie di questioni attinenti agli aspetti più controversi dell’alto ministero in tema di diritti umani svolto dai giudici di Strasburgo.

Illuminanti, in tal senso, le parole circa la progressiva erosione, da parte della Corte, di una serie di misure di autolimitazione ermeneutica adottate all’inizio per scongiurare il rischio di pronunce arbitrarie e poi superate in forza di un preteso carattere vivente della Convenzione Europea, chiave esegetica che nasconde l’insidia di percorsi di nomopoiesi lungo i quali, «giudici non eletti direttamente dal popolo si comportano come un mini parlamento. Ma questo non è il loro lavoro. […] La dottrina spesso usata per il ragionamento è quella della proporzionalità, che è una cattiva imitazione del modello americano dell’”uguale protezione della legge”. Negli Stati Uniti è noto che in nome di questa teoria si può giustificare quasi tutto [nostre le traduzioni dall’inglese]».

Allo stesso modo, degne di nota appaiono le riflessioni in merito alla non fondazione ontologica o meta-normativa dei diritti umani, la cui evanescenza dogmatica è tale da far spesso apparire il riferimento ad essi come un mero espediente, argomentativo e ideologico, cui attingere per giustificare l’agenda del progressismo politico: «I diritti umani erano, in principio, una vetrina ideologica americana nei confronti dell’Unione Sovietica e dei Paesi dietro la cortina di ferro. […] Oggi dirlo è quasi un sacrilegio perché i diritti umani non sono più solo un’ideologia. Sono diventati una religione. Per quale scopo? Ovviamente, per giustificare qualsiasi cosa, dalla migrazione ai discorsi d’odio. […] Questa nebulosità funziona […], per proiettare sullo schermo dei diritti umani tutto ciò che considerano politicamente utile».

Non meno rilevanti le considerazioni svolte in ordine allo spinoso tema del riconoscimento di una soggettività giuridica piena all’embrione umano, contro le arcinote derive antiumane dell’abortismo libertario arrembante. Osserva Zupančič all’uopo: «Tuttavia, questa [dell’aborto] si traduce nella [questione della] concessione dello status di soggetto legale al nasciturus […]. Ma non esiste alcuna logica nella giurisprudenza della Corte europea, che non ha mai preso posizione in merito alla questione dell’aborto, lasciando di fatto la questione ai 47 Stati (ABC contro Irlanda, 2010), anche se ha poi sentenziato sull’uso di cellule staminali embrionali (Parrillo v. Italia, 2015) e ha affermato, nel caso Vo v. France (2004), che proteggere la vita del feto umano è un legittimo scopo pubblico. […] Da anatema, l’aborto è diventato un diritto sacro».

Infine, come passare sotto silenzio le osservazioni aventi ad oggetto le dinamiche eziologiche alla base di un attivismo giudiziario che ha portato a rimodulare, anche culturalmente, il ruolo del giudice, sempre più visto come la “voce di chiusura del sistema”, oltre la logica della separazione dei poteri e il principio che vorrebbe preservare la centralità della norma e della normazione come espressioni del parlamentarismo democratico: «Il modello anglosassone basa il suo ragionamento giuridico sull’analogia; mentre il sistema continentale lo basa sul sillogismo formale. […] Ma a Strasburgo e in tutte le corti costituzionali continentali, quando si tratta di giudicare un caso particolare, spesso, non esistono le premesse principali da applicare o le somiglianze con i precedenti non sono chiare. […] I sistemi giuridici continentali si sono quindi spostati […] dal formalismo giuridico a un ragionamento sconosciuto per analogia in cui i tribunali non hanno limiti esterni, ma dovrebbero imporli a se stessi. La conseguenza è un “attivismo giudiziario”: il governo dei giudici. […]. Da qui l’imprevedibilità dei giudizi […]. Di conseguenza, la Corte è sempre più autoreferenziale».

Autoreferenzialità, dunque, attivismo, imprevedibilità dei giudizi, in una parola, una sempre maggiore politicità nelle decisioni della Corte, che dovrebbe destare una più che giustificata preoccupazione e spingere a sollecitare la rimodulazione di questa nuova forma di costituzionalismo giudiziario che, sostituendosi di fatto al potere legislativo in settori moralmente sensibili, agisce in assenza di una rappresentatività che ancora dà senso alle odierne democrazie occidentali.

(l’intervista è reperibile all’indirizzo: https://eclj.org/geopolitics/echr/about-the-echr–interview-with-bostjan-m-zupancic?lng=en)

Antonio Casciano

Stralcio emendamento cannabis: decisione costituzionalmente corretta

Stralcio emendamento cannabis: decisione costituzionalmente corretta

Il Centro studi Livatino plaude alla correttezza costituzionale della Presidente del Senato quanto allo stralcio dell’emendamento cannabis dalla legge di bilancio. Prescindendo al merito, la decisione è in linea con l’ordinanza n. 17/2019 della Consulta, a fronte del conflitto di attribuzione sollevato contro la precedente manovra dai Senatori del PD, i quali censuravano la compressione dei tempi di discussione, e quindi la lesione della sovranità del Parlamento. Con quell’ordinanza la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile il ricorso PD – per il fatto che la riduzione dei tempi di discussione della manovra era conseguenza delle richieste dell’UE -, annunciava che “in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti.” L’emendamento cannabis rientra a buona ragione fra le “altre situazioni”, poiché se non fosse stato stralciato, la fiducia posta dal governo e la seguente annunciata “blindatura” del testo alla Camera avrebbero comportato l’entrata in vigore di una norma controversa e delicata, senza la necessaria discussione nel merito delle Commissioni competenti e dell’Aula di Senato e Camera.

L’auspicio è che, anche alla luce dei dati allarmanti della Relazione sulle tossicodipendenze in Italia del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio, pubblicata nel silenzio pochi giorni fa, le Camere affrontino l’emergenza droga alla luce del sole e nel modo più ampio e oggettivo possibile. La decisione di oggi della Presidente del Senato dà un importante contributo in questa direzione.

Roma, 16 dic. 2019

Sul suicidio assistito la Consulta ha imboccato una via allarmante

Sul suicidio assistito la Consulta ha imboccato una via allarmante

Fine della “leale collaborazione istituzionale”

di Alfredo Mantovano, da Tempi di dicembre 2019 p. 23.

Nella vicenda conclusa con la sentenza della Corte costituzionale sul suicidio assistito l’attenzione si è concentrata – come era comprensibile – sull’ulteriore varco che essa ha aperto verso derive di morte. Vi è però un passaggio, solo in apparenza formale, sul quale vorrei soffermarmi: è quello che ha permesso alla Consulta di non limitarsi a sancire se l’art. 580 del codice penale, nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio, sia o meno conforme alla Costituzione, ma di riscriverlo, fissando condizioni e limiti per la sua realizzazione e indicando una procedura.

Nei manuali di diritto costituzionale – provo una certo disagio a ricordarlo – si spiega ancora adesso che quando una norma di legge viene sottoposta all’esame della Corte costituzionale, l’esito è l’inammissibilità se la questione sollevata non è stata correttamente impostata dal giudice; il rigetto, se la norma impugnata viene valutata conforme alla Costituzione; l’accoglimento, se invece l’eccezione è ritenuta fondata, con conseguente declaratoria di illegittimità; l’interpretativa di rigetto, se la norma è ritenuta legittima a condizione che sia interpretata in modo diverso da come l’ha intesa il giudice che ha rimesso la questione alla Corte.

In questa vicenda la Corte costituzionale ha dapprima suscitato una certa sorpresa, con l’ordinanza n. 207/2018, depositata nel novembre 2018, quando, nel prospettare i profili di una presumibile illegittimità dell’art. 580 cod.pen., ha differito la declaratoria di incostituzionalità all’udienza del 24 settembre 2019, e ha sollecitato il Parlamento perché – per evitarla – approvasse una legge che recepisse le indicazioni della Consulta. Con tutto il rispetto per quest’ultima, desta qualche perplessità – a prescindere dalla delicatezza della materia – che assegnare alle Camere i compiti da svolgere, e financo il tempo entro cui svolgerli, realizzi quella “leale e dialettica collaborazione istituzionale” (§ 11 del l’ordinanza) cui pure la Corte ha scritto di ispirarsi.

Con la sentenza n. 242, depositata il 22 novembre scorso, la Corte è andata oltre, poiché ha fondato la sua decisione di radicale riscrittura della norma impugnata rivendicando il proprio potere di “gestione del processo costituzionale” (sic). La “collaborazione istituzionale” si è conclusa: poiché il Parlamento non ha eseguito il compito attribuitogli nel termine fissato, la Corte adempie a quello che definisce il dovere di “riempimento costituzionalmente necessario” (sic). Cioè non dice in modo secco un sì o un no alla illegittimità sollevata dalla Corte di assise di Milano, ma stende una nuova versione dell’articolo del codice penale impugnato.

Questa non è una novità; nel lontano 1992 il prof. Gustavo Zagrebelsky, che in anni seguenti avrebbe presieduto la Consulta, lo asseriva in modo chiaro nel suo fortunato volume Il diritto mite (Einaudi, pp. 201-203): “molte domande nuove poste al diritto dal progresso tecnologico (si pensi alla tecnologia genetica) forse più opportunamente possono trovare una prima risposta in una procedura giudiziaria in cui si mettano a confronto prudentemente i principi coinvolti, piuttosto che in assemblee politiche dove il richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di parte”. Tradotto per gli incliti, in primis il sottoscritto: al Parlamento (luogo del confronto fra posizioni di parte: e che che dovrebbe essere se no?) è preferibile la più asettica via giudiziaria.

E’ una tendenza che preoccupa al di là degli orientamenti ideali. Luciano Violante osserva come, grazie a questo “neocostituzionalismo” e in antitesi al “costituzionalismo classico”, “la garanzia dei diritti non sta più nell’unità e nella partecipazione alle istituzioni rappresentative; sta nelle giurisdizioni e nella loro assoluta indipendenza dal potere politico. La rappresentanza democratica lascia il campo ai tecnocrati del diritto: giuristocrazia invece della democrazia. Il nuovo costituzionalismo sottrae alla politica e attribuisce al giudice anche il potere di riconoscere nuovi diritti” (Anatomia del potere giudiziario, Carocci 2916, p. 24). Presentando al Senato nel febbraio 2018 il libro dell’allora presidente della Corte costituzionale Paolo Grossi, dal titolo significativo L’invenzione del diritto, è stato sempre G. Zagrebelsky a ribadire come “nello Stato costituzionale attuale non è più vero che la forza della legge segua incondizionatamente alla forma di legge. C’è qualcosa d’altro, cioè l’apertura dello sguardo dei giuristi a ciò che vive, cambia, talora ribolle sotto lo strato delle leggi”.

Quanto accaduto con la sentenza sul suicidio assistito dovrebbe far riflettere un Parlamento che avrebbe potuto elaborare quella normativa di equilibrio sull’art. 580 cod. pen. da molti auspicata, disattivando il giudizio di costituzionalità in corso, e che invece vi ha rinunciato, e si è fatto scavalcare. Ma dovrebbe far riflettere, più in generale, le forze politiche che rappresentano gli italiani in Parlamento, e chiunque ritenga che le istituzioni rappresentative abbiano ancora un senso e un futuro: non so quanto consapevolezza vi sia della posta in gioco, costituita – sempre per riprendere la felice espressione di Violante – dallo sviluppo del ruolo della magistratura, che da “bocca della legge” è diventata “bocca di sé stessa”.

E’ questione che va al di là del merito dal quale sono partito, e anche oltre l’area dei temi eticamente sensibili: tocca la stessa tenuta del sistema democratico, e la piena agibilità di istituzioni come il Parlamento e il Governo. Qualcuno ha voglia di interessarsene?

Prescrizione: perché l’entrata in vigore della riforma sarebbe un danno

Prescrizione: perché l’entrata in vigore della riforma sarebbe un danno

Desta notevole perplessità la modifica della prescrizione che, inserita all’interno della legge n. 3 del 9/01/2019, c.d. “spazza-corrotti”, è destinata – se non interviene alcuna novità – a entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Essa prevede, fra l’altro, la sospensione del termine di prescrizione “dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna”.

Lo spostamento di un anno della piena operatività di questa disposizione rispetto al momento dell’approvazione della legge fu spiegato dalla prospettiva di varare nelle more una riforma del processo penale che garantisse tempi più rapidi di definizione: poiché tale riforma non è stata esaminata compiutamente neanche da un ramo del Parlamento, non si comprende perché oggi si intenda mantenere in piedi solo la rettifica della prescrizione. Per quanto sostenuto dagli stessi proponenti, essa aveva senso quale primo passo di una più completa architettura innovatrice.

Non è soltanto di una questione di sistema, pur se l’esperienza insegna quanto sia controproducente introdurre singole novità senza farle precedere da riforme di quadro. Quella della prescrizione è una questione complessa, che chiama in causa da un lato il potere punitivo dello Stato e la necessità di non disperdere atti di indagini e/o processuali formati spesso con difficoltà e con dispendio di risorse pubbliche, dall’altro la necessità che il singolo accusato veda definita la propria posizione processuale, senza compressioni di diritti che la dilatazione dei tempi di conclusione del giudizio rendono irreparabili.

Esula dal carattere rapido di una nota come questa l’indispensabile approfondimento che la materia esige. Ci si limita pertanto a considerazioni sintetiche:

  1. sulla base di dati obiettivi e non contestati, il 70% dei procedimenti penali che si definiscono in Italia con la prescrizione sono ancora nella fase delle indagini preliminari. Poiché la legge n. 3/2019 non incide in tale fase, essa si mostra inutile in più dei 2/3 dei casi di prescrizione e rischia di non far cogliere il dato allarmante costituito dalla discrezionalità di fatto dell’azione penale, che conduce una parte significativa delle Procure della Repubblica a scegliere quali reati perseguire e quali no. Invece di promuovere una discussione sulla sostenibilità della obbligatorietà dell’azione penale e sulla individuazione di criteri oggettivi e omogenei per l’avvio delle indagini, il mantenimento della norma della “spazza-corrotti” si concentra solo su quel che accade dopo la pronuncia di primo grado, che è fenomeno diverso e quantitativamente meno rilevante;
  2. nel restante 30% dei casi, i termini di prescrizione maturano con maggiore frequenza fra la decisione di primo grado e quella di appello, mentre è percentualmente irrilevante – poco più dell’1% – l’incidenza della prescrizione in Cassazione. Ciò non accade per caso: chiama in causa l’ineludibile riorganizzazione delle Corti di appello, al fine di seguire moduli simili a quelli della Cassazione, per es. nella definizione in camera di consiglio delle impugnazioni evidentemente inammissibili. Mentre in sede di legittimità è da tempo istituita una sezione dedicata esclusivamente alla veloce definizione dei ricorsi inammissibili, misure analoghe mancano in quasi tutti gli uffici di appello, nonostante siano tanti gli appelli generici o aspecifici. Peraltro una declaratoria di inammissibilità in grado di appello fa retrodatare gli effetti della prescrizione alla pronuncia di primo grado, ottenendo il risultato cui tenderebbe la legge n. 3/2019, ma senza forzature. Su questo fronte la legge appena citata rischia invece di cristallizzare situazioni di concreta inefficienza;
  3. un’ampia riforma della prescrizione è già entrata in vigore nel 2017, su impulso dell’allora ministro della Giustizia Orlando[1], con nuove e ulteriori ipotesi di sospensione e interruzione e con sensibili incrementi dei termini, e attende una valutazione in termini di ricaduta, che non può che giungere fra qualche anno. Non giova alla chiarezza applicativa la continua modifica di istituti di diritto sostanziale, con calcoli di termini differenti sulla base del principio della norma più favorevole;
  4. com’è noto, in Italia la prescrizione ordinaria per la fascia di delitti meno gravi è di sei anni, con incrementi significativi quando sono contestate aggravanti a effetto speciale o la recidiva qualificata, e salvo l’aumento a fronte di atti interruttivi del decorso del termine. Nè vale la comparazione con altri ordinamenti perché il confronto va operato per termini omogenei, e in Europa esistono discipline processual-penalistiche fortemente diversificate, per es. quanto alla obbligatorietà dell’azione penale, o quanto a termini di prescrizione molto più contenuti di quelli italiani. Se valessero i confronti andrebbe ricordato che, a differenza di quanto accade in altre Nazioni, in Italia in caso di assoluzione lo Stato non rifonde le spese processuali supportate dall’incolpato;
  5. qualsiasi richiesta difensiva che punti al mero scorrere del tempo ai fini della maturazione della prescrizione incontra già oggi gli opportuni rimedi della sospensione del decorso del relativo termine;
  6. risponde a esigenze di giustizia che l’ordinamento delimiti il tempo entro il quale il potere dello Stato si dispieghi nei confronti dell’accusato, parametrando alla gravità dei reati la misura temporale adeguata per giungere alla sanzione. Senza questo correttivo, l’accusato in attesa del giudizio vive in uno stato di precarietà perpetua, grave in sé in quanto lo rende indefinitamente “disponibile” al potere dello Stato. Ancora più grave se – come accade in virtù della legge n. 3/2019 – la sentenza di primo grado sia di assoluzione, e quindi che la presunzione di non colpevolezza sia ancora più accentuata: la pendenza giudiziaria a tempo illimitato preclude la partecipazione a un concorso pubblico, rende di fatto impossibile ricevere incarichi di lavoro, ostacola l’adozione di un bambino. In questi casi, se e quando il processo con termini di prescrizioni dilatati avrà una definizione, quelle possibilità saranno escluse per sempre, per via dell’età nel frattempo raggiunta dall’interessato.

Il Centro studi Rosario Livatino auspica un serio ripensamento rispetto alla operatività della norma contestata, affiancato da una riflessione d’insieme e concreta sul sistema processuale penale, che coniughi in modo più equilibrato la potestà punitiva dello Stato e i diritti dell’incolpato.

[1] L. 23 giugno 2017, n. 103, in G.U., serie generale, 4 luglio 2017, n. 154, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.