Scuole paritarie: a rischio la tenuta del sistema di istruzione

Scuole paritarie: a rischio la tenuta del sistema di istruzione

1. A vent’anni di distanza dall’approvazione della legge n. 62/2000, che ha sancito l’appartenenza delle scuole paritarie al sistema nazionale di istruzione e ne ha riconosciuto il ruolo all’interno del servizio pubblico, si leva da più voci un grido di allarme per scongiurarne la crisi incombente. Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia”, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, che rappresenta il primo tra i provvedimenti aventi forza di legge con i quali è stato dato inizio alla c.d. Fase 2 della emergenza COVID-19, nulla ha previsto a sostegno delle scuole paritarie, nonostante i tentativi di taluni gruppi parlamentari, all’infuori di poche risorse destinate alla pulizia dei locali e all’acquisto di dispositivi  di  protezione  e igiene personali.

(altro…)
Appalti e contratti pubblici: come farli funzionare nonostante la pandemia

Appalti e contratti pubblici: come farli funzionare nonostante la pandemia

1. Nel Titolo V del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 c.d. Cura Italia talune norme intervengono sulla disciplina dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (il Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche. Quest’ultimo, insieme col D.L. n. 18 permettono di gestire le procedure di affidamento e l’esecuzione dei contratti anche in questo periodo difficile, e essi mettono a disposizione degli enti coinvolti nell’emergenza gli strumenti per procedere celermente all’acquisto degli strumenti necessari a fronteggiarla: siano essi macchinari, attrezzature e dispositivi che le amministrazioni sanitarie devono acquisire per il trattamento dei malati (es. device per la terapia intensiva) o per proteggere gli operatori sanitari, ma anche prodotti e servizi che qualsiasi P.A. ha la necessità di acquisire per prevenire la diffusione del contagio tra dipendenti e utenti (es. servizi di sanificazione straordinaria degli ambienti, mascherine, igienizzanti) e supportare adeguatamente la cittadinanza (es. strumenti informativi, servizi ad hoc per le fasce più a rischio).

(altro…)
Scuola: perché l’informatica non è “la” soluzione

Scuola: perché l’informatica non è “la” soluzione

1. Uno dei primi risvolti del distanziamento sociale imposto dal coronavirus è stata la sospensione della didattica tradizionale nelle scuole di ogni ordine e grado: un risvolto prioritario, non soltanto in termini temporali, oggetto di uno dei primi decreti del periodo dell’emergenza, ma anche sul piano dei valori.   

(altro…)
Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti

Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti

  1. In questo periodo abbiamo assistito e stiamo tuttora assistendo ad una grave lesione della libertà di culto da parte dell’autorità statale. Le problematiche legate a tali compressioni non scaturiscono peraltro dalle disposizioni adottate con l’ultimo DPCM, ma erano presenti nella cosiddetta ‘fase 1’: il conflitto giuridico comunque sussistente non si è mai tradotto in un effettivo scontro istituzionale grazie all’adesione dei Vescovi italiani ai criteri decisi dal governo e volti al contenimento dell’epidemia, i quali – come ribadiva la CEI il 12 marzo – avevano portato alla conseguenza della sospensione delle celebrazioni pubbliche «non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui ancora non conosciamo la natura né la propagazione».
    La criticità nell’ammettere le limitazioni imposte a questo riguardo, riproposte e anzi ampliate nei decreti che si sono succeduti, trovano infatti una duplice ragion d’essere nelle tutele sancite tanto sul piano costituzionale – corroborate dagli analoghi riconoscimenti in ambito sovranazionale – proprio in virtù della qualifica dello Stato come laico, quanto dalla dimensione concordataria. Com’è noto, le prime si sostanziano principalmente nelle estrinsecazioni del diritto riconosciuto a ciascuno dall’art. 19 Cost. di esercitare liberamente il culto in qualsiasi forma (individuale o associata, privata o pubblica); principio cui fa eco il secondo paragrafo dell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disponendo che la libertà di manifestare la propria religione non possa essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge (da rimarcare) e che costituiscono misure indispensabili alla protezione di beni di rango primario, come in questo caso la salute pubblica: le misure assunte in questo senso, come confermato dalla costante giurisprudenza della relativa Corte, non sono aprioristicamente giustificate tout court dal ricorrere di una situazione di necessità, ma devono necessariamente rispondere a un principio di proporzionalità tra le modalità con cui si concretizza quest’ultima e le effettive limitazioni imposte alla libertà religiosa.
    Le seconde discendono invece dal principio, espresso con identica formulazione all’art. 7 Cost. e all’art. 1 del Concordato del 1984, secondo cui «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». L’articolo successivo del medesimo Accordo soprattutto stabilisce, alla luce di tale premessa, che «la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione», e assicura di conseguenza «alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica»: un riconoscimento che riporta al dettato dei canoni 834 e 838 del Codex Iuris Canonici del 1983, i quali ricordano come la Chiesa adempia la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, la cui regolazione dipende unicamente dall’autorità della Chiesa stessa, alla Sede Apostolica e, nei limiti della propria competenza con riferimento alla Chiesa particolare che gli è affidata, al Vescovo diocesano.

(altro…)

Carceri: l’emergenza dell’emergenza. Altro che scontro Bonafede-Di Matteo

Carceri: l’emergenza dell’emergenza. Altro che scontro Bonafede-Di Matteo

Riprendiamo dall’Osservatorio internazionale Van Thuan sulla Dottrina sociale della Chiesa, pubblicato ieri 6 maggio

Sarebbe riduttivo leggere la diatriba fra il ministro della Giustizia e l’ex P.M. Di Matteo decontestualizzandola da quella che fin dall’inizio della pandemia si è manifestata come l’emergenza nell’emergenza: e cioè la tragica situazione del sistema penitenziario italiano. Per il quale, come per ogni altro settore della nostra vita istituzionale, Covid-19 non ha fatto emergere problemi nuovi, bensì ha radicalizzato ed enfatizzato questioni che si trascinano da anni. Il peggio che può accadere è che, dopo che il Guardasigilli ha riferito in Parlamento e l’attuale componente togato del CSM sarà rientrato in sé stesso, la vicenda carceri riprenda a essere marginale, nonostante quello che ha manifestato negli ultimi due mesi. Ripercorriamoli in ordine cronologico. (altro…)

Lezioni dal lavoro agile

Lezioni dal lavoro agile

  1. Improvvisamente (com’è proprio dei fenomeni della natura, certi an, incerti quando), nel giro di pochi mesi, nell’apparente regolarità e ineluttabilità del mondo globalizzato ha fatto irruzione un fenomeno radicalmente eversivo del “diritto” inteso come tecnica di “regolazione sociale”: un fenomeno che ci ricorda come, anche nel tecnologico e secolarizzato secondo millennio, “ex facto oritur ius”. La pandemia da SARS-2-CoV ha cambiato le carte in tavola in un gioco che sembrava “naturale” mentre era solo “umano”, e ci impone adesso di porre le regole, anche giuridiche, di un gioco diverso, che ancora nemmeno ben conosciamo.
    L’impatto della pandemia sul diritto del lavoro del prossimo futuro non è tema abbordabile in uno scritto episodico come questo; mi preme però offrire ai lettori alcuni spunti di riflessione relativi al ruolo svolto, nell’emergenza Coronavirus, dal “lavoro agile” (internazionalmente noto come smart-work).

(altro…)

Dalla pronuncia della Corte costituzionale tedesca Finis Europae?

Dalla pronuncia della Corte costituzionale tedesca Finis Europae?

1. La Corte Costituzionale tedesca ha reso nota oggi la sua attesa pronuncia sulla conformità alla legge fondamentale della Repubblica di Germania del programma denominato QE–quantitative easing (in formis, PSPP–Public Sector Purchase Programme, Programma di Acquisto del Settore Pubblico) della BCE–Banca Centrale Europea. Il Programma prevede l’acquisto di titoli pubblici sovrani degli Stati membri dell’Unione da parte della Banca Centrale: formalmente per mantenere l’inflazione entro il 2%; nella realtà, per stabilizzare il sistema economico finanziario dell’area euro mediante la sottoscrizione delle obbligazioni di Stato dei Paesi in maggiore difficoltà, al fine di garantire tassi di rendimento compatibili col mercato e con le capacità di restituzione dei Governi emittenti. (altro…)

Fase 2 – Responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio da contagio

Fase 2 – Responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio da contagio

  1. La Fase 2 appena avviata rende indispensabile per le aziende attuare strumenti di prevenzione, per la salute dei dipendenti in primis, ma anche per fronteggiare in modo efficace, un domani, eventuali addebiti per gli infortuni da contagio che dovessero approdare nei Tribunali. La gestione degli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro è, infatti, oggi più che mai, strumento fondamentale per arginare i rischi di responsabilità in capo al datore di lavoro, soprattutto alla luce delle normative emerse nell’ambito della gestione della crisi sanitaria.
    I contagi accertati di infezione da Covid-19 avvenuti “in occasione di lavoro” sono tutelati, ai sensi dell’art. 42 co. 2 D.L n. 18/2020 c.d. Cura Italia, a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. Da ciò derivano svariate conseguenze in termini pratici: per il lavoratore, il quale si vedrà riconosciuta una tutela da parte dall’INAIL, ma anche in termini di responsabilità civile, penale e amministrativa per il datore di lavoro. Tale qualificazione garantisce senz’altro una ampia tutela dell’evento, in quanto l’INAIL interviene non solo nelle ipotesi in cui il lavoro ne sia stato la causa, ma anche quando il lavoro ne rappresenti la semplice “occasione”.
    Ciò risulta intuitivo per alcune categorie di lavoratori, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico” che fa scattare la presunzione di esposizione professionale. Si tratta degli operatori sanitari, ma anche di quei lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico. In tali ipotesi è già di per sé dimostrato il nesso di causalità tra l’insorgenza della malattia e lo svolgimento dell’attività lavorativa.
    Per gli eventi riguardanti gli altri casi, nei quali l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto, non potendosi presumere che esso sia avvenuto a causa delle mansioni svolte dal lavoratore, dovrà trovare applicazione l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. Pertanto, sebbene tali lavoratori non possano avvalersi della predetta più agevole presunzione semplice di origine professionale, essi potranno far comunque riferimento alla specificità delle mansioni e del lavoro svolto, alla diffusione del virus nella località o nell’azienda dove hanno operato e agli altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti, ai fini della prova presuntiva del rapporto causale o, meglio, di occasionalità della patologia da COVID-19 con l’attività protetta.

(altro…)

La Corte costituzionale tedesca decide sul quantitative easing. Quali ricadute per il debito pubblico italiano?

La Corte costituzionale tedesca decide sul quantitative easing. Quali ricadute per il debito pubblico italiano?

  1. Ha ragione il Premier Conte a cantare vittoria dopo il Consiglio europeo del 23 aprile, che ha deliberato il recovery fund? In realtà la ‘chiacchierata’ in videoconferenza tra i Capi di Governo UE si è limitata a prevedere l’istituzione per il futuro di un fondo di 320 miliardi di euro, da costituire attraverso l’emissione di obbligazioni comuni, garantite dall’Unione, da distribuire fra gli Stati membri: non si sa quando, se è vero che la presidente della Commissione von der Leyen ha avuto l’incarico di predisporre un piano da presentare il 6 maggio che dovrebbe essere approvato, all’unanimità, entro giugno. Ma certamente non prima di gennaio 2021, trattandosi di misura agganciata al bilancio UE 2021-2025, tant’è che si dovrebbe immaginare una soluzione-ponte decorrente dal 1° luglio 2020.
    Non solo i tempi sono lunghi, ma non vi è accordo su come i soldi dovrebbero essere corrisposti: se a titolo di prestito, quand’anche a tasso zero di interesse – come vorrebbero Germania, Olanda ed Austria -, ovvero a fondo perduto, come invece hanno chiesto Italia, Spagna Grecia e Francia. E se anche prevalesse il compromesso di una percentuale paritaria, appare difficile che ciò sia accettato dai Paesi del Nord che, in quanto contributori netti del bilancio comunitario (versano più di quanto non venga loro restituito come sussidi comunitari; ma tale è anche la condizione dell’Italia), non hanno nessun piacere di aiutare in misura maggiore degli Stati in difficoltà, visti come le evangeliche vergine stolte che hanno consumato l’olio in attesa del …virus!

(altro…)