Droga: i dati della relazione annuale 2023

Droga: i dati della relazione annuale 2023

La Relazione Annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze 2023 è stata inviata al Parlamento dal Sottosegretario Alfredo Mantovano. Questa relazione è la principale fonte informativa nazionale del Dipartimento per le Politiche Antidroga ed è prevista dal DPR 309/90. I dati utilizzati per la relazione provengono da diverse fonti, tra cui amministrazioni centrali, periferiche, centri di ricerca e enti del privato sociale competenti in materia. Lo scopo principale della Relazione è fornire un quadro il più accurato possibile del fenomeno delle tossicodipendenze al fine di guidare gli interventi pubblici in questo settore. Il rapporto mira a rappresentare in modo completo e aderente alla situazione attuale il problema delle tossicodipendenze. Inoltre, si prevede un adeguamento nella raccolta dei dati per renderne l’aggiornamento ancora più puntuale dal prossimo anno. Questo adeguamento comprenderà anche altre forme di dipendenze, come quelle comportamentali, al fine di fornire una visione più completa e aggiornata della situazione delle dipendenze nel paese.

(altro…)
Un’ondata di moralizzazione sembra percorrere l’Italia

Un’ondata di moralizzazione sembra percorrere l’Italia

Sembra che si stia materializzando un’ondata moralizzatrice contro il turpiloquio e, in particolare, contro i discorsi “sessistici”, le frasi “razziste” e, ancor più, contro il “body shaming” di vari protagonisti mediatici appartenenti al mondo dello spettacolo e della comunicazione, ormai caduto nella più repellente e sguaiata trivialità.

(altro…)
Coppie omosex: il riconoscimento della doppia genitorialità sarebbe in linea con la Costituzione?

Coppie omosex: il riconoscimento della doppia genitorialità sarebbe in linea con la Costituzione?

Ecco i perché della risposta negativa.

1.  In una intervista comparsa il 1 luglio scorso sul quotidiano “La Repubblica” il prof. Giuliano Amato, già presidente della Corte costituzionale, ha sostenuto che, fatta eccezione per il caso di nascita derivante da “maternità surrogata” (il ricorso alla quale, com’è noto, in Italia ed in numerosi altri paesi è previsto come reato), nulla impedirebbe, a livello costituzionale, che venisse riconosciuta, per legge, la piena genitorialità di entrambi i componenti di una coppia “omoaffettiva” i quali abbiano fatto ricorso, per ottenere la nascita di un figlio, alla fecondazione eterologa, ora consentita, in Italia, soltanto a coppie formate da soggetti di sesso diverso.  In sostanza, si tratterebbe di far comparire, nell’atto di nascita, come genitori, accanto a quello che ha fornito il “materiale biologico” utilizzato per la fecondazione eterologa, anche quello c.d. “intenzionale”, che si è limitato ad esprimere il proprio consenso all’utilizzazione di quel materiale, nella prospettiva, però, di considerare e trattare come figlio anche proprio quello che, a seguito della fecondazione eterologa, sarebbe poi nato. A sostegno di tale posizione si richiama il noto ed indiscusso principio secondo cui, in materia familiare, la “stella polare” (per così dire) alla quale deve farsi riferimento tanto nella legislazione quanto nella prassi applicativa, è quella costituita dal “miglior interesse” di chi, in un modo o nell’altro, viene messo al mondo. Principio, questo, che, in effetti, risulta solennemente affermato in numerose Convenzioni   internazionali, tra le quali, in particolare, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991 (all’art.3) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o “Carta di Nizza” (all’art. 24).  E, nella visione del prof. Amato e di quanti condividono la sua posizione, il “miglior interesse” del figlio nato da fecondazione eterologa decisa nell’ambito di una coppia “omoaffettiva” sarebbe indubbiamente quello di vedersi riconosciuta la piena genitorialità di entrambi i componenti di detta coppia. Ciò nel chiaro – ancorchè inespresso – presupposto che avere due genitori, anche se dello stesso sesso, sia sempre e comunque meglio che averne uno solo.

2. Ma è proprio a partire da tale presupposto che l’intera costruzione logico-giuridica finora sommariamente illustrata inizia a mostrare le sue crepe. Non sempre, infatti, il risultare ufficialmente figlio di entrambi i genitori, anche nell’ambito della genitorialità eterosessuale, è da ritenersi per ciò solo rispondente all’interesse del minore. Basti ricordare, al riguardo, che proprio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 341 del 1990, ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 cod. civ., nella parte in cui  non prevedeva che l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità promossa dal genitore esercente la potestà su di un minore degli anni 16 nei confronti dell’altro (presunto) genitore fosse ammessa solo se “ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del figlio”; interesse che, quindi, non poteva darsi per automaticamente scontato. E anche nel caso di un minore degli anni 14 (originariamente degli anni 16) già riconosciuto da uno solo dei genitori, il riconoscimento da parte dell’altro genitore può avvenire, in base all’art. 250 cod. civ., soltanto se, a fronte dell’eventuale opposizione da parte del primo, il giudice lo trovi effettivamente rispondente all’interesse del minore.  Se, dunque, anche nel caso di genitorialità eterosessuale, non è sempre detto che il riconoscimento da parte di entrambi i genitori sia nel “miglior interesse” del minore, a maggior ragione deve ritenersi che ciò valga anche nel caso in cui trattisi di genitorialità da attribuirsi a quello, fra i due “partners” di una coppia omosessuale, che, a differenza dell’altro, non ha neppure un rapporto biologico con il preteso figlio; rapporto che, invece,  si presume esistente per entrambi i genitori in una coppia eterosessuale.

D’altra parte, è stata ancora la Corte costituzionale ad affermare (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 221/2019 e 230/2020), che non può considerarsi, di per sé, “arbitraria ed irrazionale” l’idea che «una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato». Il che significa, in buona sostanza, che, anche nella visione della Corte, è quanto meno ammissibile ritenere che il “miglior interesse” del minore sia quello di avere, appunto, una famiglia rispondente al modello di società naturale scolpito in Costituzione; modello al quale non può in alcun modo ritenersi che sia “sic et simpliciter”, assimilabile quello costituito dalla “famiglia” omogenitoriale. Anzi, dal momento che tale modello si discosta dall’altro non su aspetti marginali, ma su un punto essenziale, che è quello della diversità di sesso dei genitori, appare logico desumerne che esso sia da considerare come radicalmente contrario a quell’interesse. Del resto, se così non fosse, la Corte costituzionale, nel dichiarare, con le sentenze nn. 162/2014 e 96/2015, la parziale incostituzionalità degli artt. 4,9 e 12 della legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita, nella parte in cui vietavano in assoluto il ricorso alla fecondazione eterologa, senza escludere dal divieto, in presenza di determinate condizioni, le coppie eterosessuali, non avrebbe avuto ragione di limitare solo a queste ultime l’operatività dell’esclusione e, quindi, la possibilità di ricorrere alla suddetta pratica; possibilità che, non a caso, è stata subordinata alla riscontrata esistenza di “una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili” ovvero alla circostanza che si tratti di “coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche”. Anche dalla puntuale e precisa specificazione di tali condizioni si comprende, quindi, come la Corte abbia volutamente inteso escludere ogni rilevanza costituzionale alle eventuali aspettative di genitorialità congiunta da parte di coppie omosessuali che, pure, volendo, nulla le avrebbe impedito di prendere in considerazione, per giungere quindi ad una diversa e più ampia declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in questione. 

Di qui una prima conclusione, e cioè che una legge in base alla quale dovesse riconoscersi la genitorialità congiunta dei componenti di una coppia omosessuale rispetto al figlio concepito mediante ricorso alle tecniche della fecondazione eterologa, non sarebbe certo in sintonia con le richiamate pronunce della Corte costituzionale ma si porrebbe, piuttosto, con esse in stridente contrasto.

3. Una legge del tipo anzidetto, stando a quanto si desume dalle parole di Giuliano Amato, dovrebbe peraltro applicarsi soltanto al caso della coppia omosessuale che abbia fatto ricorso alla fecondazione eterologa, rimanendo invece escluso quello in cui abba fatto ricorso alla c.d. “maternità surrogata”. Ciò in adesione, tra l’altro, a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 33/2021, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 (che prevede come reato la suddetta pratica) e di altre norme ad esso collegate, «nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta “maternità surrogata”) del c.d. genitore d’intenzione non biologico» (questi i termini in cui la questione era stata sollevata dalla prima sezione civile della Corte di cassazione). A sostegno di tale decisione la Corte, in sintesi, ha osservato che, da una parte, deve ritenersi meritevole di tutela “l’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla lex loci, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale”; dall’altra, che una tale tutela, nel caso di nascita da “maternità surrogata”, dovrà “essere assicurata attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino”; procedimento che può anche essere quello della c.d. “adozione in casi particolari”, previsto dall’art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184/1983, da disciplinarsi, però – dice ancora la Corte – in modo da renderlo “più aderente alle peculiarità della situazione in esame”. Ciò in quanto (sempre secondo la pronuncia in discorso) la non riconoscibilità dell’atto straniero nel quale figurino, come genitori del bambino, entrambi i componenti della coppia omosessuale che abbia fatto ricorso alla pratica della “maternità surrogata”, trova una sua giustificazione in quella che viene definita la “legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica”. E analogo concetto risulta espresso nella sentenza n. 38162/2022 pronunciata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, secondo cui la non riconoscibilità risponde soltanto all’intento, ritenuto legittimo, di “scoraggiare i cittadini dal ricorso all’estero ad un metodo di procreazione che l’Italia vieta nel suo territorio perché ritenuto lesivo di valori primari”.

A ben vedere, però, tutto il ragionamento si basa sul presupposto, chiaramente enunciato nella sentenza della Corte costituzionale e presente anche in quella delle sezioni unite della Cassazione, che anche il genitore c.d. “d’intenzione” si sia preso cura, unitamente a quello “biologico” del bambino, tanto da rendere configurabile l’interesse di quest’ultimo a vedersi riconosciuta, se non la genitorialità, quanto meno una forma di legame giuridicamente rilevante quale, appunto, quella derivante dall’adozione “in casi particolari”. Ma un tale presupposto sarebbe, all’evidenza, del tutto assente qualora, per legge, il rapporto di genitorialità “intenzionale” dovesse essere riconosciuto fin dal momento della nascita. E, d’altra parte, l’esistenza di un rapporto di genitorialità, quale che esso sia, non può che essere affermata con riferimento alla situazione esistente all’atto del concepimento (anche se, in ipotesi, riconosciuta ex post), e non mai con riferimento ad una situazione che si sia maturata in un tempo successivo. E’ quindi giocoforza ammettere che un’ipotetica legge che prevedesse l’automatica attribuzione della genitorialità anche al genitore “d’intenzione” non potrebbe farlo se non basandosi, appunto, su quanto già verificatosi all’atto del concepimento, e cioè soltanto sull’avvenuta prestazione del consenso all’utilizzazione del materiale biologico del “partner”, magari con l’aggiunta (per quanto possa valere) dell’impegno ad adempiere, di fatto, una volta avvenuta la nascita, ai doveri derivanti dalla genitorialità. Ciò comporterebbe, però, il dare per scontato che il “miglior interesse” del minore sarebbe appunto, in ogni caso, quello di vedersi riconoscere, come genitori, tanto quello “biologico” quanto quello “intenzionale”. Il che, oltre a non avere riscontro nella realtà (per le ragioni già illustrate in precedenza), renderebbe difficilmente giustificabile la mantenuta soccombenza di detto interesse rispetto a quello – quando la nascita sia avvenuta mediante ricorso alla vietata pratica della “maternità surrogata” – di “disincentivare” o “scoraggiare” (come si è visto) quanti vi ricorrono recandosi a tal fine nel territorio di Stati nei quali nei quali essa è consentita. Se è vero, infatti, che – come affermato dalla Corte costituzionale, sia pure ad altri fini, nella sentenza n. 272/2017 e ripreso, poi, in altre pronunce della stessa Corte e della Corte di cassazione, tra cui la già citata sentenza delle sezioni unite n. 38162/2022 – il divieto della suddetta pratica trova giustificazione nel fatto che essa “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, è altrettanto vero che la produzione di tali effetti, quando il divieto venga violato, non è certo addebitabile al soggetto che, a seguito di detta violazione, sia stato messo al mondo. Una qualsiasi limitazione dei suoi diritti rispetto a quelli riconosciuti alla generalità dei nati a seguito di concepimento realizzato in tutti gli altri possibili modi equivarrebbe quindi ad attribuirgli le stigmate di quelli che una volta, ai tempi della deprecata “morale borghese”, si chiamavano “i figli della colpa”. Il che, per quanti si ritengono e vogliono accreditarsi come animati da spirito “progressista” dovrebbe costituire causa di un qualche imbarazzo.

                                                                                                        Pietro Dubolino

Il divieto di surrogazione di maternità come reato universale. Profili giuridici

Il divieto di surrogazione di maternità come reato universale. Profili giuridici

1. Il reato di surrogazione di maternità. – 1.1. I soggetti punibili – 1.2. Le condotte punibili. – 1.3. La punibilità del delitto tentato. – 1.4. La punibilità dei concorrenti nel reato. – 1.5. Il bene giuridico protetto. – 2. Il requisito di territorialità e la possibile configurazione di un reato universale. – 3. Le conseguenze sull’ordine pubblico internazionale italiano. – 4. La compatibilità del sistema italiano con il diritto internazionale e, in particolare, con la CEDU e l’estraneità del tema alle attribuzioni dell’Unione Europea.  

(altro…)
Il giusnaturalismo di Tommaso d’Aquino

Il giusnaturalismo di Tommaso d’Aquino

Quando parliamo di giusnaturalismo, intendiamo una dottrina politico-filosofica che afferma l’esistenza di una legge morale su cui il diritto positivo deve fondarsi per essere considerato legittimo. Le radici di tale dottrina risalgono addirittura ai presocratici come Eraclito[1], però viene maggiormente elaborata da Platone, da Aristotele e dagli Stoici. Nel corso della storia, sono emerse diverse concezioni del diritto naturale, tant’è che gli studiosi propongono di distinguere ben tre tradizioni del diritto naturale. La prima è quella del cosiddetto “giusnaturalismo classico”, che include autori greci, latini e cristiani (dai Padri della Chiesa fino all’età umanistico-rinascimentale); la seconda è quella del “giusnaturalismo moderno”, che inizia con autori quali Ugo Grozio e Thomas Hobbes e termina circa agli inizi dell’Ottocento[2]; infine, potremmo definire la terza tradizione quella del “giusnaturalismo contemporaneo”: si tratta di un giusnaturalismo piuttosto singolare che vede come principale esponente il filosofo tedesco Jürgen Habermas, teorico della cosiddetta Diskursethik (o Etica del discorso).

(altro…)
La Corte Suprema USA difende la coscienza e il diritto dall’ideologia genderista

La Corte Suprema USA difende la coscienza e il diritto dall’ideologia genderista

«Oggi è un giorno triste per il diritto costituzionale americano e per la vita delle persone LGBT. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che un particolare tipo di attività, sebbene aperta al pubblico, ha il diritto costituzionale di rifiutarsi di servire i membri di una classe protetta. La Corte lo fa per la prima volta nella sua storia. Emettendo questa nuova autorizzazione a discriminare per una una società che cerca di negare alle coppie dello stesso sesso il pieno ed equo godimento dei suoi servizi, l’effetto immediato e simbolico della decisione è quello di contrassegnare gay e lesbiche con uno status di seconda classe. In questo modo, la decisione stessa infligge una sorta di danno stigmatizzante, oltre a qualsiasi danno causato dal rifiuto dei servizi. Il parere della Corte è, letteralmente, un avviso che recita:“Alcuni servizi possono essere negati alle coppie dello stesso sesso”»: così conclude il giudice Sonia Sotomayor, nella sua lunga dissenting opinion, a cui hanno aderito anche il giudice Elena Kagan e il giudice Ketanji Jackson, in calce alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha deciso il caso Creative LLC et al. vs Elenis et al. dello scorso 30 giugno 2023.

In breve il fatto.

Lorie Smith ha fondato e gestisce un’azienda, la Creative LLC, di webdesigner per la creazione di siti internet volti a pubblicizzare eventi o prodotti di altre aziende committenti, ma anche eventi personali di singoli avventori.

Lorie Smith esercita la sua attività imprenditoriale in Colorado e per tale ragione teme che sebbene sia disposta a prestare i suoi servizi a persone del medesimo sesso, il suo eventuale rifiuto di prestare i suoi servizi per matrimoni tra persone dello stesso sesso, sulla base del proprio convincimento religioso per cui il matrimonio è soltanto quello tra uomo e donna, possa essere sanzionato dalla legge del Colorado che vieta le discriminazioni nell’accesso al godimento di beni e servizi.

Il 30 giugno è stata pubblicata la pronuncia della Corte Suprema adita a tale scopo e contro cui si è diretta la dissenting opinion di Sotomayor che, in sostanza, si fonda su tre argomentazioni.

In primo luogo, emergerebbe l’elemento fattuale secondo cui l’azienda di Smith non ha mai venduto un sito web per matrimoni a nessun cliente. Il Colorado, quindi, non ha mai dovuto far rispettare le sue leggi antidiscriminatorie contro l’azienda.

In secondo luogo, emergerebbe l’elemento di diritto chiamato in causa dal giudice Sotomayor secondo cui le “accomodations laws” sono previste per due specifici ragioni: assicurare parità di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico, per un verso, e, per altro verso assicurare pari dignità nell’ambito comune del mercato dei suddetti beni e servizi.

In terzo luogo, infine, secondo la contestazione del giudice Sotomayor, il divieto di non discriminazione previsto dalla normativa del Colorado, non soltanto è comune oramai molti altri Stati USA, ma per di più, secondo quanto emerso nel 1968 nel caso United States vs O’Brien, è legittima quella norma che non diretta alla soppressione della libertà espressione e promuove un sostanziale interesse del Governo che sarebbe raggiunto in modo meno efficace in assenza di quella stessa norma, come nel caso in questione dell’azienda della signora Smith.

Le obiezioni si Sotomayor, tuttavia, risultano inconsistenti proprio alla luce delle ragioni giuridiche esposte dalla sentenza.

La decisione della Corte Suprema, nel caso della signora Smith si basano su specifiche argomentazioni volte a tutelare il foro interno del soggetto ricorrente, e, per questo, ben più pregnanti rispetto alla mera regolarità delle norme coinvolte come sotteso dal ragionamento dei giudici dissenzienti.

Per la Corte Suprema, infatti, la norma del Colorado è illegittima, dovendosi così garantire una legittima esenzione per la signora Smith che può, dunque, rifiutarsi di prestare il proprio servizio nel caso di matrimonio tra persone del medesimo sesso.

Anche il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte può condensarsi secondo tre direttrici principali.

In primo luogo: la Corte, accogliendo il ricorso della signora Smith, espone e chiarisce l’importanza, la funzione e l’estensione del primo emendamento sotto la disciplina del quale si può e si deve sussumere l’intera vicenda.

A giudizio della Corte Suprema, infatti, se c’è una stella fissa nella costellazione costituzionale statunitense è quella cristallizzata nel principio per cui il Governo non può interferire all’interno dello spazio libero delle idee che deve essere ricompreso all’interno della tutela sancita dal Primo Emendamento della Costituzione statunitense.

In questa direzione, in secondo luogo, la Corte Suprema richiama i precedenti che hanno statuito sul medesimo tema.

Così in West Virginia vs Barnette (1943) la Corte Suprema aveva statuito in merito alla legge dello Stato del West Virginia che costringeva gli scolari a salutare la bandiera e recitare il giuramento di fedeltà con la sanzione dell’espulsione, della multa e della detenzione per i genitori degli studenti che si rifiutavano. In considerazione dell’opposizione di alcune famiglie appartenenti ai testimoni di Geova che non possono prestare giuramento la Corte Suprema ritenne la suddetta norma contraria alla Costituzione americana per violazione del Primo Emendamento poiché l’autorità statale non può trascendere i limiti costituzionali del proprio potere e non può invadere la sfera dell’intelletto e dello spirito del cittadino.

Nel caso Hurley vs Irish-American GLB Group of Boston (1990) la Corte Suprema fu chiamata a dirimere la controversia tra i veterani che avevano escluso dalla parata di San Patrizio alcuni gruppi LGBT della città di Boston e questi ultimi che invece rivendicavano di essere autorizzati a partecipare direttamente dalla legge del Massachussetts contro le discriminazioni.

La Corte Suprema statuì che qualunque fosse la legge statale invocata, la parata era tutelata dalla protezione costituzionale della libertà di parola e pretendere dai veterani di includere voci che essi avrebbero voluto escludere avrebbe significato violare il contenuto espressivo della loro parata. La scelta dei veterani, per quanto impopolare, aggiunse la Corte Suprema, era tutelata dal Primo Emendamento della Costituzione americana che dava loro non soltanto il diritto di esprimersi, ma anche il diritto di non subire le intromissioni di opinioni che loro non condividevano.

Secondo la Corte Suprema, nel caso Smith, infatti, non importa se il Governo cerca di costringere una persona a pronunciare il proprio messaggio quando questa preferirebbe rimanere in silenzio o di costringere un individuo a includere nel proprio discorso altre idee che preferirebbe non includere: in tutti i casi vige la protezione del Primo Emendamento sulla libertà di pensiero e di coscienza, così come, del resto, ribadito alcuni anni or sono nel caso Masterpiece Cakeshop vs Colorado Civil Rights Commission (2017).

In terzo luogo: la Corte Suprema, prolungando la logica degli opponenti, ha ritenuto che l’applicazione delle leggi anti-discriminazione, come quella del Colorado portata alla sua attenzione, non può subire una estensione così illimitata fino a comprimere la libertà di pensiero e di coscienza, poiché altrimenti il Governo potrebbe coartare la libertà dei cittadini, poiché, così facendo, «il Governo potrebbe richiedere a un regista musulmano riluttante di fare un film con un messaggio sionista o ad un artista di murales ateo di accettare la commissione di un’opera che celebra lo zelo evangelico».

Gli Stati possono adottare, infatti, prosegue la Corte, normative e discipline contro la discriminazione, specialmente a protezione delle persone LGBT, ma queste norme devono comunque essere sempre inserite nel tessuto costituzionale americano che protegge e tutela anche altre persone e altri diritti.

La signora Smith, quindi, ha il diritto di non prestare i propri servizi informatici per i matrimoni tra persone dello stesso sesso ritenendo, in base ai suoi propri convincimenti religiosi, che il matrimonio sia soltanto quello tra uomo e donna.

Dal caso in questione si possono dedurre almeno tre, seppur sintetiche, considerazioni.

  1. Esiste una tendenza alla totalitarizzazione dei pensieri e delle coscienze da parte delle organizzazioni LGBT che non tollerano il dissenso; in questa direzione, allora bisognerebbe cominciare a pensare a un serio adeguamento delle normative anti-discriminazione, cominciando a ricomprendervi anche coloro che intendono manifestare il proprio diritto al dissenso rispetto alla visione genderisticamente orientata dei gruppi LGBT. La libertà di coscienza, infatti, viene tanto più in rilievo quanto maggiormente totalitaria è l’ideologia ufficiale o comunemente diffusa che un dato sistema socio-politico tenta di imporre e rendere coattiva.[1]
  2. Le normative anti-discriminazione, se non correttamente interpretate ed applicate, divengono, paradossalmente e inevitabilmente, esse stesse strumento di discriminazione e prevaricazione, dimostrando ancora pienamente valido il principio ciceroniano del summum ius, summa iniuria. Occorre quindi che esse siano calmierate e ponderate all’interno delle cornici costituzionali dei singoli Stati senza mai legittimare una sospensione o soppressione dei diritti fondamentali come quello di parola, di espressione del pensiero e di coscienza.
  3. Non bisogna dimenticare che la garanzia della libertà di coscienza fu proprio una “clausola di chiusura” – contemplata dal suo lungo ragionamento – inserita proprio dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Obergefell vs Hodges del 2015 con cui veniva legalizzato il matrimonio egualitario nel sistema giuridico statunitense. In quella occasione, infatti, per un verso la Corte Suprema legalizzò il matrimonio tra persone del medesimo sesso, ma per altro verso fu estremamente chiara nel ribadire che rimaneva intatta, a livello costituzionale, la tutela della libertà di coscienza e di espressione del pensiero per coloro i quali, in base ai propri convincimenti etici, religiosi o filosofici, ritenevano che il matrimonio fosse soltanto quello tra uomo e donna, scrivendo, per l’appunto, così:«Si deve mettere in evidenza che le religioni e coloro che aderiscono a dottrine religiose possono continuare a sostenere con la massima e sincera convinzione che in base ai precetti divini l’unione dello stesso sesso non può essere tollerata. Il Primo Emendamento garantisce che alle persone e alle organizzazioni religiose è data adeguata protezione per l’insegnamento dei principi così centrali nelle proprie vite e fedi e alle loro profonde aspirazioni a dar seguito alla struttura familiare che essi hanno a lungo osservato».

La sentenza in questione, insomma, costituisce una pietra miliare nella difesa dei principi fondamentali dello Stato di diritto, oggi messo a rischio da rampanti e corrosive forme ideologiche, per come esso si è venuto a determinare nella plurisecolare storia della civiltà giuridica occidentale, poiché ricorda l’importanza fondativa della libertà di coscienza, potendosi condividere, in conclusione, gli insegnamenti sul tema di Ernst-Wolfgang Böckenförde per il quale «il rispetto della coscienza da parte dello Stato, il riconoscimento della sua inviolabilità e la rinuncia, in caso di conflitto, ad offenderla, esigendo un sacrificium conscientiae, non costituiscono quindi una dissoluzione dello Stato e del suo potere decisionale vincolante, ma piuttosto il presupposto e la legittimazione dello Stato stesso».[2]

Aldo Rocco Vitale


[1] Cfr. ex plurimis: AA.VV., Legge omofobia, perché non va, a cura di Alfredo Mantovano, Cantagalli, Siena, 2021; Renzo Puccetti, Leggender metropolitane, ESD, Bologna, 2016; Rodolfo De Mattei, Gender diktat. Origini e conseguenze di una ideologia totalitaria, Solfanelli, Chieti, 2014; Marguerite Peeters, Il gender. Una questione politica e culturale, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2014; Aldo Rocco Vitale, Gender questo sconosciuto. Cosa si nasconde dietro la nuova ideologia del nostro tempo, Fede&Cultura, Verona, 2016.

[2] Ernst-Wolfgang Böckenförde, Il diritto fondamentale della libertà di coscienza, in Stato, costituzione, democrazia, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 297.

Cittadinanza italiana: non sempre è una questione di convenienza

Cittadinanza italiana: non sempre è una questione di convenienza

Il 7 giugno 2023 è stato comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il disegno di legge (ddl) di iniziativa del senatore Roberto Menia di Fratelli d’Italia, intitolato “Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa”.

(altro…)
L’intollerabile lacuna del “Codice penale stradale”

L’intollerabile lacuna del “Codice penale stradale”

Fra gli innumerevoli paradossi di cui è popolato il sistema giuridico italiano, uno dovrebbe balzare agli occhi anche dei non esperti di diritto: nel nostro Paese, a fronte delle molte migliaia di reati previsti dalla legge, neppure uno ve n’è che prevenga e punisca la concreta messa in pericolo della vita degli altri utenti della strada mediante una condotta di guida spericolata.

(altro…)