Fine vita, se le dichiarazioni anticipate di trattamento diventano “disposizioni”

Fine vita, se le dichiarazioni anticipate di trattamento diventano “disposizioni”

Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato il 12 marzo 2017 su Tempi.

«Pensando a lui sento soprattutto l’obbligo morale di portare a termine la legge sul fine vita. Anche se fosse stata già in vigore Fabo avrebbe dovuto comunque emigrare, lui aveva chiesto l’eutanasia che è e resterà vietata. Ma questa legge lo riguarda. Riguarda tutti noi, sani e malati». È un passaggio dell’intervista a Repubblica del 28 febbraio che l’onorevole Donata Lenzi, relatrice alla Camera della proposta di legge sul cosiddetto “fine vita”, ha rilasciato dopo la morte del dj. Lenzi, che conosce questo testo meglio di altri, dice che, quand’anche già approvata 15 giorni fa, essa non avrebbe permesso l’assistenza al suicidio di Fabo. Domanda: e allora perché media e politici di ogni specie ne hanno tratto spunto per chiedere il varo immediato di quelle norme? Inclusa la relatrice: che, dopo averne esclusa l’applicazione al caso concreto, aggiunge però che «questa legge lo riguarda» (riguarda Fabo): se le parole hanno un senso, contraddicono quanto affermato un attimo prima. Se invece hanno senso la propaganda e l’uso strumentale di una tragedia per far passare norme che comunque non si sarebbero applicate, il ragionamento fila alla perfezione.

A differenza di proposte simili non approvate in precedenti legislature, da quella attuale sono scomparsi il riconoscimento del diritto inviolabile della vita umana, il divieto di qualunque forma di eutanasia, di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio. La legge si intitola Dichiarazioni anticipate di trattamento, ma al suo interno essa usa il termine disposizioni, non dichiarazioni: la disposizione è in senso proprio un ordine, che orienta alla vincolatività. Il primo destinatario di questo vincolo è il medico, che vede stravolta la propria professionalità: «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente», e così va «esente da responsabilità civile o penale», dice il testo; questi termini costituiscono l’ulteriore riprova che la sua condotta è in sé contraria alla legge. Non si spiega che cosa accade se a distanza di anni da quando le disposizioni sono state redatte il medico ritiene che il paziente sia ancora adeguatamente curabile; la proposta non permette al medico l’obiezione di coscienza, a differenza di quanto accade per l’aborto, e lascia che un profilo così delicato sia sottoposto ad articoli generici e confliggenti, che caricano lo stesso medico del peso di decisioni comunque a rischio di denuncia.

Di fame e di sete
Che sia nella sostanza una disciplina dell’eutanasia chiamata in altro modo è confermato dalla parificazione della nutrizione e della idratazione artificiali ai trattamenti sanitari: quella che è una forma – anche temporanea – di disabilità in ordine alle modalità di sostentamento fisico diventa così causa della interruzione della somministrazione. Questa equiparazione si tradurrà in concreto nel far morire di fame e di sete disabili che non saranno in grado di manifestare il proprio dissenso, magari accelerandone l’exitus con sedazioni profonde. La legge riguarda anche gli incapaci e i minori, la cui sorte sarà decisa per intero da altri, con ulteriore dilatazione di arbitrii e di interpretazioni errate di una volontà comunque non matura: Belgio e Olanda docent.

In tal senso è terribilmente vero l’assioma – enunciato dall’onorevole Lenzi forse senza rendersi conto fino in fondo della sua portata – che la legge che fra qualche giorno la Camera inizierà a votare «riguarda tutti noi, sani e malati»: affidare ad altri la decisione del livello accettabile della qualità della nostra vita, stabilendo se sia degna di essere vissuta, rischierà di colpire chiunque.

Padri gay e tribunale di Firenze, perché è uno sfregio privare i minori di una madre

Padri gay e tribunale di Firenze, perché è uno sfregio privare i minori di una madre

Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato il 10 marzo 2017 su Formiche.net.

C’è un passaggio, fra i numerosi discutibili, del decreto del tribunale per i minori di Firenze, che fornisce la chiave di lettura ideologica della decisione: quello in cui i giudici affermano che “la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano fra i suoi componenti; al diritto spetta di tutelare tali rapporti”.

E’ la consacrazione del passaggio dal diritto, tale proprio in quanto agganciato al dato obiettivo, a categorie emozionali, e quindi soggettive, come l’affetto o il desiderio. Quando ciò accade, nonostante le pagine che si possano riempire per dimostrare il contrario, il diritto cede il passo alla forzatura. E tale è quella che nel decreto tenta di superare le norme italiane sull’adozione, che la prevedono solo per persone unite in matrimonio da almeno tre anni, col richiamo al diritto internazionale, e in particolare alla Convenzione per la tutela dei minori e l’adozione internazionale dell’Aja: un richiamo improprio, dal momento che quest’ultima ha fra i principi ispiratori “l’interesse superiore del minore ed il rispetto dei suoi diritti fondamentali”.

La domanda da porsi è la seguente: è coerente con l’interesse del minore e con i suoi diritti fondamentali privarlo della madre? Sancire in nome del popolo italiano che un bimbo vive bene senza la mamma e spacciare questa affermazione come segno di civiltà può allietare i tg, le testate à la page, e i commentatori a senso unico cui larga parte dei media dà spazio. Nella realtà è qualcosa che contrasta – insieme con norme che fino a ieri apparivano non discutibili – decenni di consolidati orientamenti dei giudici minorili, e condiziona in senso ancora più liquido le relazioni all’interno della comunità familiare.

Meno di un anno fa il Parlamento approvava con doppio voto di fiducia, e con una blindatura imposta dal governo dell’epoca per impedire una seria discussione nel merito, le disposizioni della legge c.d. Cirinnà. Taluni deputati e taluni senatori giustificarono il proprio voto a favore – in palese distonia con loro dichiarazioni pro family e presenze a family day – col fatto che essa non prevedeva la step-child adoption: un anno dopo la Corte di appello di Trento, e a seguire il Tribunale per i minori di Firenze vanno molto oltre e sacralizzano l’adozione da parte di due persone dello stesso sesso!

Con l’introduzione per legge delle unioni civili, nella sostanza matrimoni same sex, era poi inevitabile che la giurisprudenza parificasse il regime fra i due tipi di coniugio nei confronti dei figli. Se il Parlamento abdica e non affronta i nodi cruciali ci pensa il giudice. Peggio ancora se la rinuncia è fatta con la riserva mentale che le sentenze supereranno il confine sul quale le Camere si attestano per il timore di esagerare.

La realtà è che le famiglie italiane oggi sono senza tutela e senza rappresentanza. Fino a quando?

Se due cittadini italiani dello stesso sesso convivono all’estero per almeno due anni possono eludere la legge italiana.

Se due cittadini italiani dello stesso sesso convivono all’estero per almeno due anni possono eludere la legge italiana.

Pubblichiamo il decreto del Tribunale per i minori di Firenze, sull’adozione da parte di due persone dello stesso sesso, e un articolato commento – in esclusiva per il nostro sito – di Vincenzina Maio, avvocato a Salerno, del Centro studi Livatino.

Dopo l’avallo della Corte di Cassazione alla  stepchild adoption,   nonostante l’esistenza di una normativa nazionale di segno (altro…)