Set 24, 2019
Articolo di Alfredo Mantovano, pubblicato su Tempi il 24 settembre 2019.
Il punto di partenza è questa singolare ordinanza, la n. 207 dello scorso anno della Corte costituzionale. Ogni provvedimento giudiziario ha sempre un fulcro attorno al quale ruota tutto il resto e il fulcro di questa ordinanza lo trovate al paragrafo 10, dove la Consulta, dopo un articolato ragionamento su cui mi soffermerò tra qualche istante, sollecita il Parlamento a introdurre «una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale [legge sulle Dat, ndr], ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte»: il cosiddetto suicidio assistito.
TUTTO EBBE INIZIO CON DARWIN
Questo dice la Consulta al Parlamento. La complessità della questione fa sì che abbia svariati profili di approfondimento, e in coerenza con le competenze che ho, io tratterò solo quelli di rilievo giuridico. Mi permetto però di fare un cenno iniziale di carattere storico, perché sembra che la questione sia nuova, sia un segno di progresso e di civiltà: prima la sentenza Englaro del 2006, poi la legge sulle Dat nel 2017, adesso questa ordinanza cui verosimilmente seguirà la sentenza. È arrivato il progresso, è arrivata la civiltà con l’affermazione dei cosiddetti nuovi diritti.
Ma di questo tema si parla da almeno un secolo e mezzo. E non è un discorso rimasto allo stadio della teoria: ha avuto degli importantissimi sviluppi concreti, sia a livello di norme, sia a livello di giurisdizione.
Parte dall’irruzione di una scienza biologica, che diventa dottrina politica, in parallelo con l’irruzione del darwinismo nelle scienza sociali. La prospettiva è quella della selezione artificiale dei più adatti al progresso della società.
Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX l’ideologia eugenetica si sviluppa particolarmente in Germania, ma siamo molto prima dell’esperienza nazionalsocialista, e parallelamente nei paesi anglosassoni.
L’EUGENETICA PRIMA DEI NAZISTI
Ripeto: che non rimanga allo stadio teorico lo confermano tante sentenze, per esempio. Nel 1927 negli Stati Uniti ha notevole rilievo la sentenza non di una Corte distrettuale periferica, ma della Corte suprema, che ritiene rientrare nei poteri di polizia dello Stato (lo Stato in questione è la South Virginia) la sterilizzazione forzata di una giovane donna, Carrie Buck, della quale si era accertato una maturità mentale inferiore a quella effettiva. In realtà prima di essere sterilizzata Carrie aveva fatto in tempo a mettere al mondo una bimba, Vivian, che è andata a scuola e ha avuto anche un ottimo curriculum scolastico.
Quando si parla di eugenetica imposta per legge o per sentenza, ricordiamoci, prima del nazismo, che negli Stati Uniti alla fine degli anni 1930 si censivano già 20 mila sterilizzazioni forzose. E due o tre anni dopo la presa del potere da parte di Hitler, la Svezia introduceva leggi di sterilizzazione dei malati di mente e delle persone mentalmente disturbate: una disciplina che è stata modificata soltanto dopo quarant’anni, a metà degli anni Settanta.
IL “BEST INTEREST” E L’OPERAZIONE T4
Ma che c’entra la sterilizzazione con l’eutanasia? Beh, sono due capi della stessa vicenda. Il nesso – ancora una volta rispondo non sul piano teorico ma con fatti concreti – si può cogliere in un caso accaduto nell’ospedale di Chicago il 12 novembre 1915. Una donna di nome Anna Bollinger partorisce un bambino. L’ostetrica si accorge subito che qualcosa non va. Va dal medico che dirige la struttura e viene fuori che questo bambino ha un’ostruzione anale. Il medico, Harry Haiselden, rifiuta di costruire artificialmente un’apertura anale al bambino, potendolo fare con prospettive di successo nonostante fossimo oltre un secolo fa, e lo lascia morire, evocando la categoria del “best interest”, il miglior interesse del neonato, che abbiamo riascoltato anche di recente da parte di alcune Corti inglesi a proposito di Charlie Gard e di Alfie Evans: il bambino sarebbe sopravvissuto, ma non sarebbe stato felice. Quindi il suo miglior interesse, non a fronte di un pericolo di vita, è quello di evitargli una vita non felice.
Poi arriviamo alla Germania nazionalsocialista con lo sterminio dei soggetti ritenuti “senza valore”, praticato in virtù di un decreto del Führer che reca la data – terribile per altre ragioni non molto distanti – del 1° settembre 1939, la cosiddetta operazione T4, che riesce ad essere mantenuta segreta fino all’agosto 1941, quando un vescovo coraggioso, l’eroico e santo cardinale Von Galen, la denuncia pubblicamente. E lì succede qualcosa di cui parlerò alla fine.
DAL “MERCY KILLING” AL “LIVING WILL”
Dopo la Seconda Guerra mondiale quello che era successo in Germania ha fortemente rallentato la strada verso l’eutanasia intrapresa nei paesi anglosassoni e in Svezia nei decenni precedenti la guerra, ma non cambia lo sforzo per introdurre una legislazione eutanasica. Cambiano le categorie di riferimento, per lo meno in apparenza. Perché viene oscurata la motivazione eugenetica di derivazione darwinista – quella di liberare il corpo sociale dai cosiddetti “unfit” – ed entra a pieno titolo la rivendicazione del diritto a morire come diritto di libertà, quale espressione dell’autodeterminazione, spesso in correlazione con le preoccupazioni sulla qualità della vita. Da questo momento in avanti si parla non più di “mercy killing”, bensì di “living will”.
Il living will non è qualcosa di intrinsecamente sbagliato, il problema è come lo si declina: se è l’espressione di un desiderio del quale il medico debba tener conto, ci sta tutto. Allora il medico ha la facoltà di tenerne conto, in relazione all’attualità della situazione. Il problema è quando, com’è per la legge italiana sulle Dat, non è un “caro dottore, tieni conto che…”, ma è un “devi fare così”.
Chiudo questa parentesi di cenni di diritto comparato per ricordare quello che è accaduto in tre paesi europei: Belgio, Olanda e Lussemburgo. Su 28 Stati dell’Unione Europea, solo 3 hanno al proprio interno disposizioni espressamente eutanasiche. Vorrei soffermarmi in particolare sul caso dell’Olanda.
IL PROTOCOLLO DI GRONINGEN
In Olanda la legge attualmente in vigore è la numero 137 del 12 aprile 2001, che stabilisce una procedura e dei requisiti di liceità dell’eutanasia; non richiede che il paziente si trovi in uno stato terminale, né che ricorra il pericolo di vita; la rende possibile fin dai 12 anni di età (fin dai 10 anni con la disciplina poi scansionata). Ma quello che interessa è che tre anni dopo l’introduzione di questa legge, nel 2004, il professor Eduard Verhagen, capo del dipartimento di pediatria dell’Università di Groningen, elabora una serie di criteri autorizzativi per uccidere i neonati gravemente menomati. Lo concorda con la locale Procura (quindi in generale, ma soprattutto a Milano, non siamo troppo entusiasti del debordare delle azioni da parte delle Procure: fanno così anche altrove, non è un’esclusività italiana) e nel 2005, l’anno successivo, entra nelle linee-guida dell’Associazione olandese per le cure pediatriche.
Il protocollo individua 3 scenari: 1) neonati senza prospettiva di sopravvivenza, per loro la regola è l’astensione da cure mediche futili; 2) neonati con necessità di cure intensive per sopravvivere, con previsione di qualità di vita modesta; 3) neonati la cui sopravvivenza non necessita di cure intensive, ma che agli occhi dei genitori e del team medico paiono soffrire in modo intenso (per esempio, i neonati che soffrono per la spina bifida, pur in presenza di interventi chirurgici che possono dare vantaggi significativi). Ora, per il Protocollo di Groningen anche i neonati della seconda e della terza categoria sono da sopprimere se genitori e medici concordano sulla prognosi della scarsa qualità della vita, e quindi della morte come best interest rispetto alla prosecuzione della vita.
Dopo dieci anni il Protocollo di Groningen è stato superato da quello che in Italia si chiamerebbe decreto interministeriale dei ministri della Giustizia e della Sanità, che introducono delle deroghe alla legge sull’aborto, permettendo di sopprimere il nascituro oltre i termini previsti, e anche dopo la nascita in prosecuzione del Protocollo di Groningen.
Le domande sono già state fatte: ma come si fa a ipotizzare la futura qualità della vita per un neonato? Come si fa a ipotizzare la sofferenza di un neonato? Qual è il metro di comparazione? La sofferenza dell’adulto? O la percezione che ne ha l’adulto vedendo un neonato piangere, per esempio, in assenza di criteri scientifici di validazione?
Contano le nude cifre, che vi prego di non cogliere come dati meramente statistici: nel 2002, l’anno successivo all’entrata in vigore della legge sull’eutanasia, in Olanda ci sono 1.882 casi di uccisioni in applicazione di questa legge; nel 2017, ultimo dato disponibile, 6.585. In termini percentuali, l’eutanasia è diventata causa di morte nel 4,4 per cento dei casi. Non mi sembra proprio un dettaglio.
IL DOTTOR JEKYLL E MR HYDE
Torniamo alla Corte costituzionale italiana e all’ordinanza numero 207. Qui potrei dire tante cose sugli aspetti di carattere formale, ma salto per concentrarmi sulla sostanza.
Questa ordinanza sembra la traduzione in un provvedimento della Corte costituzionale – con tutto il rispetto per la Consulta – del dottor Jekyll e Mr Hyde, perché c’è una prima parte leggendo la quale a me da un certo punto di vista si è aperto il cuore, per quanto è possibile trattando di queste materie. Perché al paragrafo 6 si dice espressamente: guardate che l’articolo 580 del codice penale, anche nella parte relativa alla agevolazione del suicidio, è una norma importante, perché chi ha la tentazione di togliersi la vita è evidentemente una persona debole, che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno che il corpo sociale intorno a sé faccia emergere qual è la causa di una depressione, di un disagio che porta ad assumere una decisione così dilacerante; ragion per cui è importante un presidio giuridico a sanzione di comportamenti che invece di dare una risposta di solidarietà danno una risposta di morte.
La Corte si dilunga sul punto: se recuperate l’ordinanza, vi sono pagine e pagine dedicate a questo. Dopo di che, però, alla fine si dice: adesso siamo a novembre, entro il 24 settembre, che è la data dell’udienza di rinvio, il Parlamento provveda a fare la legge che introduca il suicidio medicalmente assistito. “Medicalmente” assistito, tant’è che si dice che dovrebbe esserci l’obiezione di coscienza per il medico che non se la sente di praticarlo.
UNA LOGICA IMPOSSIBILE
Ora, io faccio il giudice in Cassazione: quando capitano sentenze di merito in cui si inizia con quella che sembra una motivazione di assoluzione e si arriva alla condanna, annulliamo per “motivazione illogica e contraddittoria”. Purtroppo sopra la Corte costituzionale non c’è nessuno, però non mi sembra un caso molto dissimile.
Ma oggi, che è la cosa più importante, se il Parlamento avesse mai il tempo e anche la voglia di interessarsi della vicenda, non può fare la sintesi tra le due parti contrastanti dell’ordinanza, perché:
o sceglie solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di debolezza, e quindi ha necessità di assistenza domiciliare, hospice, cure palliative, amicizia…
… oppure sceglie l’aiuto a trovare la morte, facendo sì che la sostanza somministrata dal medico costituisca il solo seguito a una richiesta di aiuto spesso disperata.
PIANO CON L’AUTODETERMINAZIONE
Prima si usava il termine “autodeterminazione”. Questo è un termine chiave nell’ordinanza, perché al paragrafo 9 si sostiene che vietare il suicidio assistito, quindi non dare seguito alla libera volontà di togliersi la vita da parte di chi formula una richiesta del genere non avendo la possibilità di farlo in prima persona, limita l’autodeterminazione è ciò comporta una lesione della dignità. Guardate, su questo punto proprio non ci troviamo. Non ci troviamo! Ma per ragioni elementari.
L’autodeterminazione è molto importante nella vita di ciascuno di noi: va preservata, ma non è senza limiti. Ammesso che io avessi dissentito da ciò che ha detto [il relatore che mi ha preceduto], la mia autodeterminazione avrebbe potuto indurmi a dargli sulla voce e impedirgli di parlare, ma il primo limite dell’autodeterminazione è il rispetto dell’altro.
Il secondo limite dell’autodeterminazione è la natura stessa del bene, che spesso non è disponibile. Qui non parliamo di grandi sistemi. Il mio datore di lavoro è lo Stato, ebbene se io per esempio dicessi allo Stato: “Senti, cara Repubblica italiana, non mi servono tante ferie, sono disponibile a fare un minor periodo di ferie, e tu pagami di più per l’altro periodo in cui continuo a lavorare”, non riceverei una risposta positiva, perché le ferie sono qualcosa di non disponibile e quindi non sono soggette all’autodeterminazione… Qualcuno mi dovrà poi spiegare come regge un sistema in cui le ferie non sono disponibili e la vita dell’uomo sì.
LA DIGNITÀ INDISPONIBILE
Autodeterminazione e dignità sono due cose molto diverse. Perché – ripeto – l’autodeterminazione ha dei limiti; la dignità no, non ne ha. Anche il peggiore delinquente, il condannato per i crimini più orrendi non perde la dignità di uomo, qualunque cosa abbia fatto. Ricorderete quella recente decisione della Cassazione che ha attenuato il regime di detenzione (aggravato dall’articolo 41 bis) a Totò Riina in considerazione delle sue condizioni di salute. Perché la dignità di Totò Riina, nonostante sia Totò Riina, è un bene che neanche lui stesso è in grado, nonostante tutto quello che ha fatto, di sminuire o di cancellare.
Perfino la vita può essere un bene disponibile. Esempio classico: il pilota d’aereo che, avendo un guasto irreparabile, anziché gettarsi col paracadute va a schiantarsi in un parco invece che sulla città per evitare che muoiano altre persone, dispone della propria vita, ma per salvare gli altri, quindi la sua vita viene ancora più accresciuta in dignità.
La Corte costituzionale intende introdurre il suicidio medicalizzato nel Servizio sanitario nazionale? Lo faccia in nome non della dignità, se il riferimento è il rispetto della volontà di morte del paziente; lo faccia in nome di una autodeterminazione spinta all’estremo.
Dopo di che, però, la stessa Corte costituzionale dovrà spiegare come si concilia questa autodeterminazione spinta all’estremo con quella volontà indebolita di cui ha parlato nella prima parte dell’ordinanza. Perché se io firmo un contratto per l’acquisto di un immobile in un momento in cui non sono nel pieno delle mie facoltà, in seguito, documentando evidentemente uno stato di non pienezza di capacità intellettiva, posso impugnare quel contratto per vizio di mente, o lo può fare il mio tutore. Qui stiamo parlando di qualcosa di più importante rispetto a un pur significativo immobile.
IN NOME DEL RISPARMIO
Da ultimo sul punto. La strada dell’autodeterminazione va intrapresa avendo la consapevolezza che l’autodeterminazione è il punto di partenza, ma non è mai il punto di arrivo. Il punto di arrivo, come insegnano le esperienze delle altre nazioni, sarà la tenuta del welfare, sarà il contenimento dei costi.
Dicendo questo, non esprimo nessuna condivisione verso la cosiddetta “ostinazione nelle terapie”, espressione che credo preferibile a quella di “accanimento terapeutico”. Le regole deontologiche degli ordini professionali e le buone prassi cliniche considerano entrambi gli estremi inaccettabili: perché sono paradossalmente ispirati ai medesimi princìpi materialistici.
Al fondo vi è la idea di una medicina quasi onnipotente, che ritiene di avere potere sulla natura e spinge al massimo la tecnologia per realizzare il benessere dell’individuo, ma quando fallisce l’obiettivo – cosa che presto o tardi accade a ogni essere umano – è indotta ad adoperare lo stesso potere per porre fine a una vita ritenuta non più integralmente umana.
È quella che è stata definita la “religione della salute”. Ma la salute è un valore assoluto? Bisogna mantenere il livello più elevato di efficienza salutista? Allora vero uomo sarà soltanto l’uomo sano. E se qualcuno non può più tornare sano? Sarà un uomo di seconda o di terza categoria?
Da tempo nei sistemi sanitari vi è la tendenza a sostituire l’etica della cura con l’etica della guarigione, e quindi a valutare negativamente l’investimento di risorse a favore di malati terminali per i quali la guarigione non è prevedibile.
LASCIAR MORIRE NON È UGUALE A UCCIDERE
Si è detto prima della distinzione che fa, in modo approssimativo, una parte del Comitato nazionale di bioetica tra suicidio assistito ed eutanasia. Cara metà del Cnb, mi spieghi una cosa? Allorché riconosci il diritto alla morte e poi constati che il soggetto quella morte non riesce a darsela da sola, dal momento che a ogni diritto nell’ordinamento corrisponde un dovere, chi è il responsabile dell’espletamento di questo dovere? La Consulta lo dice: è il medico, tanto è vero che – ripeto – prevede l’obiezione di coscienza. Quindi l’eutanasia è lo sviluppo materiale, non soltanto logico, del suicidio assistito.
Poi ci sono tante confusioni che vengono fatte. Per esempio, si dice: “Ma in realtà l’eutanasia passiva c’è già, in ogni caso in cui sia omesso un trattamento che avrebbe potuto ritardare la morte”. È una solenne stupidaggine. Perché non vi è niente di eutanasico nell’omettere l’applicazione di moduli tecnologicamente straordinari a situazioni gravemente se non irreparabilmente compromesse. Lasciar morire è diverso da uccidere. È una cosa così elementare…
DAT: IL CONTRARIO DELL’AUTODETERMINAZIONE
Concludo. Ieri il cardinale Gualtiero Bassetti, nella sua splendida relazione, ha insistito su un punto. Ha detto: guardate che questa storia non inizia adesso, e non solo per quanto detto prima nell’excursus storico, ma anche in riferimento all’Italia, perché se stiamo parlando di queste cose dipende dal fatto che due anni fa nel nostro ordinamento è stata inserita la legge sulle Dat.
Guardate, le Dat sono il contrario dell’autodeterminazione. Ma proprio il contrario! Dice: ma stai impazzendo? No, non sto impazzendo. Le Dat sono una versione artificiale, virtuale, dell’autodeterminazione affermata per legge. Perché l’autodeterminazione, il cui nocciolo è il consenso, si manifesta attorno a un soggetto concreto, ma soprattutto attuale. Come posso fare un contratto per una cosa che non conosco?
“Devo comprare una casa”. “Va bene, quanti metri quadrati, a quale piano, in che zona?”. “No, una casa”. Con le Dat funziona alla stessa maniera: “Non curatemi se sono in condizioni di dolore insopportabile”. Ok, che cosa significa concretamente? Lo sa il medico nella concretezza della vicenda, nell’attualità della vicenda, ma non lo si può sapere in astratto. È una dichiarazione di principio, non una dichiarazione di volontà. La dichiarazione di volontà presuppone l’oggetto.
E non è che uno può dire: “Va bene, io non faccio le Dat così tutto va bene”. Eluana Englaro non aveva fatto le Dat, e hanno ricostruito, i giudici, il consenso sulla base di una manifestazione di non volontà di trovarsi in certe condizioni espressa vent’anni prima.
I PILASTRI DELL’ORDINAMENTO
L’ordinamento giuridico è qualcosa di veramente complesso. Quando si mina un pilastro dell’ordinamento che è il diritto alla vita, magari ledendo fortemente anche il principio di solidarietà, non è che vale soltanto per la vicenda specifica. Perdonate la banalità dell’esempio. Per rendere l’idea: un paio di anni fa, a Roma, in una palazzina liberty sul Lungotevere Flaminio, molto elegante, costruita negli anni Trenta, al quinto piano una signora che fa l’architetto decise di trasformare gran parte della sua casa in quello che si chiama “open space”. Per realizzare questo open space, però, bisognava togliere un pilastro che stava proprio al centro dell’appartamento. Peccato che era la trave fondante: tolto il pilastro non è che si sono aperte le crepe nei muri, è crollato il palazzo. Quindi gli effetti di un intervento che intendeva essere mirato ad un appartamento hanno riguardato l’intero palazzo. Solo quello? No, perché la via è stata bloccata per più giorni, e ne ho subìto le conseguenze anch’io, perché al piano terra di quell’edificio c’è il Teatro Olimpico, e io quella sera dovevo andare in quel teatro, per cui abitando a dieci chilometri di distanza a Roma ho avuto effetti negativi della scelta dell’architetto.
Ora, nell’ordinamento giuridico funziona così. E alcuni effetti sono inimmaginabili. Già le Dat hanno compromesso fortemente il sistema. Una cosa del genere ne provocherebbe un’ulteriore grave compromissione, perché io posso anche scegliere di non curarmi se sono colpito da una grave patologia, è una mia libera scelta (per le ragioni più varie: mi viene detto che le cure può darsi che abbiano successo, ma sono cure faticose; può darsi invece che le cure non siano disponibili da parte del Sistema sanitario nazionale, e io non intendo sottrarre risorse ai miei familiari), ma se passa il suicidio assistito quale esito della rivendicazione della morte come diritto, il condizionamento ad una scelta del genere, a farsi sentire un peso, un costo, sarà ancora più pesante. E il disagio e la disperazione aumenteranno, perché si ritrarrà l’area della solidarietà e dell’attenzione. Questo è quello che l’open space che si vuole realizzare – un open space orrido – è in grado di provocare in prima battuta.
CHE COS’È LA QUALITÀ DELLA VITA?
Ultima questione sulla qualità della vita. Che cos’è la qualità della vita? Per come viene descritta da sentenze e ordinanze, rischia di diventare come una sorta di criterio per la distinzione dell’umano.
La qualità della vita viene proposta da standard di vivibilità secondo parametri veicolati dai media, ma se valgono quei parametri, essa è fruibile solo da una minoranza di soggetti, e per periodi limitati di tempo. Non voglio far torto a nessuno, ma non so quanti in questa sala si inserirebbero…
Se il criterio della qualità della vita acquisisse una valenza normativa ai fini della determinazione del se e del quantum di tutela di salute e di tutela della vita, si aprirebbero scenari inquietanti, certamente ostili con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.
IL PESO (E LA SOSTANZA) DELLA SENTENZA
La Corte costituzionale con l’ordinanza 207, come ha detto il presidente della stessa Corte nella relazione sull’attività del 2018, ha elaborato questa categoria della illegittimità prospettata. Io sapevo – ma i miei studi risalgono a quando Annibale superava le Alpi con gli elefanti, per cui evidentemente ci sono stati degli aggiornamenti – che la Corte costituzionale, quando ritiene una questione irrilevante per il caso la dichiara inammissibile; se non condivide il parametro di legittimità collegato, la rigetta; se lo condivide, lo accoglie; poi è stata elaborata anche la categoria della “interpretativa di rigetto” (la questione è legittima purché sia interpretata come dico io). Qui abbiamo la quinta categoria: l’illegittimità prospettata. A futura memoria. Poi indico anche al Parlamento la data entro la quale consegnare il compitino e se non lo fa peggio per lui.
Illegittimità prospettata. A me interessa molto il sostantivo, perché la sentenza nella sua sostanza è già stata pronunciata: è il contenuto dell’ordinanza, per lo meno nella parte dispositiva, non nella parte schizofrenica in cui dice il contrario di quel che dispone. Se arriva una sentenza coerente con l’ordinanza, significa che il suicidio assistito viene costituzionalizzato. Perché i parametri di legittimità di questa pratica vengono radicati in norma della stessa Costituzione, in particolare negli articoli 2 e 32. Il che significa che nessuna legge ordinaria lo potrà smuovere.
Dice: ma ti fidi di questo Parlamento? Chissà che cosa combinerebbe… Ma innanzitutto questo Parlamento ha avuto due mesi di lavoro in meno perché c’è stata la crisi di governo, poi ha provato a lavorare solo un ramo – la Camera – mentre il Senato non è stato messo nelle condizioni di far nulla, per cui al 50 per cento il Parlamento non si è pronunciato. E comunque, alla peggio, esce una legge cattiva? Beh, se ci si impegna, magari facendo sì che questo sia un tema decisivo per il consenso, nella legislatura successiva la si cambia. Ma se il suicidio assistito viene costituzionalizzato, non si cambia.
LA PROPOSTA PAGANO
Dopo di che mi spiace molto che qualche testata giornalistica abbia criticato il cardinale Bassetti per un passaggio del discorso di ieri che in realtà viene fuori da una proposta che abbiamo fatto ai parlamentari come Centro studi Livatino e che poi è stata recepita nella proposta cosiddetta Pagano, dal primo firmatario, ma che poi è stata condivisa da tanti altri. La proposta si muove sulla base della seguente logica. La Corte costituzionale dice: io l’articolo 580 del codice penale lo dichiaro illegittimo, e deve essere cambiato secondo questi criteri. Benissimo, il Parlamento può ben rispondere alla Corte costituzionale: “Io tengo presente che a te il 580, come il presepe in casa Cupiello, non piace: te lo cambio, ma come dico io, seguendo alla lontana le tue indicazioni. Comunque lo cambio, quindi, quando tu tornerai a fare l’udienza la norma sarà cambiata. Non puoi dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma che nel frattempo è cambiata”.
Come lo si cambia l’articolo 580? Non c’è la depenalizzazione nella proposta Pagano. C’è la considerazione di situazioni diseguali che vanno trattate in modo diseguale. Converrete tutti che non sono eguali la situazione di chi, commettendo comunque un reato, gestisce la clinica Exit, e quindi vive professionalmente della morte degli altri, e quella di chi, invece, dopo dieci anni di assistenza continua del proprio parente, spinto dalla disperazione anche perché il proprio parente non smette di dire “basta, non ce la faccio più”, compie un atto così estremo. Allora, ferma restando la sanzione punitiva dello Stato, e quindi il giudizio di disvalore, è assolutamente ragionevole una differenziazione, quindi una sorta di punizione attenuata, per chi si trovi nella seconda situazione. Questa è la proposta Pagano.
E insieme con questo c’è una valorizzazione delle cure palliative. Perché se la Corte costituzionale dice che ogni trattamento di fine vita deve essere preceduto comunque dalle cure palliative, allora facciamo queste cure palliative, diamo piena attuazione alla legge 38 del 2010, una bella legge che ha un solo limite: quello di non essere mai stata adeguatamente finanziata, per cui non funziona. Cominciamo a inserire le cure palliative nelle facoltà di Medicina, dove sono assenti. Individuiamo delle scuole di specializzazione, anche per gli infermieri, non soltanto per i medici. Questo dice la proposta Pagano. Quindi non c’è nessun compromesso e nessuna depenalizzazione.
IL CORAGGIO DI OPPORSI
Concludo veramente con un auspicio. Quanto accaduto in Italia fino a questo momento – caso Englaro, legge sulle Dat, ordinanza 207 – è l’esito della prevalenza di orientamenti in senso lato culturali che, come dicevo all’inizio, non sono nuovi. Sono penetrati nel corso dei decenni nella comunità scientifica, nelle università, nelle aule di giustizia, nei media, per arrivare alla politica. Non condividiamo questi esiti? La strada da percorrere non può limitarsi ad un puro e opportuno intervento legislativo, ammesso che vi siano la volontà, i tempi, eccetera: deve essere l’approfondita elaborazione di una cultura della vita, e di una cultura della cura della sofferenza rispettose della dignità e della unicità di ogni persona. Non cerchiamo scorciatoie. Le scorciatoie significano sconfitte.
Abbiamo una grande responsabilità come italiani, perché guardate, su 28 Stati europei solo 3 hanno leggi sull’eutanasia, l’Italia sarebbe il quarto. In un contesto in cui gli Stati Uniti nel 1997 – da allora la Corte suprema non ha cambiato orientamento – hanno detto che il diritto di morire non esiste, e hanno cancellato leggi suicidarie presenti negli Stati di Washington e di New York; in un contesto in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2002 ha detto che il diritto di morire per mano di terzi non è coerente con la Convenzione europea dei diritti. Vogliamo renderlo coerente noi?
Sarebbe ancora più grave se questo avvenisse per sentenza di corte, seppure della Corte costituzionale: non solo sarebbe il quarto dei 28 Stati europei a fare questo, ma l’Italia non è il Lussemburgo, ha un peso nell’Unione Europea, nel mondo. E non è neanche il Belgio o l’Olanda. Ma lo farebbe come è stato per il Protocollo di Groningen, senza il vaglio neanche di un confronto parlamentare.
Quando, il 3 agosto 1941, il vescovo di Münster, il beato Von Galen, denunciò l’eutanasia dei malati di mente tedeschi, qualche gerarca andò da Hitler e disse: “Sopprimiamolo. Si è ribellato apertamente a un tuo decreto e ci ha fatto trovare in enorme difficoltà perché non era un decreto pubblico”, Hitler preferì sospendere l’eutanasia. Tra l’altro in quel momento era iniziato il conflitto anche con l’Unione Sovietica e quindi il fronte interno meritava di essere tenuto un po’ più saldo. Il cardinale Von Galen non ebbe timore di Hitler: ecco, io credo che noi non dovremmo avere timore della Corte costituzionale.
Lug 19, 2019
Nella giornata di ieri, 18 luglio, nella Sala stampa della Camera dei Deputati si è tenuto, su iniziativa dell’Osservatorio Vera Lex coordinato dall’on. Domenico Menorello, una conferenza stampa dal titolo Avviare il countdown, contro l’eutanasia per sentenza, cui hanno preso parte un gruppo di parlamentari di differenti formazioni partitiche e le associazioni che una settimana prima avevano partecipato, sempre a Roma, a un convegno sulla risposta che il Parlamento è chiamato a dare all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale.
Pubblichiamo la relazione svolta nell’incontro di ieri dal dott. Domenico Airoma, vicepresidente del Centro studi Livatino.
Il Centro studi, che nei mesi scorsi ha contribuito all’approfondimento del tema, fra l’altro intervenendo alle riunioni dell’Intergruppo dei parlamentari su vita e famiglia, dalle quali hanno preso spunto la proposta di legge Pagano e altri, condivide il contenuto di tale pdl e ribadisce alcuni punti fermi:
1. è molto grave che qualcuno sostenga erroneamente che la PDL Pagano costituisca una depenalizzazione, mentre, al contrario, rappresenta una forte riaffermazione della contrarietà al diritto di tutte le condotte dirette all’aiuto al suicido e a qualunque forma di eutanasia, da chiunque e per qualsiasi motivo compiuti;
2. la PDL Pagano rimodula la sanzione riguardante l’aiuto al suicido tenendo conto di circostanze obiettive e tipizzate, circostanze che fanno già parte per la loro intrinseca natura di un diritto penale rispettoso tanto dell’assolutezza dei divieti a tutela della vita, quanto della personalità dei colpevoli e delle condizioni soggettive nelle quali hanno agito;
3. questa rimodulazione corrisponde al bene che il legislatore prudenzialmente ha il dovere di fare nella situazione concreta. Il buon legislatore non è quello che contempla pene sempre identiche in risposta alla violazione del divieto, bensì quello che adegua la risposta punitiva alla diversità delle situazioni personali, come già fa da sempre – in tema di tutela della vita – con le norme sull’infanticidio o sull’omicidio del consenziente. Esse prevedono una sanzione meno grave rispetto all’omicidio volontario comune: nessuno ne ha mai denunciato la presunta immoralità, semplicemente perché il diritto, come la morale, ferma restando l’efficacia della legge punitiva erga omnes, tiene conto della varietà delle circostanze di fatto;
4. sostenere che la PDL Pagano costituisca una depenalizzazione significa non soltanto equivocarne colpevolmente il testo, allo scopo di alimentare futili polemiche nel campo di coloro che vogliono il medesimo bene, ma altresì ignorare che l’obiettivo del diritto penale – il bene comune della società – non si persegue con la severità delle pene minacciate, bensì con la serietà della loro applicazione;
5. questa rimodulazione non costituisce l’antecedente della depenalizzazione, per il semplice fatto che continua a considerare l’aiuto al suicidio un reato e a legare comunque l’applicazione di una pena, se pure meno pesante, alla condotta, se posta in essere dal familiare convivente in stato di grave turbamento a fronte di una patologia che provoca forti sofferenze;
6. il presupposto della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio è piuttosto la pessima legge n. 219/2017, sulle c.d. disposizioni anticipate di trattamento, che il Centro studi Livatino, nei limiti delle proprie forze – talora in solitudine -, ha contrastato in ogni modo con le iniziative più varie prima, durante e dopo la discussione in Parlamento;
7. non adoperarsi affinché il Parlamento legiferi a favore della vita, in pendenza della minaccia che la Consulta dichiari l’illegittimità dell’art. 580 cod.pen., significa tenere un comportamento temerario, che focalizza una responsabilità morale per omissione. Infatti significa accettare che la Corte completi il “lavoro”, elimini tout court la seconda parte dell’art. 580 cod. pen., e quindi di fatto introduca il suicidio medicalizzato nel SSN. Peggio ancora, che lo “costituzionalizzi”, visto che la sua sentenza annunciata precluderà qualsiasi eventuale successivo intervento di segno contrario del Legislatore.
Affermare “la Consulta si assuma le sue responsabilità” significa negare che vi sia ancora il tempo – pur stretto – perché il Parlamento provveda: non seguendo pedissequamente gli inaccettabili passaggi eutanasici dell’ordinanza n. 207, ma fornendo un assetto nuovo e più ragionevole all’art. 580 cod.pen., che chiuderebbe il giudizio sulla costituzionalità di una disposizione comunque cambiata rispetto al testo sottoposto all’esame della Corte.
C’è un referendum sulla vita, oggi, in Italia. E l’astensione non è ammessa.
Cosa accadrà il 24 settembre se il Parlamento sceglie di non legiferare? La Corte Costituzionale lo ha già scritto.
Innanzitutto, non ci sarà nessun rinvio.
La stessa Corte, nell’ordinanza del 16 novembre scorso, ha considerato come “eventuale” la sopravvenienza di una legge, così preannunciando che procederà al giudizio di costituzionalità della norma che incrimina l’aiuto al suicidio. Non solo.
Sempre la Consulta è stata chiara nell’avvertire che, in situazioni analoghe, la Corte aveva fino ad ora scelto la strada di dichiarare l’inammissibilità della questione, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse a rimuovere il vulnus costituzionale. Questa tecnica decisoria è stata, questa volta, ritenuta non percorribile, perché si sarebbe risolto in un rinvio sine die, con l’effetto, come scrivono ancora i giudici costituzionali, di “lasciare in vita, per un periodo di tempo non preventivabile, la normativa non conforme a Costituzione”.
Si è ritenuto, pertanto, di percorrere la strada della dichiarazione di incostituzionalità differita, sull’esempio della Corte Suprema canadese, in un caso analogo menzionato nell’ordinanza (Carter vs Canada, 2015). Sapete come è andata a finire?
In quella vicenda il Parlamento canadese aveva scelto di non legiferare. La Corte non ha concesso alcun rinvio. Ha sancito l’incostituzionalità del divieto del suicidio assistito e oggi il Canada si ritrova a fare i conti con un’eutanasia generalizzata.
Dunque, nessun rinvio. E’ già scritto.
E quale sarà l’esito?
Anche questo è già scritto.
La Consulta ha già statuito che “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (…) per limitare la libertà di autodeterminazione del malato” che si trovi nelle seguenti condizioni, e cioè che si tratti di “persona:
- affetta da patologia irreversibile,
- fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili,
- la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale”.
Il 24 settembre, pertanto, l’art. 580 c.p. sarà dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità nei casi sopra indicati.
Cosa accadrà dal 25 settembre è pure di agevole previsione.
La qualificazione come lecita della condotta di aiuto al suicidio apre le porte al “diritto” al suicidio, cioè all’eutanasia. Con l’illusione di poter arginare gli abusi, pure temuti dalla Corte Costituzionale, mediante una procedura, da inserire nella legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Come se la tutela dei più deboli potesse essere soddisfatta da pareri di comitati etici e carte bollate, da esperti e giudici.
In realtà saranno proprio i giudici ad estendere progressivamente l’area del diritto al suicidio a tutte quelle situazioni non contemplate dalla pronuncia della Consulta, in nome al principio di non discriminazione: se, infatti, la ratio è l’autodeterminazione senza limiti, perché negare l’assistenza anche a chi assuma la decisione libera e consapevole di morire, perché affetto, ad esempio, da depressione?
E non occorre superare i confini dell’Europa per capire quanto sia concreta questa prospettiva.
Ma vi è un ulteriore effetto, ancora più allarmante.
La pronuncia della Corte metterà la parola fine a qualsiasi tentativo del legislatore di arginare la deriva eutanasica, inserendo uno sbarramento costituzionale.
Mi rivolgo, allora, ai parlamentari, tutti.
E lo faccio senza imbarazzo, come ha detto Rosario Livatino proprio affrontando la dolorosa questione dell’eutanasia, nella memorabile conferenza su “Fede e diritto”.
Volete che questo scenario diventi realtà?
Volete davvero che la Consulta, attraverso una legge ad personam, per far assolvere cioè una persona, scriva una legge che metta in pericolo “la” persona, e soprattutto le persone più deboli e vulnerabili, facendo venire meno quella che la stessa Corte ha definito come cintura protettiva, indispensabile perché sia effettiva la protezione da “una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio”?
Siete chiamati ad un referendum sulla vita e siete voi a dover esprimere il voto.
E questa volta anche astenersi significa votare, abdicare al proprio ruolo di legislatore per cederlo alla Corte Costituzionale ed ai giudici.
Avreste forse voluto più tempo; ma non vi è dato.
Avreste preferito lasciare l’art. 580 del codice penale cosi com’è, anche perché la stessa Consulta lo ha ritenuto pienamente compatibile con il quadro costituzionale interno e con quello europeo; ma non vi è consentito.
Lo avrei preferito anche io, per quel che vale il mio giudizio. E però questo, che sarebbe sicuramente un bene, non è possibile; perché quel che è certo che la Corte Costituzionale provvederà seguendo l’esempio di quella canadese.
Ma se siamo, se siete davvero preoccupati perché la tutela dei principi non rimanga astratto esercizio di autocompiacimento per cultori di una sterile ortodossia, industriatevi per elaborare una soluzione che aggiorni quella cintura protettiva per le persone deboli e vulnerabili.
Non si tratta di introdurre previsioni di non punibilità; anche un solo spiraglio in tal senso, spianerebbe –per usare ancora una volta le parole della Consulta- la strada a scelte eutanasiche.
Si tratta di prevedere una differenziazione di pena in ragione non tanto delle condizioni della persona malata, perché anche la vita di chi versa in condizioni di salute di estrema precarietà è una vita che va protetta, anche più delle altre; quanto piuttosto della condizione soggettiva di chi, legato da vincoli qualificati con la persona malata, venga a trovarsi in una situazione di gravissimo turbamento.
Una situazione, peraltro, che il nostro ordinamento già considera per casi analoghi.
Pensate alla differenziazione di pena rispetto all’omicidio volontario prevista per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale (l’infanticidio previsto dall’art. 578 c.p.): eppure, si tratta della vita di un bambino, la più indifesa fra tutte!
Si tratta, in definitiva, non del male minore, ma del bene possibile.
E se è possibile fare del bene, è anche doveroso, soprattutto se l’alternativa –ovvero la sentenza della Corte- non è, questa certamente sì, ascrivibile alla categoria del bene, di ciò che corrisponde al bene ed alla verità sull’uomo.
Ed è doveroso nella misura in cui:
- l’alternativa è certa sia nell’an che nel quando;
- ed astenersi dall’intervenire significherebbe concorrere, per omissione, alla demolizione dei principi posti a tutela della dignità della persona.
Andate a votare, dunque. E fatelo in fretta.
Dimostrate che l’Italia è ancora la culla del diritto e non la sua bara!
Roma, 18 luglio 2019
Domenico Airoma
Lug 12, 2019
Articolo di Caterina Giojelli, pubblicato su Tempi il 10 luglio 2019.
Mancano poche settimane: il prossimo 24 settembre la Corte costituzionale terrà una nuova udienza per decidere la legittimità costituzionale della norma del codice penale che punisce l’aiuto al suicidio (art. 580), poche settimane per legiferare sul fine vita nei termini previsti dall’ordinanza 207/2018 con cui la Consulta ha già indicato al Parlamento come modificare la disposizione impugnata. In caso contrario, sarà la Corte a decidere. Un iter curioso, quello cui è appeso il destino dell’ultima grande battaglia per opporsi o avallare la deriva eutanasica che ha preso piede nel resto d’Europa: originato dal caso Cappato-Dj Fabo e imposto da un organo la cui funzione dovrebbe essere sancire se una norma è costituzionale o no (non certo indicare percorsi e date al Parlamento), non abbiamo assistito a levate di scudi da parte delle Camere, né alle barricate attorno al “diritto a morire” che dieci anni fa portarono fino al conflitto istituzionale sul caso Englaro. Anche allora la Consulta chiese al Parlamento di fare una legge sul fine vita e il governo Berlusconi tentò di limitare i danni con la legge Calabrò, bloccata a un passo dall’approvazione finale “grazie” al governo Monti.
C’è chi non ci sta: a rompere il silenzio surreale che ha accompagnato il conto alla rovescia verso un esito che, salvo si arrivi a una legge entro i tempi stabiliti, potrebbe condurre alla legalizzazione di fatto del suicidio assistito nel nostro paese, c’è chi prende posizione. Giovedì 11 luglio a Roma numerose associazioni consapevoli della posta in gioco hanno promosso l’incontro “Diritto o condanna a morire per vite inutili?”, relatori Alfredo Mantovano e Assuntina Morresi. A Mantovano, magistrato e vicepresidente del Centro Studi Livatino, Tempi ha chiesto di chiarire i problemi posti dall’ordinanza della Corte Costituzionale che, invece che di poche righe, impiega pagine e pagine per sostenere che la norma penale impugnata qualche ragione l’avrà pure, ma comunque va rivista.
«Anche i non addetti ai lavori sanno che se una disposizione vigente è ritenuta incostituzionale, la Consulta la dichiara illegittima; se è invece ravvisata in linea con la Costituzione la questione sollevata viene rigettata; vi è perfino la cosiddetta sentenza interpretativa di rigetto che, mantenendo in piedi la norma impugnata, ne orienta l’esegesi al fine di non dichiararla illegittima. Nel caso dell’aiuto del suicidio, invece, la Corte ha scelto una quarta strada: ha motivato in larga parte una pronuncia di illegittimità salvo poi non pervenire alla declaratoria di incostituzionalità e assegnare al Parlamento il compito di varare una legge che recepisca le proprie indicazioni. È la prima volta che accade nella storia della Corte costituzionale».
I giudici pretendono una legge che tuteli situazioni come quelle di Cappato e Dj Fabo, altrimenti ci penseranno loro e la “colpa” sarà del Parlamento. Ma come argomentano questa decisione che appare pilatesca?
Guardiamo alla sostanza: c’è un’oggettiva incoerenza fra la prima e la seconda parte della motivazione dell’ordinanza. Nella prima parte è scritto nero su bianco che «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio» è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere». Si aggiunge che il divieto ha evidente ragion d’essere «anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita», e che «al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana». Ebbene: trovo difficile, alla stregua della chiarezza di queste affermazioni, conciliarne il contenuto con la seconda parte delle motivazioni, dove si legge che «una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta».
Una contraddizione così palese può essere ignorata?
No, il Parlamento è chiamato a una scelta netta: o la solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di debolezza, e ha necessità del sostegno per affrontare quella situazione (assistenza domiciliare, hospice, cure palliative), oppure l’aiuto a trovare la morte. Sia la Corte costituzionale che più d’una delle proposte di legge presentate pongono in correlazione l’autodeterminazione del paziente con la dignità umana: al paragrafo 9 dell’ordinanza si sostiene che la limitazione della prima comporterebbe una lesione della seconda. Ora, l’autodeterminazione è importante, ma non è senza limiti: i limiti sono identificabili nel rispetto dell’altro e nella natura non disponibile del bene (banalmente, un lavoratore non può autodeterminarsi nemmeno sul godimento delle ferie che è obbligatorio). Non è così per la dignità dell’uomo: essa non ha né limiti né condizioni. Nemmeno il condannato per i crimini più orrendi perde la dignità di uomo (art. 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»): essa sopravvive perfino alla morte e fonda la pietas che riserviamo ai nostri defunti. Il Parlamento intende approvare una legge che introduca il suicidio medicalizzato nel Servizio sanitario nazionale? Non lo faccia in nome della dignità del paziente, ma di una autodeterminazione spinta all’estremo. E sarà interessante capire come Camera e Senato affronteranno il tema sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, che ha comunque messo in guardia sul fatto che l’autodeterminazione nei casi di persone con gravi patologie è fortemente condizionata da situazione di debolezza. Capite bene che nel caso io acquisti un appartamento in condizioni di volontà indebolita e condizionata, posso impugnare e risolvere il contratto di compravendita, mentre un atto che determina la cessazione della vita è immediatamente operativo.
Tutta questa fregola di normare la morte in nome del diritto all’autodeterminazione dove porta?
Se l’autodeterminazione sarà il punto di partenza, il punto di arrivo, come insegnano le esperienze di altre nazioni, sarà la tenuta del welfare. In Belgio e in Olanda da tempo si registrano interventi eutanasici praticati a prescindere dal consenso, sulla base di giudizi personali da parte dei medici relativi alla sofferenza presunta di chi non può dare il suo consenso, e di scelte di priorità del Ssn nel trattamento dei pazienti e nell’allocazione delle risorse. Alfie Evans non aveva espresso alcuna volontà eutanasica o suicidiaria, e i suoi genitori, legittimati più di altri a interloquire sulla sua sorte, avevano chiesto la possibilità di curarlo, anche a loro spese, anche in un altro Paese. Sappiamo come è andata a finire. Non so se tranquillizzi la prospettiva che un giudice decida della vita o della morte di una persona per esigenze di bilancio.
Lei come pensa che il Parlamento debba rispondere alle sollecitazioni della Consulta?
Intanto penso che le Camere avrebbero dovuto rivendicare fin da subito le prerogative del Parlamento. Per dire, in sostanza, ognuno faccia il suo: se le Camere finora non hanno modificato l’articolo 580 del codice penale non dipende necessariamente da noncuranza, può anche essere dipeso dalla condivisione di quella disposizione. E comunque ogni cambiamento avviene nei tempi individuati dalla discrezionalità del Parlamento, non in quelli imposti da altri. Una tale presa di posizione avrebbe aperto una dialettica non da poco sui limiti dell’intervento della Consulta e sul ruolo delle Camere. Tuttavia questa levata di scudi non c’è stata e si è optato per il percorso della risposta legislativa. Che fare quindi? La Corte sollecita a considerare situazioni come quella di Dj Fabo, «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». Questo potrebbe tradursi nella distinzione fra la posizione di chi non ha alcun legame col paziente e coloro che invece da più tempo soffrono col paziente perché gli sono vicini. La posizione del convivente, familiare in senso formale oppure no, è evidentemente diversa da quella di altri, e tollera un trattamento distinto e una sanzione meno grave, pur mantenendosi il giudizio negativo dell’ordinamento.
In pratica integrare l’articolo 580 del Codice penale con un comma ad hoc per il processo Cappato-Fabo e simili, mitigando, senza eliminarla, la pena per l’aiuto al suicidio quando esso viene realizzato da chi condivide la sofferenza del paziente?
Non per il processo Cappato, ma in termini generali. È la stessa Consulta che nell’ordinanza ricorda che il fatto che «l’ordinamento non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell’attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che – diversamente dalla prima – fuoriesce dalla sfera personale di chi la compie, innescando una relatio ad alteros di fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto del bene della vita». Alla stregua di tali premesse, potrebbe ipotizzarsi una forma attenuata del reato punito dall’articolo 580 individuando quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando tipologie di condizioni che tendono meno grave l’illecito, a cominciare dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui che interessa l’autore del fatto. Spero che questo dato di realtà sia ben presente a tutti: da sempre nel nostro ordinamento provocare la morte a una persona è sanzionato in modo differente a seconda di contesti oggettivi. Nessuno ha mai posto obiezioni – né ha evocato la morale – per il fatto che l’infanticidio o l’omicidio del consenziente siano puniti in modo meno grave rispetto all’omicidio: forse che la vittima dell’infanticidio o l’omicidio del consenziente sia meno essere umano? Assolutamente no, sono diverse le circostanze concrete. Va aggiunto che la Corte conclude che dovrebbe essere valutata «l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza (…). Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente». In altre parole: la nuova disciplina dovrebbe rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come è già previsto dall’articolo 2 della legge n. 219/2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un’appropriata terapia del dolore.
Cosa risponde a chi obietta che le cure palliative esistono da quasi un decennio e non hanno risparmiato casi di pazienti con sofferenze intollerabili?
Questa obiezione non tiene conto che la legge n. 38/2010 è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor di meno applicata: manca allo stato la prova di ciò che accada qualora una seria e diffusa terapia del dolore costituisca la risposta a tante sofferenze. Se la causa della disperazione è l’intollerabilità del dolore, il piano di intervento non è l’uccisione di un essere umano ma è lo sforzo di lenire quel dolore, per quanto possibile; la legge n. 38/2010 va in questa direzione: va applicata, recuperando risorse e professionalità adeguate.
Una legge come quella suggerita rappresenterebbe una risposta coerente all’ordinanza incoerente della Consulta?
Sarebbe una risposta in linea col carattere generale e astratto proprio della legge. Sorprende che l’ordinanza dedichi uno spazio ampio e dettagliato al caso drammatico che ha originato la questione di legittimità, auspicandone una soluzione: una norma non è un abito costruito su misura. È un’illusione pensare che l’articolo di una legge, per quanto ben scritto, riesca a prevedere la molteplicità delle fattispecie che la realtà ogni giorno prospetta. È una illusione in sé, lo è per la materia della quale ci occupiamo: che non ha come soggetti soltanto da un lato il Parlamento, e dall’altro il paziente affetto da gravi patologie. Di mezzo c’è il medico, ci sono la sua professionalità, la sua coscienza, il suo codice deontologico. Se proprio va male e si attiva un contenzioso, c’è pure il giudice. La norma si inserisce in una realtà che la interpreta e la applica, non va in automatico. Spero che il Parlamento, che ha avuto il merito nelle ultime settimane di fare molte audizioni, risolva le anomalie di una vicenda che va riportata alla linearità del fondamenti della Costituzione.
Lug 1, 2019
Nella mattinata del 25 giugno il cons. Domenico Airoma, procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Napoli Nord, e il prof. Carmelo Leotta, associato di Diritto penale all’Università degli Studi Europea di Roma, entrambi del Centro studi Livatino, hanno svolto audizioni su richiesta delle Commissioni riunite della Camera Giustizia e Affari sociali, impegnate nell’esame delle proposte di legge in materia di eutanasia. Pubblichiamo le loro relazioni.
Appunto per l’audizione innanzi alle Commissioni riunite II e XII della Camera dei Deputati del 25 giugno 2019.
I confini tracciati dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza nr. 207 del 2018 ed il conseguente percorso praticabile del legislatore in tema di aiuto al suicidio.
Onorevoli Deputati,
la Corte Costituzionale, nell’ordinanza depositata il 16 novembre 2018, ha tracciato confini ben precisi, che, a mio giudizio, non possono essere elusi dal legislatore.
Il primo riguarda la punibilità dell’aiuto al suicidio, ritenuta non solo conforme a Costituzione, ma inscindibilmente connessa alla dignità umana.
Ogni intervento riformatore in materia non può, perciò, incidere sulla rilevanza penale delle condotte di aiuto al suicidio fino ad escluderla del tutto.
La Consulta ha, peraltro, illustrato la ratio di tale suo giudizio, individuandola nel fatto che “l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio –rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei- è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”.
La precisazione della ratio dell’incriminazione è importante perché fissa un limite di sostanza oltre che di forma.
Dalla ratio discende, infatti, un’importante caratterizzazione del confine, che attiene alla portata, oggettiva e soggettiva, del divieto stesso; se, infatti, la ratio è quella di impedire la messa in pericolo della dignità dell’uomo, fondamento degli altri diritti, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può non essere senza eccezioni e non può non colpire ogni condotta che valga, nei fatti, ad eludere l’osservanza di tale divieto.
Non solo.
Per evitare che il divieto venga neutralizzato sciogliendolo nella nebulosità di un vago principio, la Corte ha messo in guardia dal fare ricorso ad una “concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite”.
Il che significa, in altri e ancor più chiari termini, che in questa materia non solo è fuori luogo ma è, altresì, pericolosamente fuorviante fare appello alla autodeterminazione individuale, giacché proprio con riferimento al bene-vita risulta in modo evidente come mai si possa parlare di un’autodeterminazione senza limiti.
Vi sono, infatti, dei beni, e fra questi la vita e la libertà, che non possono essere oggetto di disposizione perché disporne significherebbe rinunciare alla dignità stessa di uomo.
Con riferimento specifico alla indisponibilità del bene libertà, non può non essere richiamato quanto statuito di recente sempre dalla Corte Costituzionale in tema di prostituzione, laddove ha escluso che si possa riconoscere nel nostro ordinamento un “diritto” a prostituirsi (sent. nr. 141/2019).
Da ciò discende che al legislatore, specifica la Corte, incombe il dovere di “vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide”, creando attorno al soggetto –tentato per le sue condizioni di vita ad auto-annientarsi- “una cintura protettiva, inibendo a terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui”.
Ad ulteriore conforto del proprio assunto, la Consulta richiama la giurisprudenza, assolutamente conforme, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. E non sembra irrilevante sottolinearne la sintonia.
Riassumendo, nella prospettazione della Corte:
- il bene vita non è disponibile, quindi la sua dismissione non può essere oggetto di consenso, esplicito, tacito o presunto;
- non c’è un “diritto” a morire e, dunque, non può esserci pretesa ad avere cooperazione di terzi nella deliberazione suicidiaria;
- per fare in modo che il divieto non venga aggirato e la protezione della dignità della persona che versa in condizioni di debolezza e vulnerabilità sia effettiva, il divieto non può che avere portata ampia e riguardare chiunque.
In definitiva, quali confini devono ritenersi invalicabili per il legislatore?
- la rilevanza penale dell’aiuto al suicidio;
- la punibilità di ogni condotta, e da chiunque posta in essere, di aiuto al suicidio.
Per ulteriormente chiarire il proprio assunto, la Corte prende in esame la posizione di colui che, per competenze e prossimità relazionale, è il principale destinatario di eventuali richieste della persona debole e vulnerabile di assistenza al suicidio: il medico.
E’ il medico, infatti, che deve vigilare affinché le persone in condizioni di vulnerabilità non vengano esposte ad abusi nelle fasi del fine –vita, facendo in modo che non ci sia il “rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire la paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza –in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010- sì da porlo in condizione di vivere con intensità ed in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza”.
Pertanto, non solo il medico non può essere annoverato fra i soggetti che possano in qualsiasi modo essere esonerati da responsabilità, ma è in particolare il medico che è chiamato a sorvegliare e prevenire possibili abusi, indirizzando il paziente verso le cure palliative, che vengono poste quali “pre-requisito” di qualsiasi scelta in tema di fine vita e indicate come vero presidio della dignità della persona, in alternativa a deresponsabilizzanti condotte di sostegno suicidiario.
In definitiva, precisa la Corte, si tratta di situazioni –quelle prossime al fine-vita- per le quali “vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi”.
Posti tali confini, la Corte chiede al parlamento di considerare la rilevanza di situazioni di persistente e insuperabile sofferenza, tale dovendosi considerare, però, la condizione del paziente che abbia già sperimentato il percorso delle cure palliative.
In che modo attribuire rilevanza ad un’eventuale condotta di assistenza ed assecondamento della pretesa suicidiaria di un paziente che versi in siffatta situazione?
Sul punto la motivazione della Corte sembra andare in contraddizione rispetto alla prima parte dell’ordinanza, laddove suggerisce un percorso –inserito nell’alveo della legge 219/2017- destinato ad integrare una fattispecie esimente da responsabilità.
Tuttavia, risulta del pari evidente che, per i limiti che la Corte stessa ha posto al legislatore, la rilevanza di condotte di tal fatta non potrà mai assurgere a causa di esclusione del fatto tipico ovvero della punibilità.
Si tratta, pertanto, nella auspicabile autonomia delle valutazioni che spettano al Parlamento, di intervenire sulla graduazione della responsabilità, introducendo fattispecie che valgano a circostanziare le condotte e, per l’effetto, a meglio modulare la pena.
D’altronde questa è la tecnica che viene utilizzata dal legislatore penale allorquando si tratta di dare maggiore spazio all’interprete per più opportunamente adeguare la fattispecie astratta al caso concreto.
Non sembra inutile riportare le osservazioni che autorevole dottrina penalistica ha svolto con riferimento alla funzione delle circostanze:
“La ratio essendi delle circostanze va ricercata in quella continua aspirazione del diritto penale a rendere il più aderente possibile la valutazione legale e a meglio adeguare la pena al reale disvalore dei fatti concreti: cioè ad una sempre maggiore individualizzazione dell’illecito penale e della responsabilità. Si ripropone in materia di circostanze il costante problema di conciliare la legalità con la migliore valutazione del fatto, con la giustizia del caso concreto. A tal fine il legislatore non si limita a tipizzare gli illeciti penali nei loro elementi caratterizzanti e differenziali, ma provvede a rendere ancora più articolata e penetrante la valutazione tipizzando gli elementi accessori del fatto” (F. Mantovani).
La previsione di circostanze del reato di aiuto al suicidio che valgano ad attenuare il trattamento sanzionatorio deve, infine, obbedire al caveat posto dalla Consulta quanto alla necessità di presidiare in modo efficace il divieto del suicidio assistito e di qualunque condotta eutanasica.
Il che significa introdurre fattispecie dalla portata non generica sia quanto ai soggetti che possono essere ritenuti meritevoli di un trattamento sanzionatorio attenuato (fra questi, ad esempio, non potrà rientrare il personale medico e sanitario per il ruolo di insostituibile presidio da ogni possibile abuso che la Corte Costituzionale attribuisce a tali figure professionali e neppure chi non abbia un rapporto di convivenza qualificato con il paziente) sia con riferimento alle condizioni nelle quali si trovi colui che formula la richiesta di assistenza suicidiaria; condizioni tali da fondare uno stato emotivo del soggetto agente meritevole di essere tipizzato ai fini di una sua autonoma valutazione (peraltro già astrattamente valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, come sostenuto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità).
E ciò, riprendendo ancora una volta un passaggio della motivazione dell’ordinanza della Consulta, “per scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale”.
Domenico Airoma
Audizione informale dinnanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, 25 giugno 2019
Carmelo D. Leotta
Prof. ass. di Diritto penale – Università degli Studi Europea di Roma
carmelo.leotta@unier.it
La Corte Costituzionale, con l’ord. 207 del 24.10.2018, nel giudizio sull’art. 580 c.p. promosso dalla Corte di assise di Milano (ord. 14.2.2018) dà atto di non condividere la tesi fondamentale proposta dalla Corte rimettente, la quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione e al rafforzamento del proposito di suicidio» per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, 1° co., e 117 Cost. in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU (v. ord. n. 207, n. 1 del Ritenuto in fatto).
Per la Corte Costituzionale, invece, la scelta di punire l’aiuto al suicidio non è in contrasto con il diritto alla vita, previsto dagli artt. 2 Cost. e 2 CEDU, perché da tale diritto non si può desumere un diritto a morire, possibilità questa esclusa dalla stessa Corte EDU nel caso Pretty c. U.K. del 2002 (punto 5 del Considerato in diritto).
Neppure la depenalizzazione dell’aiuto al suicidio può richiedersi come effetto di un diritto all’autodeterminazione individuale, riferita al diritto alla vita ai sensi degli artt. 2 e 13, 1° co., Cost.[1]
Anche in applicazione dell’art. 8, par. 2, CEDU, cioè dei limiti che possono essere legittimamente posti alla vita privata, le incriminazioni, presenti in molti ordinamenti europei, dell’aiuto al suicidio, rispondono all’esigenza di dare protezione alle persone deboli e vulnerabili. A tal proposito – ricorda la Corte Costituzionale al n. 7 del Considerato in diritto – la stessa Corte EDU ha riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento.
Sebbene, dunque, lo stigma rivolto dalla legge penale alla condotta di aiuto al suicidio sia assolutamente compatibile con gli artt. 2 e 13, 1° co., Cost. e con gli artt. 2 e 8 CEDU, la Corte, laddove sussistano determinate condizioni di malattia, ammette la possibilità di un alleggerimento della legge penale a fronte della commissione di una condotta integrante un’agevolazione dell’altrui suicidio. Non è inutile precisare che la condotta in questione è e solo può essere l’aiuto al suicidio, posto che lo stesso giudice rimettente aveva circoscritto la q.l.c. a tale ipotesi escludendo l’istigazione che ha una portata offensiva autonoma.
Come debba concretizzarsi questo alleggerimento dello stigma penale solo il Parlamento può deciderlo: solo al Parlamento, infatti, spetta una decisione che comporta una responsabilità politica e che trova il suo fondamento nella rappresentanza della Nazione, onere e onore cui sono chiamati gli eletti che siedono nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica, ai quali si chiede di rappresentare tutti gli elettori, nell’interesse del bene comune.
Se dunque alle SS.LL. spetta l’esercizio della sovranità legislativa – pena lo scardinamento del principio cardine della democrazia rappresentativa – è pur vero che talune indicazioni presenti nell’ord. n. 207 possono essere utili perché fissano in qualche modo un requisito minimo di tutela penale cui non potrebbe rinunciarsi.
Fatta questa premessa, è quindi necessario valutare se i progetti di legge che sono stati portati all’attenzione delle Commissioni si adeguino o meno ad alcuni requisiti minimi, indicati dalla Corte Costituzionale, integrati i quali sia possibile – in che modalità solo il Parlamento può deciderlo – ammettere un alleggerimento della legge penale rispetto alla punizione dei fatti di aiuto al suicidio.
Saranno oggetto di attenzione le seguenti proposte di legge:
- C. 2 p.d.l. di iniziativa popolare Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia;
- C. 1586 p.d.l. di iniziativa del deputato Cecconi Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia;
- C. 1655 p.d.l. di iniziativa dei deputati Rostan et al. Introduzione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti di eutanasia;
- C. 1875 p.d.l. di iniziativa dei deputati Sarli et al. Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico;
- C. 1888 p.d.l. di iniziativa dei deputati Pagano Alessandro et al. Modifiche all’art. 580 del codice penale, in materia di aiuto al suicidio, e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e la prestazione di cure palliative.
- La valutazione delle p.d.l. rispetto alle condizioni psico-fisiche del malato, come indicate nell’ord. n. 207 della Corte Costituzionale
Un alleggerimento dello stigma penale nei confronti di chi si renda autore di un fatto qualificabile come aiuto al suicidio richiede anzitutto una serie di condizioni della vittima del fatto costituente reato, che si caratterizza, secondo la Corte Costituzionale, per quattro caratteri fondamentali:
- patologia irreversibile;
- sofferenza fisica/psicologica assolutamente intollerabile;
- tenuta in vita per mezzo di trattamenti di sostegno vitale;
- capacità di prendere decisioni libere e consapevoli (cfr. n. 8 del Considerato in diritto).
Dall’esame dei testi delle cinque p.d.l. si evince quanto segue:
La p.d.l. di cui all’A.C. 2 di iniziativa popolare prevede l’introduzione di una disciplina che non appare adeguata rispetto ai requisiti indicati dall’ord. n. 207. Nell’art. 3, lett. e) richiede, infatti, una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o, in alternativa, con prognosi infausta inferiore a 18 mesi. Si tratta di un requisito meno grave rispetto alla patologia irreversibile, cui si riferisce l’ord. 207, posto che la prognosi a 18 mesi può riguardare anche patologie che consentono ampio ricorso alla cura. Un tempo di 18 mesi è un tempo peraltro in cui possono essere introdotte nuove cure ovvero un tempo nel quale il paziente può manifestare una reazione diversa ad una cura già in atto. In secondo luogo la p.d.l. A.C. 2 non richiede, diversamente da quanto indicato nell’ord. 207, che il paziente sia sottoposto a trattamento di sostegno vitale.
La p.d.l. di cui all’A.C. 1586 (Cecconi) prevede di intervenire direttamente sulla L. 219/2017, introducendo un nuovo co. 5 bis all’art. 1. Le condizioni di salute che possono consentire l’accesso al trattamento eutanasico sono le «sofferenze fisiche o psichiche [che] siano insopportabili e irreversibili» o, in alternativa, l’esistenza di una «patologia caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione con prognosi infausta». Si tratta di condizioni che, rappresentando certamente un minus in gravità rispetto a quanto è richiesto dalla Corte Costituzionale, comportano con ogni evidenza un più ampio accesso all’eutanasia e dunque una diminuzione della tutela della vita. Si osservi come nella p.d.l. ora menzionata siano sufficienti per accedere al trattamento eutanasico anche solo condizioni di sofferenza psichica insopportabile e irreversibile.
La p.d.l. di cui all’A.C. 1655 (Rostan) prevede il requisito della «malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta a diciotto mesi». Anche in questo caso, si tratta di requisiti di minor gravità rispetto a quanto indicato nell’ord. n. 207 non solo perché la sofferenza grave richiesta nella p.d.l. in esame non è la sofferenza assolutamente intollerabile richiesta dalla Corte Costituzionale, ma soprattutto perché la Corte richiede che il malato sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, condizione non richiesta dalla p.d.l. A.C. 1655.
La p.d.l. di cui all’A.C. 1875 (Sarli) prevede sia l’introduzione del suicidio medicalmente assistito che del trattamento eutanasico (entrambi definiti all’art. 2). I requisiti inerenti alle condizioni del malato, previsti dall’art. 3 della p.d.l. da ultimo menzionata, realizzano uno standard di tutela inferiore rispetto a quanto previsto nell’ord. n. 207 perché se quest’ultima prevede, come si è detto, la patologia irreversibile e che siano in atto trattamenti di sostegno vitale, la p.d.l. in questione si limita a prevedere che il malato sia affetto da «una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica». L’unico requisito previsto in termini corrispondenti è quello della gravità delle sofferenze che per la Corte Costituzionale devono essere «assolutamente intollerabili», per la p.d.l. A.C. 1875 «evidenti, insostenibili e irreversibili».
L’unica p.d.l. che effettivamente pare adeguata ai requisiti di gravità delle condizioni del malato richiesti dalla Corte Costituzionale è quella di cui all’A.C. 1888 (Pagano et al.). Infatti, ove tale p.d.l., all’art. 1, vorrebbe inserire una modifica all’art. 580 c.p. (nel senso, peraltro, di prevedere non una causa di esclusione della punibilità, bensì una circostanza attenuante se il fatto di aiuto al suicidio è commesso dal convivente), ricalca in modo fedele le indicazioni dell’ord. 207: è l’unica p.d.l. che richiede, oltre alla patologia irreversibile e alla sofferenza intollerabile, che sia in atto un trattamento di sostegno vitale.
- La valutazione delle p.d.l. rispetto alle indicazioni sulle cure palliative contenute nell’ord. n. 207 della Corte Costituzionale
Il secondo criterio di valutazione delle p.d.l. rispetto alle indicazioni contenute nell’ord. n. 207 riguarda se e in che modo tali proposte prevedano una disciplina che favorisca l’accesso alle cure palliative da parte dei malati inguaribili affetti da sofferenze non tollerabili. L’accesso alle cure palliative, infatti, costituisce un’efficace controspinta motivazionale rispetto alla formazione di una volontà eutanasica da parte del soggetto malato.
Si osservi che il concetto stesso di cura palliativa, nella definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è contraria sia all’abbreviazione che all’allungamento della fase terminale della vita. La cura palliativa è specificatamente volta a migliorare non solo la qualità della vita del paziente, ma anche quella della sua famiglia. La cura palliativa, ancora, come sempre si legge nella Defintition of Palliative Care della OMS, assume una finalità preventiva, non solo di affievolimento del dolore[2].
Secondo Corte Cost. ord. 207/2018 un pre-requisito della scelta di richiesta di aiuto al suicidio o di trattamento eutanasico è l’accesso a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua. Si legge nell’ord.:
«Dovrebbe essere valutata, infine, l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta in seguito di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente» (punto 10 del Considerato in diritto).
Ciò premesso, le p.d.l., con esclusione della p.d.l. A.C. 1888 (Pagano et al.), si presentano assai carenti sul punto. In particolare:
La p.d.l. A.C. 2 di iniziativa popolare non menziona le cure palliative, pur prevedendo all’art. 3, lett. f), che «il paziente [che chiede il trattamento eutanasico] sia stato congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici»; in termini simili, l’A.C. 1655 (Rostan et al.) si riferisce ad un analogo diritto del malato sancito dall’art. 1 p.d.l. che andrebbe a introdurre un nuovo art. 4 bis alla L. 219/2017 (v. in particolare art. 4 bis, 1° co., lett. d).
La p.d.l. A.C. 1586 (Cecconi), in modo più specifico rispetto alle due p.d.l. sopra menzionate, all’art. 1 propone di introdurre un co. 5 bis all’art. 1, L. 219/2017 che in effetti prevede il diritto ad essere informati sulla possibilità delle cure palliative; così pure fa la p.d.l. A.C. 1875 (Sarli et al.) che, all’art. 4, 3° co.
Il diritto all’informazione sulle cure palliative, tuttavia – sia esso espresso in modo generico o specifico – non ha il medesimo contenuto del diritto di “provare” la terapia palliativa in senso stretto. Si osservi come la Consulta non preveda un mero diritto di informazione, ma letteralmente un «coinvolgimento in un percorso di cure palliative», cioè la pratica di tali cure, come modalità volte a migliorare fattivamente la qualità della vita del paziente anche per verificare se l’affievolimento del dolore possa dargli la forza per affrontare ancora la malattia.
Stando all’ord. n. 207/2018, solo se anche le cure palliative non consentono il superamento della sofferenza intollerabile, laddove siano adempiute le volontà suicidarie del malato, si potranno prevedere forme di attenuazione della responsabilità per la pratica di aiuto al suicidio.
Sul tema delle cure palliative, la p.d.l. che meglio recepisce le indicazioni della Corte Cost. è l’A.C. 1888 (Pagano A. et al.). L’art. 5 della p.d.l., infatti, rubricato Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole delle cure e dignità nella fase finale della vita, facendo buona sintesi dei principi bioetici di beneficialità della cura e di autodeterminazione del paziente, propone di modificare l’art. 2, 1° co., 2° per. L. 219/2017.
Rispetto alla disciplina attuale dell’art. 2, 1° co., 2° per., L. 219 – che si limita a prevedere che «è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15.3.2010, n. 38» – la modifica proposta intende rendere effettivo il ricorso alle stesse, prevedendo non più una generica garanzia di accesso alla terapia del dolore, ma una «presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di un’appropriata terapia del dolore» che comprende anche le cure palliative.
Sul punto la p.d.l. Pagano et al. ha il merito di essere particolarmente attenta ai più recenti dati di studio che mettono in evidenza come l’accesso alle cure palliative si ponga ad oggi in Italia su standard inadeguati. È quanto ha rilevato anche l’Indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, presentata dinnanzi alla Commissione Affari Sociali lo scorso 10 aprile 2019. I risultati di quell’indagine sono noti alla Commissione; basti qui dire che nelle conclusioni si legge che, benché l’Italia sia stato uno dei primi paesi a dotarsi di una disciplina specifica sull’accesso alle cure palliative e alla cura del dolore, «siamo in grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei nella sua applicazione e, per quanto riguarda le cure palliative pediatriche (CPP), si calcola che solo il 10% dei circa 35.000 bambini italiani bisognosi di cure palliative riescono a trovare una risposta adeguata ai loro bisogni».
- La libertà di scienza/coscienza del sanitario
Un terzo punto di osservazione delle p.d.l. può essere quello delle previsioni che esse intendono introdurre circa l’obiezione di coscienza del medico.
A tal proposito si deve osservare che, in effetti, la Corte Costituzionale al punto 10 del Considerato in diritto suggerisce «la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura».
Raccolgono questa indicazione del Giudice delle leggi solo due proposte, l’A.C. 1888 (Pagano et al.) e l’A.C. 1875 (Sarli et al.).
Il diritto all’obiezione di coscienza nella p.d.l. A.C. 1875 non è, tuttavia, esente da rischi di un effettivo esercizio; infatti, prevede l’art. 6, 4° co. della p.d.l.: «Le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le modalità previste dal regolamento di cui all’art. 8, sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell’articolo 3. Qualora tale diritto non sia garantito, la struttura del Servizio sanitario nazionale, ferme restando le conseguenze penali o civili, deve provvedere al risarcimento del danno morale e materiale provocato».
Questa previsione potrebbe comportare una limitazione indebita all’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte del personale medico, essendo compatibile con procedure di selezione del personale che contemplino ad esempio come titolo preferenziale la disponibilità del candidato a praticare il suicidio assistito o il trattamento eutanasico. Se, infatti, l’amministrazione si impegna ad una prestazione di risultato, deve necessariamente anche fare in modo di disporre del personale che tale prestazione metta in atto. Una simile previsione contrasterebbe peraltro con la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Appare allora preferibile la disciplina dell’obiezione di coscienza contenuta nell’art. 3, p.d.l. A.C. 1888. L’istituto sarebbe disciplinato tramite una modifica sulla L. 219/2017 che opererebbe espressamente sull’art. 1, co. 6, 2° per. La modifica prevede che il medico e gli esercenti le professioni sanitarie possano presentare obiezione di coscienza limitatamente a quelle attività connesse all’attuazione della L. 219/2017, se a) la sottoposizione/il rifiuto al trattamento sanitario o b) il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento contrasti i) con la deontologia professionale o ii) con le buone pratiche socio-assistenziali.
Occorre osservare come l’obiezione di coscienza prevista nella proposta A.C. 1888 trovi un limite nella deontologia professionale e nelle buone pratiche socio-assistenziali, comportando un esercizio del diritto di obiezione altamente responsabilizzante che certamente non si presterebbe a eventuali soluzioni “di comodo” da parte del sanitario.
- L’esclusione della punibilità per i delitti di cui agli artt. 575, 579, 580 e 593 c.p. per il sanitario che ha praticato il trattamento eutanasico: una soluzione normativa fondata su di un giudizio di minor valore della vita del malato irreversibile rispetto a quella degli altri consociati
Le p.d.l. A.C. 2 (art. 3), A.C. 1586 (art. 3), A.C. 1655 (art. 1) e A.C. 1875 (art. 7) prevedono l’introduzione di una causa di esclusione della punibilità rispetto ai delitti di omicidio volontario (art. 575 c.p.), omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), istigazione ed aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) ed omissione di soccorso (art. 593 c.p.) a favore del medico e del personale sanitario che abbia cooperato nell’atto di altrui suicidio e che abbia praticato il trattamento eutanasico. L’art. 7 della p.d.l. A.C. 1875 prevede altresì che tale causa di esclusione della punibilità operi a favore di «coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo il paziente nell’accesso alle predette procedure [di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico]».
Ritiene chi parla che l’unica eventuale scelta di intervento sull’art. 580 c.p. debba limitarsi a prevedere – sempre che si ritenga necessario tale intervento – una graduazione della pena attraverso l’introduzione di una circostanza attenuante (per le ragioni di cui infra), ove sussistano le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale, e non possa spingersi a prevedere una causa di esclusione della punibilità.
Occorre inoltre segnalare che, anche a optare – diversamente da quanto appena prospettato – per la via della esclusione della punibilità, tale soluzione rispetto all’art. 575 c.p. (omicidio volontario) non ha alcuna ragione di essere perché porta ad una vera e propria immunità rispetto alla commissione di fatti che non presentano neppure più gli elementi costitutivi dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) né dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), ma, appunto, della più grave fattispecie di omicidio volontario.
A ben vedere, non ha neppure ragion d’essere l’esclusione di punibilità rispetto alle condotte di istigazione al suicidio fino ad oggi coperte dall’art. 580 c.p. E, infatti, anche ad ammettere che l’opzione della Corte Costituzionale sia nel senso dell’abolitio criminis – ribadito che una simile indicazione non vincolerebbe comunque il Parlamento, pena il venir meno del principio di divisione dei poteri – l’abolitio non riguarderebbe la fattispecie di istigazione al suicidio, ma solo quella di aiuto.
Ciò detto, non può non prendersi contezza che imboccare la strada della non punibilità per fatti anche solo di aiuto al suicidio segnerebbe una svolta senza ritorno nell’ordinamento italiano: posto che l’ordinamento tutela i beni più preziosi non solo sancendone l’inviolabilità, ma anche l’indisponibilità da parte del suo titolare e che la legge penale “parla” non solo agli operatori del diritto, ma a tutti i consociati dicendo, mediante la pena, quanto vale il bene offeso, l’eliminazione, seppur attraverso una scriminante procedurale, dello stigma impresso dalla sanzione criminale al fatto di cagionare la morte del malato irreversibile e gravemente sofferente che chiede di essere ucciso, non potrebbe non suonare alle orecchie di tutti e di ciascuno, del malato innanzitutto, come un giudizio per cui la vita del malato in tali condizioni vale meno di quella del sano. Ne discenderebbe una palese violazione di ogni più elementare principio non solo di eguaglianza, ma di civiltà giuridica.
Per questa ragione ritiene chi parla che, alla luce dei testi dei p.d.l. oggetto di analisi, l’unica via percorribile di riforma sull’art. 580 c.p. – se ritenuta necessaria – possa essere, come già si è detto, quella di introdurre una circostanza attenuante, idonea a graduare la pena, nel senso di diminuirla, se, sussistendo le quattro condizioni a) della malattia irreversibile, b) della sofferenza intollerabile del malato, c) della previa attivazione del trattamento di sostegno vitale, d) della richiesta di morire della persona capace di intendere e di volere, il fatto di agevolare l’altrui suicidio sia commesso da persona prossima alla vittima, nello stato di turbamento generato dall’altrui sofferenza.
Grazie per l’attenzione,
Roma, 25 giugno 2019
Carmelo Domenico Leotta
[1] «L’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è in effetti funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio» (Corte Cost., ord. n. 207/2018, punto 6 del Considerato in diritto).
[2] Cfr. www.who.int/cancer/palliative/definition/en.
WHO Definition of Palliative Care
Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual. Palliative care:
- provides relief from pain and other distressing symptoms;
- affirms life and regards dying as a normal process;
- intends neither to hasten or postpone death;
- integrates the psychological and spiritual aspects of patient care;
- offers a support system to help patients live as actively as possible until death;
- offers a support system to help the family cope during the patients illness and in their own bereavement;
- uses a team approach to address the needs of patients and their families, including bereavement counselling, if indicated;
- will enhance quality of life, and may also positively influence the course of illness;
- is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and includes those investigations needed to better understand and manage distressing clinical complications.
WHO Definition of Palliative Care for Children
Palliative care for children represents a special, albeit closely related field to adult palliative care. WHO’s definition of palliative care appropriate for children and their families is as follows; the principles apply to other paediatric chronic disorders (WHO; 1998a):
- Palliative care for children is the active total care of the child’s body, mind and spirit, and also involves giving support to the family.
- It begins when illness is diagnosed, and continues regardless of whether or not a child receives treatment directed at the disease.
- Health providers must evaluate and alleviate a child’s physical, psychological, and social distress.
- Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited.
- It can be provided in tertiary care facilities, in community health centres and even in children’s homes.