Giu 4, 2019
Alle ore 11 del 4 giugno, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, presso l’Aula della Commissione Giustizia, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell’eutanasia, hanno svolto le audizioni di Michele Ainis, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi Roma Tre; Vladimiro Zagrebelsky, direttore del Laboratorio dei diritti fondamentali di Torino; Alfredo Mantovano, consigliere della Corte suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Livatino; Amedeo Santosuosso, professore di diritto, scienza e nuove tecnologie presso l’Università degli studi di Pavia. (altro…)
Giu 3, 2019
La Corte costituzionale ha fissato l’udienza del prossimo 9 ottobre per la discussione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa, con ordinanza depositata il 15 marzo 2018, nei confronti degli articoli 449 del codice civile, 29 co. 2, d.P.R. n. 396 del 2000, 250 del codice civile e 5 e 8, l. n. 40 del 2004 (la legge sulla fecondazione artificiale). L’insieme di queste disposizioni è contestata nella parte «in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile ex art. 33, l. n. 218/1995, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117 della Costituzione (in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176/1991)».
L’ordinanza del Tribunale di Pisa illustra le ragioni per le quali nel nostro ordinamento non è possibile ricavare una norma che consenta a due donne (nel caso concreto a una madre partoriente di nazionalità straniera e a una donna italiana che ha prestato il consenso alla fecondazione eterologa) di ottenere la formazione dell’atto di nascita del figlio concepito ricorrendo alla fecondazione eterologa, neppure invocando la legge nazionale della donna che ha dato alla luce il bambino. Sono evidenti gli effetti negativi che comporterebbe l’accoglimento della questione sollevata, anche in termini di legittimazione della maternità surrogata.
Come già accaduto di fronte alla questione sollevata dalla Corte di assise di Milano in ordine alla legittimità costituzionale del reato di agevolazione al suicidio, anche in questa vicenda il Centro studi Livatino ha depositato nei termini un atto di intervento nella cancelleria della Consulta. L’atto di intervento è stato redatto dal prof. avv. Mauro Paladini e dal prof. avv. Maurizio Cecchetti.
Pubblichiamo nuovamente il testo dell’atto di intervento.
Mag 31, 2019
Il 29 maggio 2019, presso l’Aula della Commissione Giustizia della Camera, davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, si sono svolte le audizioni di Paolo Veronesi, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Ferrara, Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l’Università europea di Roma e membro del Centro Studi Livatino, Tomaso Epidendio, sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione. Il tema era l’esame delle proposte di legge in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell’eutanasia.
Mag 30, 2019
La sentenza della Cassazione ha il pregio di fare chiarezza su una quesitone che in realtà non era oscura: la legge n. 242/2016 disciplina la coltivazione della canapa, ma la cessione resta vietata. Oltre la sua lettera, quella legge era stata impropriamente intesa come un via libera alla cessione al dettaglio di marijuana, seppure entro i i limiti dello 0.6, comunque idonei a provocare l’effetto drogante. Ora non ci sono più alibi: i cannabis shop non sono lo strumento per realizzare una legalizzazione di fatto. Sarà necessario lavorare sul piano della prevenzione per superare quella percezione di cannabis lecita che si è diffusa soprattutto per gli adolescenti, e per rendere il divieto qualcosa di concreto.
Mag 23, 2019
La maternità surrogata nella sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 12193/2019
di Aldo Rocco Vitale *
- Con la sentenza 12193/2019 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno posto l’ulteriore – e almeno per ora definitivo – tassello giurisdizionale nel più vasto e fin troppo complesso mosaico giuridico relativo al problema della maternità surrogata che, nonostante l’espresso divieto normativo sancito dal comma 6 dell’articolo 12 della legge 40/2004,[1] sempre più di fatto si diffonde, sollecitando non soltanto sforzi di carattere interdisciplinare, ma altresì coinvolgendo all’interno di ciascuna disciplina, contemporaneamente molteplici profili tra loro interconnessi, come quelli di carattere costituzionalistico (per esempio, i diritti della famiglia o la tutela della salute riproduttiva), o civilistico (per esempio, la determinazione dello status filiationis o la configurazione della stepchild adoption per coppie del medesimo sesso), o penalistico (per esempio, l’effettività del piano sanzionatorio della legge 40/2004 o l’integrazione della fattispecie di reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità propria o altrui), o internazionalistico (per esempio, la definizione dei rapporti tra ordine pubblico internazionale e nazionale o l’ampiezza territoriale della giurisdizione penale italiana).[2]
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Mag 23, 2019
Pubblichiamo due articolati commenti alle recenti sentenze della Corte di Cassazione sulla maternità surrogata (sezioni unite civili), a firma del dott. Aldo Vitale, e sulla fecondazione artificiale post mortem (1^sez.civile), prof. Emanuele Bilotti, dopo che nei giorni scorsi abbiamo pubblicato per intero le due pronunce (qui e qui) e alcune prime più sintetiche note. (altro…)
Mag 17, 2019
Un ulteriore passo nella scissione fra natura e diritto
Primi commenti e testo della sentenza della 1^ sez.civ. della Cassazione n. 13.000/19
Sarà la Corte di Appello di Ancona a decidere se la piccola X (omettiamo il nome in ossequio alla privacy) potrà portare il cognome del padre morto quasi un anno e mezzo prima della sua nascita. La bambina è nata in Italia ma è stata concepita in Spagna, dove è consentito usare, nella fecondazione assistita, i gameti di una persona morta, purché abbia dato il suo consenso a farlo, quando era in vita. La legge italiana permette di registrare un nato con il cognome del padre defunto solo se la tempistica tra nascita del bambino e morte del genitore è compatibile con un concepimento con il padre ancora vivo. Il padre di X, consapevole della morte imminente, aveva dato il consenso ad usare i suoi gameti perché sua moglie, una volta vedova, potesse avere un figlio, e così è stato. Ma al momento dell’iscrizione all’anagrafe la legge italiana ha impedito di registrare la neonata con il cognome di suo padre, morto troppo tempo prima.
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Mag 14, 2019
Riprendiamo da Il Foglio di oggi l’articolo di Alfredo Mantovano e pubblichiamo in allegato, per una migliore intelligibilità dello stesso, la direttiva del Ministero dell’Interno sugli esercizi commerciali che vendono derivati della cannabis, il testo della legge n. 242/2016, e due interessanti report, menzionati nell’articolo, coordinati dal prof. Giovanni Serpelloni, con l’autorizzazione dello stesso tossicologo, dedicati ai problemi che finora gli acquisti nei negozi hanno posto e alla percezione da parte dei giovani. (altro…)
Mag 8, 2019
Triptorelina: Affare assegnato relativo all’uso del medicinale triptorelina (atto n.207), audizioni informali di Alfredo Mantovano, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e Vicepresidente Centro studi Rosario Livatino e di Alberto Gambino, Prorettore e Professore ordinario di diritto privato presso l’Università europea di Roma, nonché Presidente nazionale dell’Associazione Scienza e Vita. (altro…)
Mag 8, 2019
Quel che non può il Comune con la trascrizione può il giudice con l’adozione
La sentenza della Cassazione depositata oggi ha certamente il pregio di ribadire il divieto della maternità surrogata contenuto all’art. 12 della legge 40/2004, di ancorare tale divieto all’ordine pubblico interno, di richiamare il principio della dignità della gestante e di precludere – proprio perché si tratta di una pronuncia delle Sezioni unite civili – ogni improprio aggiramento di tali norme e principi. “Il giudice non può sostituire la propria valutazione”, dice la Suprema Corte, al bilanciamento effettuato dal Parlamento.
Lascia invece a desiderare l’apertura che nella sentenza si trova alla estensione della c.d. stepchild adoption ai casi di maternità surrogata: quel che non è consentito all’ufficiale dello stato civile, cioè il riconoscimento come figlio dei “committenti” del nato da maternità surrogata, parrebbe consentito col ricorso all’adozione da parte degli stessi “committenti”.
Il messaggio che viene dato, ridotto alla sostanza, è che – ferma restando la preclusione in Italia dell’utero in affitto – la coppia che lo desideri può recarsi all’estero per ottenere un bambino da maternità surrogata e poi renderlo proprio giuridicamente attivando la procedura adottiva: un messaggio pilatesco, visto che conduce comunque a un esito di legittimazione, se pure per altra via, della maternità surrogata. Andrebbe poi spiegato alle coppie che attendono da anni un bambino, avendo attivato una procedura di adozione, perché una condotta vietata dalla legge la rende in concreto possibile, mentre per via ordinaria l’adozione resta complicatissima ed eventuale.
Il Parlamento ha bisogno di altro per intervenire con una legge che scongiuri in modo chiaro la pratica dell’utero in affitto?