L’epidemia della cannabis

L’epidemia della cannabis

Articolo di Alfredo Mantovano, pubblicato su Il Mattino, il 5 agosto 2017.
«Come dobbiamo spiegarlo a questi ragazzi che decidono di provare i brividi del week end con le droghe?».

Ed ancora: «Cosa c’è di più di una storia così tragica per far capire che non esiste la droga che non fa niente, come dicono loro?». Sono le sconsolate parole del capo della Squadra mobile di Genova dopo la morte di Adele De Vincenzi, 16 anni di Chiavari, avvenuta esattamente una settimana fa dopo aver assunto una pasticca di ecstasy. Non sono quesiti retorici: sono domande che meritano risposte. Talune delle quali trovano già una prima importante traccia nella relazione 2017 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio.

Poiché gran parte dei media sono interessati maggiormente al sostegno più o meno esplicito alla legalizzazione della cannabis, provo a soffermarmi su qualcuno dei dati da elaborati dal documento del Governo, in aggiunta o a fianco rispetto a quelli già messi in rilievo ieri su queste colonne, limitandomi soltanto a quel che attiene la droga presunta «leggera».

La diffusione dei derivati della cannabis fra i più giovani ha assunto caratteri di pandemia, se nel 2016 il 25.9% della popolazione studentesca, pari a 640.000 persone, ne ha fatto uso almeno una volta, e se nella medesima fascia di età tale cifra sale a 804.000 per l’uso almeno una volta nella vita, e coinvolge 90.000 persone quanto a uso giornaliero. Centinaia di migliaia di persone in età evolutiva subiscono una aggressione al sistema nervoso, all’apparato respiratorio, alla capacità riproduttiva, per menzionare solo alcune delle voci maggiormente interessate dai danni della sostanza, e il dato non provoca né allarme né reazione.

Si fa fatica a qualificare «droga leggera» la cannabis in circolazione, della quale costituisce un campione quella sequestrata nelle operazioni di polizia, nel momento in cui perfino la cannabis in foglie risulta avere una percentuale media di principio attivo pari a 10.8, con punte del 31. È ben noto che la cannabis più potente che si riscontra in natura ha il thc pari al massimo a12.5%: il che vuol dire che quella che circola normalmente è stata sottoposta ad alterazione con gli strumenti oggi disponibili a chiunque, acquistabili senza problemi per internet.

Si fa ancora più fatica ad adoperare l’ aggettivo «leggera» per una sostanza che nel 2016 ha fatto incrementare del 65% i ricoveri ospedalieri nella fascia compresa fra i 15 e i 17 anni e del 36.5% al di sotto dei 15 anni. A ciò si aggiunga che il 44% dei soggetti in che nel 2016 si è sottoposto a un trattamento di recupero faceva uso esclusivo di derivanti della cannabis. E questo per non dire dei problemi seri di salute che emergono al netto dalle ospedalizzazioni: che sfuggono da rilevazioni statistiche, ma conoscono una drammaticità quotidiana, soprattutto quando i problemi riguardano l’equilibrio psichico.

Come ricordava ieri il professor Serpelloni, i dati vanno interpretati, dopo averli letti. Se mancalo sforzo di considerarli nel loro insieme appaiono contraddittori. Va spiegato come mai nel 2016 le operazioni antidroga delle forze di polizia sono indicate in aumento; la cannabis ha la diffusione massiva appena ricordata; il suo incremento si ricava anche dai dati in crescita dei ricoveri ospedalieri; il 91,4% dei seguestri riguardano cannabis e derivati; e tuttavia, in termini quantitativi l’hashish sequestrato è il 64,8% in meno rispetto al 2015 e le denunce all’autorità giudiziaria per detenzione e spaccio di cannabis sono appena il 49,5% del totale.

Non vi è incoerenza di informazioni, significa che il contrasto di polizia e giudiziaria verso la cannabis sconta il pregiudizio che è una droga «leggera», e si mostra inversamente proporzionale rispetto alla sua diffusione. Non è frutto del caso: nella primavera 2014, cogliendo l’occasione di una sentenza della Corte costituzionale che poneva problemi solo formali verso la riforma legislativa del 2006, il governo allora presieduto da Matteo Renzi ha imposto con voto di fiducia un decreto legge che, fra l’altro, per le droghe ripristinava l’ anti-scientifica distinzione pesanti/leggere, restaurava la non punibilità per la detenzione finalizzata «per uso personale», eliminava l’arresto obbligatorio in flagranza per lo spaccio di lieve entità. Gli esiti sono stati: l’aumento della parcellizzazione dello spaccio: in assenza di obbligo di arresto quando si è colti sul fatto se si hanno con sé poche dosi, ci si fa furbi e si viaggia sempre con poche dosi (il solo fastidio è di fare il su e il giù dal deposito con più frequenza); la riduzione al minimo delle sanzioni per i derivati della cannabis; l’incremento dell’area dell’impunità.

Ma è l’intero sistema che è saltato in aria. Secondo la legge, quando la sostanza, per qualità e/o quantità, è ritenuta per uso personale, chi la detiene viene «segnalato» al Prefetto per l’adozione di sanzioni amministrative, dalla sospensione della patente di guida a quella del porto d’armi, o per l’avvio a una struttura di recupero. A conferma dell’estensione della diffusione della cannabis, la relazione informa che l’83,6% delle segnalazioni al Prefetto riguardano proprio chi è colto in possesso di tale sostanza e/o ne fa uso.

Qual è la sorte di tali segnalazioni? Su 32.687 soggetti «segnalati» per ogni tipo di sostanza (ma, come si è detto, più di 8 su 10 lo sono per la cannabis), solo 13.157 sono stati interessati da sanzioni amministrative. E gli altri? Non hanno problemi a porsi alla guida di un mezzo o a girare con un’arma? Il dato realmente sconfortante è il numero di coloro che, sollecitati dal Prefetto, accolgono l’invito ad avviare un trattamento di recupero: appena 122, circa lo 0,3%. È in calo anche il ricorso allo strumento dell’affidamento in prova per il recupero, finalizzato a evitare il carcere: da 3328 del 2013 a 2991 del 2016. Il rigore iniziale spingeva ad affrontare i sacrifici del recupero; l’attenuazione di quel rigore circoscrive l’area del recupero: chi ne trae vantaggio?

La relazione avrebbe dovuto occupare, come è accaduto sul Mattino, le prime pagine di tutti i quotidiani italiani e aprire i tg. Invece ha meritato qualche trafiletto: a conferma che sulla questione droga vige una rimozione al tempo stesso culturale, mediatica e politica. Con l’ipocrisia del dibattito intermittente sulla legalizzazione, quando la legalizzazione di fatto c’è già stata col decreto Renzi del 2014. Con i radicali e con le associazioni che a loro fanno riferimento è condivisibile solo una proposta: quella- dopo 8 anni! – di una nuova conferenza nazionale sulle dipendenze. A condizione che a base di essa vi siano i dati obiettivi raccolti nelle relazioni ufficiali e l’individuazione di un impegno organico e articolato di conoscenza e prevenzione: che informi nelle scuole sugli effetti reali di ogni tipo di droga, che riprenda spot seri e grandi campagne sui media e sui social, che svolga un bilancio obiettivo degli effetti della «leggerezza» non solo nella qualifica della cannabis, ma anche del disinteresse verso ciò che essa ha contribuito a provocare.

Testamento biologico. Se informare diventa più importante che curare

Testamento biologico. Se informare diventa più importante che curare

Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato su Tempi il 22 luglio 2017.

«Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura». È una delle disposizioni – articolo 1 comma 8 – meno considerate all’interno della legge sull’eutanasia; pardon!, del disegno di legge “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Nel silenzio generale, il testo, già approvato alla Camera, va avanti al Senato, per il momento in commissione Sanità. In passato abbiamo richiamato il profondo stravolgimento che l’intero provvedimento, se approvato, causerà alla professione medica. Il comma appena riportato non mostra evidenti e gravi ricadute, a differenza, per esempio, delle norme che impongono al medico di sospendere o non praticare una terapia in atto se il paziente, attualmente incapace, in precedenza ha compilato la dat, ciò che obbliga il sanitario a provocarne la morte. Ma rende lecito domandarsi che cosa significa.

Ci sono ordinamenti nei quali la tariffa per il professionista che presta un servizio a un cliente è commisurata pure alle ore materialmente dedicate dal primo al secondo, ma si tratta più di avvocati o di consulenti che di medici. Per costoro finora il problema si è risolto sul piano deontologico informando l’ammalato o, se costui non fosse in grado di ricevere o di comprendere le notizie, di comunicare con i parenti o con le persone di fiducia, e di raccoglierne il consenso. Una disposizione come quella richiamata ha una sua logica in un contesto eutanasico. Vediamo perché. Intanto non è un caso se il «tempo della comunicazione tra medico e paziente» sia considerato “tempo di cura” e non tempo di “terapia”: mentre quest’ultima punta a guarire una patologia, ristabilendo le migliori condizioni di salute per il paziente, “cura” invece chiama in causa l’assistenza al malato, indipendentemente dalle sue possibilità di guarigione e dall’esito della patologia.

La logica dell’intero disegno di legge è quella dell’affermazione del principio che la vita umana è un bene disponibile: in contrasto con la Costituzione e con leggi ordinarie che si inseriscono in una tradizione giuridica millenaria sia sul piano civilistico (il divieto degli atti di disposizione del proprio corpo stabilito dal codice civile) sia sul piano penalistico (la punizione della istigazione e dell’aiuto al suicidio e dell’omicidio del consenziente). Ma in adesione con una giurisprudenza, quella formatasi attorno alla vicenda di Eluana Englaro, che si è affermata solo nell’ultimo decennio. Conseguenza del capovolgimento di prospettiva è la trasformazione del rapporto fra medico e ammalato in una relazione tendenzialmente paritetica, nella quale importa di più non guarire il paziente, cioè fare il suo bene rimuovendo, se possibile, la malattia, ma raggiungere l’accordo perfetto su tutti i dettagli del trattamento sanitario.

Come si misura la “produttività”
È il significato di una delle prime disposizioni del testo sulle dat, quella dell’articolo 2 comma 2: «È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia fra paziente e medico che si basa sul consenso informato». Finora il consenso al trattamento non è stato in contrapposizione con il bene del malato, essendo la partecipazione consapevole di costui alla realizzazione di quel bene: con la norma appena citata la conoscenza da parte del paziente dei dettagli del trattamento sanitario che dovrebbe riguardarlo è più importante del buon esito della terapia o dell’intervento.

Se allora lo sforzo prioritario del medico diventa con la legge sulle dat la minuta informativa dell’ammalato e la raccolta del suo consenso – sempre che ci riesca, ed è tutt’altro che scontato, visto che pochi pazienti hanno i fondamentali della medicina –, il tempo che il medico vi dedicherà è sottratto a quello riguardante le terapie, le cure, gli interventi sanitari. Da ciò la necessità di quantificarne il costo: se il mantenimento delle strutture e dei reparti ospedalieri è commisurato alla loro “produttività” minuziosamente quantificata, lo stravolgimento della professione medica è seguito di pari passo da nuovi criteri per “misurarne” il lavoro.
Il medico, in altri termini, sarà pagato per parlare e per raggiungere un accordo sul consenso più che per guarire. Se un cambiamento così radicale interessasse qualsiasi altra professione o attività lavorativa vi sarebbe un presidio permanente davanti al Senato per manifestare la più forte opposizione. Perché i medici tacciono?