L’autogoverno nella magistratura amministrativa
Il ruolo dei membri laici nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
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Il ruolo dei membri laici nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
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Si tiene oggi, avanti al Tar del Lazio, sezione III quater, il procedimento n.6115/2020 avente per oggetto la richiesta di annullamento della nota AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco del 26 maggio 2020 recante la “sospensione autorizzazione all’utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19 al di fuori degli studi clinici”. Il ricorso è stato depositato nel luglio scorso da alcuni medici, che durante il primo lockdown si sono occupati dei pazienti affetti da Covid 19.
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1. La scansione dei provvedimenti è nota:
La decisione recentemente assunta dal Giudice tutelare del Tribunale di Roma in materia di potere dell’amministratore di sostegno di disporre la sospensione di cure salvavita prestate ad un soggetto amministrato (provvedimento del 23/09/2019), in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, impone il richiamo al principio affermato in materia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 144/2019, pronunciata il 13/06/2019.
Il giudice tutelare del Tribunale di Roma, sulla richiesta presentata da un amministratore di sostegno, cui era stato attribuito il potere di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, di disporre la sospensione di trattamenti sanitari di mantenimento in vita, ha deciso il non luogo a provvedere, ritenendo il suo intervento limitato al caso in cui dovesse sussistere il contrasto di cui all’art. 3 co. 5 legge n. 217/2019, al legge sulle dat-disposzioni anticipate di trattamento: “Nel caso in cui […] l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’art. 4 […] rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria“.
Su tale norma la Corte Costituzionale si è così espressa: “L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che conformano l’amministrazione di sostegno, porta allora conclusivamente a negare che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda” ( sentenza n. 144/2019).
Con questo la Corte esclude che l’amministratore di sostegno con rappresentanza esclusiva o assistenza necessaria in ambito sanitario abbia perciò solo il potere di rifiutare/ sospendere i trattamenti sanitari di mantenimento in vita, ove tale potere non gli sia espressamente attribuito dal giudice tutelare. L’intervento dell’autorità giudiziaria è funzionale alla tutela del carattere personalissimo e della speculare indisponibilità altrui del diritto di rifiuto delle cure e del diritto alla vita.
Per concludere: la tanto celebrata (dai media e dai fautori dell’eutanasia) decisione del GT di Roma si pone in evidente e netto contrasto con quanto sancito dalla Corte costituzionale, nell’interpretazione da essa data alla legge sulle dat, nella parte riguardante l’amministratore di sostegno.
M.F.
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