Legge sul fine vita: il caso della Scozia
Suicidio assistito in Scozia: perché il Parlamento ha detto no. I rischi di coercizione, autonomia e vulnerabilità al centro del dibattito parlamentare del 17 marzo 2026.
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Suicidio assistito in Scozia: perché il Parlamento ha detto no. I rischi di coercizione, autonomia e vulnerabilità al centro del dibattito parlamentare del 17 marzo 2026.
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Il 17 marzo 2026 è stato inaugurato l’anno giudiziario della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti. Pubblichiamo di seguito il saluto di Filippo Vari, membro del Consiglio di presidenza della magistratura contabile e vice presidente del Centro Studi Rosario Livatino. Invitiamo in particolare a leggere l’ultima parte dello scritto, relativa alla riforma della Corte dei conti.
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Una delle più significative tra le norme introdotte dal D.L. 24 febbraio 2026 n. 23 è certo quella contenuta nell’art. 7, comma 2, in cui si dispone che nel D.L. 21 marzo 1978 n 59, convertito con modificazioni in legge 18 maggio 1978 n. 191, dopo l’art. 11, venga inserito un art. 11 bis, del seguente tenore:
“ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
2. Dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.
3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”.
Separazione dei poteri, correntismo e riforma della magistratura: il sorteggio come strumento per spezzare il controllo politico delle correnti sull’ordine giudiziario.
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Referendum sulla giustizia: comunque vada, la magistratura esce indebolita da una battaglia combattuta sul terreno sbagliato. Un’analisi lucida delle ragioni della crisi di credibilità e delle condizioni per una ricostruzione possibile.
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Referendum giustizia 2026: tre ragioni per cui i cattolici dovrebbero votare Sì. Correntismo, ingiusta detenzione e attivismo giudiziario alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.
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Un’insolita analogia con il calcio per spiegare perché rompere il legame tra correnti e nomine sia ormai ineludibile.
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Italia vs Germania: chi guida davvero l’economia europea? Nel biennio 2025-2026 i dati macroeconomici ribaltano decenni di luoghi comuni: Roma cresce, Berlino arranca.
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Pensiero semiserio (ma non troppo) sulla separazione delle carriere.
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Le pericolose derive del correntismo all’interno della magistratura illustrate attraverso le parole dei Presidenti della Repubblica.
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