Lug 29, 2019
Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato su Il Foglio 27 del luglio 2017, p. 4.
Dopo l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega i due vicepresidenti del Consiglio Salvini e Di Maio hanno affermato il primo di essere sicuro che il colpevole, una volta individuato, resterà ai “lavori forzati in carcere finché campa”, il secondo che “se dovessero essere persone non italiane (…) il carcere se lo facciano a casa loro e non qui”. Provengono da due autorevoli esponenti del governo in carica, ma rientrano della categoria degli auspici, non delle azioni di governo.
L’auspicio meno distante dalla realizzazione è quello formulato dal ministro Di Maio. Meno distante non significa che sia semplice, ma che potrebbe essere realizzato superando una serie di ostacoli: per es., moltiplicare gli accordi fra i sistemi giudiziari, quello dello Stato nel quale il reato è commesso e quello dello Stato il cui cittadino lo ha commesso, il che presuppone che il secondo riconosca la sentenza emessa dal primo. Per es., fare in modo che gli accordi siano eseguiti e non aggirati. Uno dei Paesi con cui l’Italia ha queste intese è l’Albania: capita tuttavia che nel momento in cui una sentenza di condanna per delitti gravi consumati nel nostro territorio da un cittadino albanese viene riconosciuta dall’autorità albanese riceva sensibili sconti di pena, che la abbattono dai decenni di reclusione inflitti da noi a pochi anni, con rapido ritorno in libertà di pericolosi criminali. Il tutto deve poi fare i conti con la CEDU-Corte europea per i diritti dell’uomo, che spesso sanziona gli Stati aderenti alla Convenzione che trasferiscono i condannati in Paesi che, ad avviso della Corte, non rispettano i diritti dei detenuti: questo è un altro livello di lavoro, per ottenere dallo Stato X, cui l’Italia è in procinto di consegnare lo straniero, garanzie concrete che quel rispetto vi sia, magari collaborando alla costruzione all’interno di X di istituti di pena con standard accettabili. Quelle appena sintetizzate sono azioni di governo di cui si attende la realizzazione o la prosecuzione (qualcosa in passato è stato avviato) da chi sta al governo (al posto degli auspici).
Ancora più complicato è quanto chiede il ministro Salvini, essendo noto che il nostro ordinamento penitenziario da un lato non conosce il “fine pena mai”: perfino la condanna all’ergastolo, fra semilibertà, liberazione anticipata e altri benefici, permette di uscire dal carcere – anche in parte – ben prima dei 20 anni di effettiva espiazione. Dall’altro considera – con qualche ragione – il lavoro in carcere uno strumento di rieducazione: “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, spiega l’art. 20 co. 2 della legge Gozzini. Sono norme la cui modifica si può tentare: ma è ardua, perché sono ritenute coerenti con la Costituzione.
Che fare allora perché non si ripetano episodi brutali quale l’omicidio di un giovane valoroso sottufficiale dell’Arma? Intanto realisticamente convincersi che è un incerto del mestiere di chi indossa una divisa per la nostra sicurezza. Convincersene nei fatti e non a parole: onorando sempre quel servizio, che esso venga prestato per soccorrere una donna rapinata, o in Val di Susa per proteggere la Tav, o allo stadio, o per fronteggiare una manifestazione in piazza. Quel che per intero non è scongiurabile può però essere circoscritto: chi delinque in strada, come l’assassino del brig. Cerciello Rega, nella gran parte dei casi compie furti o spaccio di droga. Del furto negli ultimi anni sono state aumentate le pene, ma nessuno in concreto lo persegue: sembra un reato di fatto depenalizzato, soprattutto per la diffusa scarsa attenzione che a esso si presta in sede giudiziaria. Lo spaccio al dettaglio di stupefacenti è egualmente percepito come qualcosa di impunito, a partire dalla pessima riforma della legge sulla droga che nel 2014 ha abolito per esso l’arresto in flagranza.
Un’azione di efficace prevenzione eleverebbe il livello di sicurezza urbana se, cercando il più possibile un’intesa con l’autorità giudiziaria, perseguisse i furti con una decisione maggiore di quella attuale, e colpisse la cessione di droga con l’efficacia che aveva prima del 2014. Per le forze di polizia significherebbe giocare sul terreno di una difesa anticipata, e da loro verrebbe apprezzato certamente più del rammarico successivo alla morte di uno di loro. Lasciando gli auspici ai comuni cittadini.
Lug 19, 2019
Articolo di Marcello Palmieri pubblicato il 19 luglio 2019 su Avvenire.
L’eutanasia? “Non è quanto chiesto al Parlamento dalla Corte Costituzionale”. Né la Corte potrebbe farlo, per il principio di divisione dei poteri. Lo dice Carmelo Leotta, associato di Diritto penale all’Università Europea di Roma, ascoltato come esperto nelle Commissioni riunite affari sociali e giustizia di Montecitorio. Qui, al momento, ogni tentativo di accordo è saltato.
C’è infatti una proposta di legge – quella a prima firma di Alessandro Pagano (Lega) – diversa dalle altre quattro e con esse inconciliabile. Ma è proprio questa, secondo Leotta, la più rispondente alle indicazioni della Consulta. Innanzitutto, nota il professore, “è l’unica che limita il quadro normativo sul fine vita alla casistica indicata dalla Corte: la presenza di una patologia irreversibile, di una sofferenza assolutamente intollerabile, di un trattamento di sostegno vitale e della capacità di assumere decisioni libere e consapevoli”.
Circostanze che però da sole non bastano, in quanto – e sono stati sempre i giudici costituzionali a suggerirlo – prerequisito di ogni eventuale apertura alla morte su richiesta deve essere l’avvenuto inserimento del paziente in un ciclo di cure palliative diverse dalla sedazione profonda. “Un’efficace controspinta motivazionale – nota Leotta – rispetto alla formazione di una volontà eutanasica”.
Anche in questo caso è la proposta di legge Pagano la più consonante con questa visione: laddove le altre o non citano queste alternative terapeutiche o le prevedono solo quale informazione da dare al malato, il testo della Lega vorrebbe una “presa in carico del paziente per la prescrizione di una terapia del dolore”.
E se tutto ciò non fosse sufficiente a rimuovere la volontà del sofferente a morire anzitempo? Qui, il testo di Pagano diverge da quanto sembra auspicare la Consulta: laddove infatti la Corte lascia intendere la necessità di un potere-dovere dello Stato di assecondare queste richieste, per la proposta della Lega è più conforme al diritto prevedere una riduzione – non una totale rimozione – della pena dell’art. 580 cod. pen. (che punisce l’aiuto nel suicidio) per i prossimi congiunti del malato che si trovi nella situazione prevista dalla Corte, nel caso questi abbiano collaborato al suo ultimo disperato gesto. Questa soluzione, per Leotta, può essere praticata perché, pur venendo incontro con la riduzione della pena a chi, trovandosi nel turbamento causato dalla sofferenza di una persona vicina, l’ha aiutata a compiere il suicidio, non toglie la responsabilità di tale atto. Diversamente, argomenta Leotta, “se s’imboccasse la strada della non punibilità s’introdurrebbe il giudizio per cui la vita del malato vale meno di quella del sano, con ciò violando ogni principio non solo di eguaglianza, ma anche di civiltà giuridica”.
C’è poi il tema dell’obiezione di coscienza, diritto che la Corte stessa ha chiesto di tutelare. In altre parole: nessuna legge, per nessun motivo, può obbligare una persona a ucciderne un’altra. Eppure, rileva Leotta, solo la proposta Pagano richiama l’obiezione di coscienza e la vincola alla “deontologia professionale” e alle “buone pratiche socio assistenziali”, favorendo così “un diritto di obiezione altamente responsabilizzante”. Una cosa è certa: la Corte Costituzionale non ha chiesto al Parlamento d’introdurre l’eutanasia. Ma di dare tutela a persone – poche, fortunatamente – caratterizzate da una situazione clinica tanto compromessa quanto rara.
Lug 19, 2019
Nella giornata di ieri, 18 luglio, nella Sala stampa della Camera dei Deputati si è tenuto, su iniziativa dell’Osservatorio Vera Lex coordinato dall’on. Domenico Menorello, una conferenza stampa dal titolo Avviare il countdown, contro l’eutanasia per sentenza, cui hanno preso parte un gruppo di parlamentari di differenti formazioni partitiche e le associazioni che una settimana prima avevano partecipato, sempre a Roma, a un convegno sulla risposta che il Parlamento è chiamato a dare all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale.
Pubblichiamo la relazione svolta nell’incontro di ieri dal dott. Domenico Airoma, vicepresidente del Centro studi Livatino.
Il Centro studi, che nei mesi scorsi ha contribuito all’approfondimento del tema, fra l’altro intervenendo alle riunioni dell’Intergruppo dei parlamentari su vita e famiglia, dalle quali hanno preso spunto la proposta di legge Pagano e altri, condivide il contenuto di tale pdl e ribadisce alcuni punti fermi:
1. è molto grave che qualcuno sostenga erroneamente che la PDL Pagano costituisca una depenalizzazione, mentre, al contrario, rappresenta una forte riaffermazione della contrarietà al diritto di tutte le condotte dirette all’aiuto al suicido e a qualunque forma di eutanasia, da chiunque e per qualsiasi motivo compiuti;
2. la PDL Pagano rimodula la sanzione riguardante l’aiuto al suicido tenendo conto di circostanze obiettive e tipizzate, circostanze che fanno già parte per la loro intrinseca natura di un diritto penale rispettoso tanto dell’assolutezza dei divieti a tutela della vita, quanto della personalità dei colpevoli e delle condizioni soggettive nelle quali hanno agito;
3. questa rimodulazione corrisponde al bene che il legislatore prudenzialmente ha il dovere di fare nella situazione concreta. Il buon legislatore non è quello che contempla pene sempre identiche in risposta alla violazione del divieto, bensì quello che adegua la risposta punitiva alla diversità delle situazioni personali, come già fa da sempre – in tema di tutela della vita – con le norme sull’infanticidio o sull’omicidio del consenziente. Esse prevedono una sanzione meno grave rispetto all’omicidio volontario comune: nessuno ne ha mai denunciato la presunta immoralità, semplicemente perché il diritto, come la morale, ferma restando l’efficacia della legge punitiva erga omnes, tiene conto della varietà delle circostanze di fatto;
4. sostenere che la PDL Pagano costituisca una depenalizzazione significa non soltanto equivocarne colpevolmente il testo, allo scopo di alimentare futili polemiche nel campo di coloro che vogliono il medesimo bene, ma altresì ignorare che l’obiettivo del diritto penale – il bene comune della società – non si persegue con la severità delle pene minacciate, bensì con la serietà della loro applicazione;
5. questa rimodulazione non costituisce l’antecedente della depenalizzazione, per il semplice fatto che continua a considerare l’aiuto al suicidio un reato e a legare comunque l’applicazione di una pena, se pure meno pesante, alla condotta, se posta in essere dal familiare convivente in stato di grave turbamento a fronte di una patologia che provoca forti sofferenze;
6. il presupposto della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio è piuttosto la pessima legge n. 219/2017, sulle c.d. disposizioni anticipate di trattamento, che il Centro studi Livatino, nei limiti delle proprie forze – talora in solitudine -, ha contrastato in ogni modo con le iniziative più varie prima, durante e dopo la discussione in Parlamento;
7. non adoperarsi affinché il Parlamento legiferi a favore della vita, in pendenza della minaccia che la Consulta dichiari l’illegittimità dell’art. 580 cod.pen., significa tenere un comportamento temerario, che focalizza una responsabilità morale per omissione. Infatti significa accettare che la Corte completi il “lavoro”, elimini tout court la seconda parte dell’art. 580 cod. pen., e quindi di fatto introduca il suicidio medicalizzato nel SSN. Peggio ancora, che lo “costituzionalizzi”, visto che la sua sentenza annunciata precluderà qualsiasi eventuale successivo intervento di segno contrario del Legislatore.
Affermare “la Consulta si assuma le sue responsabilità” significa negare che vi sia ancora il tempo – pur stretto – perché il Parlamento provveda: non seguendo pedissequamente gli inaccettabili passaggi eutanasici dell’ordinanza n. 207, ma fornendo un assetto nuovo e più ragionevole all’art. 580 cod.pen., che chiuderebbe il giudizio sulla costituzionalità di una disposizione comunque cambiata rispetto al testo sottoposto all’esame della Corte.
C’è un referendum sulla vita, oggi, in Italia. E l’astensione non è ammessa.
Cosa accadrà il 24 settembre se il Parlamento sceglie di non legiferare? La Corte Costituzionale lo ha già scritto.
Innanzitutto, non ci sarà nessun rinvio.
La stessa Corte, nell’ordinanza del 16 novembre scorso, ha considerato come “eventuale” la sopravvenienza di una legge, così preannunciando che procederà al giudizio di costituzionalità della norma che incrimina l’aiuto al suicidio. Non solo.
Sempre la Consulta è stata chiara nell’avvertire che, in situazioni analoghe, la Corte aveva fino ad ora scelto la strada di dichiarare l’inammissibilità della questione, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse a rimuovere il vulnus costituzionale. Questa tecnica decisoria è stata, questa volta, ritenuta non percorribile, perché si sarebbe risolto in un rinvio sine die, con l’effetto, come scrivono ancora i giudici costituzionali, di “lasciare in vita, per un periodo di tempo non preventivabile, la normativa non conforme a Costituzione”.
Si è ritenuto, pertanto, di percorrere la strada della dichiarazione di incostituzionalità differita, sull’esempio della Corte Suprema canadese, in un caso analogo menzionato nell’ordinanza (Carter vs Canada, 2015). Sapete come è andata a finire?
In quella vicenda il Parlamento canadese aveva scelto di non legiferare. La Corte non ha concesso alcun rinvio. Ha sancito l’incostituzionalità del divieto del suicidio assistito e oggi il Canada si ritrova a fare i conti con un’eutanasia generalizzata.
Dunque, nessun rinvio. E’ già scritto.
E quale sarà l’esito?
Anche questo è già scritto.
La Consulta ha già statuito che “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (…) per limitare la libertà di autodeterminazione del malato” che si trovi nelle seguenti condizioni, e cioè che si tratti di “persona:
- affetta da patologia irreversibile,
- fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili,
- la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale”.
Il 24 settembre, pertanto, l’art. 580 c.p. sarà dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità nei casi sopra indicati.
Cosa accadrà dal 25 settembre è pure di agevole previsione.
La qualificazione come lecita della condotta di aiuto al suicidio apre le porte al “diritto” al suicidio, cioè all’eutanasia. Con l’illusione di poter arginare gli abusi, pure temuti dalla Corte Costituzionale, mediante una procedura, da inserire nella legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Come se la tutela dei più deboli potesse essere soddisfatta da pareri di comitati etici e carte bollate, da esperti e giudici.
In realtà saranno proprio i giudici ad estendere progressivamente l’area del diritto al suicidio a tutte quelle situazioni non contemplate dalla pronuncia della Consulta, in nome al principio di non discriminazione: se, infatti, la ratio è l’autodeterminazione senza limiti, perché negare l’assistenza anche a chi assuma la decisione libera e consapevole di morire, perché affetto, ad esempio, da depressione?
E non occorre superare i confini dell’Europa per capire quanto sia concreta questa prospettiva.
Ma vi è un ulteriore effetto, ancora più allarmante.
La pronuncia della Corte metterà la parola fine a qualsiasi tentativo del legislatore di arginare la deriva eutanasica, inserendo uno sbarramento costituzionale.
Mi rivolgo, allora, ai parlamentari, tutti.
E lo faccio senza imbarazzo, come ha detto Rosario Livatino proprio affrontando la dolorosa questione dell’eutanasia, nella memorabile conferenza su “Fede e diritto”.
Volete che questo scenario diventi realtà?
Volete davvero che la Consulta, attraverso una legge ad personam, per far assolvere cioè una persona, scriva una legge che metta in pericolo “la” persona, e soprattutto le persone più deboli e vulnerabili, facendo venire meno quella che la stessa Corte ha definito come cintura protettiva, indispensabile perché sia effettiva la protezione da “una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio”?
Siete chiamati ad un referendum sulla vita e siete voi a dover esprimere il voto.
E questa volta anche astenersi significa votare, abdicare al proprio ruolo di legislatore per cederlo alla Corte Costituzionale ed ai giudici.
Avreste forse voluto più tempo; ma non vi è dato.
Avreste preferito lasciare l’art. 580 del codice penale cosi com’è, anche perché la stessa Consulta lo ha ritenuto pienamente compatibile con il quadro costituzionale interno e con quello europeo; ma non vi è consentito.
Lo avrei preferito anche io, per quel che vale il mio giudizio. E però questo, che sarebbe sicuramente un bene, non è possibile; perché quel che è certo che la Corte Costituzionale provvederà seguendo l’esempio di quella canadese.
Ma se siamo, se siete davvero preoccupati perché la tutela dei principi non rimanga astratto esercizio di autocompiacimento per cultori di una sterile ortodossia, industriatevi per elaborare una soluzione che aggiorni quella cintura protettiva per le persone deboli e vulnerabili.
Non si tratta di introdurre previsioni di non punibilità; anche un solo spiraglio in tal senso, spianerebbe –per usare ancora una volta le parole della Consulta- la strada a scelte eutanasiche.
Si tratta di prevedere una differenziazione di pena in ragione non tanto delle condizioni della persona malata, perché anche la vita di chi versa in condizioni di salute di estrema precarietà è una vita che va protetta, anche più delle altre; quanto piuttosto della condizione soggettiva di chi, legato da vincoli qualificati con la persona malata, venga a trovarsi in una situazione di gravissimo turbamento.
Una situazione, peraltro, che il nostro ordinamento già considera per casi analoghi.
Pensate alla differenziazione di pena rispetto all’omicidio volontario prevista per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale (l’infanticidio previsto dall’art. 578 c.p.): eppure, si tratta della vita di un bambino, la più indifesa fra tutte!
Si tratta, in definitiva, non del male minore, ma del bene possibile.
E se è possibile fare del bene, è anche doveroso, soprattutto se l’alternativa –ovvero la sentenza della Corte- non è, questa certamente sì, ascrivibile alla categoria del bene, di ciò che corrisponde al bene ed alla verità sull’uomo.
Ed è doveroso nella misura in cui:
- l’alternativa è certa sia nell’an che nel quando;
- ed astenersi dall’intervenire significherebbe concorrere, per omissione, alla demolizione dei principi posti a tutela della dignità della persona.
Andate a votare, dunque. E fatelo in fretta.
Dimostrate che l’Italia è ancora la culla del diritto e non la sua bara!
Roma, 18 luglio 2019
Domenico Airoma