Referendum “per la giustizia giusta”- 1. Responsabilità civile dei Giudici, una lettura ragionata del quesito

Referendum “per la giustizia giusta”- 1. Responsabilità civile dei Giudici, una lettura ragionata del quesito

Il 2 luglio inizierà la raccolta delle firme previste dalla Costituzione in calce ai sei quesiti referendari “per la giustizia giusta”, proposti dal Partito radicale e dalla Lega. Dopo le considerazioni introduttive pubblicate ieri (https://www.centrostudilivatino.it/referendum-per-la-giustizia-giusta-una-lettura-ragionata-dei-quesiti-proposti-introduzione/), da oggi su questo sito il Centro studi Rosario Livatino offre una prima lettura dei quesiti medesimi, verificando per ciascuno di essi – uno al giorno – i problemi di ammissibilità, gli effetti derivanti dalla sua eventuale approvazione, il differente impatto sul sistema istituzionale. Partiamo dal referendum sulla responsabilità civile dei magistrati.

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Referendum “per la giustizia giusta”, una lettura ragionata dei quesiti proposti. Introduzione

Referendum “per la giustizia giusta”, una lettura ragionata dei quesiti proposti. Introduzione

1. Il 2 luglio inizierà la raccolta delle firme previste dalla Costituzione in calce ai sei quesiti referendari “per la giustizia giusta”, proposti dal Partito radicale e dalla Lega. Da domani su questo sito il Centro studi Rosario Livatino offrirà una prima lettura dei quesiti medesimi, verificando per ciascuno di essi – una al giorno – sia i problemi di ammissibilità, sia gli effetti derivanti dalla sua eventuale approvazione, sia il differente impatto sul sistema istituzionale. Le materie trattate sono assai eterogenee: si pensi alla importanza del quesito sulla separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudici, e a quella, dal peso incomparabilmente inferiore, sulla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature dei togati per l’elezione al Consiglio superiore della Magistratura.
I rilievi critici che saranno articolati non equivalgono a una presa di posizione contraria alle soluzioni che i referendum prospettano. Siamo sempre stati:

  • perché i magistrati, secondo l’intenzione a base del primo quesito, siano chiamati a responsabilità effettiva per loro condotte contrarie, oltre che al codice penale, ai principi deontologici, soprattutto quando questo si traduce in danni gravi alle persone e alla comunità;
  • per una effettiva separazione delle carriere (secondo quesito);
  • per un uso accorto ed equilibrato dei provvedimenti restrittivi della libertà (terzo quesito);
  • per una revisione delle fattispecie incriminatrici dei pubblici amministratori (quarto quesito), soprattutto per quelle iniziative di indagine penale che, magari senza pervenire a sentenze di condanna, comunque ostacolano il lavoro degli stessi amministratori e impediscono la realizzazione di obiettivi pubblici anche importanti;
  • per una riforma del CSM, oggetto minimale del quinto quesito, che ridimensioni le c.d. correnti;
  • per considerare l’amministrazione della giustizia non come qualcosa di riservato in via esclusiva ai magistrati, bensì come qualcosa che veda il coinvolgimento degli avvocati e del personale delle cancellerie e ausiliario (sesto quesito).

2. Abbiamo prospettato più volte riforme in tale direzione, prima e dopo l’esplosione del c.d. caso Palamara, per es. in occasione del nostro convegno nazionale del 29 novembre 2019, i cui atti sono pubblicati in In vece del Popolo italiano. Percorsi per affrontare la crisi della magistratura (a cura di A. Mantovano) ed Cantagalli, Siena 2020, e prima ancora, il 20 ottobre 2017, col convegno nazionale Giudici senza limiti?, con le relazioni, fra gli altri di Anthony Borg Barthet, giudice alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e di Francisco Javier Borrego Borrego, giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per non dire dei numerosi interventi specifici; cf. di recente, sull’abuso della custodia cautelare, https://www.centrostudilivatino.it/ingiusta-detenzione-uno-scandalo-che-nessun-indennizzo-attenua/
Non vi sono, pertanto, opposizioni nella sostanza, per lo meno nelle linee di massima, rispetto a quanto contenuto in una parte dei quesiti. Siamo anzi convinti per un verso che i referendum non costituiscano “un atto ostile nei confronti della magistratura”, come invece ha di recente dichiarato il presidente dell’Anm-Associazione nazionale magistrati, per altro verso che l’espressione di perplessità tecniche, e non politiche, sullo strumento abrogativo e sui correlati esiti normativi non è e non va inteso come “un atto ostile a chi sostiene questi referendum e soprattutto le motivazioni riformatrici che li animano”, come asserito da taluni promotori dei quesiti.
Poniamo tre linee di riflessione di ordine generale, fra loro strettamente correlate: 

  • la prima, di cui si darà conto puntuale nella disamina dei singoli referendum, riguarda l’inadeguatezza di tale strumento, esclusivamente abrogativo, per affrontare questioni complesse, per le quali l’operazioni del ‘togliere’, per quanto chirurgicamente esercitata, non sempre permette di ottenere all’esito un quadro coerente;
  • la seconda riguarda la rinuncia da parte dei promotori dei referendum a prendere in esame, stando in Parlamento, interventi sull’architettura costituzionale, in particolare sull’assetto del C.S.M. e del sistema di autogoverno della magistratura. Questo vuol dire per es. che, nonostante la separazione delle carriere, se il relativo quesito fosse ammesso e approvato, resterebbe invariata la sottoposizione dei giudici, quanto a carriera, incarichi e disciplina, a organi composti anche da pubblici ministeri, e viceversa, con un incremento della confusione;
  • la terza è una certa sorpresa nel vedere i referendum appoggiati da forze politiche presenti con propri ministri nel governo in carica, e nella maggioranza che lo sostiene: posizione dalla quale ci si attende piuttosto che siano formulate proposte di riforme e sostegno del loro iter parlamentare. 

3. All’argomento che, in presenza di una maggioranza eterogenea, diversificata al proprio interno proprio sulla giustizia, i referendum costituirebbero uno sprone per le riforme, è agevole replicare che, quand’anche tutti i quesiti fossero ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale (e non è detto che sia così), e fossero approvati, si dovrebbe tornare in Parlamento per i necessari aggiustamenti che le materie da essi interessati esigerebbero: tanto varrebbe, allora, affrontare subito lo sforzo propositivo e costruttivo del confronto parlamentare, invece che cercare soluzioni più semplici solo in apparenza.
L’agenda europea per il post pandemia esige una attenzione peculiare per l’universo giudiziario, stretto finora fra un utilizzo ideologico e settoriale dei fondi europei del PNRR, quale quello finora programmato, e l’assenza dei temi chiave di una riforma vera. Appuntamento a partire da domani con la disamina del quesito referendario sulla responsabilità civile del magistrato.

Il ‘nodo’ del ddl Zan al ‘pettine’ del Concordato

Il ‘nodo’ del ddl Zan al ‘pettine’ del Concordato

1. Il 6 febbraio 2014 un cardinale della Chiesa Cattolica, Fernando Sebastián Aguilar, arcivescovo emerito di Pamplona, veniva iscritto nel registro degli indagati per “omofobia”, per aver rilasciato un’intervista a un quotidiano nella quale, sulla premessa che la sessualità è strutturalmente orientata anzitutto alla procreazione, faceva presente che all’interno di una relazione omosessuale tale finalità era preclusa. Nello stesso periodo in Canada la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Legge ha avviato un procedimento amministrativo contro un’università protestante, la Trinity West University, e ha chiesto agli Ordini degli Avvocati di non ammettere alla pratica forense i laureati di quell’ateneo perché “omofobi”: i suoi studenti infatti sottoscrivono un codice di comportamento col quale ci si impegna a non accedere a siti pornografici utilizzando il wi-fi dell’università, a non assumere alcool nel campus e ad astenersi “da forme di intimità sessuale che violino la sacralità del matrimonio tra un uomo e una donna”. La discriminazione risiederebbe nel riferimento alla “sacralità del matrimonio tra un uomo e una donna”, ovvero al fatto che sia menzionato solo questo matrimonio e non quello fra omosessuali.

La Santa Sede ha un dimensione territoriale, ma un respiro universale. Le vicende di gravi e reiterate violazioni della libertà religiosa – i casi prima ricordati sono due di una lunga serie – attestano quel che accade in ordinamenti che hanno già al proprio interno norme c.d. antiomofobia. La genericità delle disposizioni penali incriminatrici contenute nel d.d.l. Zan permette una applicazione estesa oltre il limite dell’arbitrio, tale da condizionare non poco la libertà della Chiesa di annunciare il Vangelo.

2. Le preoccupazioni espresse dalla ‘Nota verbale’ consegnata giovedì scorso dalla Santa Sede al Governo italiano per il tramite del nostro ambasciatore riguarda anche l’attività delle associazioni. In Francia, dove con la c.d. legge Taubira sono state estese alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale le discriminazioni razziali – esattamente come si vorrebbe fare in Italia con l’ampliamento delle ipotesi previste dalla c.d. legge Mancino, contenute oggi agli art. 604 bis e 604 ter cod. pen. -, si è giunti ad arrestare persone ree di indossare in pubblico una felpa recante il logo della Manif pour tous, cioè un disegno con le sagome di un papà, di una mamma e di due bambini, ritenendo discriminatoria la esibizione di un capo d’abbigliamento recante quell’immagine.

E non vi è soltanto la prospettiva di una condanna definitiva, bensì pure quel che può accadere nel corso delle indagini: i tetti di talune sanzioni previste dal d.d.l. Zan permettono al pubblico ministero di attivare intercettazioni telefoniche e ambientali, e di ottenere dal Gip misure cautelari restrittive della libertà. Tutto ciò si traduce in un pesante condizionamento nell’affermazione della dottrina naturale e cristiana in tema di distinzione fra i sessi, di matrimonio, di procreazione, e così via. La concreta violazione dell’Accordo concordatario si correla anche alle giornate di propaganda gender da svolgere nelle scuole ai sensi dell’art. 7 del d.d.l., che non consentono né una esenzione dei singoli alunni, né l’esonero delle scuole di ispirazione cristiana dall’insegnamento di dottrine – come quelle appartenenti all’ideologia gender – frontalmente inconciliabili col Cristianesimo, come più volte Papa Francesco ha avuto modo di ribadire.

3. Non vi sono precedenti? Quando era in vigore il Concordato del 1929, nella primavera del 1937 accadde che il regime fascista fosse in procinto di approvare il cosiddetto “decreto Lessona” che avrebbe vietato i matrimoni interrazziali nelle colonie italiane in Africa tra i ‘nazionali’ e le donne indigene. In tale circostanza la Santa Sede reagì tramite il card. Eugène Tisserant, segretario della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, e tramite il Nunzio apostolico in Italia, il card. Francesco Borgongini Duca: costui trattò del problema sia con il sottosegretario agli Interni, on. Guido Buffarini Guidi, sia direttamente con il Ministro dell’Africa Italiana, on. Alessandro Lessona, da cui per l’appunto prendeva il nome il suddetto decreto. L’esigenza di non tacere dinnanzi a provvedimenti razziali di tale fatta si accompagnava alla intromissione nella disciplina di matrimoni che per la Chiesa cattolica erano perfettamente validi ed efficaci. Alla fine il provvedimento fu bloccato proprio in virtù del Concordato.

4. Tornando a oggi, va ricordato che la ‘nota verbale’ non costituisce un pur importante contributo a un dibattito interno a una singola Nazione, come può essere il comunicato di una Conferenza episcopale. È un passo formale fra autorità – lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica – che, come con identica formulazione sanciscono l’art. 7 Cost. e l’art. 1 del Accordo di revisione del Concordato del 1984, “sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. È l’atto col quale una delle due autorità segnala all’altra il rischio imminente di violazione dell’Accordo: questo si fonda (art. 2) sul riconoscimento da parte della “Repubblica italiana (…) alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione”, e sulla conseguente assicurazione della “libertà (…) di esercizio del magistero”.

Che cosa può accadere adesso? Se le norme hanno un senso, di fronte a una ‘nota verbale’ con un tale contenuto le strade sono due: o Governo e Parlamento concordano una pausa di riflessione sul d.d.l. Zan, che quindi nelle more dovrebbe restare fermo. Oppure, al fine di prevenire conflitti, la soluzione non sta nella sospensione unilaterale del principio pattizio bensì nella sua piena attuazione, con la previsione all’art. 14 che “se (…) sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti (fra cui gli art. 1 e 2 richiamati dalla ‘Nota’), la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata”.

E anche in tal caso il d.d.l. Zan dovrebbe restare fermo, in attesa della definizione dell’“amichevole soluzione”, all’esito dei lavori della Commissione paritetica.

Alfredo Mantovano – Aldo Rocco Vitale

Dallo Stato laico alla sua caricatura: il laicismo di Stato

Dallo Stato laico alla sua caricatura: il laicismo di Stato

Partendo dall’excursus del corretto uso del termine ‘laico’, da non intendere come ‘non cristiano’, il presidente emerito della Cassazione Pietro Dubolino ricorda come sui principi fondamentali del vivere sociale l’alternativa non è fra confessionalismo e libertà, ma deve puntare al bilanciamento dei diritti in gioco.

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Rosario Livatino sugli altari della Cassazione

Rosario Livatino sugli altari della Cassazione

L’intervento di Domenico Airoma al convegno dell’Anm Beati i giusti. In ricordo di Rosario Livatino

Il 18 giugno si è svolto nell’Aula Magna della Corte di Cassazione il convegno, organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati, dal titolo Beati i giusti. In ricordo di Rosario Livatino. Dopo gli interventi del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che ha sottolineato come il giovane giudice siciliano debba essere considerato un esempio da seguire per tutti i magistrati, del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, e del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia, il profilo di Rosario Livatino è stato descritto da Giuseppe Meliadò, Presidente della Corte di Appello di Roma, da Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca, da Ottavio Sferlazza, già Procuratore della Repubblica di Palmi, e da Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino e vice presidente del Centro Studi Rosario Livatino, autore, insieme ad Alfredo Mantovano, Consigliere della Corte di Cassazione, e Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale, del volume Un giudice come Dio comanda.

Il convegno, che ha visto anche gli interventi del postulatore diocesano della causa di beatificazione, don Giuseppe Livatino, e del teologo Vito Mancuso, che ha tenuto una meditazione sul tema Qualcosa di perfettamente diritto, è stato trasmesso in streaming sul sito dell’Anm. Di seguito, il testo di riferimento dell’intervento pronunciato da Domenico Airoma.


Illustri Autorità,
Gentili colleghi,
Signore e Signori,

desidero innanzitutto ringraziare l’Associazione Nazionale Magistrati per l’invito, anche a nome del Centro Studi Rosario Livatino.

  1. Chiarisco, in esordio, che non ho conosciuto Rosario Livatino. Il mio incontro con il giovane giudice siciliano è stato alquanto “casuale” (ma cosa, davvero, è casuale nella vita degli uomini!); risale a più di venti anni fa oramai, quando, occupandomi del periodico dell’A.N.M. “La Magistratura”, pensai di ospitare dei contributi che descrivessero le figure dei magistrati caduti vittima del dovere e decisi di partire proprio da Rosario Livatino.
    Ricordo bene quel momento; mi sembra di avere ancora tra le mani il biglietto manoscritto che il papà di Rosario fece pervenire all’A.N.M., ringraziandoci per l’attenzione verso quel figlio sacrificatosi per la Giustizia.
  2. Da quel momento è iniziata una lunga indagine, un’indagine tutta personale, sollecitata dal fatto che non vi erano scritti che lo riguardassero, neanche un’intervista rilasciata durante la sua pur non brevissima carriera e nonostante si fosse occupato di indagini anche importanti per la Sicilia di quel tempo. Insomma un unicum! Ma che cosa ne faceva un unicum nel panorama della magistratura italiana del tempo ( e forse, di ogni tempo)?
  3. La prima fonte che ho interrogato sono stati i suoi provvedimenti, quelli che ho potuto consultare. Ciò che colpisce, ad un primo sguardo, è la chiarezza della scrittura, la densità degli argomenti, la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali; ma, soprattutto, l’assenza di approssimazione, indizio evidente –avrebbe detto un grande scrittore russo, anch’egli ucciso in odium fidei, Pavel Florenskij- di linearità di pensiero.
  4. Poi ho provato a collocare quei provvedimenti nel loro contesto, di tempo e di luogo: un tempo in cui non vi erano gli strumenti normativi ed investigativi che sono venuti dopo, un luogo –fra Canicattì e Agrigento- dell’entroterra siculo, isola nell’isola, dove il mafioso era il tuo vicino di casa (e per Rosario, non è affatto una metafora!)
  5. Il passaggio ulteriore è stato quello di capire cosa pensasse del ruolo del magistrato e della funzione del giudicare; e qui sono stato fortunato, perché ho avuto modo di leggere e di studiare due gioielli, le sue due uniche conferenze pubbliche: l’una, sul ruolo del giudice nella società che cambia, del 1984, e l’altra su fede e diritto, tenuta due anni dopo. E lì ho incominciato a capire qualcosa di più di quell’unicità: nel modo in cui considerava l’indipendenza del giudice, il rapporto con la persona da giudicare, il fondamento della credibilità del giudice. Belle parole, concetti profondi non banali; ma pur sempre parole.
  6. Ed allora mi sono chiesto: quelle parole sono rimaste sulla carta o sono state incarnate? Ho iniziato, perciò, una sistematica raccolta di testimonianze, ascoltando (e talora, perseguitando!) molti dei colleghi che hanno lavorato con lui. C’è stata quella che, nel gergo a noi comune, potremmo definire convergenza del molteplice: tutti concordi nel tracciarne il medesimo profilo: magistrato di grande umanità ed umiltà, sempre disponibile, apprezzato dagli avvocati e dai collaboratori amministrativi, diviso tra il lavoro, la famiglia e la sua intensa vita di fede. Ma non diviso in sé stesso. Perché la sua è stata una vita nella quale l’uomo ed il giudice non hanno percorso strade diverse. Direi di più: l’uomo, il giudice ed il credente hanno respirato con gli stessi polmoni, animati dallo stesso cuore.
  7. La mia indagine sembrava giunta ad un punto decisivo: avevo capito che Livatino più che fare bene il giudice, era stato un buon giudice. Stavo per archiviare l’affare; poi, però, è incominciato il processo di beatificazione. Ed allora mi sono chiesto: perché Livatino e non Falcone o Borsellino? Eppure tutti e tre avevano trovato nel rendere giustizia il senso della loro vita! La risposta, ancora una volta, era nella sua vita, prima ancora che nelle sue, pur inequivocabili, parole. Per Rosario la prospettiva del rendere giustizia superava la dimensione terrena; per lui rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Insomma è la risposta ad una chiamata. Questo è quello che si legge nella conferenza su fede e diritto; ma questo, soprattutto, è quello che si legge nelle pagine della sua agenda, che raccontano di un travaglio, di una spiritualità drammatica, di un uomo che cerca di incarnare la fede nel quotidiano.
  8. Sbaglierebbe, infatti (ed io stesso ho commesso questo errore!) chi pensasse di trovare nella vita di Livatino fatti straordinari, dal momento che egli ha vissuto l’ordinario in modo straordinario; e questo perché era nell’ordinario che egli trovava il modo per rispondere a quella chiamata.
    Noi siamo abituati a considerare il martirio rimanendo attratti dall’esito finale, dall’effusione del sangue; dimenticandoci che prima c’è “fino”; ecco, il martirio civile e religioso di Rosario è in quell’avverbio, così breve ma così lungo, lungo quanto una vita intera.
  9. Non ho risparmiato, in questo mio indagare, neppure il postulatore, don Giuseppe Livatino; a lui mi ricordo di aver chiesto quali miracoli avesse compiuto Rosario per meritarsi gli onori degli altari. Mi parlò dei suoi assassini, mi disse di come in qualcuno il ricordo di quel giovane giudice si fosse trasformato in un tormento di coscienza, tanto da fargli avviare un percorso di ravvedimento. Mi parlò di Pietro Nava, il testimone dell’agguato; colui al quale Livatino aveva cambiato la vita, e così cambiando forse la vita di tanti siciliani che vedevano finalmente qualcuno avere il coraggio di non piegarsi dinanzi alla tracotanza mafiosa. Mi invitò a continuare a scrivere e a parlare del sacrificio di quel magistrato, ucciso in odio alla fede, perché in lui avevano voluto uccidere il santocchio, un giudice che non si era lasciato piegare per non tradire un giuramento fatto dinanzi agli uomini, ma sub tutela Dei, al cospetto di Dio.
  10. Finisce qui l’indagine? Nient’affatto. Continua e credo fino a che il buon Dio me ne darà la forza. Una volta, infatti, compreso l’unicum di Livatino, non si può non avvertire il bisogno di diffondere il modello Livatino. E che cosa in particolare? C’è un aspetto che rende questo modello davvero singolare ed attuale. Rosario Livatino si è interrogato sul fondamento ultimo dell’autorità del magistrato, che è, probabilmente, la vera questione morale della magistratura. Che sia credente o non credente, il giudice deve, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia, deve avvertire tutto il peso del potere affidato alle sue mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia. E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, senza atteggiamenti da superuomo.
  11. Egli si è pure interrogato sul fondamento ultimo del decidere, dello scegliere cioè fra più alternative e strade e soluzioni. Un fondamento che risiede nel compito del magistrato di individuare la regola per il caso concreto, dando alla legge un’anima, non un’anima alla legge, cioè creandola dal nulla; e soprattutto, nella consapevolezza che per scegliere occorre la luce e nessun uomo è luce assoluta.
  12. In definitiva, l’unicum di Rosario Livatino sta in Rosario Livatino. Egli è la risposta; la risposta alla domanda che ci facciamo, in molti, in quest’aula e fuori; che si fanno quei tanti magistrati che stanno soffrendo per questo calvario; che soffrono perché amano questo mestiere, poiché lo ritengono molto più di un mestiere.

Ed è una risposta, permettetemi di dire, davvero provvidenziale. Sia se si è credenti, sia che non lo si è.

Grazie