Unioni civili – Commissione giustizia della Camera: seduta del 13 aprile 2016
Pubblichiamo il resoconto sommario della seduta del 13 aprile 2016 della Commissione Giustizia della Camera, dedicata al ddl c.d. sulle unioni civili. (altro…)
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“Nella seduta di ieri il Comitato per la Legislazione della Camera ha approvato un articolato parere sul disegno di legge Cirinnà, ponendo condizioni, formulando osservazioni e indirizzando raccomandazioni alla Commissione Giustizia, che sta affrontando il merito del provvedimento, e all’Aula, che completerà l’esame. Al di là delle questioni di principio, gravi e importanti, sulle quali – fra gli altri – il Centro studi Livatino è più volte intervenuto in modo critico, con studi e documenti, dai lavori del Comitato emerge un testo tecnicamente impreciso, incoerente, che si pone in conflitto con il sistema del diritto di famiglia e dei minori, e più in generale con le regole basilari della redazione di una legge. Il parere del Comitato per la legislazione non è espressione di una parte o di uno schieramento, e quindi appare ancora di più attendibile e degno di considerazione per il seguito dei lavori sulle c.d. unioni civili. Al Senato il Governo ha imposto il ddl col voto di fiducia senza che si discutesse in Aula neanche un comma o un emendamento. La Camera non può ignorare perfino quei rilievi tecnici condivisi che puntano a evitare difficoltà applicative. Non è una realtà esterna al Parlamento ad auspicarlo, ma una sua autorevole articolazione a richiederlo in modo dettagliato e motivato.”
Articolo di Alfredo Mantovano apparso su Tempi il 12 aprile 2016
«Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante (…) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute». Così il comma 40 dell’articolo unico del disegno di legge sulle unioni civili. I punti critici del cosiddetto ddl Cirinnà sono tanti: nessuno finora è stato discusso nella sede propria, e cioè in quel ramo del Parlamento – il Senato – che ha votato il testo, poiché il governo lo ha imposto con la fiducia prima ancora che Palazzo Madama ne iniziasse l’esame; molti dei suoi aspetti controversi hanno animato i talk show, dalla sovrapposizione al regime matrimoniale all’inclusione dell’adozione, dall’estensione della reversibilità all’apertura di fatto all’utero in affitto.
E però non si è ascoltato nulla (o quasi) sul passaggio appena riportato. Che cosa c’è di così strano in quella formulazione? Non è bene che due persone che convivono stabilmente, pur se non unite in matrimonio, si interessino l’una della salute dell’altra, soprattutto in momenti difficili, quando uno dei partner non è in condizioni di decidere? A dire il vero è qualcosa che in questi termini esiste già da tempo; l’ultima legge in materia di trapianti, la n. 91/1999, all’articolo 3 disciplina il coinvolgimento non solo del coniuge ma anche del «convivente more uxorio» nell’iter che conduce all’intervento. Se vi è una parificazione, quanto a decisioni adottabili, fra coniuge e convivente a proposito di uno degli atti medici più delicati e invasivi, sono fuori discussione opzioni terapeutiche meno impegnative, e in generale la vicinanza durante il periodo della malattia, anche in ospedale o in clinica. (altro…)